Relazioni industriali e sindacali (102)
Relazioni industriali e sindacali
L’impresa dove lavori, che dirigi, che hai fondato è il centro di una rete di relazioni. Alcune di queste sono funzionali agli scopi produttivi, altre all’organizzazione aziendale, in particolare alle persone.
L’azienda dialoga con lo Stato, gli enti, gli istituti assicurativi e previdenziali, i dipendenti e i loro rappresentanti.
Siamo in grado di consentirti una gestione proficua di queste relazioni, apportando la conoscenza delle leggi, dei contratti collettivi nazionali, delle prassi, creando sistemi di regole aziendali.
Ti consigliamo nei possibili momenti di difficoltà, proponendoti gli strumenti più efficaci per superarli.
Le nostre relazioni ci consentono lo studio e la proposizione delle migliori idee per favorire le aziende associate
Lavoratori somministrati: Comunicazione entro il 31 gennaio 2023
Scritto da Stefano OrlandoniRicordiamo che il 31 gennaio 2023 scade il termine per effettuare la comunicazione relativa ai lavoratori somministrati utilizzati nel 2022.
INAIL: Autoliquidazione 2022/2023 – istruzioni operative
Scritto da Elisabetta CristalliniL’Inail, con istruzione operativa n. 11838 del 29 dicembre 2022, ha fornito le indicazioni relative all’autoliquidazione 2022/2023, con particolare riferimento alle riduzioni contributive e ha riepilogato le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.
L’Istituto, ricorda, in sintesi, i termini del:
- 16 febbraio 2023 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale (quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale);
- 16 febbraio 2023 per l’invio all’Inail della comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, comma 6, d.p.r. 1124/1965), con il servizio telematico Riduzione Presunto, disponibile in www.inail.it – Servizi Online, indicando le minori retribuzioni che si prevedono di corrispondere nel 2023 rispetto a quelle corrisposte nel 2022 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2022);
- 28 febbraio 2023 per la presentazione in via telematica della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2022.
Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2022/2023 da indicare nel modello F24 è 902023.
Nuovo Servizio Confindustria Macerata "Verso la certificazione della Parità di Genere" - mercoledì 18 gennaio ore 16.00
Scritto da Stefano grandinetti
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Fringe benefit e limiti di esenzione fino a 3.000 euro: Profili previdenziali
Scritto da Elisabetta CristalliniCome noto, il decreto Aiuti-bis (articolo 12, D.L. n. 115/2022 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 142/2022) e il decreto Aiuti-quater (D. L. n. 176/2022) hanno elevato la soglia di esenzione contributiva e fiscale dei fringe benefit, limitatamente al periodo d’imposta 2022, da 258,53 euro (art. 51, comma 3 del TUIR), fino ai seguenti valori:
- 200 euro per uno o più buoni benzina;
- 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi.
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, ha precisato che l'esenzione è estesa anche alle somme di denaro, anticipate o rimborsate dal datore di lavoro, per il pagamento di utenze domestiche del lavoratore dipendente.
Con messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022, l’Inps fornisce le indicazioni per le relative operazioni di conguaglio a carico dei datori di lavoro e le modalità di compilazione del flusso Uniemens in relazione alle varie casistiche che possono presentarsi.
In particolare, l’Istituto stabilisce quanto segue.
- Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori a 3.000 euro per i fringe benefit e/o 200 euro per il bonus carburante (tenendo conto anche dei beni e servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro), il datore di lavoro che opera il conguaglio dovrà provvedere al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante dal medesimo erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).
In particolare, il datore di lavoro dovrà portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d'imposta 2022 e trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.
- Se, invece, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati dovesse risultare inferiore a 3.000 euro per i fringe benefit e/o 200 euro per il bonus carburante, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.
Per il recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione, i datori di lavoro potranno utilizzare 3 diverse modalità descritte dall'INPS nel messaggio in oggetto.
SAVE THE DATE - Presentazione nuovo servizio sulla Certificazione della Parità di Genere - 18 gennaio 2023, ore 16.00
Scritto da Stefano grandinettiA seguire invieremo ogni dettaglio sul programma dell’evento.
Intanto le aziende interessate a partecipare possono iscriversi al seguente link
UN NATALE DI SOLIDARIETA’ PER L’ALLUVIONE
Scritto da Stefano grandinettiUN NATALE DI SOLIDARIETA’ PER L’ALLUVIONE
Iniziativa di solidarietà per le popolazioni alluvionate
Contribuzione al Fondo di intervento "Confindustria Marche, CGIL CISL UIL Marche, un Natale di solidarietà per gli alluvionati" attivato per le zone alluvionate delle Marche nel settembre 2022”
In data 12 dicembre 2022 Confindustria Marche e CGIL Marche - CISL Marche - UIL Marche hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa con il quale hanno deciso congiuntamente di sostenere un impegno di solidarietà a favore dei territori, delle popolazioni e delle attività produttive delle Marche, gravemente colpite dall’alluvione del settembre 2022.
A tal fine è stato attivato un apposito Fondo, nel quale confluiranno i contributi versati dai lavoratori e dalle imprese nell’apposito conto corrente bancario aperto congiuntamente.
In analogia con precedenti interventi attivati a livello nazionale a fronte di calamità è stata lanciata una sottoscrizione volontaria tra tutti i lavoratori e le imprese aderenti al Sistema Confindustriale delle Marche.
Per la raccolta dei contributi da parte dei lavoratori è stato concordato un modello di delega (sotto riportato), che le aziende potranno inserire nella prima busta paga utile, per consentire a coloro che vorranno aderire, di sottoscrivere la richiesta, riconsegnandola al datore di lavoro, affinché questi effettui la trattenuta nella successiva busta paga.
La trattenuta da effettuare sarà pari all’equivalente di 1 ora di lavoro (importo lordo in busta), da dedurre, secondo i divisori contrattuali, dall’importo netto mensile spettante al lavoratore nella busta paga successiva a quella della raccolta della delega debitamente sottoscritta.
Le aziende sono invitate, a loro volta, a devolvere un loro contributo almeno equivalente a quello trattenuto ai lavoratori. I contributi delle aziende e dei lavoratori dovranno essere insieme versati nel
CONTO CORRENTE BANCARIO N. 1000/00192316
INTESTATO A
“CONFINDUSTRIA MARCHE Federazione regionale degli industriali– CGIL CISL UIL MARCHE UN NATALE DI SOLIDARIETA’”
PRESSO BANCA INTESA SANPAOLO – FILIALE 55000 FILIALE ACCENTRATA
IBAN IT19 N030 6909 6061 0000 0192 316
Il Protocollo siglato da Confindustria Marche e CGIL Marche-CISL Marche-UIL Marche prevede che la raccolta dei contributi terminerà entro 28 febbraio 2023.
I fondi raccolti saranno destinati a finanziare progetti individuati congiuntamente da appositi comitati paritetici costituiti dai sottoscrittori.
Invitiamo pertanto le imprese associate ad avviare al più presto la raccolta dei fondi nella propria azienda, affiggendo in bacheca un comunicato che informi i lavoratori della procedura convenuta a livello regionale e distribuendo l’allegato modello di delega.
Rimaniamo a disposizione con il nostro funzionario incaricato, Dott. Giuseppe Carelli carelli@confindustriamacerata.it
Il Direttore
(dott. Gianni Niccolò)
Conciliazione vita-lavoro e congedi: Sistema sanzionatorio – Nota INL
Scritto da Elisabetta CristalliniAlla luce dell’entrata in vigore, il 13 agosto 2022, del D. Lgs. n. 105/2022 che ha introdotto misure dirette a realizzare un migliore contemperamento tra l’attività lavorativa e la vita familiare dei genitori e dei prestatori di assistenza, nonché una più equa condivisione tra uomini e donne delle responsabilità di cura e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, l’INL, con nota n. 2414 del 6 dicembre 2022, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta applicazione di detti istituti ed ai profili di carattere sanzionatorio della disciplina.
In particolare, l’INL fornisce specifiche indicazioni sul sistema sanzionatorio applicabile, con particolare riferimento a:
- congedo di paternità obbligatorio;
- congedo di paternità alternativo;
- divieto di licenziamento;
- diritto al rientro e alla conservazione del posto;
- riposi, permessi e congedi;
- riposi e permessi per i figli con grave disabilità;
- congedi parentali e assistenza ai figli;
- permessi per assistere persona con disabilità ex art. 33, commi 2 e 3, L. n. 104/1992;
- congedi per eventi e cause particolari ex art. 4, L. n. 53/2000;
- priorità per la concessione del lavoro agile;
- priorità per la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del contratto di lavoro.
Si segnala, inoltre, che, come previsto nel decreto legislativo n. 105/2022 e come ribadito dalla nota dell’INL, il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di cui sopra, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del D. Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle certificazioni stesse.
L’INL riepiloga, infine, i profili sanzionatori applicabili in caso di inosservanza della nuova disciplina in materia di conciliazione vita-lavoro e congedi parentali di cui al D.Lgs. n. 105/2022 con apposita tabella in calce alla nota.
Nuovo Servizio Confindustria Macerata "Certificazione Parità di Genere"
Scritto da Stefano grandinetti
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per il prossimo 29 novembre dalle 10.00 alle 13.00 Confindustria ha organizzato un evento sul tema Smart Working, per una riflessione ad ampio raggio sul lavoro agile partendo dall’indagine sul lavoro condotta dal Centro Studi Confindustria, con dati inediti sul fenomeno.
Indennità una tantum di 150 euro per i lavoratori dipendenti: ulteriori precisazioni Inps
Scritto da Elisabetta CristalliniL’art. 18 del D.L. n. 144/2022 (Decreto Aiuti Ter), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 175/2022, ha previsto 2022 la corresponsione, per il tramite dei datori di lavoro, di un’indennità una tantum di 150 euro ai lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538,00 euro.
Con messaggio n. 4159 del 17/11/2022, che segue la circolare n. 116/2022 (vedi news del 18/10/2022), l’Inps precisa che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al suddetto limite di € 1.538,00, è da considerare al netto della tredicesima mensilità o ratei della stessa, laddove l’erogazione di tale istituto avvenga nel mese di novembre 2022.
Inoltre, con il medesimo messaggio l’Istituto ricorda che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione di cui all’art. 18 del D.L. n. 144/2022 al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità, infatti, spetta nella misura di 150 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.
Infine, l’Inps chiarisce che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.
Alla luce di tali precisazioni, il messaggio fornisce le nuove istruzioni operative per l’esposizione dei dati nel flusso UniEmens.
Altro...
Coefficiente per la rivalutazione del tfr - dicembre 2024
Scritto da Elisabetta CristalliniA dicembre 2024 l'indice dei prezzi al consumo (base 2015 = 100) per le famiglie di operai e impiegati è risultato pari a 120,2.
Il coefficiente utile per la rivalutazione a dicembre 2024 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2023 è pari a 1,02320017 e la percentuale è pari a 2,320017.
WEBINAR - FRINGE BENEFIT 2022: IL NUOVO LIMITE DI ESENZIONE FINO A 3000 EURO - Venerdì 25 Novembre 2022 dalle ore 15.30 alle ore 16.30
Scritto da Stefano grandinettiIl decreto Aiuti quater, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 novembre 2022, ha previsto per l’anno 2022 l’aumento fino a 3.000 euro della soglia di esenzione contributiva e fiscale dei fringe benefit, compresi i rimborsi per il pagamento delle utenze domestiche. Il limite di 3.000 euro può arrivare a 3.200 euro grazie al bonus carburante di 200 euro, anch’esso esente da contributi e imposte.
Sia i fringe benefit che il bonus carburante possono essere riconosciuti dal datore di lavoro anche ad personam.
Alla luce di tale novità Confindustria Macerata organizza in data 25 novembre 2022 alle ore 15.30 un webinar per illustrare la nuova disciplina e fornire i relativi chiarimenti operativi.
Relatore: Elisabetta Cristallini, Area Relazioni Industriali e Sindacali Confindustria Macerata.
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Agevolazione contributiva per le lavoratrici madri al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità – Ulteriori chiarimenti Inps
Scritto da Elisabetta CristalliniCon circolare n. 102 del 19 settembre 2022, l'INPS ha fornito indicazioni per l’applicazione dell’esonero contributivo del 50%, per una durata complessiva di 12 mesi, a vantaggio della lavoratrice madre che rientra nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità.
Trattasi di una misura agevolativa introdotta in via sperimentale per il solo anno 2022 dall’art. 1, comma 137 della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).
Con messaggio 4042 del 9 novembre 2022 l'INPS fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell’esonero in oggetto.
Rientro nel posto di lavoro e decorrenza dell’esonero
Innanzitutto, l'agevolazione si applica a partire dalla data di rientro effettivo al lavoro che deve avvenire tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Qualora il rientro effettivo venga posticipato per ferie, malattia, o altre cause collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, si determina lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022.
Laddove, invece, vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive fruizioni dei congedi parentali non rilevano ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero. Ne deriva che, qualora una lavoratrice sia effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria e, successivamente al rientro, abbia goduto di un periodo di congedo facoltativo, la stessa avrà diritto all’applicazione dell’esonero dal primo rientro effettivo nel posto di lavoro.
A tal riguardo, l’Istituto riporta alcune ipotesi esemplificative.
Imponibile oggetto di sgravio
Il messaggio Inps precisa che l’esonero del 50% deve essere calcolato dalla data di rientro effettivo nel posto di lavoro. Ne deriva che i giorni di ferie o di permessi retribuiti ad altro titolo, così come i giorni di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità e prima dell’effettivo rientro, non sono oggetto di esonero e il relativo imponibile, pertanto, non determina il diritto all’agevolazione.
Ai fini della determinazione dell’imponibile oggetto di sgravio, nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, l’imponibile riferito ai giorni antecedenti il rientro non dovrà essere considerato; viceversa, dal giorno del rientro la quota imponibile dovrà essere integralmente considerata e la si dovrà considerare solo fino alla data in cui termina la fruizione dell’esonero.
Cumulabilità con altre agevolazioni
L’esonero in oggetto è cumulabile con eventuali altri esoneri contributivi ed anche con quello previsto per il 2022 dalla Legge di Bilancio 2022 e dal decreto “Aiuti-bis” pari allo 0,8% per il periodo gennaio 2022 - giugno 2022 e al 2% per il periodo luglio 2022 - dicembre 2022, a vantaggio dei lavoratori il cui imponibile contributivo non superi l'importo mensile di 2.692 euro.
Portabilità dell’esonero
In caso di successivo cambio di datore di lavoro della lavoratrice, occorre distinguere le due seguenti ipotesi:
- nel caso in cui ci sia un’ interruzione tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (es. dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto, poiché verrebbe a mancare la sussistenza del presupposto incentivato, cioè il rientro dopo la maternità;
- se invece non c’è soluzione di continuità (es. trasferimento d’azienda..), l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro;
- Nel caso in cui la lavoratrice, invece, non sia rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice, poiché, rispetto a esso, si verifica il primo rientro effettivo dall’astensione.
Aumento dell’1,2% dell'esonero contributivo dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 e 13^ mensilità – Ulteriori chiarimenti INPS
Scritto da Elisabetta CristalliniCon messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022 (vedi news del 28/09/2022), l’Inps ha fornito le indicazioni operative per la corretta applicazione della ulteriore riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori innalzata dallo 0,8% (art. 1, comma 121 della legge n. 234/2021) al 2%, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la 13^ mensilità o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga (art. 20 del D. L. n. 115/2022).
Con il messaggio n. 4009 del 7 novembre 2022, l’Istituto chiarisce che l’integrazione dell’1,2 per cento, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022.
Ne consegue che i datori di lavoro, qualora nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 abbiano erogato ratei di tredicesima inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, indicando, nell’elemento “Codice Causale” il codice “L097”.
Nell’ipotesi in cui i datori di lavoro non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell’esonero del 2 per cento, utilizzando il Codice Causale in uso “L095”, a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022.
Relativamente alle mensilità di ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, l’elemento <AnnoMeseRif> relativo ai codici sopra indicati, può essere ricorsivo.