A seguito della decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, sono stati autorizzati gli esoneri contributivi previsti dalle Leggi di Bilancio 2021 e 2023 a vantaggio dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato (anche part-time) o trasformano a tempo indeterminato rapporti di lavoro stipulati con giovani di età inferiore ai 36 anni nel periodo 1° luglio 2022-30 dicembre 2023, nel rispetto delle condizioni previste dal “Temporary Crisis and Transition Framework o TCTF”.
A tal riguardo, l’Inps, con circolare n. 57 del 22/06/2023, ha fornito le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle predette misure di esonero contributivo.
In particolare, l’Istituto, richiamando anche le precedenti indicazioni su tale misura, ricorda che:
- Per aver diritto all’incentivo, il giovane non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro;
- Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione/trasformazione, abbia un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni;
- Sono esclusi dal beneficio gli apprendisti, i dirigenti, i lavoratori domestici e i lavoratori intermittenti;
- L’incentivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato;
- i periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione, così come nel caso in cui il lavoratore abbia avuto uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato ed anche rapporti di lavoro domestico a tempo indeterminato;
- Diversamente, devono considerarsi ostative al riconoscimento degli esoneri le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, così come laddove il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore;
- Il datore di lavoro non deve avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
- Il datore di lavoro non deve procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
- Per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, l’incentivo è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi Inail e dei contributi c.d. minori), nel limite massimo di 6.000 euro annui (500 euro mensili);
- Per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’incentivo è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi Inail e dei contributi c.d. minori), nel limite massimo di 8.000 euro annui (666,66 euro mensili);
- Con riferimento alla durata del periodo di fruizione delle agevolazioni gli esoneri spettano per un periodo massimo di 36 mesi (48 per le Regioni del Mezzogiorno) a partire dalla data dell’evento incentivato;
- Il diritto alla fruizione degli esoneri in oggetto è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (art. 31, D. Lgs. n. 150/2015) e al rispetto delle norme fondamentali poste a tutela delle condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria dei lavoratori.