Relazioni industriali e sindacali

Relazioni industriali e sindacali (124)

Relazioni industriali e sindacali

L’impresa dove lavori, che dirigi, che hai fondato è il centro di una rete di relazioni. Alcune di queste sono funzionali agli scopi produttivi, altre all’organizzazione aziendale, in particolare alle persone.


L’azienda dialoga con lo Stato, gli enti, gli istituti assicurativi e previdenziali, i dipendenti e i loro rappresentanti. 

Siamo in grado di consentirti una gestione proficua di queste relazioni, apportando la conoscenza delle leggi, dei contratti collettivi nazionali, delle prassi, creando sistemi di regole aziendali.

Ti consigliamo nei possibili momenti di difficoltà, proponendoti gli strumenti più efficaci per superarli.

Le nostre relazioni ci consentono lo studio e la proposizione delle migliori idee per favorire le aziende associate 

Con circolare n. 95 del 26/05/2025, l’Inps fornisce le istruzioni operative relative all’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un’ ulteriore mensilità prevista dalla legge di Bilancio 2024 da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento).

In particolare, è previsto che l’indennità viene elevata per i periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2025 e interessa i lavoratori dipendenti che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente:

  • al 31 dicembre 2023, per il diritto all’indennità maggiorata dal 60% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (secondo mese di congedo parentale);
  • al 31 dicembre 2024, per il diritto all’indennità maggiorata dal 30% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2025 (terzo mese di congedo parentale).

Si ricorda che il primo mese di congedo parentale è già indennizzato all’80% (legge di Bilancio 2023)

Per la relativa denuncia contributiva, l’Istituto ha comunicato appositi codici da utilizzare per le operazioni di conguaglio con i flussi Uniemens.

Si ricorda, infine,  che la domanda di congedo parentale deve essere presentata all’Inps esclusivamente in modalità telematica.

 

Per Informazioni:

Nella seduta del 14 maggio 2025, il Senato ha approvato in via definitiva la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale (A.S. n. 1407 del 14 maggio 2025), proposta dalla Cisl, che disciplina la partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori nelle imprese, in attuazione dell' art. 46 della Costituzione.

Il provvedimento attende ora la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Anche grazie al contributo e all' intervento attivo di Confindustria durante l’iter parlamentare, il testo definitivo della legge si caratterizza per una partecipazione dei lavoratori equilibrata laddove, contrariamente ad un impostazione rigida iniziale, l’impresa rimane libera di adottare (o meno) un modello partecipativo in base ad una scelta statutaria. Obiettivo della norma appare, inoltre, quello di promuovere forme e strumenti di partecipazione non generalizzati, ma coerenti ed adeguati alle specificità aziendali, lasciando ampia autonomia alle imprese in tale ambito.

Di seguito, una sintesi delle diverse forme di partecipazione contenute nel provvedimento.

Partecipazione gestionale

La legge consente la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza nelle imprese con sistema dualistico e al consiglio di amministrazione nelle altre società.

 

Partecipazione economica e finanziaria

Per l'anno 2025, la distribuzione ai lavoratori di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi è soggetta a un'imposta sostitutiva elevata a 5.000 euro lordi. I piani di partecipazione finanziaria possono prevedere l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, con dividendi esenti dalle imposte sui redditi per il 50% fino a 1.500 euro annui.

 

Partecipazione organizzativa

Le aziende possono istituire commissioni paritetiche per la predisposizione di piani di miglioramento e innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro.

 

Partecipazione consultiva

Le rappresentanze sindacali possono essere consultate preventivamente sulle scelte aziendali, con procedure definite dai contratti collettivi.

 

Formazione e consulenza esterna

È prevista una formazione di almeno dieci ore annue per i rappresentanti dei lavoratori nelle commissioni paritetiche e negli organi societari, finanziata attraverso enti bilaterali e fondi paritetici interprofessionali.

Sarà nostra cura fornirvi quanto prima una nota di approfondimento e i relativi indirizzi operativi relativi al provvedimento in questione.

Nel frattempo, si allega alla presente nota il testo del DDL 1407.

 Il Direttore

Gianni Niccolò

 

Per Informazioni:

Elisabetta Cristallini - 279621 -  cristallini@confindustriamacerata.it

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì, 03 Giugno 2025 07:10

Guida alle Assunzioni Agevolate 2025

Scritto da

In un contesto economico in continua evoluzione, l'ottimizzazione delle risorse e l'attrazione di nuovi talenti rappresentano fattori chiave per la competitività e la crescita delle imprese. In quest'ottica, gli incentivi  all’occupazione offrono significative opportunità per ridurre il costo del lavoro e investire in nuove competenze.

Per aiutare le aziende ad orientarsi e a cogliere tutte le opportunità disponibili, abbiamo realizzato una Guida alle Assunzioni Agevolate 2025 aggiornata e di facile consultazione dove all’interno troverete una panoramica completa e dettagliata delle principali tipologie di assunzioni agevolate, dei requisiti richiesti e delle modalità per accedervi.

Il nostro obiettivo è quello di dotare le aziende di uno strumento pratico ed efficace per cogliere appieno le opportunità offerte dal panorama normativo attuale, traducendo le agevolazioni in un concreto vantaggio competitivo per la Vostra impresa.

La Guida alle Assunzioni Agevolate 2025 può essere richiesta attraverso la compliazione del form cliccando qui.

I collaboratori dell’Area Persone e Lavoro sono a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti personalizzati.

 

Il Direttore

Gianni Niccolò

 

Per Informazioni:

 

 

 

L’art. 5 della legge n. 63/2015 ha individuato una nuova categoria di soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.

Si tratta delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.

Rientrano in detta categoria:

  1. a) il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi stabiliti dalla L. 63/25, nonché l'altra parte dell' unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
  2. b) i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento;
  3. c) chiunque subisca un' invalidità permanente superiore al 50% per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4 della legge n. 63/2015.

La norma stabilisce che tale soggetti godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998.

L’individuazione gli eventi dannosi verificatisi tra la data del 13 agosto 2018 e la data di entrata in vigore della legge n. 63/2025 (6 maggio 2025) avverrà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto.

Gli eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 63/2025 che rientrano nell'ambito di applicazione della norma sono individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'evento medesimo.

Il Direttore
Gianni Niccolò

 

Per informazioni:

Alla luce della pubblicazione dei 2 decreti Interministeriali Lavoro e Finanze, attuativi dei cosiddetti Bonus giovani e Bonus donne, come definiti dagli articoli 22 e 23 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95/2024), l’Inps, con circolari 90 e 91 del 12 maggio 2025, fornisce le istruzioni operative per fruire degli esoneri contributivi previsti in favore dei datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani e donne “svantaggiate”.

Si ricorda che il Bonus giovani (art. 22 D.L. n. 60/2024) riguarda i datori di lavoro che assumono o trasformano a tempo indeterminato giovani che, alla data dell’assunzione/trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.

L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali  a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi per le assunzioni/trasformazioni effettuate:

  • dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, nel limite massimo di 500 euro mensili;
  • dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 nel limite massimo di 650 euro mensili se prestano servizio in una sede o unita produttiva ubicata nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

Per quanto riguarda, invece, il Bonus donne (art. 23 D.L. n. 60/2024), questo interessa i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato donne di qualsiasi età:

  • dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025,
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti;
  • occupate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;

 

  • dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto.

L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali  a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro mensili per un periodo di:

  • 24 mesi in caso di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti o residenti nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
  • 12 mesi in caso di donne occupate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.

Quanto alle modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per ottenere l’esonero contributivo (sia quello riferito al Bonus Giovani che quello relativo al Bonus Donne), entrambe le circolari, alla luce di quanto disposto dai decreti attuativi, prevedono che prima di fruire dell’agevolazione il datore di lavoro presenti all’Inps una domanda telematica con lo scopo di verificare l’esistenza dei fondi stanziati allo scopo.

Il modulo da utilizzare sarà disponibile sul sito dell’Inps dal 16 maggio 2025.

Per i datori operanti nei territori diversi da quelli della Zes la domanda può riguardare, oltre le assunzioni/trasformazioni da eseguire, anche quelle già effettuate dal 1° settembre 2024.

Le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non saranno ammesse al beneficio.

Dopo aver ricevuto la domanda telematica, verificate le condizioni, l’Istituto calcola – sulla base delle informazioni fornite dall’azienda – l’ammontare del beneficio spettante e lo comunica al datore di lavoro richiedente.

Se le assunzioni (non in zona Zes) sono già state effettuate, l’Istituto accoglie la domanda con l’indicazione dell’ammontare spettante.

Se, al contrario, l’assunzione è ancora da effettuare, l’Inps calcola l’ammontare del beneficio, accantona le risorse e comunica al datore di lavoro l’eventuale accoglimento, con la quale invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

Nel suddetto arco temporale, l’Istituto consulterà l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove recepisca la presenza di tale comunicazione.

L’Inps precisa che i termini indicati (10 giorni) sono perentori e il loro mancato rispetto fa perdere il diritto a fruire degli incentivi accantonati, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare una nuova domanda.

Il Direttore
Gianni Niccolò

 Per informazioni:

Con nota 0000616 del 3 aprile 2025, l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito  alla possibilità di corrispondere mensilmente in busta paga il Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

 A tal proposito, l’INL ha affermato che tale possibilità non è da ritenersi legittima in quanto verrebbe a costituire una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.

Peraltro, tale operazione sarebbe anche in contrasto con la stessa ratio dell’istituto che è quella di assicurare al lavoratore un sostegno economico al termine del rapporto di lavoro.

Pertanto, alla luce di tali indicazioni, l’INL ritiene che gli accordi collettivi o individuali riconducibili all’art, 2120 c.c. (ultimo comma) possano avere ad oggetto soltanto l’anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile.

In allegato la nota dell’INL.

Con nota  prot. 0003984 del 29 aprile 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato il  modello che i datori di lavoro devono utilizzare per comunicare all’ITL competente le dimissioni per fatti concludenti del lavoratore a seguito della sua assenza ingiustificata (vedi news del 2 aprile 2025).

La comunicazione, da inviare all’ITL a mezzo PEC, deve essere trasmessa anche al lavoratore  e deve contenere tutte le informazioni concernenti il datore di lavoro e il lavoratore, con particolare riferimento ai dati anagrafici, ai recapiti di quest’ultimo e all'ultimo giorno di effettivo lavoro.

Si ricorda che il datore di lavoro può procedere alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro (con modulo UNILAV) solo dopo aver effettuato la comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o quello indicato dal legislatore. 

Si allega nota dell’ITL e il nuovo modello di comunicazione.

Con circolare n. 6 del 27 marzo 2025 il Ministero del Lavoro fornisce le prime indicazioni operative sui principali interventi attuati con il c.d “Collegato lavoro” (Legge 13 dicembre 2024, n. 203).

 Tale provvedimento ha, difatti, introdotto cambiamenti significativi in materia di somministrazione di lavoro, definizione del lavoro stagionale, periodo di prova nel contratto a termine, comunicazioni per il lavoro agile e assenza ingiustificata e dimissioni per fatti concludenti (art. 19, L. n. 203/2024).

 In particolare, in merito a quest’ultima disciplina, il Ministero del Lavoro ha precisato che:

 - la durata dell’assenza che può determinare la configurazione delle dimissioni per fatti concludenti, in mancanza di specifica previsione nel CCNL applicato al rapporto
di lavoro, deve essere superiore a quindici giorni. I giorni di assenza possono intendersi come giorni di calendario, ove non diversamente disposto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro;

 - il termine individuato dalla legge (di quindici giorni) costituisce il termine legale minimo perché il datore di lavoro, a partire, quindi, dal sedicesimo giorno di assenza, possa darne specifica comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, da individuare in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro. Nulla vieta che detta comunicazione all’Ispettorato possa essere formalizzata anche in un momento successivo;

 - i giorni di assenza ingiustificata previsti dai CCNL per i quali è consentito al datore di lavoro di procedere al licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo seguendo la procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), non consentono al datore di lavoro di attivare la procedura per dimissioni per fatti concludenti.
Resta ferma la facoltà dei CCNL di disciplinare espressamente la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti, stabilendo un termine diverso – e più favorevole – da quello fissato dalla norma per ricondurre all’assenza ingiustificata l’effetto risolutivo del rapporto. Ne deriva che le dimissioni di fatto decorrono dopo 15 giorni di calendario di assenza: i contratti collettivi possono soltanto incrementare tale durata, ma non ridurla.

 - Le disposizioni in materia di dimissioni per fatti concludenti non trovano applicazione in tutti i casi per i quali è prevista la convalida obbligatoria della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e delle dimissioni da parte delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, presentate:

  • dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
  • dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Scade il 31 marzo 2025 il termine entro cui effettuare la comunicazione obbligatoria delle attività usuranti da parte delle aziende che occupano dipendenti che hanno svolto, nel corso del 2024, attività che la legge riconosce come tali e per le quali il lavoratore ha il diritto a chiedere un trattamento pensionistico anticipato.

Tale adempimento viene assolto in via telematica su Cliclavoro tramite il portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro compilando on line il modello “LAV_US”, che il sistema metterà poi a disposizione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di riferimento e dei competenti Istituti previdenziali.

I Moduli messi a disposizione sono:

1) Inizio Lavoro a Catena (art. 5, co. 2, D.lgs. n. 67/2011);

2) Monitoraggio Lavoro Usurante D.M. 1999 (art. 2, co. 5, D.lgs. n. 67/2011);

3) Monitoraggio Lavoro Notturno;

4) Monitoraggio Lavoro a Catena (art. 2, co. 5, D.lgs. n. 67/2011);

5) Monitoraggio Autisti (art. 2, co. 5, D.lgs. n. 67/2011).

 L 'omissione delle comunicazioni comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro, previa diffida ad adempiere, nel caso di:

  • processi produttivi in serie o in “linea a catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione etc.);
  • lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici).


Nell’ incertezza dell’ attuale contesto economico e sociale, il benessere organizzativo diventa una priorità strategica per lo sviluppo del business.  Condivideremo insieme alcune best practices adottate dalle organizzazioni per incrementare le performances preservando il benessere del capitale umano.


IL PROGRAMMA

Saluti
Gianni Niccolò – Direttore Confindustria Macerata

Introduzione
Elisabetta Cristallini – Responsabile Area Persone e Lavoro Confindustria Macerata
 
Interventi di:
Barbara Bartocci - Division Manager Centro-Sud S&you
Mirko Giardetti - Digital Innovation Manager Gruppo LUBE
Aletea Renzi - General Manager Solettificio Renzi Giuliano
Barbara Lechiara - Human Resources Director  METISOFT SPA
 
Conduce:
Ylenia Palmisciano – Division Manager HRed Synergie Italia Centro Sud
 


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INFORMAZIONI

Antonella Clementoni
e-mail: servizi@confindustriamacerata.it
Tel: 0733 279634 – 331 6638876

 
Il Direttore
Gianni Niccolò

 

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