Relazioni industriali e sindacali

Relazioni industriali e sindacali (133)

Relazioni industriali e sindacali

L’impresa dove lavori, che dirigi, che hai fondato è il centro di una rete di relazioni. Alcune di queste sono funzionali agli scopi produttivi, altre all’organizzazione aziendale, in particolare alle persone.


L’azienda dialoga con lo Stato, gli enti, gli istituti assicurativi e previdenziali, i dipendenti e i loro rappresentanti. 

Siamo in grado di consentirti una gestione proficua di queste relazioni, apportando la conoscenza delle leggi, dei contratti collettivi nazionali, delle prassi, creando sistemi di regole aziendali.

Ti consigliamo nei possibili momenti di difficoltà, proponendoti gli strumenti più efficaci per superarli.

Le nostre relazioni ci consentono lo studio e la proposizione delle migliori idee per favorire le aziende associate 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025 è stata pubblicata la Legge n. 132 del 23 settembre 2025, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

L’unica disposizione che fa riferimento alla materia lavoristica è l’art. 11 titolato “Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro”.

La norma non prevede strumenti attuativi, né attribuisce al Governo deleghe specifiche per la regolamentazione della materia. L’articolo si limita, difatti, ad enunciare principi di carattere generale relativi all’impiego dell’intelligenza artificiale nel contesto lavorativo, senza introdurre innovazioni sostanziali nell’ordinamento vigente, né ad incidere in modo operativo sulla gestione ed organizzazione del lavoro.

Le disposizioni contenute nei tre commi riprendono infatti principi già desumibili da fonti normative preesistenti, quali il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, il D. Lgs. n. 81/2008 sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e il D. Lgs. n. 152/1997, come modificato dal D. Lgs. n. 104/2022 (c.d. Decreto Trasparenza).

Nello specifico, l’articolo stabilisce che l’intelligenza artificiale potrà essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare la salute psicofisica dei lavoratori e accrescere la  qualità e la produttività delle prestazioni. Il suo utilizzo deve essere sicuro, affidabile e trasparente, nel rispetto della dignità e riservatezza dei lavoratori.

Il datore di lavoro o il committente ha l’obbligo di informare preventivamente i lavoratori sull’uso di sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dall’art. 1-bis del D. Lgs. 152/1997.

Pertanto, l’informativa non è dovuta in tutti i casi di impiego dei sistemi di IA, ma solo nel caso in cui il sistema utilizzato è riconducibile alla categoria dei “sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati”. Restano comunque fermi i principi e gli obblighi derivanti dall’art. 4 L. 300/70 (Statuto dei lavoratori), vincolanti per tutte le ipotesi in cui vengano impiegati strumenti da cui, anche indirettamente, possa derivare un controllo dei lavoratori, a prescindere dal “livello” di automazione.

Infine, ai sensi dell’art. 12, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali viene istituito un Osservatorio sull’adozione dell’intelligenza artificiale (IA) nel mondo del lavoro. Il suo compito è quello di:

  • massimizzare i benefici e ridurre i rischi derivanti dall’uso dell’IA in ambito lavorativo;
  • definire una strategia sull’utilizzo dell’IA in ambito lavorativo;
  • monitorare l’impatto dell’IA sul mercato del lavoro e individuare i settori lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’IAi;
  • promuovere la formazione di lavoratori e datori di lavoro in materia di IA.

L’Osservatorio sarà presieduto dal Ministro del Lavoro o da un suo rappresentante. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, un decreto ministeriale definirà la composizione dell’Osservatorio, le modalità di funzionamento e gli ulteriori compiti e funzioni.

Con legge n. 151 dell’8 ottobre 2025, viene istituita, a decorrere dall’anno 2026,  la festa nazionale di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno.

Tale giorno, come le altre festività aventi effetti civili, sarà considerato giorno festivo a livello nazionale.

Si ricorda che sono giorni festivi:

  • tutte le domeniche;
  • Capodanno (1° gennaio);
  • Epifania (6 gennaio);
  • Anniversario della Liberazione (25 aprile);
  • Lunedì di Pasqua (mobile);
  • Festa del lavoro (1° maggio);
  • Festa nazionale della Repubblica (2 giugno);
  • Assunzione Maria Vergine (15 agosto);
  • Ognissanti (1° novembre);
  • Immacolata Concezione (8 dicembre);
  • Natale (25 dicembre);
  • Santo Stefano (26 dicembre);
  • Il giorno del Santo Patrono del luogo ove è ubicata la sede di lavoro.
Martedì, 02 Settembre 2025 12:36

"Stella al merito del Lavoro" - Anno 2026

Scritto da

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che sono aperte le domande per il conferimento delle "Stelle al Merito del Lavoro" 2026.

Si tratta di un’onorificenza volta a celebrare quei lavoratori che da lungo corso sono esempio di capacità, laboriosità, dedizione, impegno ed etica professionale contribuendo così al progresso e alla crescita delle aziende.

Di seguito alleghiamo la documentazione relativa al Bando per il conferimento delle “Stelle al Merito” 2026 con scadenza entro e non oltre il termine del 15 ottobre 2025 p.v.

Per ulteriori informazioni Silvia Basili – basili@confindustriamacerata.it   0733/279625.

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

Nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025 è stata pubblicata la Legge n. 106/2025 recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, in vigore dal 9 agosto 2025.

 La Legge, composta da 5 articoli, prevede in via aggiuntiva rispetto ai permessi e congedi già spettanti in base alla legislazione o ai contratti collettivi nazionali di lavoro, importanti novità in materia di lavoro.  

Conservazione del posto di lavoro (art. 1)

I lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche, da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi, decorrenti  dall’ esaurimento di altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti a qualsiasi titolo.

Durante il periodo di congedo il dipendente:

  • conserva il posto di lavoro;
  • non ha diritto alla retribuzione;
  • non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Sono, comunque, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma è riconosciuta la facoltà al lavoratore di riscattare i periodi di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente.

Decorso il periodo di congedo biennale, al lavoratore dipendente viene riconosciuto, ove la prestazione lo consenta, il diritto ad accedere prioritariamente alla modalità di lavoro agile.

Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche (art. 2)

A decorrere dal 1° gennaio 2026, i lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele già  previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell’indennità economica e della copertura figurativa, a condizione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria, pubblica o privata, accreditata.

Tali permessi serviranno per lo svolgimento di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti. Gli stessi permessi sono riconosciuti anche ai lavoratori dipendenti con figlio minorenne affetto dalle predette patologie.

Ai lavoratori competerà un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia, che sarà corrisposta direttamente dai datori di lavoro e successivamente recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’Inps.

Gestione e potenziamento dell’infrastruttura tecnologica dell’INPS (art. 4)

Ai fini dell’attuazione della legge in oggetto, l’INPS provvederà allo sviluppo e all’adeguamento della propria infrastruttura tecnologica e alle conseguenti attività di manutenzione e aggiornamento della medesima infrastruttura. Per far fronte a tale nuovo carico di adempimenti, la Legge n. 106/2025 stanzia 500.000 euro per il 2026 e 20.000 euro a partire dal 2027.

Con circolare n. 38 del 24 giugno 2025, l’Inail ha fornito uleriori precisazioni in merito alla voce di tariffa 0722 con cui sono assicurate le attività d’ufficio.

L’Istituto ripercorre innanzitutto la storia della voce di tariffa utilizzata per le attività di tipo impiegatizio e la sua evoluzione nel corso del tempo fino ad arrivare alle tariffe dei premi 2019 che hanno istituito la nuova declaratoria della voce 0722, ossia: “Attività d’ufficio. Attività di “call center” e di sportelli informatizzati. Compreso l’uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici”, il cui tasso medio è fissato, per la gestione tariffaria Industria, al 5 per mille.

La nuova declaratoria introduce la nuova dizione “attività d’ufficio” e ricomprende espressamente l’eventuale “uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici”.

 L’Inail precisa che per attività d’ufficio si intendono “tutte quelle attività svolte normalmente in ambito amministrativo con uso diretto di computer e altre macchine elettriche da ufficio presso imprese, enti e studi professionali che assicurano la corretta gestione amministrativa e contabile, i rapporti con la clientela, l’amministrazione del personale, nonché il personale tecnico degli uffici (per esempio, i progettisti) e simili”.

A tal riguardo, l’Istituto precisa che  le attività riconducibili alla voce 0722 godono di una propria autonomia classificativa, indipendentemente dalla loro complementarietà e sussidiarietà rispetto alla lavorazione principale e fornisce numerosi esempi di attività riferibili alla suddetta voce.

Per Informazioni:

  • Elisabetta Cristallini - 0733.279621 -  cristallini@confindustriamacerata.it
  • Stefano Orlandoni – 0733/279622 – orlandoni@confindustriamacerata.it
  • Silvia Basili – 0733/279625 – basili@confindustriamacerata.it

 

In riferimento all’incentivo “Bonus Giovani” previsto dal Decreto Coesione (art. 22 del DL n. 60/2024, convertito dalla Legge n. 95/2024), l’Inps, con messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025, su indicazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha comunicato che la Commissione europea, per la legittima fruizione dell’esonero contributivo, ha richiesto di estendere il requisito dell’incremento occupazionale netto, oltre alle assunzioni effettuate in Area ZES, anche alle assunzioni di giovani under 35 effettuate su tutto il territorio nazionale.

Detto requisito è richiesto per tutte le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025.

Alla luce di tale modifica, l’Istituto ha provveduto ad aggiornare le procedure attuative e il relativo  modulo di istanza online.

Per Informazioni:

 

Aggiornamento dei minimi tabellari: riferimento all’indice IPCA al netto degli energetici importati

Per la determinazione dei minimi tabellari previsti da alcuni contratti collettivi nazionali, è necessario fare riferimento a un sistema di verifica annuale basato sull’inflazione effettiva, misurata tramite l’indice IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i Paesi dell’Unione Europea), al netto della componente energetica importata.

Pubblicazione del comunicato ISTAT – 12 giugno 2025

L’ISTAT ha pubblicato il comunicato ufficiale contenente le previsioni dell’indice IPCA al netto degli energetici importati per il periodo 2025-2028. Il dato consuntivo per l’anno 2024 si attesta a +1,3%.

Previsioni IPCA 2025-2028 (variazioni percentuali annue):

  • 2025: +2,0%
  • 2026: +1,9%
  • 2027: +2,0%
  • 2028: +2,0%

Federmeccanica: aggiornamento dei minimi retributivi dal 1° giugno 2025

Sulla base del dato consuntivo dell’indice IPCA per il 2024, Federmeccanica, Assistal e le organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm hanno sottoscritto un verbale d’incontro. In tale documento sono stati definiti i nuovi incrementi salariali per ciascun livello, con decorrenza dal 1° giugno 2025. Sono stati inoltre aggiornati gli importi relativi all’indennità di trasferta forfettaria e all’indennità di reperibilità.

 

Per informazioni: 0733 279622 - orlandoni@confindustriamacerata.it

 

 


Alle Aziende Associate

Il prossimo 23 giugno alle ore 15:00 tratteremo, assieme ad Arturo Maresca, Professore ordinario di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università La Sapienza di Roma e a Leonardo Fabretti, Responsabile Area Legale e Contrattualistica – Umana S.p.A., del Collegato Lavoro (L 203/2024) e le relative novità in materia di rapporti di lavoro, tra le quali alcune modiche all’attuale disciplina del contratto a termine e della somministrazione, nonché interventi sostanziali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro.

L’incontro rappresenta un’opportunità per conoscere ed approfondire le principali novità del provvedimento e comprenderne le implicazioni pratiche al fine di una corretta applicazione da parte delle imprese.

Si invia in allegato il Programma dell’evento, che avrà luogo presso la Sede di Confindustria Macerata (Via Weiden, 35).

Per partecipare registrarsi QUI


PER INFORMAZIONI:
Antonella Clementoni
Tel. 0733/279634 – 331/6638876
E-mail: servizi@confindustriamacerata.it


Cordiali saluti

Il Direttore
Gianni Niccolò

 

Con circolare n. 98 del 5 giugno 2025, l’Inps fornisce le istruzioni amministrative in ordine alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 171, L. n. 207/2024)  in materia di indennità di disoccupazione NASpI.

Con la modifica dell’art. 3, comma 1 del D. Lgs. n. 22/2015 viene, difatti, introdotto un nuovo requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2025.

In particolare, la nuova disposizione prevede che, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dalla suddetta data, il lavoratore richiedente la prestazione deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (dimissioni o risoluzione consensuale), qualora tale cessazione sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede l’indennità NASpI.

In altri termini, l’assicurato deve fare valere almeno tredici settimane di contribuzione nell’arco temporale che va dalla data di cessazione per dimissioni/risoluzione consensuale del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.

L’Istituto chiarisce, infine, che la norma introdotta dalla legge di Bilancio 2025 non incide sulla determinazione della misura e della durata della prestazione NASpI, il cui calcolo viene effettuato secondo le attuali disposizioni e modalità.

Con circolare n. 95 del 26/05/2025, l’Inps fornisce le istruzioni operative relative all’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un’ ulteriore mensilità prevista dalla legge di Bilancio 2024 da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento).

In particolare, è previsto che l’indennità viene elevata per i periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2025 e interessa i lavoratori dipendenti che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente:

  • al 31 dicembre 2023, per il diritto all’indennità maggiorata dal 60% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (secondo mese di congedo parentale);
  • al 31 dicembre 2024, per il diritto all’indennità maggiorata dal 30% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2025 (terzo mese di congedo parentale).

Si ricorda che il primo mese di congedo parentale è già indennizzato all’80% (legge di Bilancio 2023)

Per la relativa denuncia contributiva, l’Istituto ha comunicato appositi codici da utilizzare per le operazioni di conguaglio con i flussi Uniemens.

Si ricorda, infine,  che la domanda di congedo parentale deve essere presentata all’Inps esclusivamente in modalità telematica.

 

Per Informazioni:

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