Relazioni industriali e sindacali (149)
Relazioni industriali e sindacali
L’impresa dove lavori, che dirigi, che hai fondato è il centro di una rete di relazioni. Alcune di queste sono funzionali agli scopi produttivi, altre all’organizzazione aziendale, in particolare alle persone.
L’azienda dialoga con lo Stato, gli enti, gli istituti assicurativi e previdenziali, i dipendenti e i loro rappresentanti.
Siamo in grado di consentirti una gestione proficua di queste relazioni, apportando la conoscenza delle leggi, dei contratti collettivi nazionali, delle prassi, creando sistemi di regole aziendali.
Ti consigliamo nei possibili momenti di difficoltà, proponendoti gli strumenti più efficaci per superarli.
Le nostre relazioni ci consentono lo studio e la proposizione delle migliori idee per favorire le aziende associate
Trasparenza Retributiva e Parità Salariale - Recepimento Direttiva UE 2023/970: Scheda di sintesi
Scritto da Elisabetta CristalliniIn vista del recepimento, entro il 7 giugno 2026, della Direttiva UE 970/2023 in tema di trasparenza retributiva e parità salariale tra uomini e donne, anche alla luce della bozza di Decreto Legislativo del 5 febbraio 2026, attualmente all’esame del Governo, pubblichiamo una scheda di sintesi della normativa e dei principali adempimenti richiesti alle aziende.
Si ricorda che la Direttiva introduce obblighi significativi per i datori di lavoro, tra cui:
- maggiore trasparenza nelle politiche retributive e nei criteri di determinazione della retribuzione durante le fasi di selezione e gestione del rapporto di lavoro;
- diritto dei lavoratori ad accedere a informazioni sui livelli retributivi medi, distinti per genere;
- nuovi obblighi di reporting sul divario retributivo di genere (con differenziazioni in base alla dimensione aziendale);
- misure correttive in caso di scostamenti retributivi non giustificati;
- rafforzamento degli strumenti di tutela e del sistema sanzionatorio.
Considerata la rilevanza strategica del tema, non solo sotto il profilo giuridico, ma anche in termini di governance, compliance e sostenibilità riteniamo opportuno fornire alle aziende un quadro informativo di orientamento, sintetico ma esaustivo, utile a supportare le imprese nella valutazione di eventuali azioni di adeguamento organizzativo da pianificare in vista dell’entrata in vigore del provvedimento.
L’Area Persone e Lavoro resta a disposizione per eventuali approfondimenti ed aggiornamenti sull’argomento.
Il Direttore
Gianni Niccolò
Per Informazioni:
- Elisabetta Cristallini - 0733.279621 - cristallini@confindustriamacerata.it
- Stefano Orlandoni – 0733/279622 – orlandoni@confindustriamacerata.it
- Silvia Basili – 0733/279625 – basili@confindustriamacerata.it
Conversione Decreto Milleproroghe - Confermati per il 2026 i Bonus assunzioni per giovani, donne e over 35 previsti dal Decreto Coesione: Maggiori incentivi per la ZES
Scritto da Elisabetta CristalliniCon la conversione in legge (legge 27 febbraio 2026, n. 26) del DL Milleproroghe (decreto legge n. 200/2025) sono state confermate anche per il 2026, seppur con alcune modifiche, anche sostanziali, le misure a sostegno dell’occupazione previste dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024), con riferimento ai giovani, alle donne e ai lavoratori over 35 nelle Zone Economiche Speciali.
A tal riguardo, si evidenzia che per effetto della legge n. 171/2025 le Regioni Marche ed Umbria sono state inserite nella ZES a decorrere dal 20 novembre 2025. Ne deriva che le assunzioni effettuate in dette Regioni potranno beneficiare degli incentivi “maggiorati” previsti per la ZES.
Per l’operatività degli incentivi bisognerà tuttavia attendere le istruzioni operative da parte degli Enti di competenza (in primis dell’Inps).
Di seguito, un breve riepilogo degli incentivi.
BONUS GIOVANI
Il Bonus giovani (art. 22 D.L. n. 60/2024) riguarda i datori di lavoro che assumono o trasformano a tempo indeterminato entro il 30 aprile 2026 giovani che, alla data dell’assunzione/trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.
L’esonero è pari al 70% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL, elevabile al 100% qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, nel limite massimo di importo pari a 500 euro mensili, per un periodo massimo di 24 mesi.
Viene riconosciuto il maggior incentivo di 650 euro per le assunzioni effettuate nella ZES (quindi anche per le assunzioni effettuate nelle regioni Marche e Umbria);
BONUS DONNE
il Bonus donne (art. 23 D.L. n. 60/2024) interessa i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2026 donne di qualsiasi età:
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale;
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- occupate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;
Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto.
L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro mensili per un periodo massimo di 24 mesi.
BONUS ZES
Il Bonus ZES (art. 24 D.L. n. 60/2024) spetta ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti e che assumono a tempo indeterminato entro il 30 aprile 2026 disoccupati da almeno 24 mesi, che abbiano compiuto i 35 anni di età.
L’esonero è pari al 70% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL, elevabile al 100% qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto nel limite massimo di importo pari a 650 euro mensili, per un periodo massimo di 24 mesi.
Rapporto periodico biennale sulla situazione del personale maschile e femminile: Invio dal 1° marzo ed entro il 30 aprile 2026
Scritto da Elisabetta CristalliniA partire dal 1° marzo 2026 sul portale del Ministero del lavoro “Servizi Lavoro” è disponibile il modello telematico per la presentazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al biennio 2024-2025.
Sono tenute alla presentazione del Rapporto periodico le aziende, pubbliche e private, che occupano più di 50 dipendenti, mentre resta su base volontaria per quelle con un numero inferiore di dipendenti.
L’invio del Rapporto va effettuato, esclusivamente tramite modalità telematica, entro e non oltre il 30 aprile 2026.
L’applicativo del Ministero permetterà di utilizzare i dati già inseriti nella rilevazione riferita al precedente biennio e nel caso procedere al loro aggiornamento. A supporto degli utenti è stata creata un’apposita sezione dell’URP Online del Ministero.
Al termine della procedura di compilazione, il servizio informatico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.
Si ricorda che la mancata trasmissione del Rapporto da parte delle aziende obbligate (anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro competente per territorio) comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da 515,00 a 2.580,00 euro.
Se il rapporto non viene trasmesso nell'arco di 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.
Un rapporto mendace o incompleto, comporta una sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 euro.
aziende che applicano il ccnl METALMECCANICA INDUSTRIA: Scioglimento della riserva sull’Ipotesi di Accordo 22 novembre 2025 – Indicazioni operative sul welfare.
Scritto da Stefano OrlandoniIn data 23 FEBBRAIO 2026, le Organizzazioni Sindacali stipulanti Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno comunicato formalmente lo scioglimento positivo della riserva sull’Ipotesi di Accordo siglata il 22 novembre 2025 (All. 1).
Tale comunicazione, che segue l’esito favorevole della consultazione referendaria, rende pienamente effettivi tutti gli istituti contrattuali previsti dall’intesa.
Di seguito è riportata la nota illustrativa relativa all’istituto del welfare.
Art. 17 - Sez. Quarta, Titolo IV - Welfare (All. 2 – testo sottoscritto)
Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione del 30 gennaio u.s., si conferma che l’erogazione dell’importo di 250,00 euro per l’anno 2026 è anticipata entro la fine del mese di febbraio o comunque entro il primo momento utile successivo considerata la ristrettezza dei tempi tecnici a seguito dello scioglimento della riserva.
Hanno diritto agli strumenti di welfare i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e risultino in forza al 1° febbraio 2026 o siano assunti entro il 31 dicembre dello stesso anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso dell’anno 2026 (1° gennaio - 31 dicembre).
Alle medesime condizioni di cui al comma precedente gli strumenti di welfare sono riconosciuti anche ai lavoratori in somministrazione.
Restano esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2026 e il 31 dicembre 2026.
Si specifica che, poiché l'anticipo al mese di febbraio per l’anno 2026 non permette ai lavoratori a tempo determinato di aver già maturato i tre mesi di anzianità nell'anno in corso, la messa a disposizione del welfare avverrà normalmente al raggiungimento di tale requisito, ferma restando la facoltà aziendale di procedere come trattamento di miglior favore anticipando l’accredito già a febbraio per i contratti con durata superiore ai tre mesi.
Si ricorda, inoltre, che per il personale in regime di part-time l'importo di 250,00 euro spetta in misura intera, senza alcun riproporzionamento.
Diversamente a quanto previsto dal precedente CCNL viene esclusa la possibilità di destinare tale somma al fondo mètaSalute, mentre rimane confermata la facoltà di destinazione al fondo di previdenza complementare Cometa, secondo le regole e modalità previste dal fondo stesso.
Per informazioni: Area Persone & Lavoro
Basili Silvia
Cristallini Elisabetta
Orlandoni Stefano
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria – Prime Indicazioni INPS
Scritto da Elisabetta CristalliniCon circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, l’Inps fornisce le prime indicazioni amministrative e operative sulle modifiche in materia di trattamento di fine rapporto e obbligo di versamento al ”Fondo Tesoreria” introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2026 (Art. 1, comma 203, Legge n. 199/2025).
Di seguito un riepilogo delle principali novità.
Ambito di applicazione e requisiti soggettivi
Sono obbligati al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS tutti i datori di lavoro privati ed esclusivamente per i lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina del TFR ex art. 2120 del codice civile.
In altri termini, l’obbligo scatta quando il lavoratore non aderisce alle forme pensionistiche complementari e il datore di lavoro rientra nei requisiti dimensionali previsti dall’attuale normativa (vedi sotto).
Nuove soglie dimensionali
La Legge di Bilancio 2026 modifica il criterio dimensionale rendendolo mobile nel tempo, non più legato solo al primo anno di attività.
Il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato.
Pertanto, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno solare precedente (nella prassi amministrativa, l’anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dimensionale di seguito indicato:
- 60 addetti per il periodo 2026-2027;
- 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
- 40 addetti dal 1° gennaio 2032.
Quindi, per il 2026, la verifica deve riferirsi all’anno solare 2025, che deve poter essere considerato come anno “precedente” ai fini del calcolo della media occupazionale.
Calcolo della quota mensile da versare al Fondo di Tesoreria
L’importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria è pari a:
- 7,41% (1/13.5) della retribuzione utile ai fini TFR (come da art. 2120 c.c.), meno lo 0,50% del contributo previsto dalla L. 297/1982, ove applicabile.
Decorrenza dell’obbligo di versamento
Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria deve essere effettuato dai datori di lavoro con periodicità mensile, con le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatori e deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.
La circolare fornisce, infine, le istruzioni operative per la corretta esposizione dei dati nei flussi Uniemens.
Per Informazioni:
- Elisabetta Cristallini - 279621 - cristallini@confindustriamacerata.it
- Stefano Orlandoni – 0733/279622 – orlandoni@confindustriamacerata.it
- Silvia Basili – 0733/279625 – basili@confindustriamacerata.it
INCONTRI DI LAVORO - "Trasparenza salariale e parità retributiva: cosa cambia per le aziende con la Direttiva UE 2023/970" - 19 febbraio 2026 ore 14,30 - Confindustria Macerata
Scritto da Alessandro Melchiorri
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INPS - Minimali e massimali di retribuzione anno 2026
Scritto da Elisabetta CristalliniCon circolare n. 6 del 30 gennaio 2026, l’INPS comunica, relativamente all’anno 2026, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private e pubbliche.
Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
Considerato che, nell'anno 2025, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari all’ 1,4%, il limite minimo di retribuzione giornaliera nell’anno 2026 è pari a:
- € 58,13 per gli impiegati, operai e lavoratori a domicilio;
- € 160,77 per i dirigenti industria e terziario.
Per i lavoratori a tempo parziale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, la retribuzione minima oraria è pari ad € 8,72 (€58,13 X 6/40).
Contributo aggiuntivo I.V.S. (1%)
Dal 1° gennaio 2026, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dei lavoratori interessati deve essere applicata sulla quota di retribuzione lorda eccedente il limite annuo di € 56.224,00, che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.685,00.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo è pari, per l'anno 2025, a € 122.295,00.
INPS: Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e NASpI e DIS-COLL Anno 2026
Scritto da Elisabetta CristalliniL'INPS, con circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL in vigore dal 1° gennaio 2026.
Trattamenti di integrazione salariale
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Trattamenti di integrazione salariale |
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Retribuzione (euro) |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
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Prescinde dall’importo della retribuzione |
1.423,69 |
1.340,56 |
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Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali) |
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Retribuzione (euro) |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
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Prescinde dall’importo della retribuzione |
1.708,44 |
1.608,66 |
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Indennità di disoccupazione NASpI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a € 1.456,72 per il 2026.
L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2026, € 1.584,70.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a € 1.456,72 per il 2026.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2025, € 1.584,70.
PERMESSI RETRIBUITI PER I LAVORATORI AFFETTI DA MALATTIE ONCOLOGICHE: INDICAZIONI INPS
Scritto da Elisabetta CristalliniLa legge 18 luglio 2025, n. 106 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, di ulteriori dieci ore annue di permesso, per visite, esami strumentali, analisi chimico – cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti.
Tale diritto è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti pubblici o privati con figlio minore affetto da malattie oncologiche in fase attiva o in follow up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Requisiti per usufruire dei permessi
- Il lavoratore o figlio minore devono avere un grado di invalidità pari o superiore al 74%, riconosciuto da verbale di accertamento di invalidità civile;
- al lavoratore o al figlio minore deve essere rilasciata apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico – cliniche e microbiologiche o cure mediche rilasciate dal medico di medicina generale o specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
Una volta fruito del permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.
Indennità economica
Per le 10 ore annue di permessi aggiuntivi ai lavoratori compete un’indennità economica a carico dell’Inps determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
In allegato la circolare INPS n. 152 del 19/12/2025 dove si forniscono informazioni per la fruizione dei permessi in argomento e le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro.
Per Informazioni:
- Elisabetta Cristallini - 279621 - cristallini@confindustriamacerata.it
- Stefano Orlandoni – 0733/279622 – orlandoni@confindustriamacerata.it
- Silvia Basili – 0733/279625 – basili@confindustriamacerata.it
Congedo parentale: Elevata fino a 14 anni del figlio la fruizione – Indicazioni INPS
Scritto da Elisabetta CristalliniCon messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026, l’INPS fornisce le prime indicazioni sulle novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 219, Legge n. 199/2025) in materia di congedo parentale.
In particolare, la novità riguarda l’aumento dell’arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti, che passa da 12 a 14 anni.
Ne deriva quindi che:
- in caso di evento nascita, il congedo parentale può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio, a decorrere dalla fine del periodo di congedi di maternità per la lavoratrice dipendente madre e dalla nascita per il lavoratore dipendente padre;
- in caso di adozione o affidamento/collocamento, il congedo parentale può essere fruito entro quattordici anni dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Le suddette novità normative decorrono dal 1° gennaio 2026 e riguardano esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti. Rimangono invariati i limiti temporali previsti per le altre categorie di lavoratori (genitori iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi).
Nel messaggio l’Istituto comunica, infine, cha alla luce di dette novità è stata aggiornata la procedura “Domande di maternità e paternità”, che i genitori lavoratori dipendenti devono utilizzare per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale.
Altro...
INAIL - Autoliquidazione 2025/2026: Istruzioni operative
Scritto da Elisabetta CristalliniL’Inail, con istruzioni operative del 22 dicembre 2025, ha fornito le indicazioni relative all’autoliquidazione 2025/2026, con particolare riferimento alle riduzioni contributive e ha riepilogato le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.
L’Istituto, ricorda, in sintesi, i termini del:
- 16 febbraio 2026 per il versamento del premio anticipato per il 2026 (c.d. rata) e il conguaglio per l’anno 2025 (c.d. regolazione), nonché per il pagamento della prima rata (pari 25% dell’importo totale dovuto), in caso di pagamento rateale del premio (le rate successive devono essere versate entro il 18 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2026, maggiorate degli interessi);
- 16 febbraio 2026 per l’invio all’Inail della comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, comma 6, d.p.r. 1124/1965), con il servizio telematico Riduzione Presunto, disponibile in www.inail.it – Servizi Online, indicando le minori retribuzioni che si prevedono di corrispondere nel 2026 rispetto a quelle corrisposte nel 2025 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2026);
- 2 marzo 2026 per la presentazione in via esclusivamente telematica della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2025, comprensive dell'eventuale comunicazione del pagamento in 4 rate.
Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2025/2026 da indicare nel modello F24 è 902026.
In vista delle suddette scadenze, si allega le “Istruzioni” predisposte dall’Inail.
Per Informazioni:
- Elisabetta Cristallini - 279621 - cristallini@confindustriamacerata.it
- Stefano Orlandoni – 0733/279622 – orlandoni@confindustriamacerata.it
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Collocamento obbligatorio: Prospetto informativo entro il 31 gennaio 2026
Scritto da Elisabetta CristalliniIl prossimo 31 gennaio 2026 scade il termine per la presentazione telematica del prospetto informativo disabili (art. 9, comma 6, Legge n. 68/99) che fotografa la situazione occupazionale al 31 dicembre 2025.
L’obbligo è in capo ai datori di lavoro, con almeno 15 dipendenti, costituenti base di computo, che dovranno indicare la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme alle posizioni già coperte e ai posti di lavoro con le relative mansioni disponibili.
Si ricorda che se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non ci sono stati cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.
Il mancato invio del prospetto è soggetto ad una sanzione amministrativa di 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo dalla scadenza (31 gennaio).
Per Informazioni:
- Elisabetta Cristallini - 279621 - cristallini@confindustriamacerata.it
- Stefano Orlandoni – 0733/279622 – orlandoni@confindustriamacerata.it
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Legge di Bilancio 2026: le principali novità in materia di lavoro e previdenza
Scritto da Elisabetta CristalliniNel Supplemento Ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) entrata in vigore il 1° gennaio 2026.
Di seguito una sintesi delle principali misure in materia di lavoro e previdenza.
TASSAZIONE AGEVOLATA SUGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI CONTRATTUALI (ART. 1, COMMI 7 E 12).
Gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. La misura si applica ai lavoratori del settore privato titolari di un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro.
DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ (ART. 1, COMMI 8, 9 E 12).
Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili corrisposti negli anni 2026 e 2027 in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, si applica l'imposta sostitutiva, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro (anziché di 3.000 euro), con l'aliquota ridotta all’1% (anziché del 5% del 2025).
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E A TURNI (ART. 1, COMMI 10-12 E 18).
Per il periodo d’imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 66/2003 e dei CCNL);
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dal CCNL;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dal CCNL.
Tali misure sono applicate dai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40mila euro.
Restano esclusi dall'ambito di applicazione della norma in oggetto i lavoratori dei settori turistico, ricettivo e termale, ai quali si applica il trattamento integrativo speciale (art. 1, commi 18-21).
DETASSAZIONE SUI DIVIDENDI DI AZIONI ASSEGNATE AI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 1, COMMA 13).
Anche nell'anno 2026 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.
AUMENTO VALORE NON IMPONIBILE BUONI PASTO ELETTRONICI (ART. 1, COMMA 14).
Dall’anno 2026 viene elevato da 8 a 10 euro il valore non imponibile giornaliero dei buoni pasto elettronici.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE TURISTICO, RICETTIVO E TERMALE (ART. 1, COMMI 18-21).
Dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto, su richiesta del lavoratore, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Tali disposizioni si applicano ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2025, a 40.000 euro.
ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE PER ASSUNZIONI O TRASFOMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO (ART. 1, COMMI 153-155).
Per favorire l'occupazione giovanile stabile, l’occupazione femminile e sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, sono state stanziati 154 milioni di euro per il 2026, 400 milioni per il 2027 e 271 milioni per il 2028 destinati a riconoscere un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi INAIL, per una durata massima di 24 mesi, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato nel periodo compreso dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale.
Sarà un decreto interministeriale a stabilire requisiti e condizioni per l'accesso a detta misura.
ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE MADRI LAVORATRICI DI TRE O PIU’ FIGLI (ART. 1, COMMI 210-213).
Al fine di promuovere l’occupazione delle madri lavoratrici, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 100%, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui.
L’esonero spetta:
- per 12 mesi dalla data dell’assunzione se il contratto è a tempo determinato (anche in somministrazione);
- nel limite massimo di 18 mesi se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato;
- per 24 mesi se l’assunzione avviene con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri.
INCENTIVI PER LA TRASFORMAZIONE DA TEMPO PIENO A PART-TIME (ART. 1, COMMI 214-218).
Al fine di favorire la conciliazione tra lavoro e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determini una riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali.
Ai datori di lavoro che consentono detta trasformazione è riconosciuto un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL nel limite massimo di 3.000 euro su base annua e per un periodo massimo di 24 mesi.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri.
Con apposito decreto interministeriale verranno adottate le disposizioni per l’attuazione di questo incentivo.
CONFERMATO IL BONUS MAMME (ART. 1, COMMI 206-207).
Anche per l’anno 2026, alle lavoratrici dipendenti, professioniste e autonome, madri di almeno due figli, con un reddito ISEE che non supera i 40 mila euro annui, è riconosciuta dall’INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili (40 euro nel 2025), fino al mese del compimento del decimo anno del secondo figlio.
La medesima somma è riconosciuta anche alle lavoratrici dipendenti, professioniste e autonome madri di più di due figli, con un reddito ISEE che non supera i 40 mila euro annui e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.
CONGEDO PARENTALE (ART. 1, COMMA 219).
La possibilità di utilizzare il congedo parentale viene estesa fino al 14° anno di età del figlio o dall’ingresso del minore in famiglia (anziché al 12° anno).
PERMESSI PER MALATTIA DEL FIGLIO (ART. 1, COMMA 220).
Ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 10 giorni lavorativi all’anno (anziché 5), per le malattie di ogni figlio di età compresa tra 1 3 e 1 14 anni (anziché 8).
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO A TERMINE PER SOSTITUZIONE DI MATERNITA' (ART. 1, COMMA 220).
In caso di assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione) in sostituzione delle lavoratrici assenti per maternità, sarà possibile prolungare il contratto di lavoro per un periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita fino al compimento del primo anno di età del bambino.
LIQUIDAZIONE ANTICIPATA NASPI (ART. 1, COMMA 176).
Dall’anno 2026, l’erogazione della NASpI in forma anticipata non sarà più erogata in un’unica soluzione ma in due rate: una prima rata pari al 70% dell’importo spettante e una seconda rata, pari al restante 30%, da corrispondere alla scadenza di durata teorica della NASpI e, comunque, non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.
DEDUCIBILITA’ FISCALE DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ART. 1, COMMI 201-202).
A decorrere dal periodo di imposta 2026, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari, sia dovuti in base a contratto o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.300 euro (anziché 5.164,57 euro).
MISURE PENSIONISTICHE (ART. 1, COMMI 162-163; COMMI 185-188).
Non vengono prorogati né Quota 103, né Opzione Donna. Viene, invece, confermata, fino al 31 dicembre 2026, l’applicazione dell’Ape Sociale con il rispetto dei requisiti già previsti.
Per l’anno 2027 il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia passa a 67 e 1 mese mentre il requisito contributivo per la pensione anticipata ordinaria sarà di 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne.
ESTENSIONE CAMPO DI APPLICAZIONE DEL FONDO DI TESORERIA INPS (ART. 1, COMMA 2023).
Dal 1° gennaio 2026 si estende l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS ai datori di lavoro che raggiungono o hanno raggiunto la soglia dimensionale di 50 dipendenti (60 dipendenti per il biennio 2026-2027), prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato. Dal 1° gennaio 2032, detto limite scenderà da 50 a 40 lavoratori.
ADESIONE AUTOMATICA ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ART. 1,COMMI 2024-205).
A decorrere dal 1° luglio 2026, i lavoratori dipendenti di prima assunzione, saranno iscritti automaticamente alla forma pensionistica complementare collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali (non opera più l’attuale meccanismo del silenzio-assenso). L’adesione automatica comporta la devoluzione non solo dell’intero trattamento di fine rapporto, ma anche della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi.
Tuttavia, entro 60 giorni dall’assunzione, il lavoratore potrà esercitare il diritto di uscita, scegliendo se lasciare il Tfr in azienda oppure conferirlo a una diversa forma pensionistica di propria scelta.
Sempre dal 1° luglio 2026, per quanto riguarda i lavoratori non di prima assunzione, contestualmente ad un nuovo rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare.
Per Informazioni:
- Elisabetta Cristallini - 279621 - cristallini@confindustriamacerata.it
- Stefano Orlandoni – 0733/279622 – orlandoni@confindustriamacerata.it
- Silvia Basili – 0733/279625 – basili@confindustriamacerata.it
Per usufruire di assunzioni di personale incentivate, l’annuncio per la ricerca di personale deve essere inserito sul Sistema Informativo per l‘Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)
Scritto da Stefano Orlandoni“A decorrere dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze pubblicano la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)”. Questa è una delle previsioni del decreto DL 159/2025 c.d. Decreto Sicurezza e Lavoro
Si raccomanda di porre particolare attenzione a questo obbligo, pena l’impossibilità di usufruire di agevolazioni all’assunzione (inclusa quella relativa alle varie forme di apprendistato). SENZA IL CARICAMENTO DELL’ANNUNCIO SUL PORTALE, L’AZIENDA NON POTRÀ USUFRUIRE DI NESSUNA AGEVOLAZIONE.
L’inserimento dell’annuncio su un portale nazionale porrà, a contropartita, il vantaggio di esporre l’offerta di lavoro ad un più ampio pubblico. Questo a condizione che l’annuncio appaia in modo adeguato ed includa una Job Description coerente con la ricerca in corso.
Per Maggiori informazioni sull’obbligo, sugli incentivi all'assunzione o sulla preparazione di una Job Description corretta, contatta l’area Persone Lavoro di Confindustria Macerata.
Il Direttore
Gianni Niccolò
Riferimenti:
Area Persone lavoro
340 077 67 82