
Relazioni industriali e sindacali (131)
Relazioni industriali e sindacali
L’impresa dove lavori, che dirigi, che hai fondato è il centro di una rete di relazioni. Alcune di queste sono funzionali agli scopi produttivi, altre all’organizzazione aziendale, in particolare alle persone.
L’azienda dialoga con lo Stato, gli enti, gli istituti assicurativi e previdenziali, i dipendenti e i loro rappresentanti.
Siamo in grado di consentirti una gestione proficua di queste relazioni, apportando la conoscenza delle leggi, dei contratti collettivi nazionali, delle prassi, creando sistemi di regole aziendali.
Ti consigliamo nei possibili momenti di difficoltà, proponendoti gli strumenti più efficaci per superarli.
Le nostre relazioni ci consentono lo studio e la proposizione delle migliori idee per favorire le aziende associate
"Stella al merito del Lavoro" - Anno 2026
Scritto da Stefano grandinettiIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che sono aperte le domande per il conferimento delle "Stelle al Merito del Lavoro" 2026.
Si tratta di un’onorificenza volta a celebrare quei lavoratori che da lungo corso sono esempio di capacità, laboriosità, dedizione, impegno ed etica professionale contribuendo così al progresso e alla crescita delle aziende.
Di seguito alleghiamo la documentazione relativa al Bando per il conferimento delle “Stelle al Merito” 2026 con scadenza entro e non oltre il termine del 15 ottobre 2025 p.v.
Per ulteriori informazioni Silvia Basili – basili@confindustriamacerata.it 0733/279625.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
Conservazione del posto di lavoro, permessi e congedi a favore di lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche: Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 106/2025
Scritto da Elisabetta CristalliniNella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025 è stata pubblicata la Legge n. 106/2025 recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, in vigore dal 9 agosto 2025.
La Legge, composta da 5 articoli, prevede in via aggiuntiva rispetto ai permessi e congedi già spettanti in base alla legislazione o ai contratti collettivi nazionali di lavoro, importanti novità in materia di lavoro.
Conservazione del posto di lavoro (art. 1)
I lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche, da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi, decorrenti dall’ esaurimento di altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti a qualsiasi titolo.
Durante il periodo di congedo il dipendente:
- conserva il posto di lavoro;
- non ha diritto alla retribuzione;
- non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Sono, comunque, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma è riconosciuta la facoltà al lavoratore di riscattare i periodi di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente.
Decorso il periodo di congedo biennale, al lavoratore dipendente viene riconosciuto, ove la prestazione lo consenta, il diritto ad accedere prioritariamente alla modalità di lavoro agile.
Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche (art. 2)
A decorrere dal 1° gennaio 2026, i lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele già previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell’indennità economica e della copertura figurativa, a condizione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria, pubblica o privata, accreditata.
Tali permessi serviranno per lo svolgimento di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti. Gli stessi permessi sono riconosciuti anche ai lavoratori dipendenti con figlio minorenne affetto dalle predette patologie.
Ai lavoratori competerà un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia, che sarà corrisposta direttamente dai datori di lavoro e successivamente recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’Inps.
Gestione e potenziamento dell’infrastruttura tecnologica dell’INPS (art. 4)
Ai fini dell’attuazione della legge in oggetto, l’INPS provvederà allo sviluppo e all’adeguamento della propria infrastruttura tecnologica e alle conseguenti attività di manutenzione e aggiornamento della medesima infrastruttura. Per far fronte a tale nuovo carico di adempimenti, la Legge n. 106/2025 stanzia 500.000 euro per il 2026 e 20.000 euro a partire dal 2027.
Attività d’ufficio – Voce di tariffa 0722: Precisazioni INAIL
Scritto da Elisabetta CristalliniCon circolare n. 38 del 24 giugno 2025, l’Inail ha fornito uleriori precisazioni in merito alla voce di tariffa 0722 con cui sono assicurate le attività d’ufficio.
L’Istituto ripercorre innanzitutto la storia della voce di tariffa utilizzata per le attività di tipo impiegatizio e la sua evoluzione nel corso del tempo fino ad arrivare alle tariffe dei premi 2019 che hanno istituito la nuova declaratoria della voce 0722, ossia: “Attività d’ufficio. Attività di “call center” e di sportelli informatizzati. Compreso l’uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici”, il cui tasso medio è fissato, per la gestione tariffaria Industria, al 5 per mille.
La nuova declaratoria introduce la nuova dizione “attività d’ufficio” e ricomprende espressamente l’eventuale “uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici”.
L’Inail precisa che per attività d’ufficio si intendono “tutte quelle attività svolte normalmente in ambito amministrativo con uso diretto di computer e altre macchine elettriche da ufficio presso imprese, enti e studi professionali che assicurano la corretta gestione amministrativa e contabile, i rapporti con la clientela, l’amministrazione del personale, nonché il personale tecnico degli uffici (per esempio, i progettisti) e simili”.
A tal riguardo, l’Istituto precisa che le attività riconducibili alla voce 0722 godono di una propria autonomia classificativa, indipendentemente dalla loro complementarietà e sussidiarietà rispetto alla lavorazione principale e fornisce numerosi esempi di attività riferibili alla suddetta voce.
Per Informazioni:
- Elisabetta Cristallini - 0733.279621 - cristallini@confindustriamacerata.it
- Stefano Orlandoni – 0733/279622 – orlandoni@confindustriamacerata.it
- Silvia Basili – 0733/279625 – basili@confindustriamacerata.it
Incentivo “Bonus Giovani” – Decreto Coesione: Requisito dell’incremento occupazionale a decorrere dal 1° luglio 2025
Scritto da Elisabetta CristalliniIn riferimento all’incentivo “Bonus Giovani” previsto dal Decreto Coesione (art. 22 del DL n. 60/2024, convertito dalla Legge n. 95/2024), l’Inps, con messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025, su indicazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha comunicato che la Commissione europea, per la legittima fruizione dell’esonero contributivo, ha richiesto di estendere il requisito dell’incremento occupazionale netto, oltre alle assunzioni effettuate in Area ZES, anche alle assunzioni di giovani under 35 effettuate su tutto il territorio nazionale.
Detto requisito è richiesto per tutte le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025.
Alla luce di tale modifica, l’Istituto ha provveduto ad aggiornare le procedure attuative e il relativo modulo di istanza online.
Per Informazioni:
- Elisabetta Cristallini - 279621 - cristallini@confindustriamacerata.it
- Stefano Orlandoni – 0733/279622 – orlandoni@confindustriamacerata.it
- Silvia Basili – 0733/279625 – basili@confindustriamacerata.it
CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA - Aggiornamento dei minimi tabellari: riferimento all’indice IPCA al netto degli energetici importati
Scritto da Stefano OrlandoniAggiornamento dei minimi tabellari: riferimento all’indice IPCA al netto degli energetici importati
Per la determinazione dei minimi tabellari previsti da alcuni contratti collettivi nazionali, è necessario fare riferimento a un sistema di verifica annuale basato sull’inflazione effettiva, misurata tramite l’indice IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i Paesi dell’Unione Europea), al netto della componente energetica importata.
Pubblicazione del comunicato ISTAT – 12 giugno 2025
L’ISTAT ha pubblicato il comunicato ufficiale contenente le previsioni dell’indice IPCA al netto degli energetici importati per il periodo 2025-2028. Il dato consuntivo per l’anno 2024 si attesta a +1,3%.
Previsioni IPCA 2025-2028 (variazioni percentuali annue):
- 2025: +2,0%
- 2026: +1,9%
- 2027: +2,0%
- 2028: +2,0%
Federmeccanica: aggiornamento dei minimi retributivi dal 1° giugno 2025
Sulla base del dato consuntivo dell’indice IPCA per il 2024, Federmeccanica, Assistal e le organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm hanno sottoscritto un verbale d’incontro. In tale documento sono stati definiti i nuovi incrementi salariali per ciascun livello, con decorrenza dal 1° giugno 2025. Sono stati inoltre aggiornati gli importi relativi all’indennità di trasferta forfettaria e all’indennità di reperibilità.
Per informazioni: 0733 279622 - orlandoni@confindustriamacerata.it
"Collegato Lavoro: Le principali novità giuslavoristiche e prassi di riferimento" - 23 giugno ore 15:00 - Confindustria Macerata
Scritto da Alessandro Melchiorri
Alle Aziende Associate
Il prossimo 23 giugno alle ore 15:00 tratteremo, assieme ad Arturo Maresca, Professore ordinario di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università La Sapienza di Roma e a Leonardo Fabretti, Responsabile Area Legale e Contrattualistica – Umana S.p.A., del Collegato Lavoro (L 203/2024) e le relative novità in materia di rapporti di lavoro, tra le quali alcune modiche all’attuale disciplina del contratto a termine e della somministrazione, nonché interventi sostanziali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro.
L’incontro rappresenta un’opportunità per conoscere ed approfondire le principali novità del provvedimento e comprenderne le implicazioni pratiche al fine di una corretta applicazione da parte delle imprese.
Si invia in allegato il Programma dell’evento, che avrà luogo presso la Sede di Confindustria Macerata (Via Weiden, 35).
Per partecipare registrarsi QUI
PER INFORMAZIONI:
Antonella Clementoni
Tel. 0733/279634 – 331/6638876
E-mail: servizi@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Gianni Niccolò
Indennità NASpI e nuovo requisito di accesso dal 1° gennaio 2025: Indicazioni INPS
Scritto da Elisabetta CristalliniCon circolare n. 98 del 5 giugno 2025, l’Inps fornisce le istruzioni amministrative in ordine alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 171, L. n. 207/2024) in materia di indennità di disoccupazione NASpI.
Con la modifica dell’art. 3, comma 1 del D. Lgs. n. 22/2015 viene, difatti, introdotto un nuovo requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2025.
In particolare, la nuova disposizione prevede che, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dalla suddetta data, il lavoratore richiedente la prestazione deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (dimissioni o risoluzione consensuale), qualora tale cessazione sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede l’indennità NASpI.
In altri termini, l’assicurato deve fare valere almeno tredici settimane di contribuzione nell’arco temporale che va dalla data di cessazione per dimissioni/risoluzione consensuale del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.
L’Istituto chiarisce, infine, che la norma introdotta dalla legge di Bilancio 2025 non incide sulla determinazione della misura e della durata della prestazione NASpI, il cui calcolo viene effettuato secondo le attuali disposizioni e modalità.
Congedo parentale - Ulteriore mese indennizzato all'80%: Indicazioni INPS
Scritto da Elisabetta CristalliniCon circolare n. 95 del 26/05/2025, l’Inps fornisce le istruzioni operative relative all’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un’ ulteriore mensilità prevista dalla legge di Bilancio 2024 da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento).
In particolare, è previsto che l’indennità viene elevata per i periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2025 e interessa i lavoratori dipendenti che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente:
- al 31 dicembre 2023, per il diritto all’indennità maggiorata dal 60% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (secondo mese di congedo parentale);
- al 31 dicembre 2024, per il diritto all’indennità maggiorata dal 30% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2025 (terzo mese di congedo parentale).
Si ricorda che il primo mese di congedo parentale è già indennizzato all’80% (legge di Bilancio 2023)
Per la relativa denuncia contributiva, l’Istituto ha comunicato appositi codici da utilizzare per le operazioni di conguaglio con i flussi Uniemens.
Si ricorda, infine, che la domanda di congedo parentale deve essere presentata all’Inps esclusivamente in modalità telematica.
Per Informazioni:
- Elisabetta Cristallini - 279621 - cristallini@confindustriamacerata.it;
- Stefano Orlandoni – 0733/279622 – orlandoni@confindustriamacerata.it;
- Silvia Basili – 0733/279625 – basili@confindustriamacerata.it
Approvata la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese
Scritto da Elisabetta CristalliniNella seduta del 14 maggio 2025, il Senato ha approvato in via definitiva la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale (A.S. n. 1407 del 14 maggio 2025), proposta dalla Cisl, che disciplina la partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori nelle imprese, in attuazione dell' art. 46 della Costituzione.
Il provvedimento attende ora la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Anche grazie al contributo e all' intervento attivo di Confindustria durante l’iter parlamentare, il testo definitivo della legge si caratterizza per una partecipazione dei lavoratori equilibrata laddove, contrariamente ad un impostazione rigida iniziale, l’impresa rimane libera di adottare (o meno) un modello partecipativo in base ad una scelta statutaria. Obiettivo della norma appare, inoltre, quello di promuovere forme e strumenti di partecipazione non generalizzati, ma coerenti ed adeguati alle specificità aziendali, lasciando ampia autonomia alle imprese in tale ambito.
Di seguito, una sintesi delle diverse forme di partecipazione contenute nel provvedimento.
Partecipazione gestionale
La legge consente la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza nelle imprese con sistema dualistico e al consiglio di amministrazione nelle altre società.
Partecipazione economica e finanziaria
Per l'anno 2025, la distribuzione ai lavoratori di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi è soggetta a un'imposta sostitutiva elevata a 5.000 euro lordi. I piani di partecipazione finanziaria possono prevedere l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, con dividendi esenti dalle imposte sui redditi per il 50% fino a 1.500 euro annui.
Partecipazione organizzativa
Le aziende possono istituire commissioni paritetiche per la predisposizione di piani di miglioramento e innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro.
Partecipazione consultiva
Le rappresentanze sindacali possono essere consultate preventivamente sulle scelte aziendali, con procedure definite dai contratti collettivi.
Formazione e consulenza esterna
È prevista una formazione di almeno dieci ore annue per i rappresentanti dei lavoratori nelle commissioni paritetiche e negli organi societari, finanziata attraverso enti bilaterali e fondi paritetici interprofessionali.
Sarà nostra cura fornirvi quanto prima una nota di approfondimento e i relativi indirizzi operativi relativi al provvedimento in questione.
Nel frattempo, si allega alla presente nota il testo del DDL 1407.
Il Direttore
Gianni Niccolò
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Guida alle Assunzioni Agevolate 2025
Scritto da Elisabetta CristalliniIn un contesto economico in continua evoluzione, l'ottimizzazione delle risorse e l'attrazione di nuovi talenti rappresentano fattori chiave per la competitività e la crescita delle imprese. In quest'ottica, gli incentivi all’occupazione offrono significative opportunità per ridurre il costo del lavoro e investire in nuove competenze.
Per aiutare le aziende ad orientarsi e a cogliere tutte le opportunità disponibili, abbiamo realizzato una Guida alle Assunzioni Agevolate 2025 aggiornata e di facile consultazione dove all’interno troverete una panoramica completa e dettagliata delle principali tipologie di assunzioni agevolate, dei requisiti richiesti e delle modalità per accedervi.
Il nostro obiettivo è quello di dotare le aziende di uno strumento pratico ed efficace per cogliere appieno le opportunità offerte dal panorama normativo attuale, traducendo le agevolazioni in un concreto vantaggio competitivo per la Vostra impresa.
La Guida alle Assunzioni Agevolate 2025 può essere richiesta attraverso la compliazione del form cliccando qui.
I collaboratori dell’Area Persone e Lavoro sono a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti personalizzati.
Il Direttore
Gianni Niccolò
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Collocamento obbligatorio: Nuova categoria di soggetti
Scritto da Elisabetta CristalliniL’art. 5 della legge n. 63/2015 ha individuato una nuova categoria di soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.
Si tratta delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.
Rientrano in detta categoria:
- a) il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi stabiliti dalla L. 63/25, nonché l'altra parte dell' unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
- b) i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento;
- c) chiunque subisca un' invalidità permanente superiore al 50% per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4 della legge n. 63/2015.
La norma stabilisce che tale soggetti godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998.
L’individuazione gli eventi dannosi verificatisi tra la data del 13 agosto 2018 e la data di entrata in vigore della legge n. 63/2025 (6 maggio 2025) avverrà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto.
Gli eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 63/2025 che rientrano nell'ambito di applicazione della norma sono individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'evento medesimo.
Il Direttore
Gianni Niccolò
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Bonus giovani e bonus donne - Decreti interministeriali e Circolari operative Inps
Scritto da Elisabetta CristalliniAlla luce della pubblicazione dei 2 decreti Interministeriali Lavoro e Finanze, attuativi dei cosiddetti Bonus giovani e Bonus donne, come definiti dagli articoli 22 e 23 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95/2024), l’Inps, con circolari 90 e 91 del 12 maggio 2025, fornisce le istruzioni operative per fruire degli esoneri contributivi previsti in favore dei datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani e donne “svantaggiate”.
Si ricorda che il Bonus giovani (art. 22 D.L. n. 60/2024) riguarda i datori di lavoro che assumono o trasformano a tempo indeterminato giovani che, alla data dell’assunzione/trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.
L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi per le assunzioni/trasformazioni effettuate:
- dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, nel limite massimo di 500 euro mensili;
- dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 nel limite massimo di 650 euro mensili se prestano servizio in una sede o unita produttiva ubicata nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.
Per quanto riguarda, invece, il Bonus donne (art. 23 D.L. n. 60/2024), questo interessa i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato donne di qualsiasi età:
- dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025,
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti;
- occupate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;
- dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.
Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto.
L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro mensili per un periodo di:
- 24 mesi in caso di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti o residenti nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
- 12 mesi in caso di donne occupate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.
Quanto alle modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per ottenere l’esonero contributivo (sia quello riferito al Bonus Giovani che quello relativo al Bonus Donne), entrambe le circolari, alla luce di quanto disposto dai decreti attuativi, prevedono che prima di fruire dell’agevolazione il datore di lavoro presenti all’Inps una domanda telematica con lo scopo di verificare l’esistenza dei fondi stanziati allo scopo.
Il modulo da utilizzare sarà disponibile sul sito dell’Inps dal 16 maggio 2025.
Per i datori operanti nei territori diversi da quelli della Zes la domanda può riguardare, oltre le assunzioni/trasformazioni da eseguire, anche quelle già effettuate dal 1° settembre 2024.
Le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non saranno ammesse al beneficio.
Dopo aver ricevuto la domanda telematica, verificate le condizioni, l’Istituto calcola – sulla base delle informazioni fornite dall’azienda – l’ammontare del beneficio spettante e lo comunica al datore di lavoro richiedente.
Se le assunzioni (non in zona Zes) sono già state effettuate, l’Istituto accoglie la domanda con l’indicazione dell’ammontare spettante.
Se, al contrario, l’assunzione è ancora da effettuare, l’Inps calcola l’ammontare del beneficio, accantona le risorse e comunica al datore di lavoro l’eventuale accoglimento, con la quale invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.
Nel suddetto arco temporale, l’Istituto consulterà l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove recepisca la presenza di tale comunicazione.
L’Inps precisa che i termini indicati (10 giorni) sono perentori e il loro mancato rispetto fa perdere il diritto a fruire degli incentivi accantonati, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare una nuova domanda.
Il Direttore
Gianni Niccolò
Per informazioni:
- Elisabetta Cristallini - 279621 - cristallini@confindustriamacerata.it
- Stefano Orlandoni – 0733/279622 – orlandoni@confindustriamacerata.it
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Anticipazioni mensili del Trattamento di Fine Rapporto: Chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Scritto da Elisabetta CristalliniCon nota 0000616 del 3 aprile 2025, l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di corrispondere mensilmente in busta paga il Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
A tal proposito, l’INL ha affermato che tale possibilità non è da ritenersi legittima in quanto verrebbe a costituire una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.
Peraltro, tale operazione sarebbe anche in contrasto con la stessa ratio dell’istituto che è quella di assicurare al lavoratore un sostegno economico al termine del rapporto di lavoro.
Pertanto, alla luce di tali indicazioni, l’INL ritiene che gli accordi collettivi o individuali riconducibili all’art, 2120 c.c. (ultimo comma) possano avere ad oggetto soltanto l’anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile.
In allegato la nota dell’INL.
Assenza ingiustificata e dimissioni per fatti concludenti: Aggiornato il modello di comunicazione all’ITL
Scritto da Elisabetta CristalliniCon nota prot. 0003984 del 29 aprile 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato il modello che i datori di lavoro devono utilizzare per comunicare all’ITL competente le dimissioni per fatti concludenti del lavoratore a seguito della sua assenza ingiustificata (vedi news del 2 aprile 2025).
La comunicazione, da inviare all’ITL a mezzo PEC, deve essere trasmessa anche al lavoratore e deve contenere tutte le informazioni concernenti il datore di lavoro e il lavoratore, con particolare riferimento ai dati anagrafici, ai recapiti di quest’ultimo e all'ultimo giorno di effettivo lavoro.
Si ricorda che il datore di lavoro può procedere alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro (con modulo UNILAV) solo dopo aver effettuato la comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o quello indicato dal legislatore.
Si allega nota dell’ITL e il nuovo modello di comunicazione.