Relazioni industriali e sindacali

Relazioni industriali e sindacali (149)

Relazioni industriali e sindacali

L’impresa dove lavori, che dirigi, che hai fondato è il centro di una rete di relazioni. Alcune di queste sono funzionali agli scopi produttivi, altre all’organizzazione aziendale, in particolare alle persone.


L’azienda dialoga con lo Stato, gli enti, gli istituti assicurativi e previdenziali, i dipendenti e i loro rappresentanti. 

Siamo in grado di consentirti una gestione proficua di queste relazioni, apportando la conoscenza delle leggi, dei contratti collettivi nazionali, delle prassi, creando sistemi di regole aziendali.

Ti consigliamo nei possibili momenti di difficoltà, proponendoti gli strumenti più efficaci per superarli.

Le nostre relazioni ci consentono lo studio e la proposizione delle migliori idee per favorire le aziende associate 

In vista del recepimento, entro il 7 giugno 2026, della Direttiva UE 970/2023 in tema di trasparenza retributiva e parità salariale tra uomini e donne, anche alla luce della bozza di Decreto Legislativo del 5 febbraio 2026, attualmente all’esame del Governo, pubblichiamo una scheda di sintesi della normativa e dei principali adempimenti richiesti alle aziende.

Si ricorda che la Direttiva introduce obblighi significativi per i datori di lavoro, tra cui:

  • maggiore trasparenza nelle politiche retributive e nei criteri di determinazione della retribuzione durante le fasi di selezione e gestione del rapporto di lavoro;
  • diritto dei lavoratori ad accedere a informazioni sui livelli retributivi medi, distinti per genere;
  • nuovi obblighi di reporting sul divario retributivo di genere (con differenziazioni in base alla dimensione aziendale);
  • misure correttive in caso di scostamenti retributivi non giustificati;
  • rafforzamento degli strumenti di tutela e del sistema sanzionatorio.

Considerata la rilevanza strategica del tema, non solo sotto il profilo giuridico, ma anche in termini di governance, compliance e sostenibilità riteniamo opportuno fornire alle aziende un quadro informativo di orientamento, sintetico ma esaustivo, utile a supportare le imprese nella valutazione di eventuali azioni di adeguamento organizzativo da pianificare in vista dell’entrata in vigore del provvedimento.

L’Area Persone e Lavoro resta a disposizione per eventuali approfondimenti ed aggiornamenti sull’argomento.

Il Direttore 

Gianni Niccolò

Per Informazioni:

 

Con la conversione in legge (legge 27 febbraio 2026, n. 26) del DL Milleproroghe (decreto legge n. 200/2025) sono state confermate anche per il 2026, seppur con alcune modifiche, anche sostanziali, le misure a sostegno dell’occupazione previste dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024), con riferimento ai giovani, alle donne e ai lavoratori over 35 nelle Zone Economiche Speciali.

A tal riguardo, si evidenzia che per effetto della legge n. 171/2025 le Regioni Marche ed Umbria sono state inserite nella ZES a decorrere dal 20 novembre 2025. Ne deriva che le assunzioni effettuate in dette Regioni potranno beneficiare degli incentivi “maggiorati” previsti per la ZES.

Per l’operatività degli incentivi bisognerà tuttavia attendere le istruzioni operative da parte degli Enti di competenza (in primis dell’Inps).

Di seguito, un breve riepilogo degli incentivi.

 

BONUS GIOVANI

Il Bonus giovani (art. 22 D.L. n. 60/2024) riguarda i datori di lavoro che assumono o trasformano a tempo indeterminato entro il 30 aprile 2026  giovani che, alla data dell’assunzione/trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.

L’esonero è pari al 70% dei contributi previdenziali  a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL, elevabile al 100% qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, nel limite massimo di importo pari a 500 euro mensili, per un periodo massimo di 24 mesi.

Viene riconosciuto il maggior incentivo di 650 euro per le assunzioni  effettuate nella ZES (quindi anche per le assunzioni effettuate nelle regioni Marche e Umbria);

 

BONUS DONNE

il Bonus donne (art. 23 D.L. n. 60/2024) interessa i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2026 donne di qualsiasi età:

  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale;
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • occupate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;

Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto.

L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali  a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro mensili per un periodo massimo di 24 mesi.

 

BONUS ZES

Il Bonus ZES (art. 24 D.L. n. 60/2024) spetta ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti e che assumono a tempo indeterminato entro il 30 aprile 2026  disoccupati da almeno 24 mesi, che abbiano compiuto i 35 anni di età.

L’esonero è pari al 70% dei contributi previdenziali  a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL, elevabile al 100% qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto nel limite massimo di importo pari a 650 euro mensili, per un periodo massimo di 24 mesi.

A partire dal 1° marzo 2026 sul portale del Ministero del lavoro  “Servizi Lavoro” è disponibile il modello telematico per la presentazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al biennio 2024-2025.

Sono tenute alla presentazione del Rapporto periodico le aziende, pubbliche e private, che occupano più di 50 dipendenti, mentre resta su base volontaria per quelle con un numero inferiore di dipendenti.

L’invio del Rapporto va effettuato, esclusivamente tramite modalità telematica, entro e non oltre il 30 aprile 2026.

L’applicativo del Ministero permetterà di utilizzare i dati già inseriti nella rilevazione riferita al precedente biennio e nel caso procedere al loro aggiornamento. A supporto degli utenti è stata creata un’apposita sezione dell’URP Online del Ministero.

Al termine della procedura di compilazione, il servizio informatico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.

Si ricorda che la mancata trasmissione del Rapporto da parte delle aziende obbligate (anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro competente per territorio) comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da 515,00 a 2.580,00 euro.

Se il rapporto non viene trasmesso nell'arco di 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

Un rapporto mendace o incompleto, comporta una sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 euro.

In data 23 FEBBRAIO 2026, le Organizzazioni Sindacali stipulanti Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno comunicato formalmente lo scioglimento positivo della riserva sull’Ipotesi di Accordo siglata il 22 novembre 2025 (All. 1).

Tale comunicazione, che segue l’esito favorevole della consultazione referendaria, rende pienamente effettivi tutti gli istituti contrattuali previsti dall’intesa.


Di seguito è riportata la nota illustrativa relativa all’istituto del welfare.


Art. 17 - Sez. Quarta, Titolo IV - Welfare (All. 2 – testo sottoscritto)


Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione del 30 gennaio u.s., si conferma che l’erogazione dell’importo di 250,00 euro per l’anno 2026 è anticipata entro la fine del mese di febbraio o comunque entro il primo momento utile successivo considerata la ristrettezza dei tempi tecnici a seguito dello scioglimento della riserva.
Hanno diritto agli strumenti di welfare i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e risultino in forza al 1° febbraio 2026 o siano assunti entro il 31 dicembre dello stesso anno:

  • con contratto a tempo indeterminato;
  • con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso dell’anno 2026 (1° gennaio - 31 dicembre).

Alle medesime condizioni di cui al comma precedente gli strumenti di welfare sono riconosciuti anche ai lavoratori in somministrazione.
Restano esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2026 e il 31 dicembre 2026.


Si specifica che, poiché l'anticipo al mese di febbraio per l’anno 2026 non permette ai lavoratori a tempo determinato di aver già maturato i tre mesi di anzianità nell'anno in corso, la messa a disposizione del welfare avverrà normalmente al raggiungimento di tale requisito, ferma restando la facoltà aziendale di procedere come trattamento di miglior favore anticipando l’accredito già a febbraio per i contratti con durata superiore ai tre mesi.


Si ricorda, inoltre, che per il personale in regime di part-time l'importo di 250,00 euro spetta in misura intera, senza alcun riproporzionamento.
Diversamente a quanto previsto dal precedente CCNL viene esclusa la possibilità di destinare tale somma al fondo mètaSalute, mentre rimane confermata la facoltà di destinazione al fondo di previdenza complementare Cometa, secondo le regole e modalità previste dal fondo stesso.

 

Per informazioni: Area Persone & Lavoro

Basili Silvia

Cristallini Elisabetta

Orlandoni Stefano

Con circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, l’Inps  fornisce le prime indicazioni amministrative e operative sulle modifiche in materia di trattamento di fine rapporto e obbligo di versamento al ”Fondo Tesoreria” introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2026 (Art. 1, comma 203, Legge n. 199/2025).

Di seguito un riepilogo delle principali novità.

Ambito di applicazione e requisiti soggettivi

Sono obbligati al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS tutti i datori di lavoro privati ed esclusivamente per i lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina del TFR ex art. 2120 del codice civile.
In altri termini, l’obbligo scatta quando il lavoratore non aderisce alle forme pensionistiche  complementari e il datore di lavoro rientra nei requisiti dimensionali previsti dall’attuale normativa (vedi sotto).

 

Nuove soglie dimensionali

La Legge di Bilancio 2026 modifica il criterio dimensionale rendendolo mobile nel tempo, non più legato solo al primo anno di attività.

Il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato.

Pertanto, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno solare precedente (nella prassi amministrativa, l’anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dimensionale di seguito indicato:

- 60 addetti per il periodo 2026-2027;

- 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;

- 40 addetti dal 1° gennaio 2032.

Quindi, per il 2026, la verifica deve riferirsi all’anno solare 2025, che deve poter essere considerato come anno “precedente” ai fini del calcolo della media occupazionale.

 

Calcolo della quota mensile da versare al Fondo di Tesoreria

L’importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria è pari a:

  • 7,41% (1/13.5) della retribuzione utile ai fini TFR (come da art. 2120 c.c.), meno lo 0,50% del contributo previsto dalla L. 297/1982, ove applicabile.

 

Decorrenza dell’obbligo di versamento

Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria deve essere effettuato dai datori di lavoro con periodicità mensile, con le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatori e deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.

 La circolare fornisce, infine, le istruzioni operative per la corretta esposizione dei dati nei flussi Uniemens.

Per Informazioni:

 

 

Confindustria Macerata, in collaborazione con OPENJOBMETIS, organizza un incontro gratuito di approfondimento Giovedì 19 Febbraio 2026 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso la Sede di Confindustria Macerata (Via Weiden, 35).
 
Cosa significano trasparenza salariale e parità retributiva?
 
Il 7 giugno 2026 segnerà un punto di svolta per tutte le imprese europee: entreranno pienamente in vigore le nuove regole su trasparenza retributiva e parità salariale previste dalla Direttiva UE 2023/970.
 
L’obiettivo è eliminare eventuali disparità salariali, c.d. gender pay gap, favorendo una maggiore trasparenza nelle politiche retributive delle aziende, non solo durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, ma anche nella fase di ricerca e selezione del personale.



PROGRAMMA

14:30 - Introduzione ai lavori

Elisabetta Cristallini, Responsabile Area Persone e Lavoro di Confindustria Macerata
Dino Iannone, Responsabile Area Marche di Openjobmetis Spa
 
15:00 – Intervento “Trasparenza salariale e parità retributiva: cosa cambia per le aziende con la Direttiva UE 2023/970”
Alessandro Brignone, Professore Università RomaTre
 
16:30 - Termine lavori

Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo

 
Clicca qui per iscriverti
 

INFORMAZIONI

Antonella Clementoni
e-mail: servizi@confindustriamacerata.it
Tel: 0733 279634 – 331 6638876


Il Direttore
Gianni Niccolò

Con circolare n. 6 del 30 gennaio 2026, l’INPS comunica, relativamente all’anno 2026, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private e pubbliche.

Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

Considerato che, nell'anno 2025, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari all’ 1,4%, il limite minimo di retribuzione giornaliera nell’anno 2026 è pari a:

- € 58,13 per gli impiegati, operai e lavoratori a domicilio;

- € 160,77 per i dirigenti industria e terziario.

Per i lavoratori a tempo parziale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, la retribuzione minima oraria è pari ad € 8,72 (€58,13 X 6/40).

 

Contributo aggiuntivo I.V.S. (1%)

 Dal 1° gennaio 2026, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dei lavoratori interessati deve essere applicata sulla quota di retribuzione lorda eccedente il limite annuo di € 56.224,00, che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.685,00.

 

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

 Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo è pari, per l'anno 2025, a € 122.295,00.

 

L'INPS, con circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL in vigore dal 1° gennaio 2026.

Trattamenti di integrazione salariale

Trattamenti di integrazione salariale

Retribuzione (euro)

 

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Prescinde dall’importo della retribuzione

 

1.423,69

1.340,56

 

 

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)

Retribuzione (euro)

 

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Prescinde dall’importo della retribuzione

 

1.708,44

1.608,66

 

Indennità di disoccupazione NASpI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a 1.456,72 per il 2026.

L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2026, 1.584,70.

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a 1.456,72 per il 2026.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2025, 1.584,70.

La legge 18 luglio 2025, n. 106 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, di ulteriori dieci ore annue di permesso, per visite, esami strumentali, analisi chimico – cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti.

Tale diritto è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti pubblici o privati con figlio minore affetto da malattie oncologiche in fase attiva o in follow up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Requisiti per usufruire dei permessi

  • Il lavoratore o figlio minore devono avere un grado di invalidità pari o superiore al 74%, riconosciuto da verbale di accertamento di invalidità civile;
  • al lavoratore o al figlio minore deve essere rilasciata apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico – cliniche e microbiologiche o cure mediche rilasciate dal medico di medicina generale o specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

Una volta fruito del permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.

Indennità economica

Per le 10 ore annue di permessi aggiuntivi ai lavoratori compete un’indennità economica a carico dell’Inps determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.

In allegato la circolare INPS n. 152 del 19/12/2025 dove si forniscono informazioni per la fruizione dei permessi in argomento e le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro.

 Per Informazioni:

 

Con messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026, l’INPS fornisce le prime indicazioni sulle novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 219, Legge n. 199/2025) in materia di congedo parentale.

In particolare, la novità riguarda l’aumento dell’arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti, che passa da 12 a 14 anni.

Ne deriva quindi  che:

  • in caso di evento nascita, il congedo parentale può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio, a decorrere dalla fine del periodo di congedi di maternità per la lavoratrice dipendente madre e dalla nascita per il lavoratore dipendente padre;
  • in caso di adozione o affidamento/collocamento, il congedo parentale può essere fruito entro quattordici anni dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Le suddette novità normative decorrono dal 1° gennaio 2026 e riguardano esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti. Rimangono invariati i limiti temporali previsti per le altre categorie di lavoratori (genitori iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi).

Nel messaggio l’Istituto comunica, infine, cha alla luce di dette novità è stata aggiornata la procedura “Domande di maternità e paternità”, che i genitori lavoratori dipendenti devono utilizzare per la presentazione telematica  delle domande di congedo parentale.

 

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