E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2023, il DPCM 27 settembre 2023, recante la programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.
Il DPCM definisce i criteri per la determinazione dei flussi, nell’ambito e al di fuori delle quote, fissa le quote per il triennio e dà disposizioni sulle procedure.
In particolare, il Decreto, stabilisce che, nel triennio di riferimento, saranno ammessi in Italia complessivamente 452 mila cittadini stranieri, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, così suddivisi:
- a) 000cittadini stranieri per l'anno 2023;
b) 151.000 cittadini stranieri per l'anno 2024;
c) 165.000cittadini stranieri per l'anno 2025.
E' confermato che il datore di lavoro interessato ad instaurare un rapporto di lavoro con tali cittadini deve prima verificare l’indisponibilità di un lavoratore già presente in Italia e poi deve chiedere il nulla osta al lavoro.
Per la richiesta di nulla osta il decreto fissa decorrenze differenziate in base alla tipologia di ingresso e al Paese di provenienza.
Nello specifico, per le quote del 2023, le domande potranno essere inviate:
- dal 2 dicembre, per i lavoratori subordinati non stagionali di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
- dal 4 dicembre per gli altri lavoratori subordinati non stagionali;
- dal 12 dicembre per i lavoratori stagionali.
Va evidenziato che, nell’ambito delle quote complessive sopra indicate, il Decreto riserva all’accesso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale di alcuni settori (autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti ed idraulici) le seguenti quote:
- a) 53.450 unità per l’anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
- b) 61.950 unità per l’anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
- c) 71.450 unità per l’anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.
Il Ministero informa, infine, che le disposizioni attuative, in particolare quelle relative alla documentazione necessaria per la dimostrazione da parte dei datori di lavoro di aver proceduto alla verifica preventiva presso il Centro per l’Impiego competente dell’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, saranno a breve definite con un’apposita circolare interministeriale.