
Relazioni industriali e sindacali (133)
Relazioni industriali e sindacali
L’impresa dove lavori, che dirigi, che hai fondato è il centro di una rete di relazioni. Alcune di queste sono funzionali agli scopi produttivi, altre all’organizzazione aziendale, in particolare alle persone.
L’azienda dialoga con lo Stato, gli enti, gli istituti assicurativi e previdenziali, i dipendenti e i loro rappresentanti.
Siamo in grado di consentirti una gestione proficua di queste relazioni, apportando la conoscenza delle leggi, dei contratti collettivi nazionali, delle prassi, creando sistemi di regole aziendali.
Ti consigliamo nei possibili momenti di difficoltà, proponendoti gli strumenti più efficaci per superarli.
Le nostre relazioni ci consentono lo studio e la proposizione delle migliori idee per favorire le aziende associate
WEBINAR - FRINGE BENEFIT 2022: IL NUOVO LIMITE DI ESENZIONE FINO A 3000 EURO - Venerdì 25 Novembre 2022 dalle ore 15.30 alle ore 16.30
Scritto da Stefano grandinettiIl decreto Aiuti quater, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 novembre 2022, ha previsto per l’anno 2022 l’aumento fino a 3.000 euro della soglia di esenzione contributiva e fiscale dei fringe benefit, compresi i rimborsi per il pagamento delle utenze domestiche. Il limite di 3.000 euro può arrivare a 3.200 euro grazie al bonus carburante di 200 euro, anch’esso esente da contributi e imposte.
Sia i fringe benefit che il bonus carburante possono essere riconosciuti dal datore di lavoro anche ad personam.
Alla luce di tale novità Confindustria Macerata organizza in data 25 novembre 2022 alle ore 15.30 un webinar per illustrare la nuova disciplina e fornire i relativi chiarimenti operativi.
Relatore: Elisabetta Cristallini, Area Relazioni Industriali e Sindacali Confindustria Macerata.
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Agevolazione contributiva per le lavoratrici madri al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità – Ulteriori chiarimenti Inps
Scritto da Elisabetta CristalliniCon circolare n. 102 del 19 settembre 2022, l'INPS ha fornito indicazioni per l’applicazione dell’esonero contributivo del 50%, per una durata complessiva di 12 mesi, a vantaggio della lavoratrice madre che rientra nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità.
Trattasi di una misura agevolativa introdotta in via sperimentale per il solo anno 2022 dall’art. 1, comma 137 della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).
Con messaggio 4042 del 9 novembre 2022 l'INPS fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell’esonero in oggetto.
Rientro nel posto di lavoro e decorrenza dell’esonero
Innanzitutto, l'agevolazione si applica a partire dalla data di rientro effettivo al lavoro che deve avvenire tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Qualora il rientro effettivo venga posticipato per ferie, malattia, o altre cause collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, si determina lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022.
Laddove, invece, vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive fruizioni dei congedi parentali non rilevano ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero. Ne deriva che, qualora una lavoratrice sia effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria e, successivamente al rientro, abbia goduto di un periodo di congedo facoltativo, la stessa avrà diritto all’applicazione dell’esonero dal primo rientro effettivo nel posto di lavoro.
A tal riguardo, l’Istituto riporta alcune ipotesi esemplificative.
Imponibile oggetto di sgravio
Il messaggio Inps precisa che l’esonero del 50% deve essere calcolato dalla data di rientro effettivo nel posto di lavoro. Ne deriva che i giorni di ferie o di permessi retribuiti ad altro titolo, così come i giorni di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità e prima dell’effettivo rientro, non sono oggetto di esonero e il relativo imponibile, pertanto, non determina il diritto all’agevolazione.
Ai fini della determinazione dell’imponibile oggetto di sgravio, nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, l’imponibile riferito ai giorni antecedenti il rientro non dovrà essere considerato; viceversa, dal giorno del rientro la quota imponibile dovrà essere integralmente considerata e la si dovrà considerare solo fino alla data in cui termina la fruizione dell’esonero.
Cumulabilità con altre agevolazioni
L’esonero in oggetto è cumulabile con eventuali altri esoneri contributivi ed anche con quello previsto per il 2022 dalla Legge di Bilancio 2022 e dal decreto “Aiuti-bis” pari allo 0,8% per il periodo gennaio 2022 - giugno 2022 e al 2% per il periodo luglio 2022 - dicembre 2022, a vantaggio dei lavoratori il cui imponibile contributivo non superi l'importo mensile di 2.692 euro.
Portabilità dell’esonero
In caso di successivo cambio di datore di lavoro della lavoratrice, occorre distinguere le due seguenti ipotesi:
- nel caso in cui ci sia un’ interruzione tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (es. dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto, poiché verrebbe a mancare la sussistenza del presupposto incentivato, cioè il rientro dopo la maternità;
- se invece non c’è soluzione di continuità (es. trasferimento d’azienda..), l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro;
- Nel caso in cui la lavoratrice, invece, non sia rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice, poiché, rispetto a esso, si verifica il primo rientro effettivo dall’astensione.
Aumento dell’1,2% dell'esonero contributivo dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 e 13^ mensilità – Ulteriori chiarimenti INPS
Scritto da Elisabetta CristalliniCon messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022 (vedi news del 28/09/2022), l’Inps ha fornito le indicazioni operative per la corretta applicazione della ulteriore riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori innalzata dallo 0,8% (art. 1, comma 121 della legge n. 234/2021) al 2%, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la 13^ mensilità o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga (art. 20 del D. L. n. 115/2022).
Con il messaggio n. 4009 del 7 novembre 2022, l’Istituto chiarisce che l’integrazione dell’1,2 per cento, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022.
Ne consegue che i datori di lavoro, qualora nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 abbiano erogato ratei di tredicesima inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, indicando, nell’elemento “Codice Causale” il codice “L097”.
Nell’ipotesi in cui i datori di lavoro non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell’esonero del 2 per cento, utilizzando il Codice Causale in uso “L095”, a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022.
Relativamente alle mensilità di ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, l’elemento <AnnoMeseRif> relativo ai codici sopra indicati, può essere ricorsivo.
Congedo di paternità obbligatorio e congedo parentale: Indicazioni INPS
Scritto da Elisabetta CristalliniCon circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, alla luce delle novità in materia di congedi introdotte dal D. Lgs. n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, l’Inps ha fornito le relative indicazioni amministrative anche con esempi e tabelle riassuntive.
- Congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti
Il nuovo art. 27-bis del D. Lgs. n. 151/2001 riconosce al padre lavoratore dipendente la possibilità di fruire di 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, non frazionabile ad ore, a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi alla data del parto.
In caso di parto plurimo la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
I periodi di congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione figurativa.
Il congedo di paternità obbligatorio spetta anche ai genitori adottivi o affidatari.
Il congedo di paternità obbligatorio è fruibile anche nel caso di morte perinatale di minore, anche se adottato o affidato.
Il congedo di paternità obbligatorio è compatibile con il congedo di paternità alternativo (articolo 28 del D. Lgs. n. 151/2001) riconosciuto in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del minore da parte della madre oppure in caso di affidamento esclusivo del minore al padre, purché la sua fruizione non avvenga nelle stesse giornate. In caso di sovrapposizione dei periodi, prevale la fruizione del congedo di paternità alternativo.
Il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre sta fruendo del congedo di maternità.
Il periodo di congedo di paternità obbligatorio è indennizzato al 100% della retribuzione media globale giornaliera.
L’indennità è normalmente anticipata dal datore di lavoro e conguagliata con i contributi versati all’Inps.
I padri lavoratori dipendenti del settore privato devono comunicare al proprio datore di lavoro i giorni in cui intendono fruire del congedo di paternità obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, salvo che la contrattazione collettiva non preveda condizioni di migliore favore. La comunicazione al datore di lavoro deve essere fatta in forma scritta oppure, ove presente, mediante sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Se la fruizione del congedo è nei 2 mesi antecedenti la data presunta del parto, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la data presunta del parto.
- Congedo parentale per i dipendenti del settore privato
Il D. Lgs. n. 105/2022 aumenta sia il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da 6 mesi a 9 mesi totali, sia l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni.
Ad ogni genitore è riconosciuto il diritto a 3 mesi di congedo indennizzato non trasferibili all’altro genitore.
Inoltre, i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi.
I tre mesi di congedo parentale trasferibili possono essere utilizzati in maniera ripartita da entrambi i genitori.
Pertanto:
- alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, anche a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi totali.
Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori (articolo 32 del D. Lgs. n. 151/2001), ossia:
- la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- il padre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
A tal proposito, l’Istituto riporta alcune tabelle riepilogative in cui vengono evidenziati i limiti di coppia e individuali dei genitori prima e dopo l’attuale riforma normativa.
L’Inps, infine, precisa che è possibile indennizzare, nei nuovi limiti previsti dalla normativa vigente, i periodi di congedo parentale fruiti a partire dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 105/2022, ancorché successivi alla fruizione di periodi di congedo parentale non indennizzati antecedenti a tale data e fornisce alcuni esempi per chiarire detta casistica.
Conversione DL "Aiuti bis" - Proroga lavoro agile unilaterale e tutela per i lavoratori fragili al 31 dicembre 2022
Scritto da confindustriaIn occasione della conversione del D.L. “Aiuti-bis” (D.L. n. 115/2022), a ridosso delle votazioni al Senato è stato inserito un emendamento che, introducendo l’art. 23-bis al decreto-legge, prorogherà nuovamente il lavoro agile unilaterale al 31 dicembre 2022.
Con l’introduzione dell’art. 23-bis al decreto-legge, è stato altresì prorogato alla medesima data del 31 dicembre anche il diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili e per i genitori con figli minori di 14 anni.
Data l’attuale dinamica dei lavori parlamentari, è altamente probabile se non addirittura certo la definita approvazione degli emendamenti in questione.
Scade il 30 settembre 2022 l’invio del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile biennio 2020-2021
Scritto da confindustriaScade il prossimo 30 settembre il termine relativo all' invio del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile per il biennio 2020-2021, da effettuarsi esclusivamente in modalità telematica attraverso il link https://servizi.lavoro.gov.it del Ministero del Lavoro.