Relazioni industriali e sindacali

Relazioni industriali e sindacali (136)

Relazioni industriali e sindacali

L’impresa dove lavori, che dirigi, che hai fondato è il centro di una rete di relazioni. Alcune di queste sono funzionali agli scopi produttivi, altre all’organizzazione aziendale, in particolare alle persone.


L’azienda dialoga con lo Stato, gli enti, gli istituti assicurativi e previdenziali, i dipendenti e i loro rappresentanti. 

Siamo in grado di consentirti una gestione proficua di queste relazioni, apportando la conoscenza delle leggi, dei contratti collettivi nazionali, delle prassi, creando sistemi di regole aziendali.

Ti consigliamo nei possibili momenti di difficoltà, proponendoti gli strumenti più efficaci per superarli.

Le nostre relazioni ci consentono lo studio e la proposizione delle migliori idee per favorire le aziende associate 

Giovedì 26 gennaio 2023 è stata raggiunta l’intesa e sottoscritta la bozza di ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei settori Gomma, Plastica e Cavi elettrici, per il triennio 2023-2025. Nei prossimi giorni verranno precisati alcuni aspetti contrattuali, ancora da definire, con particolare attenzione al tema del welfare sanitario.

In allegato, trasmettiamo le tabelle con gli incrementi contrattuali e i minimi decorrenti dal 1° gennaio 2023, suddivisi per livello

L’incremento retributivo decorrente dal 1° gennaio 2023 potrà essere riconosciuto con il cedolino di gennaio se non già emesso o con il primo cedolino utile, anticipando il pagamento in attesa della approvazione dell’Ipotesi di Accordo da parte delle assemblee dei lavoratori.

Cordiali saluti.

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

Con circolare n. 11 dell’ 1 febbraio 2023, l’INPS comunica, relativamente all’anno 2023, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private e pubbliche.

Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

Considerato che, nell'anno 2022, la variazione percentuale ai fini della perequazione

automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari all’8,1%, il limite minimo di retribuzione giornaliera nell’anno 2023 è pari a € 53,95, mentre l'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) è pari a € 567,94.

Quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%

La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2023 in € 52.190,00 e l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.349,00.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo è pari, per l'anno 2023, a € 113.520,00.

 

Il Direttore

(Dott. Gianni Niccolò)

Sulla G.U. n. 21 del 26 gennaio 2023, è stato pubblicato il D.P.C.M. che definisce la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022, ed è stata pubblicata la Circolare congiunta (Ministeri dell'Interno, del Lavoro, dell'Agricoltura - Prot. 0000648 - cfr. allegata) contenente istruzioni operative dello stesso.

Per l’anno 2022 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari entro una quota complessiva massima di 82.705.

In particolare, le quote fissate per gli ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e autonomo sono di 38.705 unità, di cui la stragrande maggioranza, ossia 30.105 unità riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale  nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico – alberghiero, nonché da quest’anno della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale.

Una importante novità riguarda la necessità che il datore di lavoro prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro verifichi, presso il Centro per l'Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all'estero. Tale verifica va effettuata attraverso l'invio di una richiesta di personale al Centro per l'Impiego, attraverso un apposito modulo.

Pertanto si potrà procedere alla richiesta di nulla osta solo se si verificano una delle seguenti situazioni a seguito della richiesta di personale al Centro per l’impiego:

  • Il Centro per l’impiego non risponde alla richiesta presentata, entro 15 giorni lavorativi dall’invio della domanda;
  • Il lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
  • Il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato - in via telematica - alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso entro 20 giorni dalla relativa domanda.

Tutte le domande potranno essere inviate a partire dal 27 marzo 2023, ovvero 60 giorni dopo la pubblicazione del DPCM 29 dicembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

La legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di Bilancio 2023), ha previsto all’art. 1, comma 281, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore.

L’INPS, con circolare n. 7 del 24 gennaio 2023, fornisce le istruzioni operative per l’applicazione di tale esonero contributivo.

Possono accedere alla misura agevolativa tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

La misura dello sgravio è pari al:

  • 2%, a condizione che la retribuzione imponibile mensile non ecceda l’importo di 2692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • 3%, a condizione che la retribuzione imponibile mensile non ecceda l’importo mensile di 1923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Poiché la verifica del rispetto dell’imponibile previdenziale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore può assumere entità diversa, a seconda della retribuzione effettivamente percepita, o addirittura non applicarsi, in caso di superamento del massimale mensile di 2.692 euro.

In presenza di più denunce mensili riferite allo stesso lavoratore (es. nel caso in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o ipotesi in cui, nel corso del mese, si verifichi una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato.

 

Diversamente, per i lavoratori che nel medesimo mese siano contemporaneamente titolari di rapporti di lavoro presso distinti datori di lavoro , il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese.

 

Infine, l’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea e non rientra nella nozione di aiuto di Stato.

 

IL Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

In allegato le slides del nuovo Servizio Confindustria Macerata "Verso la certificazione della Parità di Genere"

 

Cordiali saluti

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2023, è stato pubblicato il Decreto Legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico”.

Per quanto riguarda la materia lavoristica, all’art. 1, comma 1 del provvedimento è stata prevista anche per l’anno 2023 (1° gennaio – 31 dicembre) la possibilità da parte dei datori di lavoro privati  di erogare un buono carburante in favore dei lavoratori dipendenti, esente da imposizione contributiva e fiscale fino ad un importo non superiore a  200 euro.

 Ricordiamo che il 31 gennaio 2023 scade il termine per effettuare la comunicazione relativa ai lavoratori somministrati utilizzati nel 2022.

L’Inail, con istruzione operativa n. 11838 del 29 dicembre 2022, ha fornito le indicazioni relative all’autoliquidazione 2022/2023, con particolare riferimento alle riduzioni contributive e ha riepilogato le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

L’Istituto, ricorda, in sintesi, i termini del:

  • 16 febbraio 2023 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale (quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale);
  • 16 febbraio 2023 per l’invio all’Inail della comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, comma 6, d.p.r. 1124/1965), con il servizio telematico Riduzione Presunto, disponibile in www.inail.it – Servizi Online, indicando le minori retribuzioni che si prevedono di corrispondere nel 2023 rispetto a quelle corrisposte nel 2022 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2022);
  • 28 febbraio 2023 per la presentazione in via telematica della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2022.

Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2022/2023 da indicare nel modello F24 è 902023.

La Certificazione della Parità di Genere è una delle principali novità con il quale il legislatore ha inteso dare concreta attuazione alla Missione V del PNRR, di “intensificare l’impegno ad eliminare le disparità di genere nel mondo del lavoro e nella vita sociale“.
Si tratta di un importante strumento a disposizione delle aziende di qualsiasi settore e di qualsiasi dimensione in grado di misurare e valutare la conformità delle misure intraprese - o da intraprendere - rispetto al tema della parità di genere sul luogo di lavoro, beneficiando tra l’altro di agevolazioni e premialità.

Confindustria Macerata, attraverso il contributo di consulenti esperti appartenenti a società della sezione del terziario innovativo, ha deciso di promuovere un nuovo servizio di assistenza e consulenza per le aziende socie che desiderano ottenere la certificazione della parità di genere.
Si tratta di un percorso di accompagnamento strutturato e personalizzato che dovrà consentire l’individuazione delle aree di miglioramento e delle azioni/obiettivi in linea con gli standard necessari ai fini dell’ottenimento della certificazione conforme alle linee guida UNI/PdR 125:2022.
Le società coinvolte hanno messo “a fattor comune” le proprie competenze ed esperienze in materia di certificazione e deciso di sviluppare una metodologia di lavoro semplice, trasparente ed omogenea. Il modello realizzato prevede un documento unico di riferimento chiamato “Disciplinare PdR 125” a cui faranno capo una serie di allegati e tools che saranno personalizzati ed adeguati alle specifiche esigenze aziendali.

Il 18 gennaio 2023, dalle ore 16.00 avrà luogo presso la sede di Confindustria Macerata un evento di presentazione del nuovo servizio finalizzato ad informare le aziende sul tema e sui percorsi che potranno e  dovranno affrontare per raggiungere la certificazione.

 

PROGRAMMA DEI LAVORI

· 16.00 Saluti introduttivi
Gianni Niccolò – Direttore Confindustria Macerata;

· 16.30 Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere
Elena Mocchio – Responsabile Innovazione e Sviluppo UNI (in collegamento);

· 17.00 Presentazione del nuovo progetto e del disciplinare di riferimento
Alberto Mari – Presidente Sezione Terziario Innovativo Confindustria Macerata e PM gruppo di lavoro;

· 17.30 Ruolo istituzionale della consigliera di pari opportunità
Deborah Pantana - Consigliera Provinciale di Parità;

· 17.45 Agevolazioni e opportunità per le aziende
Elisabetta Cristallini – Funzionario Confindustria Macerata;

· 18.00 Q&A e chiusura lavori

 

Per iscriversi cliccare qui

 

Il link di collegamento verrà inviato la mattina stessa del webinar.
 

PER INFORMAZIONI
Area Relazioni Industriali
e Sindacali di Confindustria Macerata


Dott.ssa Elisabetta Cristallini
tel. 0733 279621
cell. 331 1921244
email: cristallini@confindustriamacerata.it


Il Direttore
Gianni Niccolò

 

Come noto, il decreto Aiuti-bis (articolo 12, D.L. n. 115/2022 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 142/2022) e il decreto Aiuti-quater (D. L. n. 176/2022) hanno elevato la soglia di esenzione contributiva e fiscale dei fringe benefit, limitatamente al periodo d’imposta 2022, da 258,53 euro (art. 51, comma 3 del TUIR), fino ai seguenti valori:

  • 200 euro per uno o più buoni benzina;
  • 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, ha precisato che l'esenzione è estesa anche alle somme di denaro, anticipate o rimborsate dal datore di lavoro, per il pagamento di utenze domestiche del lavoratore dipendente.

Con messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022, l’Inps fornisce le indicazioni per le relative operazioni di conguaglio a carico dei datori di lavoro e le modalità di compilazione del flusso Uniemens in relazione alle varie casistiche che possono presentarsi.

In particolare, l’Istituto stabilisce quanto segue.

  • Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori a 3.000 euro per i fringe benefit e/o 200 euro per il bonus carburante (tenendo conto anche dei beni e servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro), il datore di lavoro che opera il conguaglio dovrà provvedere al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante dal medesimo erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

In particolare, il datore di lavoro dovrà portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d'imposta 2022 e trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

  • Se, invece, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati dovesse risultare inferiore a 3.000 euro per i fringe benefit e/o 200 euro per il bonus carburante, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

Per il recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione, i datori di lavoro potranno utilizzare 3 diverse modalità descritte dall'INPS nel messaggio in oggetto.

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