Relazioni industriali e sindacali

Relazioni industriali e sindacali (133)

Relazioni industriali e sindacali

L’impresa dove lavori, che dirigi, che hai fondato è il centro di una rete di relazioni. Alcune di queste sono funzionali agli scopi produttivi, altre all’organizzazione aziendale, in particolare alle persone.


L’azienda dialoga con lo Stato, gli enti, gli istituti assicurativi e previdenziali, i dipendenti e i loro rappresentanti. 

Siamo in grado di consentirti una gestione proficua di queste relazioni, apportando la conoscenza delle leggi, dei contratti collettivi nazionali, delle prassi, creando sistemi di regole aziendali.

Ti consigliamo nei possibili momenti di difficoltà, proponendoti gli strumenti più efficaci per superarli.

Le nostre relazioni ci consentono lo studio e la proposizione delle migliori idee per favorire le aziende associate 

Con circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, l’INPS comunica, relativamente all’anno 2025, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private e pubbliche.

 

Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

 

Considerato che, nell'anno 2024, la variazione percentuale ai fini della perequazione

automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari allo 0,8%, il limite minimo di retribuzione giornaliera nell’anno 2025 è pari a:

- € 57,32 per gli impiegati, operai e lavoratori a domicilio;

- € 158,55 per i dirigenti industria e terziario.

 

Per i lavoratori a tempo parziale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, la retribuzione minima oraria è pari ad € 8,60 (€57,32 X 6/40).

 

Contributo aggiuntivo I.V.S. (1%)

 

Dal 1° gennaio 2025, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dei lavoratori interessati deve essere applicata sulla quota di retribuzione lorda eccedente il limite annuo di € 55.448,00, che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.621,00.

 

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

 

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo è pari, per l'anno 2025, a € 120.607,00.

L'INPS, con circolare n. 25 del 29 gennaio 2025, ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL in vigore dal 1° gennaio 2025.

Trattamenti di integrazione salariale

Retribuzione (euro)

 

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Prescinde dall’importo della retribuzione

 

1.404,03

1.322,05

 Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)

Retribuzione (euro)

 

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Prescinde dall’importo della retribuzione

 

1.684,85

1.586,45

 Indennità di disoccupazione NASpI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a 1.436,61 per il 2025.

L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2025, 1.562,82.

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a 1.436,61 per il 2025.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2025, 1.562,82.

Il Collegato Lavoro (art. 18, L. n. 203/2024) ha riconosciuto la possibilità di trasformare il contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante (o apprendistato di secondo livello) anche in un contratto di “apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale” (apprendistato di terzo livello), previo aggiornamento del piano formativo individuale.

L’Inps, con messaggio n. 285 del 24 gennaio 2025, detta il corretto regime contributivo applicabile proprio in relazione a suddetta trasformazione del contratto di apprendistato (da primo livello a terzo livello).

In particolare, l’Istituto precisa che, trattandosi di “trasformazione del contratto” che comporta la continuità del rapporto di lavoro già in essere e non la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro,  l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a decorrere dalla data di trasformazione.

La suddetta aliquota del 10% va, altresì, integrata dall’aliquota di finanziamento della NASpI pari all’1,31% e del contributo integrativa destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.

Inoltre, per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali, la contribuzione va ulteriormente integrata delle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni.

Con nota n. 579 del 22 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni operative relative alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal Collegato Lavoro (art. 19, L. 203/2024) in materia di dimissioni dal lavoro per assenza ingiustificata prolungata.

Contenuto della comunicazione e verifiche

La suddetta nota contiene anche un modello di comunicazione che il datore di lavoro (nell'ipotesi in cui intenda far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro) dovrà trasmettere (preferibilmente a mezzo PEC) alla competente sede territoriale dell’Ispettorato da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro.

Detto modello dovrà contenere tutte le informazioni concernenti il lavoratore, con particolare riferimento ai dati anagrafici e ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui lo stesso datore di lavoro ne è a conoscenza.

Sulla base di tale comunicazione e di eventuali altre informazioni già in possesso del competente Ispettorato, quest’ultimo potrà contattare il lavoratore al fine di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.

Gli accertamenti dell’INL dovranno essere avviati e conclusi con la massima tempestività e comunque non oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.

Risoluzione del rapporto e prova contraria

Sulla base del protrarsi dell’assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o quello indicato dal legislatore ed effettuata la comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro.

L’effetto risolutivo del rapporto potrà, tuttavia, essere evitato laddove  il lavoratore dimostri l’impossibilità di comunicare al datore di lavoro i motivi alla base dell’assenza (ad es. perché ricoverato in ospedale) o, comunque, la circostanza di averli comunicati.

L’effetto risolutivo del rapporto non può trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui l’Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro. In tal caso, l’Ispettorato provvederà a comunicare l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore – il quale avrà diritto alla ricostituzione del rapporto laddove il datore di lavoro abbia già provveduto alla trasmissione del relativo modello Unilav – sia al datore di lavoro.

Con circolare n. 3 del 15 gennaio 2025, l’INPS fornisce un quadro delle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025  e dal Collegato Lavoro in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito, nonché quelle in materia di sostegno alle famiglie.

Tra le principali disposizioni destinate a produrre effetti nel corso del 2025 e di maggior interesse per le imprese, si ricorda:

 Collegato Lavoro

  • la risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore;
  • la sospensione della prestazione di cassa integrazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Legge di Bilancio 2025

  • i nuovi requisiti per la fruizione della NASpI;
  • l’elevamento dell’indennità per congedo parentale all’80% per un periodo di 3 mesi;
  • i trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa;
  • la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi;
  • l’ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica;
  • l’intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale;
  • la proroga della CIGS per cessazione di attività.

L’Inps rimanda ad una prossima circolare la trattazione delle singole materie.

 Ricordiamo che il 31 gennaio 2025 scade il termine per effettuare la comunicazione relativa ai lavoratori somministrati utilizzati nel 2024.

L’Inail, con istruzioni operative del 24 dicembre 2024, ha fornito le indicazioni relative all’autoliquidazione 2024/2025, con particolare riferimento alle riduzioni contributive e ha riepilogato le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

L’Istituto, ricorda, in sintesi, i termini del:

  • 17 febbraio 2025 per il versamento del premio anticipato per il 2025 (c.d. rata) e il conguaglio per l’anno 2024 (c.d. regolazione), nonché per il pagamento della prima rata (pari 25% dell’importo totale dovuto), in caso di pagamento rateale del premio (le rate successive devono essere versate entro il 16 maggio, 20 agosto e 17 novembre 2025, maggiorate degli interessi);
  • 17 febbraio 2025 per l’invio all’Inail della comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, comma 6, d.p.r. 1124/1965), con il servizio telematico Riduzione Presunto, disponibile in www.inail.it – Servizi Online, indicando le minori retribuzioni che si prevedono di corrispondere nel 2025 rispetto a quelle corrisposte nel 2024 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2025);
  • 28 febbraio 2025 per la presentazione in via esclusivamente telematica della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2024, comprensive dell'eventuale comunicazione del pagamento in 4 rate.

Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2024/2025 da indicare nel modello F24 è 902025.

In vista delle suddette scadenze, si allega la “Guida” e le “Istruzioni” predisposte dall’Inail.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024 la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025) che è entrata in vigore il 1° gennaio 2025.

Numerose sono le misure lavoristiche e previdenziali contenute nel provvedimento legislativo.

In questo podcast ci occuperemo dei principali interventi che interessano imprese e lavoratori.

 

Il prossimo 31 gennaio 2025 scade il termine per la presentazione telematica del prospetto informativo disabili (art. 9, comma 6, Legge n. 68/99) che fotografa la situazione occupazionale al 31 dicembre 2024.

L’obbligo è in capo ai datori di lavoro, con almeno 15 dipendenti, costituenti base di computo, che dovranno indicare la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme alle posizioni già coperte e ai posti di lavoro con le relative mansioni disponibili.

Si ricorda che se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non ci sono stati cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.

Il mancato invio del prospetto è soggetto ad una sanzione amministrativa di 702,43 euro,  maggiorata di  34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo dalla scadenza (31 gennaio).

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la legge n. 203/2024, vale a dire il c.d. “Collegato Lavoro” alla manovra di Bilancio 2025 che entrerà in vigore il 12 gennaio 2025.

Tante sono le novità in ambito lavoristico introdotte da tale provvedimento: dalla nuova disciplina delle “dimissioni di fatto”, ai contratti di somministrazione di lavoro, a quelli a tempo determinato e di apprendistato di primo livello. Altre novità di rilievo riguardano la comunicazione obbligatoria in caso di avvio dello smart working, la durata del periodo di prova nel contratto a termine, la nuova definizione di attività stagionali e la possibilità di svolgere la procedura di conciliazione stragiudiziale da remoto.

In questo podcast tratteremo gli istituti di maggior interesse per le imprese.

Pagina 3 di 10