Relazioni industriali e sindacali (136)
Relazioni industriali e sindacali
L’impresa dove lavori, che dirigi, che hai fondato è il centro di una rete di relazioni. Alcune di queste sono funzionali agli scopi produttivi, altre all’organizzazione aziendale, in particolare alle persone.
L’azienda dialoga con lo Stato, gli enti, gli istituti assicurativi e previdenziali, i dipendenti e i loro rappresentanti.
Siamo in grado di consentirti una gestione proficua di queste relazioni, apportando la conoscenza delle leggi, dei contratti collettivi nazionali, delle prassi, creando sistemi di regole aziendali.
Ti consigliamo nei possibili momenti di difficoltà, proponendoti gli strumenti più efficaci per superarli.
Le nostre relazioni ci consentono lo studio e la proposizione delle migliori idee per favorire le aziende associate
Dimissioni del padre lavoratore e ticket licenziamento: Indicazioni INPS
Scritto da Elisabetta CristalliniL'INPS, alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 105/2022, con messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023, fornisce importanti precisazioni in merito alla disciplina del congedo di paternità obbligatorio, in particolare per ciò che riguarda le dimissioni del padre lavoratore e dell’obbligo di versamento del ticket di licenziamento da parte del datore di lavoro.
A tal riguardo, si precisa quanto segue.
- Il congedo di paternità obbligatorio spetta al padre lavoratore dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi;
- per la durata del congedo di paternità obbligatorio e sino al compimento di un anno di età del bambino, il licenziamento intimato al lavoratore padre è nullo;
- durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, in caso di dimissioni volontarie presentate dal lavoratore che fruisce del congedo di paternità il lavoratore ha diritto alla NASpI, qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti;
- le suddette dimissioni determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento. In particolare, l’Istituto chiarisce che il datore di lavoro è tenuto al pagamento di detto ticket per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’arco temporale che decorre dai due mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino. L’obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere dalla medesima data.
Permessi, congedi straordinari e congedi parentali: Ulteriori indicazioni INPS
Scritto da Elisabetta CristalliniL’INPS con circolare n. 39 del 4 aprile 2023, fornisce ulteriori indicazioni in merito al D. Lgs. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, per i dipendenti del settore privato, in materia di permessi e congedi straordinari per i soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità e congedi parentali per i figli.
A seguito delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 105/2022, l’Istituto fornisce, altresì, indicazioni sulle nuove modalità di presentazione telematica delle domande, sulle nuove procedure e sui nuovi codici evento e di conguaglio da esporre in Uniemens.
1. Permessi per assistere disabile in situazione di gravità ( 33, comma 3, L. n. 104/1992)
Il D. Lgs. n. 105/2022, nel riformulare il comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104/1992, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”.
Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, fermo restando il limite complessivo di 3 giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
2. Congedo parentale genitori – Maturazione istituti indiretti (art. 34, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001)
In base all’art. 34, c. 5, D. Lgs. n. 151/2001, come riformulato dal D. Lgs. n. 105/2022, dal 13 agosto 2022, “i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Al riguardo eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno riferirsi esclusivamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio e solo in melius rispetto alla normativa giuslavoristica.
3. Congedo straordinario per assistere disabile grave (art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001)
Tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore che possono richiedere il congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, l’art. 2 del D. Lgs. n. 105/2022 ha inserito anche il convivente di fatto, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.
In base al quadro normativo vigente, per conviventi di fatto “si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
Per l’accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica. La convivenza di fatto può essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario e deve essere garantita per tutta la fruizione del congedo.
“Crisi d’impresa – Primo tagliando del Codice” - Webinar - 29 marzo 2023, ore 10.00
Scritto da Stefano grandinettiAl fine di illustrare le principali novità introdotte dal Codice della crisi di Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019) ed il suo impatto sulle imprese, Confindustria, nell’ambito del programma di seminari “Monitor legislativo”, organizza il webinar “Crisi d’impresa – Primo tagliando del Codice”.
L’incontro è previsto per il prossimo 29 marzo 2023, a partire dalle ore 10.00.
Cordiali saluti
Il Direttore
(dott. Gianni Niccolò)
La mobilità internazionale dei lavoratori è un fenomeno che sempre più spesso coinvolge le imprese nei loro processi di internazionalizzazione.
La crescente sfida competitiva e la globalizzazione dell’economia determinano per le aziende, con sempre maggior frequenza, la necessità di inviare all’estero i propri dipendenti per ragioni produttive oppure per avviare nuovi business, per sviluppare nuovi mercati, così come per esigenze formative.
Al fine di fornire un quadro completo della corretta gestione del personale dipendente all’estero, Confindustria Macerata organizza per il giorno 30 marzo 2023, dalle ore 15.30, un webinar dove verranno affrontati gli aspetti legali, fiscali e contributivi legati agli invii di tali lavoratori. Sarà anche esaminata la tematica legata al distacco transnazionale nell’Unione Europea.
Relatori:
Giuseppe Marianetti
Avvocato - Studio Tributario e Societario – Deloitte
Roberto Sante Smilari
Avvocato - Studio Tributario e Societario – Deloitte
Il link di collegamento verrà inviato la mattina stessa del webinar.
PER INFORMAZIONI
Dott.ssa Elisabetta Cristallini
Area Relazioni Industriali e Sindacali
tel. 0733 279621
cell. 331 1921244
email: cristallini@confindustriamacerata.it
Dott.ssa Naida Costantini
Fisco e Finanza Agevolata
tel. 0733 279654
cell. 331 1907180
email: costantini@confindustriamacerata.it
Il Direttore
Gianni Niccolò
Agenti e Rappresentanti: massimali e minimali contributivi 2023
Scritto da Stefano Orlandoni
L'ENASARCO ha comunicato tramite il proprio sito istituzionale che a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:
Agente plurimandatario
Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 28.290,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.809,30 euro).
Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 476,00 euro (119,00 euro a trimestre).
Agente monomandatario
Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 42.435,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 7.213,95 euro).
Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 950,00 euro (237,50 euro a trimestre).
Questi importi sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione, da parte dell’Istat, del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Cogliamo l'occasione per ricordare le scadenze alle quali devono attenersi i preponenti per versare i contributi:
| Periodo contributivo | Scadenza |
|---|---|
| 1° trimestre | 20 Maggio |
| 2° trimestre | 20 Agosto |
| 3° trimestre | 20 Novembre |
| 4° trimestre | 20 Febbraio dell’anno successivo |
Il Direttore
Gianni Niccolò
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PER INFORMAZIONI:
Stefano Orlandoni
Area Relazioni Industriali e Sindacali
tel. 0733-279622
email: orlandoni@confindustriamacerata.it
“Pensione 360°”: Servizio di Consulenza e Assistenza Previdenziale per Imprenditori
Scritto da Elisabetta CristalliniConfindustria Macerata ha attivato un servizio gratuito di consulenza e assistenza previdenziale rivolto esclusivamente agli imprenditori.
Il servizio consente la verifica e la valutazione della situazione pensionistica individuale, nonché l’eventuale predisposizione e presentazione di qualsiasi pratica di natura previdenziale (pensione di vecchiaia, anzianità, supplemento, ricostituzione, riscatti lauree o servizio di leva, ricongiunzione di periodi assicurativi, versamenti volontari…).
Il servizio, realizzato in collaborazione con il patronato di Confartigianato Macerata INAPA, garantisce un supporto previdenziale rapido, qualificato e totalmente riservato.
Un funzionario del Patronato INAPA incontrerà direttamente l’imprenditore presso la sede di Confindustria Macerata (indicativamente ogni quarto venerdì di ogni mese, dalle ore 15.30 alle ore 17.30), previa prenotazione dell’appuntamento tramite l’Associazione.
Per maggiori informazioni sul servizio è possibile contattare:
Dott.ssa Elisabetta Cristallini,
Area Relazioni Industriali e Sindacali
tel. 0733 279621
cell. 331 1921244
email: cristallini@confindustriamacerata.it
Il Direttore
Gianni Niccolò
Certificazione Parità di Genere: Consulenza e Assistenza per le Imprese – Servizio di Pre-Verifica
Scritto da Elisabetta CristalliniConfindustria Macerata ha promosso, a partire da quest’anno, un nuovo servizio di assistenza e consulenza per le aziende socie che desiderano ottenere la certificazione della parità di genere.
Attraverso il contributo di consulenti esperti in materia appartenenti a 4 società della sezione del terziario innovativo, viene offerto alle imprese un percorso di accompagnamento strutturato e personalizzato che consentirà l’individuazione delle aree di miglioramento e delle azioni/obiettivi in linea con gli standard necessari ai fini dell’ottenimento della certificazione conforme alle linee guida UNI/PdR 125:2022.
Al fine di verificare in via preventiva le reali possibilità di conseguire tale certificazione, ottimizzando tempi e costi delle attività, Confindustria Macerata ha previsto un servizio di pre-verifica che fornisca alle aziende interessate una prima analisi dei dati aziendali che produrrà il relativo rating che farà capire se la soglia minima per la certificazione sia stata raggiunta o meno.
Il costo dell’attività di pre-verifica è pari a € 500,00 + IVA. Tale importo sarà rimborsato qualora le aziende decideranno di avvalersi del servizio di consulenza ed assistenza offerto dal nostro sistema associativo per il conseguimento della certificazione della parità di genere.
Il Direttore
Gianni Niccolò
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PER INFORMAZIONI:
Elisabetta Cristallini
Area Relazioni Industriali e Sindacali
tel. 0733-279621
cell. 331-1921244
email: cristallini@confindustriamacerata.it
CONVERSIONE DEL DECRETO MILLEPROROGHE: LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Scritto da Stefano grandinettiLa Legge di conversione n. 14/2023 del “Decreto Milleproroghe” prevede alcune novità in materia di somministrazione di lavoro, smart working per i lavoratori fragili e smart working per i lavoratori con figli minori di anni 14.
Somministrazione di lavoro.
La legge di conversione, fino al 30 giugno 2025, dispone che, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato, l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi, anche non continuativi, il lavoratore somministrato senza che il rapporto si trasformi in un contratto a tempo indeterminato.
Per poter applicare tale disposizione, è necessario che l’agenzia abbia stipulato con il lavoratore somministrato una contratto di lavoro a tempo indeterminato e che tale condizione sia comunicata all’utilizzatore.
Smart working per i lavoratori fragili.
Ulteriore proroga prevista della legge di conversione riguarda il diritto di svolgere la prestazione in modalità agile per i lavoratori fragili fino al 30 giugno 2023, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
Smart working per i lavoratori con figli minori di anni 14.
Il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali, è prevista, fino al 30 giugno 2023, anche per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che:
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
- non vi sia un genitore non lavoratore;
- tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa svolta.
Il direttore
(dott. Gianni Niccolò)
Rinnovo ccnl gomma e materie plastiche 16/9/2020
Scritto da Stefano grandinettiInformiamo che la Federazione Gomma e Plastica ha comunicato che in data 28 febbraio u.s le O.O.S.S. nazionali di categoria di Cgil, Cisl e Uil hanno sciolto la riserva sulla validità dell’ipotesi di accordo di rinnovo del ccnl di settore, sottoscritta il 26 gennaio 2023.
Pertanto la stessa deve considerarsi pienamente valida ed operante.
In allegato il testo del rinnovo ed una prima Nota di commento diffusa da Federazione Gomma Plastica.
Il Direttore
(Dott. Gianni Niccolò)
In allegato le slides del webinar “INCENTIVI AL LAVORO ANNO 2023 - Principali incentivi alle assunzioni" che si è tenuto il 24 febbraio 2023.
Cordiali saluti
Il Direttore
(dott. Gianni Niccolò)
Altro...
INPS - Minimali e massimali di retribuzione anno 2023
Scritto da Stefano grandinettiCon circolare n. 11 del 1 febbraio 2023, l’INPS comunica, relativamente all’anno 2023, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private e pubbliche.
Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
Considerato che, nell'anno 2022, la variazione percentuale ai fini della perequazione
automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari all’8,1%, il limite minimo di retribuzione giornaliera nell’anno 2023 è pari a € 53,95, mentre l'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) è pari a € 567,94.
Quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%
La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2023 in € 52.190,00 e l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.349,00.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo è pari, per l'anno 2023, a € 113.520,00.
Il Direttore
Gianni Niccolò
INCENTIVI LAVORO ANNO 2023 - Webinar - Venerdì 24 Febbraio - ore 15.30
Scritto da Stefano grandinettiIl costo del lavoro è senz’altro una delle voci più rilevanti nei bilanci delle aziende e può essere contenuto, almeno in parte, grazie a misure agevolative e strumenti incentivanti previsti dalla normativa nazionale in tema di assunzioni.
Al fine di fornire una sintesi delle principali agevolazioni alle assunzioni attualmente in vigore, anche alla luce delle novità contenute nella legge di Bilancio 2023, che rafforza ulteriormente alcuni incentivi, l’Area Relazioni Industriali e Sindacali di Confindustria Macerata organizza un webinar per il giorno 24 febbraio 2023, alle ore 15.30.
Relatore: Elisabetta Cristallini, Area Relazioni Industriali e Sindacali Confindustria Macerata.
Il link di collegamento verrà inviato la mattina stessa del webinar.
PER INFORMAZIONI
Area Relazioni Industriali
e Sindacali di Confindustria Macerata
Dott.ssa Elisabetta Cristallini
tel. 0733 279621
cell. 331 1921244
email: cristallini@confindustriamacerata.it
Il Direttore
Gianni Niccolò
In base a quanto stabilito dall’Inps con circolare n. 14 del 3 Febbraio 2023, per l’anno 2023 il ticket per i licenziamenti è pari a 603,10 euro per ogni anno di lavoro effettuato fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pertanto di 1.809,30 euro per i rapporti di lavoro di durata pari o superiori a 36 mesi).
L’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpI (ossia 1.470,99 euro) per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro. Per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
Il Direttore
Gianni Niccolò
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e NASpI - Anno 2023
Scritto da Stefano grandinettiL'INPS, con circolare n. 14 del 3 febbraio 2023, comunica gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL relativi all'anno 2023.
Trattamenti di integrazione salariale
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Trattamenti di integrazione salariale |
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Retribuzione (euro) |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
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Prescinde dall’importo della retribuzione |
1.321,53 |
1.244,36 |
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Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali) |
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Retribuzione (euro) |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
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Prescinde dall’importo della retribuzione |
1.585,84 |
1.493,23 |
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Indennità di disoccupazione NASpI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a € 1.352,19 per il 2023.
L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2023, € 1.470,99.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a € 1.352,19 per il 2023.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, € 1.470,99.
Il Direttore
Gianni Niccolò