Relazioni industriali e sindacali

Relazioni industriali e sindacali (136)

Relazioni industriali e sindacali

L’impresa dove lavori, che dirigi, che hai fondato è il centro di una rete di relazioni. Alcune di queste sono funzionali agli scopi produttivi, altre all’organizzazione aziendale, in particolare alle persone.


L’azienda dialoga con lo Stato, gli enti, gli istituti assicurativi e previdenziali, i dipendenti e i loro rappresentanti. 

Siamo in grado di consentirti una gestione proficua di queste relazioni, apportando la conoscenza delle leggi, dei contratti collettivi nazionali, delle prassi, creando sistemi di regole aziendali.

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Mercoledì, 24 Aprile 2024 10:04

NOVITA' IN TEMA DI CONGEDI PARENTALI

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NOVITA’ PER I CONGEDI PARENTALI



Con circolare 57 del 18 aprile 2024  l’INPS chiarisce le modalità operative per la fruizione dei congedi parentali alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), che ha innalzato per un ulteriore mese l’indennità dal 30% al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024).

Di conseguenza, entro i limiti massimi di entrambi i genitori (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio il congedo parentale spetta nelle seguenti misure:

- 1 mese indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita del bambino o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

- un ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

- 7 mesi indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;

- i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale “sottosoglia”.

La  novità è applicabile ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023. In caso contrario è applicabile un solo mese con indennità all’80% come da normativa previgente.

 

Nella home page del Ministero del Lavoro è stato pubblicato un avviso con cui si dà comunicazione della proroga, con riferimento al biennio 2022/2023, al 15 luglio 2024, dei termini per la trasmissione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, a cui sono assoggettate le aziende con più di 50 dipendenti (art. 46, D.Lgs. n.198/2006).

Con lo stesso avviso, il Ministero del Lavoro informa che il portale telematico per la redazione del rapporto sarà reso disponibile per la compilazione sul portale dello stesso Ministero al link https://servizi.lavoro.gov.it, a partire dal 3 giugno 2024. Le aziende dovranno redigere il rapporto periodico esclusivamente tramite questo applicativo.

Le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023 entro il termine del 15 luglio p.v.

L’obbligo di comunicazione annuale dei lavori usuranti che riguarda solo i datori di lavoro che utilizzino lavorazioni usuranti (comprese quelle effettuate dai lavoratori somministrati), con riferimento all’anno 2023 deve essere effettuata entro il 2 aprile 2024.

Tale adempimento viene assolto inviando in via telematica all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, il “Modello LAV – US”, comunicando il periodo o i periodi in cui ciascun lavoratore ha svolto lavori usuranti.

Il D.lgs. 67/2011 ha previsto le seguenti tipologie di lavori usuranti:

  1. Lavori particolarmente usuranti (art. 2 del DM 19.5.1999);
  2. Lavori notturni (art. 1 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66);
  3. Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena” (così come indicate all’art. 1, comma 1 lettera c, del D.Lgs. 67/2011 ed elencate nell’allegato 1 dello stesso decreto.

Con circolare n. 41 del 5 marzo 2024, l’Inps fornisce le prime indicazioni operative relative all’esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono, nel triennio 2024-2026, donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura denominata “Reddito di libertà”, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (Articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).

 Per poter consentire al datore di lavoro di accedere all’esonero in oggetto, la lavoratrice, alla data di assunzione, deve soddisfare i seguenti due requisiti:

- essere disoccupata;

- essere percettrice del Reddito di libertà o averne fruito nel 2023.

 

L'agevolazione contributiva si applica ai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei contributi minori e dei premi INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile (€ 666,66).

 

Con riferimento alla durata dell’agevolazione, l’Inps chiarisce che l’esonero contributivo spetta:

- in caso di assunzione a tempo indeterminato per 24 mesi;

- in caso di assunzione a tempo determinato (comprese le eventuali proroghe), fino a 12 mesi, ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi;

- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine (sia esso già agevolato oppure no), per complessivi 18 mesi decorrenti dalla data dell’assunzione a tempo determinato.

Nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del PNRR affidati all’Inps è stata realizzata una Piattaforma Unica delle Integrazioni Salariali, denominata “OMNIA IS”. Tra le numerose funzionalità è presente il nuovo servizio di presentazione della domanda di CIGO.

A partire dal 2 maggio 2024, gli applicativi attualmente in uso verranno dismessi e la domanda di integrazione salariale ordinaria dovrà essere presentata esclusivamente tramite tale piattaforma.

Alla nuova procedura di invio della domanda di CIGO sulla piattaforma “OMNIA IS” si accede dal www.inps.it inserendo nella home page, alla funzione di ricerca testuale “Servizi per le aziende ed i consulenti”.

Nella home page della procedura, alla voce “Documenti” è presente, in formato pdf, il manuale utente.

Facendo seguito alla circolare n. 57/2023 (vedi news del 16 gennaio 2024), l’Inail, con istruzione operativa del 2 febbraio 2024, comunica che è possibile, per i datori di lavoro interessati dagli eventi sismici 2016-2017 che hanno presentato alla Sede Inail competente apposita domanda di sospensione dei premi, presentare domanda di ammissione alla riduzione del 60% dei premi assicurativi utilizzando l’apposito servizio online “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016/2017” disponibile in www.inail.it all’interno della sezione “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.

Si ricorda che la domanda di ammissione al beneficio può essere presentata dal 1° febbraio 2024 al 1° aprile 2024.

Con circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, l’Inps fornisce le istruzioni per l’applicazione dell’esonero contributivo a vantaggio delle lavoratrici madri introdotto dall’art. 1, commi da 180 a 182 della legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).

La misura agevolativa si sostanzia in un abbattimento totale (nel limite massimo di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile)  della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice madre di tre figli o più per il periodo 1°gennaio 2024 - 31 dicembre 2026 fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Per il 2024, in via sperimentale, l’esonero si estende anche alle lavoratrici madri di due figli fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La riduzione contributiva trova applicazione anche in favore dei nuclei familiari con bambini in adozione o in affidamento.

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, compresi i rapporti di lavoro part time (dove non è richiesta una riparametrazione dell’esonero), con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

 

Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l’esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

L’agevolazione, in quanto applicata sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, non costituisce aiuto di stato e non è, pertanto, soggetta all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato

L’esonero risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro previsti dalla legislazione vigente, mentre risulta strutturalmente alternativo al c.d. taglio del cuneo contributivo (6%-7%).

A tal proposito, l’Istituto evidenzia tuttavia che, visto che il 6% si applica sino ad una soglia di retribuzione mensile pari a 2.692 euro, l’onere contributivo massimo sostenuto dalla lavoratrice (ipotizzando un ‘aliquota contributiva del 9,19%), risulta essere di 247,39 euro. Detto importo è inferiore alla quota contributiva massima esonerabile di 250 euro mensili prevista per le lavoratrici madri (sicuramente più conveniente).

Naturalmente l’alternanza nell’applicazione delle agevolazioni viene meno quando si perde il diritto a ricevere l’esonero, per esempio al compimento della maggiore età del figlio più piccolo. In tal caso, le lavoratrici madri, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo possono accedere al taglio contributivo.

La lavoratrice per fruire dell’esonero deve comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersene, rendendo noti il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli (che serviranno anche al datore di lavoro per compilare le denunce Uniemens e per permettere all’Inps di effettuare i dovuti controlli).

A breve, sul portale istituzionale www.inps.it, sarà disponibile l'applicativo che consentirà alle lavoratrici madri di comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli.

L’Inps evidenzia che la mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo, comporta la revoca del beneficio fruito secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite.

 

L'INPS, con circolare n. 25 del 29 gennaio 2024, ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL in vigore dal 1° gennaio 2024.

 

Trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS e FIS)

Retribuzione (euro)

 

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Prescinde dall’importo della retribuzione

 

1.392,89

1.311,56

 

 Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)

 

Retribuzione (euro)

 

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Prescinde dall’importo della retribuzione

 

1.671,48

1.573,86

 

Indennità di disoccupazione NASpI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a 1.425,21 per il 2024.

L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2024, 1.550,42.

 

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a 1.425,21 per il 2024.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, 1.550,42.

Con circolare n. 21 del 25 gennaio 2024, l’INPS comunica, relativamente all’anno 2024, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private e pubbliche.

Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

 Considerato che, nell'anno 2023, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari al 5,4%, il limite minimo di retribuzione giornaliera nell’anno 2024 è pari a:

- € 56,87 per gli impiegati, operai e lavoratori a domicilio;

- € 157,29 per i dirigenti industria e terziario.

 Per i lavoratori a tempo parziale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, la retribuzione minima oraria è pari ad € 8,53 (€56,87 X 6/40).

 

Contributo aggiuntivo I.V.S. (1%)

 Dal 1° gennaio 2024, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dei lavoratori interessati deve essere applicata sulla quota di retribuzione lorda eccedente il limite annuo di € 55.008,00, che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.584,00.

 

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

 Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo è pari, per l'anno 2024, a € 119.650,00.

 

Con circolare n. 4 del 5 gennaio 2024, l’INPS fornisce le prime indicazioni sulle novità relative al trattamento economico previsto in caso di fruizione del congedo parentale alla luce delle ultime modifiche legislative introdotte con la legge di Bilancio 2024.

L’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213 del 30 dicembre 2023)  ha, infatti, previsto per i genitori che fruiscono del congedo parentale, il riconoscimento di un’indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino.

Per il solo anno 2024, la misura dell’indennità è pari all’80% della retribuzione.

La nuova misura di sostegno trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.

L’Istituto precisa che con successiva circolare verranno trattati gli aspetti connessi alla portata e agli effetti della nuova misura dell’indennità e verranno fornite le relative istruzioni operative.

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