Relazioni industriali e sindacali

Relazioni industriali e sindacali (102)

Relazioni industriali e sindacali

L’impresa dove lavori, che dirigi, che hai fondato è il centro di una rete di relazioni. Alcune di queste sono funzionali agli scopi produttivi, altre all’organizzazione aziendale, in particolare alle persone.


L’azienda dialoga con lo Stato, gli enti, gli istituti assicurativi e previdenziali, i dipendenti e i loro rappresentanti. 

Siamo in grado di consentirti una gestione proficua di queste relazioni, apportando la conoscenza delle leggi, dei contratti collettivi nazionali, delle prassi, creando sistemi di regole aziendali.

Ti consigliamo nei possibili momenti di difficoltà, proponendoti gli strumenti più efficaci per superarli.

Le nostre relazioni ci consentono lo studio e la proposizione delle migliori idee per favorire le aziende associate 

Con messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023, l’Inps fornisce le istruzioni operative relative all’applicazione dell’aumento dell'esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 come previsto dall’art. 39 del D. L. n. 48/2023 (c.d. “Decreto Lavoro”).

In particolare, l’Istituto precisa che per i suddetti periodi di paga l’esonero contributivo è aumentato di 4 punti percentuali rispetto a quello già previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (pari a 2 o a 3 punti percentuali a seconda della retribuzione imponibile di riferimento).

Pertanto, alla luce di tali novità legislative, l’esonero contributivo, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, è riconosciuto:

- nella misura del 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;

- nella misura del 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

 

Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo relativamente alla tredicesima mensilità, viene previsto espressamente che tale ulteriore esonero non abbia effetti sul rateo di tredicesima.

 

Pertanto, l’esonero contributivo, in relazione alla tredicesima mensilità, troverà applicazione:

- nella misura del 2%, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro;

- nella misura del 3%, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro.


Informiamo le aziende della avvenuta pubblicazione di due avvisi pubblici destinati all'assegnazione di Borse Lavoro e di Borse di Ricerca: si tratta di misure di politica attiva, istituite dalla L.R. 2/2005, che si concretizzano con la realizzazione di una "esperienza formativa volta all'attuazione di un progetto di borsa presso un'impresa, studio o associazione".

  • Le Borse di Ricerca sono destinate a giovani laureati disoccupati di età compresa tra i 18 e i 35 anni, hanno una durata di 12 mesi e un'indennità pari a 12.000 euro complessivi, al lordo di eventuali imposte e/o trattenute.
  • Le Borse Lavoro, invece, sono destinate a soggetti disoccupati di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che abbiano assolto l’obbligo formativo, hanno una durata di 8 mesi, ed un'indennità di 6.400 euro lorde.

 

I soggetti che possono ospitare i borsisti sono:

  • i datori di lavoro privati;
  • i professionisti;
  • le imprese o associazioni e organizzazioni senza fine di lucro iscritte nei pubblici registri stabiliti.

 

Tutti devono avere sede operativa ubicata nel territorio della Regione Marche.

 

In allegato i due avvisi pubblici e relative schede di sintesi dove poter approfondire tutti i requisiti richiesti sia al borsista che al soggetto ospitante, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e finanziamento, e le tempistiche di attivazione: per quanto riguarda quest'ultimo aspetto relativamente alle Borse Ricerca sarà possibile presentare domanda dal prossimo venerdì 26 maggio 2023 fino al 30/06/2023, e le prima Borse finanziate potranno partire dal 1° settembre 2023.

Per quanto riguarda le Borse lavoro, invece, si potrà presentare domanda fino al 31/07/2023, e le prime Borse finanziate potranno partire il 1° novembre 2023.

Le risorse stanziate copriranno gli anno 2023/2024 e 2025.

 

In allegato anche le schede di disponibilità dei soggetti ospitanti (aziende) con le quali si può dare la propria disponibilità ad ospitare borsisti e che verranno pubblicate, volendo in forma anonima, sul portale delle offerte di lavoro gestite dai Centri Impiego regionali: su richiesta del soggetto ospitante, a seguito della pubblicazione della disponibilità ad ospitare, il Centro Impiego competente fornirà  una lista di nominativi di possibili candidati estrapolata dal proprio database di iscritti disoccupati.

 

Al link sottostante comparirà la pagina dedicata all'Avviso Pubblico per le Borse di Ricerca, a breve anche  per le Borse Lavoro , dove, oltre al bando e ad ogni altra informazione utile, troverete le date per partecipare, se interessati, a dei webinar informativi dedicati specificatamente ai soggetti ospitanti: prossime date mercoledì 31/05/2023 e mercoledì 7/06/2023,  in orario 11.00-12.30

 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/6906

 

IL Direttore
Gianni Niccolò


 

Fondo Solidarietà per l’Emilia Romagna - Accordo Confindustria, Cgil, Cisl, Uil


Confindustria e le Segreterie Generali di CGIL, CISL, UIL hanno deciso di avviare una iniziativa congiunta per dare aiuto agli abitanti dei territori dell'Emilia Romagna duramente colpiti dagli eventi che si sono verificati a seguito dell’alluvione dei giorni scorsi.

In analogia con gli interventi concordati e svolti in precedenti occasioni, Confindustria ha deciso di favorire, con la collaborazione delle Associazioni del Sistema, la raccolta in azienda di contributi volontari tramite apposita delega (fac-simile allegato) rilasciata dai singoli lavoratori - in adesione all'invito loro rivolto dai sindacati CGIL, CISL, UIL - con la quale verrà autorizzata la trattenuta dalla busta paga dell’equivalente di un’ora di lavoro.

La somma sarà trattenuta, secondo i divisori contrattuali, dall’importo della retribuzione globale mensile netta.

Le imprese sono invitate a devolvere un loro contributo equivalente per la medesima finalità.

I contributi così raccolti dovranno essere versati sul conto corrente bancario appositamente attivato presso Monte Paschi di Siena:

IBAN: IT69B0103003201000007100093

intestato a: CGIL CISL UIL  CONFINDUSTRIA FONDO SOLIDAR. ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA.

La raccolta dei fondi avrà termine il 31 dicembre 2023 e subito dopo le Parti si incontreranno per procedere ad una prima valutazione sulle modalità di utilizzo delle risorse, al fine di garantire la certezza della destinazione e la loro più rapida utilizzazione.

 


Il Direttore
Gianni Niccolò

 

Visto l’ottimo riscontro avuto con l’incontro del 21 aprile u.s.,in cui sono stati discussi e sviluppati i temi dell’attrattività, del recruiting e della selezione del personale nel contesto attuale di impresa, Confindustria Macerata, sempre in collaborazione con l’ISTAO, ha deciso di proseguire in questo percorso informativo e formativo rivolto ad imprenditori, HR e responsabili delle risorse umane in impresa ed organizzare due nuovi incontri.
 
Nel 1° incontro, previsto per venerdì 9 giugno p.v., verrà approfondito il tema del welfare aziendale e le nuove modalità lavorative basate sul concetto di “fiducia”. 
 
Nel 2° incontro, previsto per venerdì 30 giugno p.v.,  si affronteranno, invece, le tematiche che investono gli ambiti della motivazione (engagement e fidelizzazione), della retribuzione e dei nuovi modelli organizzativi del lavoro (dallo smart working alle organizzazioni agili).
 
Entrambi gli incontri, organizzati in presenza, e per un numero massimo di 50 partecipanti, si svolgeranno presso la sede di Confindustria Macerata, dalle ore 14.30 alle ore 18.30. 


RELATORI:
1° incontro - venerdì 9 giugno 2023
- Prof. Luigi Torlai - Adjunct Professor Human Resources Development, già HR Ducati Motor Holding spa
Gianmaurizio Cazzarolli - già Director, HR and Services Tetra Pak

2° incontro - venerdì 30 giugno 2023
- Prof. Luigi Torlai - Adjunct Professor Human Resources Development, già HR Ducati Motor Holding spa
- Federico Ferri - Partner JobPricing


Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
 
La quota di partecipazione per ciascun incontro è pari a200,00 + IVA
E’ possibile partecipare anche ad un singolo incontro.
 
Confindustria si riserva la facoltà di annullare gli incontri qualora non si raggiungesse un numero minimo di partecipanti previsto per il loro svolgimento. 
 
Il pagamento verrà richiesto solo dopo la conferma di svolgimento del corso.

 
Per iscriversi cliccare qui


Sarà possibile iscriversi entro giovedì 1° giugno p.v.

 

Per informazioni :
Dott.ssa Elisabetta Cristallini, 
Area Relazioni Industriali
e Sindacali di Confindustria Macerata
tel. 0733 279621
cell. 331 1921244
email: cristallini@confindustriamacerata.it
 


Il Direttore
Gianni Niccolò

Confindustria Macerata organizza un percorso formativo dedicato a tutte quelle figure professionali che desiderano acquisire o accrescere la conoscenza della gestione delle relazioni industriali.

 

Facendo seguito alla news del 9 maggio u.s., si allega una nota di approfondimento delle principali misure contenute nel c.d. DL Lavoro (DL n. 48/2023), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio scorso e in vigore dal 5 maggio 2023 elaborata da Confindustria.

 Il provvedimento riforma il Reddito di cittadinanza, sostituito dal nuovo “Assegno di inclusione”, apporta interventi in materia di sicurezza sul lavoro, tutela antinfortunistica, controlli ispettivi (capo 2) e contiene misure riguardanti le politiche sociali e del lavoro (capo 3) e la riduzione del cuneo fiscale e contributivo (capo 4).

 

 

 

 

Il 5 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 (c.d. "Decreto Lavoro") recante misure urgenti in materia di "inclusione sociale e lavorativa".

Si allega, oltre al testo del provvedimento, una nota di Confindustria contenente le prime valutazioni sui suoi contenuti della norma.

Non appena disponibile si trasmetterà una nota di dettaglio relativa alle misure lavoristiche di maggiore interesse per le imprese.

Venerdì, 21 Aprile 2023 07:10

CCNL industrie calzaturiere -Trattative

Scritto da

Alle aziende che applicano il CCNL Industria Calzature

 

In data 19/4 u.s. in quel di Bologna si è svolto un incontro sindacale tra i segretari nazionali di Filctem/Cgil, Femca/Cisl e Uiltec/Uil e la Delegazione di Assocalzaturifici, nella quale sono presenti due rappresentanti di Confindustria Macerata, nelle persone di Elisabetta Cristallini e Giuseppe Carelli.

La riunione ha consentito alle Parti di approfondire il documento presentato dalle O.O.S.S. nazionali “sull’inquadramento” dei lavoratori nel Ccnl delle industrie calzaturiere.

Il sindacato rivendica una più ampia parcellizzazione delle mansioni, l’incremento degli automatismi per i passaggi di livello, relativamente a quelli più apicali e un innalzamento dei livelli contrattuali per le mansioni più specialistiche. Il tutto nell’intento di premiare le migliori professionalità e creare progressioni di carriera, in grado di rendere più appetibile il settore, in modo particolare ai giovani che si avvicinano al mondo del lavoro.

La delegazione datoriale, oltre ad alcune valutazioni di merito ha evidenziato l’esigenza primaria di coniugare i giusti riconoscimenti ai dipendenti impiegati nel settore, con quella di non gravare ulteriormente sui costi aziendali del personale.

La delegazione ha anche ribadito la necessità di misurarsi prima dell’avvio delle trattative per il rinnovo del Ccnl di settore, in scadenza a dicembre 2023, sugli istituti in grado di creare maggiore flessibilità nella gestione, ai fini della migliore competitività delle aziende.

A tal fine andrà rivista la gestione delle ferie, in particolare nel periodo di chiusura collettiva, così come la “flessibilità dell’orario di lavoro”, con l’intento di semplificarne procedure e modalità di utilizzo.

Il prossimo incontro sindacale, volto a proseguire la trattazione di questi temi, avverrà presumibilmente prima del periodo feriale.

Per ulteriori approfondimenti rivolgersi presso i nostri uffici a Giuseppe Carelli (0733/279626 - mobile 3357172147) ed a Elisabetta Cristallini (0733/279621 - mobile 331/1921244 ).

Il Direttore
Gianni Niccolò

L'INPS, alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 105/2022, con messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023, fornisce importanti precisazioni in merito alla disciplina del congedo di paternità obbligatorio, in particolare per ciò che riguarda le dimissioni del padre lavoratore  e dell’obbligo di versamento del ticket di licenziamento da parte del datore di lavoro.

A tal riguardo, si precisa quanto segue.  

  • Il congedo di paternità obbligatorio spetta al padre lavoratore dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi;
  • per la durata del congedo di paternità obbligatorio e sino al compimento di un anno di età del bambino, il licenziamento intimato al lavoratore padre è nullo;
  • durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, in caso di dimissioni volontarie presentate dal lavoratore che fruisce del congedo di paternità il lavoratore ha diritto alla NASpI, qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti;
  • le suddette dimissioni determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento. In particolare, l’Istituto chiarisce che il datore di lavoro è tenuto al pagamento di detto ticket per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’arco temporale che decorre dai due mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino. L’obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere dalla medesima data.

L’INPS con circolare n. 39 del 4 aprile 2023, fornisce ulteriori indicazioni in merito al D. Lgs. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, per i dipendenti del settore privato, in materia di permessi e congedi straordinari per i soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità e congedi parentali per i figli.

A seguito delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 105/2022, l’Istituto fornisce, altresì, indicazioni sulle nuove modalità di presentazione telematica delle domande, sulle nuove procedure e sui nuovi codici evento e di conguaglio da esporre in Uniemens.

 

1. Permessi per assistere disabile in situazione di gravità ( 33, comma 3, L. n. 104/1992)

Il D. Lgs. n. 105/2022, nel riformulare il comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104/1992, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”.

Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, fermo restando il limite complessivo di 3 giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

 

2. Congedo parentale genitori – Maturazione istituti indiretti (art. 34, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001)

In base all’art. 34, c. 5, D. Lgs. n. 151/2001, come riformulato dal D. Lgs. n. 105/2022, dal 13 agosto 2022,i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Al riguardo eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno riferirsi esclusivamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio e solo in melius rispetto alla normativa giuslavoristica.

 

3. Congedo straordinario per assistere disabile grave (art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001)

Tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore che possono richiedere il congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, l’art. 2 del D. Lgs. n. 105/2022 ha inserito anche il convivente di fatto, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.

In base al quadro normativo vigente, per conviventi di fatto “si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

 Per l’accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica. La convivenza di fatto può essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario e deve essere garantita per tutta la fruizione del congedo.

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