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Conservazione del posto di lavoro, permessi e congedi a favore di lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche: Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 106/2025

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025 è stata pubblicata la Legge n. 106/2025 recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, in vigore dal 9 agosto 2025.

 La Legge, composta da 5 articoli, prevede in via aggiuntiva rispetto ai permessi e congedi già spettanti in base alla legislazione o ai contratti collettivi nazionali di lavoro, importanti novità in materia di lavoro.  

Conservazione del posto di lavoro (art. 1)

I lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche, da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi, decorrenti  dall’ esaurimento di altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti a qualsiasi titolo.

Durante il periodo di congedo il dipendente:

  • conserva il posto di lavoro;
  • non ha diritto alla retribuzione;
  • non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Sono, comunque, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma è riconosciuta la facoltà al lavoratore di riscattare i periodi di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente.

Decorso il periodo di congedo biennale, al lavoratore dipendente viene riconosciuto, ove la prestazione lo consenta, il diritto ad accedere prioritariamente alla modalità di lavoro agile.

Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche (art. 2)

A decorrere dal 1° gennaio 2026, i lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele già  previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell’indennità economica e della copertura figurativa, a condizione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria, pubblica o privata, accreditata.

Tali permessi serviranno per lo svolgimento di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti. Gli stessi permessi sono riconosciuti anche ai lavoratori dipendenti con figlio minorenne affetto dalle predette patologie.

Ai lavoratori competerà un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia, che sarà corrisposta direttamente dai datori di lavoro e successivamente recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’Inps.

Gestione e potenziamento dell’infrastruttura tecnologica dell’INPS (art. 4)

Ai fini dell’attuazione della legge in oggetto, l’INPS provvederà allo sviluppo e all’adeguamento della propria infrastruttura tecnologica e alle conseguenti attività di manutenzione e aggiornamento della medesima infrastruttura. Per far fronte a tale nuovo carico di adempimenti, la Legge n. 106/2025 stanzia 500.000 euro per il 2026 e 20.000 euro a partire dal 2027.

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