Ambiente, energia, trasporti (154)
Ambiente
La sostenibilità ambientale è oggi considerata una leva strategica per sviluppare la crescita delle imprese e fonte di innovazione di prodotto, di processo e organizzativa.
La tutela ambientale e l’economia circolare sono i temi su cui maggiormente collaboriamo con le imprese, offrendo loro aggiornamento ed interpretazione normativa, percorsi formativi mirati e progetti di sviluppo sostenibile.
Indichiamo come procedere nella gestione degli impatti ambientali dell’impresa tra cui rifiuti, acque, emissioni in atmosfera Affianchiamo le imprese nel rilascio delle autorizzazioni e certificazioni ambientali e di prodotto.
Ci occupiamo di politiche ambientali in rappresentanza delle imprese industriali presso le Istituzioni e le assistiamo nelle controversie con gli Organi di Controllo.
Energia
Energia Elettrica e gas naturale sono risorse importanti e strategiche per ogni azienda.
Le norme che ne regolamentano la compravendita e la produzione sono complesse e comportano una continua attività di approfondimento, monitoraggio e valutazione.
Con un aggiornamento costante, con una puntuale attività di analisi e comparazione assistiamo le imprese associate nella scelta di percorsi di efficientamento energetico, di ottimizzazione dei costi e nelle agevolazioni legate alla fiscalità energetica.
Curiamo la redazione delle dichiarazioni annuali di consumo dell’energia elettrica e tutti gli adempimenti obbligatori per le aziende produttrici di energia elettrica o con regimi fiscali agevolati.
Attraverso il Consorzio Confindustria Energia Adriatica (creato dalle Associazioni Industriali delle Marche) forniamo alle imprese associate, energia elettrica a condizioni economiche e di servizio vantaggiose, modellabili sulle esigenze della singola realtà produttiva.
Trasporti
Collaboriamo con le imprese di trasporto ed i committenti che hanno necessità di essere aggiornate sul mondo dei trasporti.
Offriamo aggiornamento normativo e consulenze personalizzate sulla circolazione delle merci e delle persone. Assistiamo le imprese in tema di codice della strada, limiti alla circolazione, trasporto di merci in conto proprio e conto terzi e tempi di guida e riposo.
Rappresentiamo le imprese presso le Istituzioni e le assistiamo nelle controversie con gli Organi di Controllo.
Facciamo seguito alle nostra circolare dell'11 aprile 2023 per ricordare che l’8 luglio 2023 scadrà il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022.
I nuovi modelli per la dichiarazione sono stati approvati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2023, pubblicati in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 59 del 10 marzo 2023 recante:
- DPCM 3 febbraio 2023
- Allegato 1 – Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale
- Allegato 2 – Comunicazione rifiuti semplificata
- Allegato 3 – Modelli raccolta dati
- Allegato 4 – Istruzioni per la presentazione telematica
Ricordiamo che:
- La comunicazione rifiuti semplificata va compilata tramite il sito ecocerved.it e trasmessa via PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it (file in formato pdf)
- La comunicazione rifiuti ordinaria va compilata utilizzando il software disponibile, nel sito https://www.mudtelematico.it/ con riferimento alle seguenti Comunicazioni:
- Rifiuti;
- Veicoli fuori uso (VFU);
- Imballaggi (Sezione Consorzi);
- Imballaggi (Sezione Gestori rifiuti da imballaggio);
- Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
e trasmessa unicamente tramite il sito www.mudtelematico.it.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.279641 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
Dott. Matteo Di Marino
Tel. 0733.279648
RIFIUTI/classificazione, TARI, scadenza del 30 giugno 2023: indicazioni per le imprese
Scritto da Paola BaraEntro il 30 giugno 2023 le utenze non domestiche che scelgono di avviare a recupero tutti i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico dovranno inviare apposita comunicazione al proprio Comune di appartenenza, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. In questo caso sulle superfici passibili di produrre rifiuti urbani verrà applicata solo la quota fissa della TARI.
Tale opportunità è prevista dall’art 237 c.10 del DLgs 152/2006 e la scadenza fissata dalla Legge 69/2021.
La scelta di ricorrere al mercato libero deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Detta indicazione temporale non lega l’utenza ad un singolo operatore privato, infatti si potrà, nel corso dei due anni, cambiare tale operatore in relazione all’andamento del mercato. Se invece l’utenza non domestica intende passare dall’operatore privato a quello pubblico prima della scadenza del termine biennale, tale scelta è subordinata alla possibilità per il gestore del servizio pubblico di riprendere l'erogazione del servizio.
La comunicazione, relativa alla scelta di affidarsi a un gestore alternativo a quello del servizio pubblico, deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero ed ha quindi valenza a partire dall’anno successivo a quello della comunicazione.
Riportiamo di seguito una sintesi delle regole previste per la nuova classificazione dei rifiuti e per l’applicazione della Tassa rifiuti alle superfici industriali. stabilita dal D.Lgs 116/2020 e dalla Circolare del MITE e del Ministero delle Finanze del 12 aprile 2021 n. 0037259, dal 1 gennaio 2021:
Aree che producono rifiuti speciali
Le superfici dove avviene la lavorazione industriale (c.d. categoria 20 - attività industriali con capannoni di produzione) sono escluse dall’applicazione del prelievo sui rifiuti, comprendendo in tale esclusione i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile, come fortemente voluto da Confindustria.
Su tali superfici si producono rifiuti speciali che dovranno essere conferiti a gestori privati autorizzati. (compresi imballaggi in carta e cartone, plastica ed altri rifiuti prodotti nei magazzini funzionalmente connessi all’attività produttiva
Aree che producono rifiuti urbani (ex assimilati)
Se le aree produttive e quelle relative ai magazzini sono ora escluse dall’assoggettamento alla TARI, tutte le altre (es. uffici, spogliatoi, mense, ecc.) sono passibili di produrre rifiuti urbani.
Sono infatti urbani i rifiuti individuati nell’allegato L-quater, alla Parte IV del Codice dell’Ambiente, prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies, alla Parte IV del Codice dell’Ambiente. (Art. 183 lettera b-ter). Segnaliamo che tra i rifiuti urbani rientrano anche i toner per stampa prodotti dagli uffici.
Pertanto, per ogni utenza industriale, dal combinato disposto dal comma 10 dell’art. 238 TUA, dall’allegato L-quinquies della Parte IV del TUA e dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 la situazione che potrebbe verificarsi è la seguente:
- L’utenza decide di conferire tutti i rifiuti urbani al servizio pubblico. In questo caso l’utenza non dovrà comunicare nulla al comune di appartenenza. Sulle superfici passibili di produrre rifiuti urbani l’utenza pagherà sia la quota fissa che la quota variabile della TARI;
- L’utenza decide di conferire parzialmente i rifiuti urbani al servizio pubblico. In questo caso l’utenza dovrà corrispondere la quota fissa della TARI sulle superfici passibili di produrre rifiuti urbani, mentre sulle stesse superfici verrà applicata una riduzione della quota variabile proporzionale alla quantità dei rifiuti avviati a recupero tramite un gestore di rifiuti privato, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero. In questo caso, per usufruire della riduzione della parte variabile della tariffa, l’utente dovrà dimostrare di averli avviati al recupero mediante attestazione (FIR) rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- L’utenza decide di avviare a recupero tutti i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. In questo caso sulle superfici passibili di produrre rifiuti urbani verrà applicata solo la quota fissa della TARI. In questo caso la comunicazione delle utenze di non servirsi del gestore del servizio pubblico deve essere comunicata entro il 30 giugno di ciascun anno.
Indicazioni per le imprese
Alla luce di tali disposizioni si consiglia di contattare l’ufficio tributi dei rispettivi Comuni per richiedere l’esclusione delle superfici non più tassabili ed eventualmente dichiarare di non avvalersi del servizio pubblico (punto 3).
Nel caso il comune di appartenenza non avesse provveduto all’elaborazione di un’apposita modulistica specifica per la richiesta, Confindustria, a livello regionale, ha elaborato un fac-simile che è disponibile presso nostri uffici.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.279641 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA – Il credito del trimestre precedente non è un “sussidio”
Scritto da Naida CostantiniL'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 355 del 20 giugno 2023, chiarisce che, ai fini della determinazione del credito d'imposta per le imprese energivore, non rientra nella nozione di sussidio, il credito d'imposta riconosciuto per il trimestre precedente.
I quesiti oggetto d’interpello riguardano il credito d’imposta per le imprese energivore riconosciuto per il 3° trimestre del 2022, in particolare dall’articolo 6, comma 1, del decreto legge del 9 agosto 2022, n. 115.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del DL n. 115/2022, le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21 dicembre 2017, ai fini dell'ottenimento del credito per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, calcolano i costi per kWh della componente energia elettrica, “sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi”.
L'Agenzia chiarisce che non rientrano tra gli eventuali sussidi ai fini della determinazione del credito relativo al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), i crediti d'imposta energivori relativi al secondo trimestre del 2022 (art. 4 co. 1 del DL 17/2022).
L’Agenzia osserva anche che il perdurare della situazione che ha giustificato l’originario intervento normativo ha spinto il legislatore a prorogare le misure originarie nel quadro di un intervento che deve comunque considerarsi “unitario” in quanto collegato a una unitaria situazione di crisi che si è prolungata oltre l’originario orizzonte temporale.
Le disposizioni, quindi, hanno inteso introdurre un beneficio unico “a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti” dalle predette imprese per tutto il 2022 e per parte del 2023[1].
Come già osservato, l’interpello risponde ad un caso specifico di un’azienda energivora con riferimento al credito del terzo trimestre 2022, si ritiene, comunque, che il principio espresso dall’Agenzia possa essere applicato a tutti i trimestri oggetto dell’agevolazione e a tutte le tipologie di aziende interessate dall’agevolazione, “energivore” e “non energivore”.
Si invitano pertanto le aziende che, in via prudenziale, hanno considerato i crediti fruiti nei trimestri precedenti come “sussidi” e che, per tale motivo, sono rimaste escluse dall’agevolazione, a ricalcolare la spettanza dell’agevolazione.
Qualora da tali ricalcoli dovessero emergere crediti relativi al 3° e 4° trimestre 2022, non compensati e non comunicati entro lo scorso 16/03/2023[2], si ricorda che sarà possibile avvalersi della remissione in bonis, procedere con l’invio tardivo della comunicazione e quindi con la compensazione. Si veda nostra news del 20/06/2023.
Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
[1] L’Agenzia delle Entrate estende le medesime conclusioni anche al credito d’imposta relativo all’energia autoconsumata disciplinato dall’art. 6 comma 1 del DL 115/2022.
[2] Si ricorda che, entro il 16 marzo 2023, per le aziende con crediti di imposta maturati nel 3° e 4° trimestre del 2022 e non utilizzati in F24 entro la stessa data, è stato previsto l’obbligo di inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.
Crediti d’imposta energia e gas 3° e 4° trimestre 2022 – Sanabile il mancato invio della comunicazione
Scritto da Naida CostantiniApplicabile la remissione in bonis ai casi di omessa o errata comunicazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 27/E del 19/06/2023, consente ai contribuenti con crediti energia e gas del terzo e quarto trimestre 2022 maturati, non utilizzati e, per errore o dimenticanza, non comunicati entro il 16 marzo 2023, di inviare una nuova dichiarazione, salvando la possibilità di compensazione.
Come noto il Dl 176/2022 prevedeva alle imprese di comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 16/03/2023 i crediti maturati nel terzo e quarto trimestre 2022, non ancora utilizzati, la decadenza del diritto di compensazione dell’importo residuo.
Con la risoluzione 27/E/2023 l’Agenzia delle Entrate consente l’utilizzo della remissione in bonis per sanare il mancato invio della comunicazione o per correggere eventuali errori, ritenendo che la comunicazione non rappresenti un elemento costitutivo dei crediti, ma un mero adempimento formale.
Le imprese interessate, in presenza di crediti spettanti non comunicati (o comunicati per importi inferiori a quelli effettivi), potranno ora avvalersi della remissione, versando la sanzione prevista ed inviando la comunicazione al massimo entro il 30 settembre 2023, termine ultimo per la compensazione. Si ricorda che la remissione è preclusa nel caso in cui siano iniziati accessi, accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Per consentire l’invio delle comunicazioni tardive o correttive, la risoluzione anticipa che nei prossimi giorni sarà riaperto il canale telematico per l’invio.
Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
Convegno: Navigare la sostenibilità tra normativa e senso d'impresa. Il Modello delle Società Benefit nelle Marche.
Scritto da Paola BaraSi segnala il Convegno dal titolo:“Navigare la sostenibilità tra normativa e senso d’impresa. Il modello delle Società Benefit nelle Marche", che si terrà il prossimo 23/06/2023 dalle ore 9,00 alle 17,00 a Monte San Giusto (Mc), organizzato dall'azienda Centro Accessori SpA Società Benefit, con la partecipazione di Confindustria Macerata.
L’obiettivo del convegno è diffondere la conoscenza delle Società Benefit per ispirare le aziende del territorio marchigiano ad adottarlo. Il convegno sarà dedicato a fornire gli strumenti utili ad intraprendere il percorso di trasformazione in Società Benefit attraverso le sessioni tecnico formative del mattino e operative nel workshop tra le aziende nel pomeriggio.
Si riporta in allegato il programma dell’evento. La partecipazione è gratuita previa registrazione obbligatoria, da effettuare al seguente link entro il 18 giugno 2023.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
Per informazioni:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.27941 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
RIFIUTI: In vigore il nuovo registro elettronico per la tracciabilità, RENTRI. Piena operatività dal 15 dicembre 2024
Scritto da Paola BaraEntrerà in vigore il prossimo 15 giugno la nuova disciplina sulla tracciabilità elettronica dei rifiuti RENTRI, che vedrà però la piena operatività a partire dal 15 dicembre 2024.
Lo ha stabilito il DM 4 aprile 2023, n. 59 recante la “disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (c.d. RENTRI)
Il provvedimento disciplina in particolare l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità elettronico definendo:
- modelli e formati del registro cronologico dei rifiuti e del formulario di identificazione con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi
- le modalità di iscrizione al RENTRI e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati o di chi volontariamente vi aderisce
- il funzionamento del RENTRI comprese le modalità di trasmissione dei dati
- le modalità di condivisione dei dati del RENTRI con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (Ispra) al fine del loro inserimento nel Catasto rifiuti nonché le modalità di coordinamento tra il Mud e gli adempimenti trasmessi al RENTRI
Soggetti coinvolti e tempistiche di iscrizione
Dalla data di entrata in vigore del decreto (15 giugno 2023) è prevista un’ampia tempistica per l’iscrizione al RENTRI e per l’operatività per i soggetti coinvolti, così riassunta:
- per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18, a decorrere dal diciottesimo mese (15 dicembre 2014) ed entro i sessanta giorni successivi;
- per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti, a decorrere dal ventiquattresimo mese (15 giugno 2025) ed entro i sessanta giorni successivi;
- per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, a decorrere dal trentesimo mese (15 dicembre 2025) ed entro i sessanta giorni successivi.
Modalità operative
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali, il MASE definirà:
- le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento.
- Le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori al RENTRI
- I requisiti informativi per garantire l’interoperabilità
- Le modalità di compilazione dei moduli
- I manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti.
Dal 15 dicembre 2024, sono abrogati i modelli cartacei (registri e formulari) previsti dal Dm 145/1998 e il Dm 148/1998.
Sarà nostra cura tornare sull’argomento con ulteriori approfondimenti, attività formative e di assistenza per accompagnare le imprese verso la piena operatività del sistema.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.279641 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
Webinar: Contributo ambientale Conai: adempimenti, opportunità e novità 2023
Scritto da Matteo Di Marino
|
|
|
WEBINAR - I Beni in Polietilene: dal prodotto al rifiuto - Aggiornamento Normativo - 7 Giugno 2023
Scritto da Matteo Di Marino
|
ECONOMIA CIRCOLARE: Mappatura della circolarità delle imprese 2023
Scritto da Matteo Di Marino
|
|
|
|
BONUS ENERGIA REGIONE MARCHE - Ulteriore proroga apertura sportello
Scritto da Naida CostantiniIn seguito alle segnalazioni di difficoltà di accreditamento nel sistema SIGEF, la Regione sta predisponendo il decreto di slittamento al 30 maggio alle ore 12 dell’apertura dello sportello
Per informazioni:
Leonardo Spernanzoni – 0733/279628 – area.finanziaria@confindustriamacerata.it
Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Anna Ruffini – 0733/279651 – a.ruffini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Gianni Niccolò
Altro...
BONUS ENERGIA Regione Marche - Nuovo file per il calcolo dell'agevolazione
Scritto da Naida CostantiniAggiornato il file di calcolo dell'agevolazione
Con una nota del 17 maggio 2023 pubblicata nella sezione dedicata al bando, la Regione Marche informa che il file di calcolo dell'agevolazione precedentemente messo a disposizione dovrà essere sostituito ed i dati inseriti nel NUOVO foglio excel modificato.
La sostituzione si è resa necessaria in quanto nel calcolo dell'incremento di costo della materia Gas (in casi più rari anche per Energia Elettrica), è emersa una anomalia nelle singole medie mensili in quanto, a consumi tendenti allo zero, si associa un valore fisso di costi che comunque rientrano nella componente energetica (e di cui non si ha sempre un dettaglio in bolletta); ciò comporta che il mese in questione abbia un valore medio molto lontano dal valore reale di costo a SMC.
Per superare questo problema è stata modificata la formula di calcolo del prezzo medio annuale nel file excel come segue:
prezzo medio annuale = totale annuo imponibile costo materia prima/consumo annuo fatturato (Mwh o Smc)
Il metodo pertanto non effettua più il calcolo mensile del prezzo medio.
Con l'occasione si ricorda che l'apertura dello sportello per presentare le domande è stata prorogata al 24 maggio 2023 ore 12.
In allegato il nuovo modello di calcolo.
Per informazioni:
Leonardo Spernanzoni – 0733/279628 – area.finanziaria@confindustriamacerata.it
Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Anna Ruffini – 0733/279651 – a.ruffini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Gianni Niccolò
BONUS ENERGIA Regione Marche - Prorogata l'apertura dello sportello
Scritto da Naida CostantiniDomande al via alle ore 12 del 24 maggio 2023
Con il decreto del Dirigente del settore Industria, Artigianato e Credito nr. 224 del 15 maggio 2023 è stata prorogata l'apertura dello sportello per ottenere il Bonus Energia.
Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 12 del 24 maggio 2023, con ordine cronologico di arrivo. E' pertanto importante caricare la domanda sul portale Sigef nei primi minuti utili.
Per informazioni:
Leonardo Spernanzoni – 0733/279628 – area.finanziaria@confindustriamacerata.it
Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Anna Ruffini – 0733/279651 – a.ruffini@confindustriamacerata.it
Allegati:
- Bando modificato
- Decreto 224 del 15/05/2023
Cordiali saluti
Il Direttore
Gianni Niccolò
RAEE: nuovi raggruppamenti per i centri di raccolta
Scritto da Paola Bara
Aggiornati i raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) effettuati dai Centri di raccolta.
Con DM 20 febbraio 2023 n. 40 è stato infatti sostituito l’allegato 1 al Dm 185/2007 che adegua gli "aggregati" dei Raee che devono essere realizzati nei Centri di raccolta comunali alla definizione delle "categorie" dei Raee stabilita dal Dlgs 49/2014.
I nuovi raggruppamenti, riportanti le tipologie di RAEE che ne fanno parte, sono i seguenti:
- Raggruppamento 1 - Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi;
- Raggruppamento 2 – Altri grandi bianchi;
- Raggruppamento 3 – TV e monitor;
- Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro;
- Raggruppamento 4 – Sezione A “pannelli fotovoltaici”;
- Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose.
La necessità di adeguamento risaliva al 15 agosto 2018 data a decorrere dalla quale, ai sensi dell'articolo 2 Dlgs 49/2014, il campo di applicazione della disciplina Raee era stato esteso a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche classificate nelle categorie dell'allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'allegato IV al Dlgs 49/2014 (cd. fase "open scope").
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
Per informazioni:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.27941 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
ACQUE REFLUE: misure per fronteggiare la crisi idrica
Scritto da Paola BaraPer fronteggiare la situazione di scarsità idrica che ha determinato gravi ripercussioni nel settore idropotabile e in quello irriguo in determinate aree del Paese, sono state stabilite misure sul riutilizzo delle acque reflue, fanghi di depurazione, acque meteoriche e riviste le sanzioni per l’utilizzo di acque pubbliche senza autorizzazione.
Il DL 14 aprile 2023, n. 39 (c.d. Decreto siccità), in vigore dal 15 aprile, oltre ad istituire una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per fronteggiare la crisi idrica, ha stabilito quanto segue:
Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo (Art 6)
La disposizione integra il Testo unico edilizia (Dpr 380/2001 )stabilendo che costituiscono interventi di edilizia libera, senza necessità di autorizzazione, la realizzazione di “vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato”.
Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo (Art. 7)
E’ consentito il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio al 15 aprile 2023, previa autorizzazione unica rilasciata dalle Regioni o Province autonome. L’autorizzazione è concessa previa predisposizione di un piano di gestione dei rischi.
Fanghi di depurazione (Art 9)
La disposizione modifica l’articolo 127 del Dlgs 152/2006 precisando il confine tra disciplina delle acque e dei rifiuti in relazione ai fanghi di depurazione.
In particolare per effetto della modifica i fanghi di trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e “comunque solo” alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.
Sistema sanzionatorio
La derivazione o utilizzo di acqua pubblica senza autorizzazione, sanzionata dall’art. 17 del Rd 1775/1933, è cosi modificata:
- la sanzione amministrativa pecuniaria comminata al trasgressore prevista da un minimo di 4.000 a un massimo di 40.000 euro passa dal minimo di 8.000 al massimo di 50.000 euro;
- nel caso il fatto sia di particolare tenuità la sanzione amministrativa pecuniaria prevista attualmente va dal minimo di 400 al massimo di 2.000 euro, mentre con la modifica normativa si passa da un minimo di 2.000 ad un massimo di 10.000 euro.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.279641 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it