Ambiente, energia, trasporti (154)
Ambiente
La sostenibilità ambientale è oggi considerata una leva strategica per sviluppare la crescita delle imprese e fonte di innovazione di prodotto, di processo e organizzativa.
La tutela ambientale e l’economia circolare sono i temi su cui maggiormente collaboriamo con le imprese, offrendo loro aggiornamento ed interpretazione normativa, percorsi formativi mirati e progetti di sviluppo sostenibile.
Indichiamo come procedere nella gestione degli impatti ambientali dell’impresa tra cui rifiuti, acque, emissioni in atmosfera Affianchiamo le imprese nel rilascio delle autorizzazioni e certificazioni ambientali e di prodotto.
Ci occupiamo di politiche ambientali in rappresentanza delle imprese industriali presso le Istituzioni e le assistiamo nelle controversie con gli Organi di Controllo.
Energia
Energia Elettrica e gas naturale sono risorse importanti e strategiche per ogni azienda.
Le norme che ne regolamentano la compravendita e la produzione sono complesse e comportano una continua attività di approfondimento, monitoraggio e valutazione.
Con un aggiornamento costante, con una puntuale attività di analisi e comparazione assistiamo le imprese associate nella scelta di percorsi di efficientamento energetico, di ottimizzazione dei costi e nelle agevolazioni legate alla fiscalità energetica.
Curiamo la redazione delle dichiarazioni annuali di consumo dell’energia elettrica e tutti gli adempimenti obbligatori per le aziende produttrici di energia elettrica o con regimi fiscali agevolati.
Attraverso il Consorzio Confindustria Energia Adriatica (creato dalle Associazioni Industriali delle Marche) forniamo alle imprese associate, energia elettrica a condizioni economiche e di servizio vantaggiose, modellabili sulle esigenze della singola realtà produttiva.
Trasporti
Collaboriamo con le imprese di trasporto ed i committenti che hanno necessità di essere aggiornate sul mondo dei trasporti.
Offriamo aggiornamento normativo e consulenze personalizzate sulla circolazione delle merci e delle persone. Assistiamo le imprese in tema di codice della strada, limiti alla circolazione, trasporto di merci in conto proprio e conto terzi e tempi di guida e riposo.
Rappresentiamo le imprese presso le Istituzioni e le assistiamo nelle controversie con gli Organi di Controllo.
SEMINARIO - LE AZIENDE ELETTRIVORE Riforma del regime di agevolazione per le imprese a forte consumo di energia: obblighi e benefici economici
Scritto da Naida CostantiniL’articolo 3 del Dl 131/2023, convertito nella legge 169/2023, ha modificato i requisiti di accesso all’agevolazione “Elettrivore” (Consumi non inferiore ad 1.000.000 kWh e Codice Ateco rientrante in quelli elencati nell’Allegato 1 della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01). L’obiettivo del Seminario, organizzato con la collaborazione dell'ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata, è fornire alle aziende cd “Elettrivore” informazioni sulle agevolazioni esistenti e sulle modalità per conseguirle.
In particolare, sarà esaminato l’aspetto normativo dell’agevolazione e l’impatto della misura sul costo di fornitura elettrica, anche in relazione agli interventi di efficientamento diventati obbligatori.
Ci si soffermerà anche sull’importanza della diagnosi energetica come strumento per individuare gli interventi di efficientamento per le imprese industriali anche non elettrivore e sui prossimi bandi per finanziare tali investimenti. Il seminario si concluderà con un approfondimento sulla figura dell’EGE, Esperto in Gestione dell’Energia.
Il seminario si terrà
Venerdì 8 Marzo 2024 dalle ore 15:00 alle ore18:30
presso
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata
Via Famiglia Palmieri, 26 – 62100, Macerata (MC)
Per aderire clicca qui
Per Informazioni: Naida Costantini Tel. 073327961 costantini@confindustriamacerata.it
In allegato l'invito
Il seminario è valido per l’attribuzione di credito formativi da parte dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Macerata e per l’aggiornamento della certificazione E.G.E. - Esperto in Gestione dell’Energia (per informazioni sui crediti: 0733/233111 segreteria@ordineingegnerimacerata.it)
Cordiali saluti
Il Direttore
Gianni Niccolò
Premio “Ambasciatore della transizione ecologica”: Bando del Comune di Civitanova Marche - scadenza presentazione domande 29 marzo 2024
Scritto da Matteo Di Marino
La città di Civitanova Marche ha indetto una pubblica selezione per l'assegnazione del Premio Ambasciatore della transizione ecologica – II edizione (2024).
La finalità del Premio è quella di ricompensare e incoraggiare le iniziative delle scuole, delle imprese, dei professionisti, dei cittadini e delle associazioni, che si distinguono per il loro impegno nel diffondere il messaggio della transizione ecologica e che contribuiscono in misura considerevole a promuovere lo sviluppo sostenibile della Città di Civitanova.
L'obiettivo generale del Premio, dunque, è quello di richiamare l'attenzione sulla necessità di coniugare la crescita economica con la sostenibilità e la tutela dell’ambiente, inteso anche come relazioni personali e apertura agli altri individui, dove tutti possono fare la differenza.
Nello specifico, il Premio si ripropone di dare la giusta visibilità e ricompensare iniziative efficaci, innovative e creative, realizzate sul territorio di Civitanova, che siano volte a promuovere una transizione giusta verso un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici.
Per essere ammissibili, le iniziative devo essere state realizzate nell’anno corrente o essere ancora in corso. Sono escluse le iniziative la cui attuazione non sia stata ancora avviata alla data del 29 marzo 2024, termine ultimo per la presentazione delle candidature.
Per presentare la propria candidatura, è necessario compilare l'apposito modulo allegato o disponibile online al link: https://www.comune.civitanova.mc.it/avvisi-cms/premio-ambasciatore-transizione-ecologica-domanda/.
In allegato trasmettiamo anche il testo esteso del bando per approfondire le questioni in merito alla ammissibilità dell’attività/iniziativa e alla valutazione e aggiudicazione del Premio.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.27941 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
Dott. Matteo Di Marino
Tel. 0733.279648
E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it
ENERGIA - LE NUOVE AGEVOLAZIONI PER GLI ELETTRIVORI 2024
Scritto da Naida CostantiniIn attesa dell'apertura della sessione suppletiva per la richiesta delle agevolazioni 2024 si riepilogano i requisiti di accesso
Il quadro normativo dell’agevolazione per le aziende elettrivore non è ancora completo, manca, infatti, l'emanazione del decreto Mase contenente la disciplina degli obblighi green che dovranno essere rispettati dalle aziende agevolate[1]. Conseguentemente non è ancora stata aperta la sessione suppletiva per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per il 2024.
In attesa di tali provvedimenti si invitano le aziende interessate a contattare i nostri uffici per effettuare una verifica preliminare di spettanza dell’agevolazione.
Si ricorda che i requisiti di accesso all’agevolazione sono i seguenti:
- Consumo di energia elettrica nel 2022 non inferiore ad 1.000.000 kWh
- Codice Ateco prevalente indicato nella Dichiarazione Iva 2022 rientrante in quelli elencati nell’Allegato 1
- Possesso di una diagnosi energetica ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 102/104 o adozione di un sistema di gestione dell’energia conforme all’ISO 50001
Per un approfondimento sul tema si rinvia alla nostra news del 5 dicembre 2023.
Per informazioni: Naida Costantini – costantini@confindustriamacerata.it – 0733/279654
Cordiali saluti
Il Direttore
Gianni Niccolò
[1] Obblighi introdotti dall’art. 3, comma 8, del dl 131/2023, convertito con modifiche in Legge n. 169 del 27/11/2023
CONAI: Guida al Contributo Ambientale 2024 e principali novità
Scritto da Matteo Di Marino
Il CONAI ha pubblicato la nuova Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale 2024.
Il format della nuova Guida è simile a quello dello scorso anno, infatti, è costituita da un unico volume che comprende gli adempimenti, le procedure, gli schemi esemplificativi e la relativa modulistica.
CONAI conferma lo strumento messo a punto per i Consorziati, chiamato “CodiceImballaggio-CONAI”, che, attraverso un questionario, aiuta l’utente ad individuare, per ciascuna tipologia di imballaggio, la voce e il codice di dichiarazione, l’eventuale fascia contributiva e il corrispondente valore unitario del Contributo Ambientale in vigore sia al momento della ricerca. Nella sezione Schedario sono disponibili le medesime informazioni relative agli anni dal 2018 ad oggi, divise per codice di dichiarazione.
Contributi per l’anno 2024
Nella tabella che segue riportiamo i nuovi valori del Contributo Ambientale in vigore nel 2024 suddivisi per materiale, fasce contributive e intervallo temporale.
Materiale |
Fascia contributiva |
CAC 1° gennaio 2024 [€/tonn] |
CAC dal 1° aprile 2024 [€/tonn] |
Acciaio |
5 |
5 |
|
Alluminio |
7 |
12 |
|
Carta |
Fascia 1 (Base) |
35 |
65 |
Fascia 2 (CPL) |
55 |
85 |
|
Fascia 3 (Compositi tipo C) |
145 |
175 |
|
Fascia 4 (Compositi tipo D) |
275 |
305 |
|
Legno |
7 |
7 |
|
Plastica |
Fascia A1.1 |
20 |
24 |
Fascia A1.2 |
90 |
90 |
|
Fascia A2 |
220 |
220 |
|
Fascia B1.1 |
20 |
224 |
|
Fascia B1.2 |
20 |
233 |
|
Fascia B2.1 |
350 |
441 |
|
Fascia B2.2 |
477 |
589 |
|
Fascia B2.3 |
555 |
650 |
|
Fascia C |
560 |
655 |
|
Plastica biodegradabile e compostabile |
170 |
130 |
|
Vetro |
15 |
15 |
Variano conseguentemente i contributi forfetari/aliquote per le procedure semplificate per imballaggi pieni importati (modulo 6.2), come da seguente tabella:
Procedura |
U.M. |
dal 1° gennaio 2024 |
dal 1° aprile 2024 |
Forfetaria “per tara” |
€/tonn |
69 |
98 |
Semplificata “a valore” (prodotti alimentari) |
% |
0,11 |
0,15 |
Semplificata “a valore” (prodotti NON alimentari) |
% |
0,06 |
0,08 |
Variano anche i valori del Contributo Ambientale (riportati nella sezione “Modulistica”) per altre procedure quali:
- procedura semplificata mediante calcolo forfetario sul fatturato dell’anno precedente per importazione di imballaggi pieni (modulo 6.2 – calcolo forfetario);
- procedura forfetizzata sulle etichette in alluminio, carta e plastica (modulo 6.14).
Sul fronte della diversificazione contributiva:
- non cambiano, per il momento, i valori degli extra-CAC da applicare agli imballaggi poliaccoppiati a base carta idonei al contenimento di liquidi, a quelli di tipo C (con componente cellulosica superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%) e a quelli di tipo D (con componente cellulosica inferiore al 60% o non esplicitata);
- restano confermate le nove fasce in vigore per gli imballaggi in plastica, ma le seguenti tipologie di imballaggi, dal 1° aprile 2024, cambiano fascia di appartenenza, grazie all’efficientamento dei processi di selezione e al consolidamento della filiera di riciclo. In particolare:
- le vaschette in XPS passano dalla Fascia C alla Fascia B2.3;
- gli imballaggi rigidi in PP con etichette coprenti in qualunque polimero, a prescindere dalla presenza o meno di perforazioni/punzonature sono ricollocati in Fascia B2.1 (da Fascia B2.2);
- le bottiglie, i barattoli e i flaconi in PET opachi e/o con etichetta coprente non punzonata, oltre alle relative preforme, passano dalla Fascia B2.3 alla Fascia B2.2.
Introduzione di nuove semplificazioni procedurali
- al “piccolo commerciante” che acquista all’estero (sia UE sia extra UE) imballaggi vuoti da rivendere sul territorio nazionale (Circolare CONAI del 29.11.2018, conseguentemente aggiornata);
- all’esportatore di imballaggi pieni (merci confezionate) destinati, sin dal momento del loro acquisto/importazione, a essere interamente esportati (Circolare CONAI dell’1.12.2021, conseguentemente aggiornata).
Procedure semplificate per import (Mod. 6.6 bis): aumento soglia di contributo
Per accedere al rimborso del contributo sulle esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2023, la soglia di contributo ambientale dichiarato con le procedure semplificate per import è stata aumentata da 10.000 a 12.500 euro, ampliando conseguentemente il target degli aventi diritto.
Da evidenziare, inoltre, la procedura di applicazione o esclusione del Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi in “cellulosa modificata chimicamente” e in “cellulosa rigenerata” a partire dal 1° aprile 2024 (Circolare CONAI del 28.11.2023). In sintesi, il Consiglio di amministrazione del CONAI ha deliberato:
- per gli imballaggi in “CELLULOSA MODIFICATA CHIMICAMENTE” 1, l’applicazione del:
- CAC BIOPLASTICA, se prodotti in plastica biodegradabile e compostabile, conformi alla norma UNI EN 13432:2002.
- CAC PLASTICA, in tutti gli altri casi di imballaggi in plastica ottenuti dacellulosa modificata chimicamente.
- per gli imballaggi in “CELLULOSA RIGENERATA”, l’esclusione del CAC, indipendentemente dalla biodegradabilità, compostabilità e/o certificazione, atteso che la cellulosa rigenerata risulta essere un materiale diverso dai 7 attualmente di competenza del sistema consortile.
Si ribadisce che l'utilizzo del servizio di Dichiarazione online è obbligatorio per la compilazione e l’invio di tutta la modulistica (moduli per la dichiarazione del Contributo, quelli per la richiesta di esenzione/rimborso del Contributo e, dal 2023, anche i moduli cosiddetti di autodichiarazione).
Per maggiori informazioni alleghiamo: Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale 2024 – CONAI
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.279641 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
Dott. Matteo Di Marino
Tel. 0733.279648
E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it
RENTRI: pubblicate le istruzioni per la compilazione di Registri e Formulari dal 13 febbraio 2025
Scritto da Matteo Di MarinoSul portale del RENTRI è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 251 del 19/12/2023 che definisce le modalità operative previste dall’articolo 21, comma 1, lettera d) del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 relative alle modalità di compilazione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e del Formulario di identificazione dei rifiuto, di cui agli articoli 4 e 5 del citato D.M. n.59 del 2023.
Con il D.D. n. 251/2023 vengono fornite le istruzioni per la compilazione del nuovo:
- Registro cronologico di carico e scarico rifiuti.
- Formulario di identificazione del rifiuto.
I nuovi modelli di Registro e di FIR saranno applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a decorrere dal 13 febbraio 2025.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI (Allegato 1)
L’allegato 1 del D.D. n. 251/2023 riporta le modalità del registro cronologico di carico e scarico rifiuti (modello di cui all’art.4 del D.M. n.59 del 2023).
L’istruzione è suddivisa in 4 capitoli, ciascuno per ogni soggetto interessato:
- Produttore.
- Impianto di trattamento dei rifiuti.
- Trasportatore.
- Intermediario o Commerciante di rifiuti senza detenzione.
L’istruzione, per ogni attore coinvolto, specifica dettagliatamente le modalità di compilazione del registro.
Sono previste operazioni di rettifica di movimentazioni nel caso sia necessario integrare o modificare una precedente registrazione (“variazione di un campo”) o annullare un’operazione già registrata.
Inoltre, l’allegato 1 prevede istruzioni anche per “situazioni specifiche”:
- Rifiuti prodotti da attività di manutenzione e attività correlate.
- Rifiuti prodotti da assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare.
- Conferimento in area privata, dove il luogo di produzione/detenzione e di destinazione coincidono e produttore/detentore e destinatario possono essere diversi.
- Pulizia manutentiva delle reti fognarie.
- Conferimento senza formulario in modo occasionale e saltuario.
- Concessionarie automobili/mezzi di trasporto, produttori solitamente di veicoli fuori uso.
- Rifiuti conferiti presso Consorzi/Cooperative agricole.
- Micro raccolta.
- Centri di raccolta.
- Raccolta rifiuti urbani senza formulario.
Unicamente per gli impianti di trattamento, l’istruzione introduce il campo “stoccaggio istantaneo”, che equivale alla quantità presente presso l’impianto, alla data dell’ultima registrazione, ed è calcolato, per ciascun rifiuto, sulla base della differenza tra le quantità complessivamente caricate e quelle scaricate. L’impianto deve rendere consultabile tale sezione agli organi di controllo in sede di ispezioni o verifiche.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (FIR) (Allegato 2)
L’allegato 2 del D.D. n. 251/2023 riporta le modalità del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) (modello di cui all’art.5 del D.M. n.59 del 2023).
L’istruzione specifica passo passo le modalità di compilazione del FIR, che è il documento che garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti dal produttore/detentore al sito di destinazione, nelle varie fasi del loro trasporto attraverso uno o più trasportatori.
Anche l’allegato 2 riporta le indicazioni per la gestione di formulari in caso di situazioni specifiche, come:
- Trasporto dei rifiuti derivanti da manutenzione e piccoli interventi edili dal luogo di produzione verso l’unità locale, sede o domicilio del produttore con trasporto effettuato dal produttore stesso o verso l’impianto di trattamento.
- Rifiuti da attività di costruzione e demolizione conferiti al punto vendita.
- Rifiuti prodotti da attività di manutenzione alle infrastrutture.
- Rifiuti prodotti da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.
- Trasporto intermodale.
- Micro raccolta.
- Trasbordo parziale.
- Trasbordo totale.
- Stazionamento dei veicoli in configurazione di trasporto, rif. art. 193, comma 15 del D. Lgs. 152/06.
- Rifiuti prodotti dall’imprenditore agricolo in uscita dal deposito temporaneo allestito presso la cooperativa/consorzio agrario.
- Trasporto di rifiuti svolto da un vettore diverso da un vettore terrestre.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
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SOSTENIBILITA’/CRITERI ESG: dal 1° gennaio 2024 in vigore i principi europei di rendicontazione di sostenibilità.
Scritto da Paola Bara
La Commissione Europea ha adottato i principi di rendicontazione sugli aspetti ESG (ambiente, sociale e governance) che le imprese devono utilizzare dal 1 gennaio 2024 (per gli esercizi finanziari aventi inizio lo stesso 1° gennaio 2024, o in data successiva) per redigere le informazioni sulla sostenibilità, In attuazione della direttiva europea sulla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
La Direttiva CSRD prevede infatti l’adozione di standard europei obbligatori per la rendicontazione della sostenibilità (ESRS - European sustainability reporting standards), la cui redazione è stata assegnata all’EFRAG, il gruppo consultivo europeo in materia di rendicontazione finanziaria.
Gli standard ESRS sono stati emanati con il Regolamento 2023/2722/Ue - ESG recante "principi di rendicontazione di sostenibilità" per redigere le informazioni sulla sostenibilità in conformità degli articoli 19-bis e 29-bis della Direttiva 2013/34/Ue, secondo il calendario previsto dall’art. 5 della Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD) di seguito riportato:
- Dal 1° gennaio 2024 (con primo report nel 2025) per le grandi imprese quotate (con più di 500 dipendenti) già soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria (Direttiva 2013/34/Ue)
- dal 1° gennaio 2025 (con primo report nel 2026) per le grandi imprese non ancora soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria (con più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di attività totali).
- dal 1° gennaio 2026 (con primo report nel 2027) per le PMI imprese quotate con possibilità di scelta di applicazione delle nuove norme fino al 2028;
- dal 1° gennaio 2028 (con primo report nel 2029) per le imprese extra Ue con ricavi superiori a 150 milioni di euro nell’Unione e un’impresa figlia o una succursale nell’Ue.
- dal 1° gennaio 2028 (con primo report nel 2029) estensione alle imprese non europee. tutte le imprese extra UE che realizzano ricavi superiori a 150 milioni di EUR nell'UE e un'impresa figlia o una succursale nell'UE.
Le PMI non quotate, non rientrando nel campo di applicazione della CSRD, non hanno l’obbligo di redigere il report di sostenibilità, ma potranno farlo su base volontaria, tenendo conto che i cittadini e il sistema economico e finanziario sono attenti a questi aspetti.
L’EFRAG sta sviluppando degli standard per la predisposizione volontaria del report per le PMI non quotate, da supporto nell’inizio del loro percorso di sostenibilità e come punto di riferimento per le controparti nella catena del valore e per i finanziatori.
Gli standard contengono principi di informativa su fattori ambientali, sociali e di governance. In particolare, le informazioni ambientali verranno comunicate secondo i criteri previsti dalla Tassonomia Green.
Con riferimento agli aspetti ambientali negli allegati il Regolamento specifica tra le altre informazioni quelle che l’impresa deve fornire per la comprensione del modo in cui incide sui fattori ambientali di seguito riportati, nonché i piani e la capacità dell'impresa di adattare la propria strategia e il proprio modello aziendale per allinearsi alla transizione verso un'economia sostenibile:
- Cambiamenti climatici:
- inquinamento
- acque e risorse marine
- biodiversità ed ecosistemi
- uso delle risorse
- economia circolare
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Dott. Gianni Niccolò
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Dott.ssa Paola Bara
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TASSONOMIA: dal 1° gennaio 2024 in vigore i criteri europei per definire le attività economiche sostenibili.
Scritto da Paola BaraIn attuazione della normativa europea sulla Tassonomia, sono stati definiti i criteri di vaglio tecnico per identificare le attività economiche ritenute sostenibili.
Le nuove disposizioni in particolare consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale:
- all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine,
- alla transizione verso un’economia circolare,
- alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
- e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale
A stabilirli è il Regolamento 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea del 21 novembre 2023, che integra il Regolamento (UE) 2020/2085 del 18 giugno 2020 (cd. Regolamento Tassonomia) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.
I criteri individuati, in vigore dal 1° gennaio 2024, sono identificati nell'allegato II e riguardano diverse attività economiche come, ad esempio, fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi, trattamento dei rifiuti pericolosi, recupero dei rifiuti organici mediante digestione anaerobica o compostaggio, decontaminazione e smantellamento dei prodotti a fine vita, cernita e recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi.
Il provvedimento modifica inoltre il regolamento (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche
Il Direttore
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SISMA/MACERIE: proroga al 31 dicembre 2024 del limite quantitativo di rifiuti non pericolosi previsto in autorizzazione.
Scritto da Paola BaraLe disposizioni per il recupero dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione derivanti dal sisma del 2016 sono state prorogate al:
- 31 dicembre 2024 termine relativo all’aumento del 70% del quantitativo dei rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici, indicato in ciascuna autorizzazione al recupero previo parere degli organi tecnico-sanitari e certificazione della Regione (art. 28-bis c.2 Dl 189/2016 convertito con Legge 229/2016).
- 31 dicembre 2024: termine relativo al deposito temporaneo di materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti relativi agli interventi di ricostruzione. (art. 28, comma 7 del Dl 189/2016,convertito con Legge 229/2016,
- 31 dicembre 2024: termine sull’operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo, prevista per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere connesse all’emergenza nei territori colpiti dal Sisma. (art 28, comma 13-ter del Dl 189/2016, convertito con Legge 229/2016 )
Tali misure sono inserire nell’art. 1 c. 423-424 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (c.d. Legge di Bilancio 2024), pubblicata nel Suppl. Ordinario n. 40 alla GU n.303 del 30-12-2023.
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L’entrata in vigore dell’imposta sui MACSI - Manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e dell’imposta sulle bevande analcoliche edulcorate (c.d. sugar tax) è rinviata al 1° luglio 2024, disciplinata dall’art. 1, comma 634-652 della Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020).
La disposizione è inserita nell’art.1 c. 44 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (c.d. Legge di Bilancio 2024), pubblicata nel Suppl. Ordinario n. 40 alla GU n.303 del 30-12-2023.
Si tratta dell’ennesima disposizione di proroga che consente di evitare l’applicazione di due imposte che, sin dalla loro introduzione, hanno evidenziato numerosi profili di criticità e sollevato forti perplessità sulla loro adeguatezza a raggiungere il risultato etico-ambientale, nonché di gettito erariale prefisso. Confindustria continuerà a lavorare per la loro soppressione.
Ricordiamo che la Plastic tax introduce il pagamento dell’imposta pari a 0.45 € per chilogrammo di plastica contenuta nei manufatti, e colpisce produttori o importatori di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.
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Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.27941 / 331.1921246
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CONAI: scadenza 20 gennaio 2024 della dichiarazione periodica del contributo CONAI a carico del produttore e dell’importatore di imballaggi vuoti e pieni
Scritto da Matteo Di MarinoTutti i produttori e gli importatori di imballaggi sono tenuti a dichiarare periodicamente a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del contributo che andrà versato per ciascun materiale.
Ricordiamo in particolare la scadenza del 20 gennaio 2024 per gli imballaggi (vuoti e/o utilizzati per il confezionamento delle merci importate, di proprietà o ad altro titolo) importati da paesi UE ed extra UE, in quanto sottoposti a Contributo Ambientale. Il loro utilizzo, infatti, si svolge nel mercato nazionale e danno luogo a rifiuti di imballaggio per i quali l’importatore è obbligato a partecipare ai costi di gestione del Sistema.
Nella tabella di seguito riportiamo l’entità del Contributo Ambientale per materiale e fasce contributive del biennio 2023-2024.
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CAC dal 1° gennaio 2023 |
CAC da 1° luglio 2023 |
CAC dal 1° gennaio 2024 |
CAC da 1° aprile 2024 |
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ACCIAIO |
5 €/t |
5 €/t |
5 €/t |
5 €/t |
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ALLUMINIO |
7 €/t |
7 €/t |
7 €/t |
12 €/t |
C A R T A |
CARTA fascia 1 |
5 €/t |
5 €/t |
35 €/t |
65 €/t |
CARTA fascia 2 |
25 €/t |
25 €/t |
55 €/t |
85 €/t |
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CARTA fascia 3 |
115 €/t |
115 €/t |
145 €/t |
175 €/t |
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CARTA fascia 4 |
245 €/t |
245 €/t |
275 €/t |
305 €/t |
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LEGNO |
8 €/t |
8 €/t |
8 €/t |
7 €/t |
P L A S T I C A |
PLASTICA fascia A.1.1 |
20 €/t |
20 €/t |
20 €/t |
24 €/t |
PLASTICA fascia A.1.2 |
60 €/t |
90 €/t |
90 €/t |
90 €/t |
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PLASTICA fascia A.2 |
150 €/t |
220 €/t |
220 €/t |
220 €/t |
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PLASTICA fascia B.1.1 |
20 €/t |
20 €/t |
20 €/t |
224 €/t |
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PLASTICA fascia B.1.2 |
20 €/t |
20 €/t |
20 €/t |
233 €/t |
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PLASTICA fascia B.2.1 |
350 €/t |
350 €/t |
350 €/t |
441 €/t |
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PLASTICA fascia B.2.2 |
410 €/t |
477 €/t |
477 €/t |
589 €/t |
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PLASTICA fascia B.2.3 |
555 €/t |
555 €/t |
555 €/t |
650 €/t |
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PLASTICA fascia C |
560 €/t |
560 €/t |
560 €/t |
655 €/t |
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BIOPLASTICA compostabile |
170 €/t |
170 €/t |
170 €/t |
130 €/t |
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VETRO |
23 €/t |
15 €/t dal 1° ottobre 2023 |
15 €/t |
15 €/t |
Ricordiamo, inoltre, che la dichiarazione annuale del 2023, la dichiarazione trimestrale del 4° trimestre 2023 e la dichiarazione mensile di dicembre 2023 devono essere presentate entro il 20 gennaio 2024 secondo quanto previsto dalla modulistica dalla Guida 2023. Si applicano gli importi riferiti all’anno 2023.
Classi di Dichiarazione - Periodicità:
Le soglie di esenzione e di periodicità annuale, trimestrale e mensile sono le seguenti:
Periodicità dichiarazioni |
Nuove soglie dal 1° gennaio 2022 |
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Procedure ordinarie |
Procedure semplificate |
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Esente |
Fino € 200,00 Con limite di 10 t/anno |
Fino a € 300.00 |
Annuale |
Oltre € 200,00 Fino a € 3.000,00 |
Oltre € 300,00 Fino a € 3.000,00 |
Trimestrale |
Oltre € 3.000,00 – fino a € 31.000,00 |
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Mensile |
Oltre a € 31.000,00 |
La fascia di appartenenza viene stabilita sulla base del contributo annuo risultante per l’anno solare precedente. Le periodicità comunicate restano valide per tutto l’anno solare di riferimento e a conclusione di ogni anno vanno verificate.
Riportiamo di seguito le procedure da seguire per la dichiarazione periodica del contributo ambientale in scadenza al 20 gennaio 2023.
- Dichiarazione Periodica per attività di importazione di imballaggi vuoti (modulo 6.1) e pieni (MODULO 6.2)
Il modulo 6.1 e 6.2 devono essere inviati esclusivamente tramite il servizio “Dichiarazioni online”, al seguente link. La presentazione della dichiarazione è da ritenersi valida a seguito della avvenuta notifica di accettazione.
Il modulo 6.1 “Imballaggi vuoti” va compilato da coloro che abbiano effettuato prime cessioni di imballaggi o che abbiano importato imballaggi vuoti/materiali di imballaggio per uso diretto nei materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, plastica biodegradabile e compostabile, vetro) e presentato entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
Il modulo 6.2 “Import imballaggi pieni” va compilato da coloro che abbiano effettuato importazioni (UE ed extra UE) di imballaggi pieni (cioè, utilizzati per il confezionamento delle materie prime/semilavorati, prodotti finiti o attrezzature, impiegati o comunque gestiti nell’ambito della propria attività industriale, commerciale, ecc.) di proprietà o detenuto ad altro titolo (ad es. noleggio) e presentato entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
La periodicità di invio delle suddette dichiarazioni è mensile, trimestrale o annuale, in funzione del Contributo Ambientale dichiarato/dovuto per l’anno precedente.
Per le importazioni di imballaggi è prevista la possibilità di avvalersi di una procedura semplificata applicabile nei seguenti casi:
- esclusivamente all’importazione di imballaggi pieni (merce imballata);
- in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l’elevato numero di fornitori extra UE, l’impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l’eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse).
Nel caso in cui non si verifichino tali condizioni, si applicherà la procedura ordinaria.
La formula di semplificazione prevede quanto riassunto nella tabella che segue:
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1° gennaio 2023 |
1° ottobre 2023 |
1° gennaio 2024 |
Import semplificata a valore (alimentare) |
0,12 % |
0,11 % |
0,11 % |
Import semplificata a valore (non alimentare) |
0,06 % |
0,06 % |
0,06 % |
Import semplificata per tara |
59 €/t |
70 €/t |
69 €/t |
- Dichiarazione periodica per cessione in esenzione (MODULO 6.3).
Il modulo 6.3 è complementare alla Dichiarazione del Contributo Ambientale sia dal produttore di imballaggi (modulo 6.1) che dall’importatore (modulo 6.2) nei seguenti casi:
- Quando effettua cessioni ad un cliente che ha attivato una procedura di esenzione da contributo per esportazione di imballaggi (plafond di esenzione richiesto con modulo 6.5 Fornitori, esenzione totale richiesta con 6.5 Fornitori bis).
- Quando, effettuando importazioni di imballaggi vuoti o pieni in Procedura ordinaria, applica a queste stesse importazioni una procedura di esenzione da lui stesso adottata per successiva esportazione (“auto-plafond” di esenzione “ex-ante”).
Dal 1° gennaio 2023 è prevista una semplificazione che consiste essenzialmente nella possibilità di compilare la scheda 6.3 con periodicità annuale a prescindere dalla periodicità (mensile o trimestrale) della dichiarazione a cui deve essere allegata. La periodicità mensile o trimestrale resta comunque in vigore per le aziende che intendano continuare a utilizzarla. La semplificazione è riservata alle aziende che nel mod. 6.3 dell’anno precedente hanno dichiarato quantitativi di imballaggi in esenzione dal contributo fino a 150 t per singolo materiale (nei casi di diversificazione contributiva, si deve tener conto della somma di tutte le fasce contributive per ciascun materiale (carta o plastica) e per le schede 6.3 allegate ai moduli 6.2, la soglia deve essere riferita a ciascuno dei materiali esenti indicati nella stessa scheda).
Il consorziato che intende usufruire della nuova procedura in oggetto è tenuto a indicare nella prima dichiarazione dell’anno (con i moduli 6.1 e/o 6.2) la volontà di usufruire della semplificazione. Di conseguenza potrà inviare la scheda 6.3 con periodicità annuale (anziché mensile o trimestrale), in occasione della presentazione dell’ultima dichiarazione (dicembre, IV trimestre, annuale) effettuata a gennaio dell’anno successivo al periodo di riferimento.
- Dichiarazione Periodica per procedura di compensazione import/export (modulo 6.10).
Il modulo 6.10 deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio “Dichiarazioni online”, al seguente link. La presentazione della dichiarazione è da ritenersi valida a seguito della avvenuta notifica di accettazione.
La compensazione import/export consente ai Consorziati, che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio, di regolare contabilmente con CONAI soltanto il saldo di Contributo Ambientale risultante dalla differenza di tali partite. In pratica la procedura consente di effettuare un saldo estero su estero per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio (ad es. alluminio su alluminio, carta su carta, ecc.).
Riportiamo di seguito le condizioni per l’applicabilità della compensazione:
- Tutti gli acquisti di imballaggio sul mercato nazionale devono essere assoggettati interamente a Contributo Ambientale.
- Possono rientrare nei calcoli di compensazione tutte le importazioni e le esportazioni rispetto a qualunque paese straniero.
- Non è consentita la compensazione con importazioni di imballaggi dichiarati in procedura semplificata.
- Non è consentita la compensazione con esportazioni di imballaggi già oggetto di richiesta di rimborso con procedura “ex post”.
- La compensazione si applica esclusivamente tra import ed export per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio.
È attiva una procedura semplificata riservata alle aziende esportatrici nette di imballaggi pieni, ossia quelle aziende che in un determinato periodo (anno solare) hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio. Per accedere a tale procedura è necessario inviare a CONAI il modulo 6.22 e relativi allegati entro il 30 aprile di ogni anno.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
Per informazioni:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.27941 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
Dott. Matteo Di Marino
Tel. 0733.279648
Altro...
TRASPORTI: Calendario dei divieti di circolazione per l’anno 2024
Scritto da Paola Bara
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha emanato con decreto del 13 dicembre 2023 (in GU n. 303 del 30 dicembre 2023), il calendario dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti per l’anno 2024.
Riportiamo in allegato uno schema con i giorni di divieto alla circolazione prodotto da ANITA (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistico) aderente a Confindustria.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.27941 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
Modulo 5: Tassonomia Europea, Bilancio di sostenibilità ambientale e criteri ESG - Corso di Formazione di Economia Circolare "Sostenibilità e Impresa: strumenti, metodologie e trend"
Scritto da Matteo Di Marino
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ENERGIA - Contributo per il funzionamento dell’Arera per l’anno 2023
Scritto da Naida CostantiniScade il prossimo 15 novembre 2023 il contributo annuale Arera dovuto dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e gas, ivi compresi i produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici con impianti di potenza nominale complessiva superiore a 100 kw[1].
Con la deliberazione del 12 settembre 2023 395/2023/A, l’Arera ha determinato la misura dell'aliquota del contributo agli oneri di funzionamento per l'anno 2023. Tale misura è pari:
- per i soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas allo 0,25 per mille dei ricavi relativi all'anno 2022 risultanti dall'ultimo bilancio approvato relativo al settore energia elettrica e gas[2];
- per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all'anno 2022 risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.
Nella deliberazione n. 334/2021/A l'Autorità ha confermato un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa nella misura dello 0,02 per mille dei ricavi complessivi assoggettati risultanti dai bilanci approvati per l'esercizio 2022.
Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti.
Il contributo 2023 deve essere versato entro il 15 novembre 2023
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all'Autorità e di seguito riportato:
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente C.so di Porta Vittoria 27, 20122 Milano (C.F. 97190020152)
IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001- BANCA POPOLARE DI BARI
In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA o C.F, la ragione sociale e la dicitura "Contributo ARERA 2023 ENERGIA" ovvero "Contributo ARERA 2023 IDRICO" secondo il proprio settore di appartenenza.
Si informano altresì tutti i soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente tenuti al versamento del contributo agli oneri di funzionamento che, in alternativa al bonifico bancario, è attiva la nuova piattaforma digitale dei pagamenti PagoPA.
I soggetti tenuti al versamento del contributo aggiuntivo effettuano un unico versamento utilizzando il conto corrente sopra riportato comprendendo nella somma da versare il contributo ordinario e il contributo aggiuntivo.
I soggetti che devono provvedere a versare il contributo riconducibile a più settori dovranno effettuare il versamento in modo distinto per settore e possono effettuare la comunicazione degli estremi dei versamenti con un'unica dichiarazione.
Tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo - anche coloro che non effettuano il versamento in quanto il contributo calcolato ha un importo uguale o inferiore a 100,00 (cento/00) euro - sono tenuti a comunicare all'Autorità, entro il 15 gennaio 2024, i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste.
Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell'Autorità, previo completamento dell'accreditamento all'Anagrafica Operatori dell'Autorità.
Si allegano le istruzioni tecniche.
Per informazioni: Naida Costantini – 0733/279654 -costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
[1] A tal fine si ricorda che, ai sensi della delibera 443/2012/A sono esonerati dall'iscrizione all'Anagrafica Operatori, e conseguentemente dal versamento del contributo e dagli altri adempimenti connessi, i soggetti che presentano congiuntamente tutte le seguenti caratteristiche:
- svolgono l'attività di produzione di energia elettrica con impianti di potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 100 kW;
- non sono gestori, anche disgiunti, di componenti del servizio idrico integrato;
- non svolgono alcuna delle altre attività di cui all'articolo 2, dell'Allegato A alla delibera n. 143/07;
- sono già registrati presso Terna sul sistema Gaudì.
[2] I ricavi 2022 da prendere a riferimento per il calcolo del contributo sono solo quelli relativi al settore energia elettrica, gas e sistema idrico
Modulo 4: Normativa tecnica per l'Economia Circolare - Corso di Formazione in "Sostenibilità e Impresa: strumenti, metodologie e trend"
Scritto da Matteo Di Marino
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