
Ambiente, energia, trasporti (178)
Ambiente
La sostenibilità ambientale è oggi considerata una leva strategica per sviluppare la crescita delle imprese e fonte di innovazione di prodotto, di processo e organizzativa.
La tutela ambientale e l’economia circolare sono i temi su cui maggiormente collaboriamo con le imprese, offrendo loro aggiornamento ed interpretazione normativa, percorsi formativi mirati e progetti di sviluppo sostenibile.
Indichiamo come procedere nella gestione degli impatti ambientali dell’impresa tra cui rifiuti, acque, emissioni in atmosfera Affianchiamo le imprese nel rilascio delle autorizzazioni e certificazioni ambientali e di prodotto.
Ci occupiamo di politiche ambientali in rappresentanza delle imprese industriali presso le Istituzioni e le assistiamo nelle controversie con gli Organi di Controllo.
Energia
Energia Elettrica e gas naturale sono risorse importanti e strategiche per ogni azienda.
Le norme che ne regolamentano la compravendita e la produzione sono complesse e comportano una continua attività di approfondimento, monitoraggio e valutazione.
Con un aggiornamento costante, con una puntuale attività di analisi e comparazione assistiamo le imprese associate nella scelta di percorsi di efficientamento energetico, di ottimizzazione dei costi e nelle agevolazioni legate alla fiscalità energetica.
Curiamo la redazione delle dichiarazioni annuali di consumo dell’energia elettrica e tutti gli adempimenti obbligatori per le aziende produttrici di energia elettrica o con regimi fiscali agevolati.
Attraverso il Consorzio Confindustria Energia Adriatica (creato dalle Associazioni Industriali delle Marche) forniamo alle imprese associate, energia elettrica a condizioni economiche e di servizio vantaggiose, modellabili sulle esigenze della singola realtà produttiva.
Trasporti
Collaboriamo con le imprese di trasporto ed i committenti che hanno necessità di essere aggiornate sul mondo dei trasporti.
Offriamo aggiornamento normativo e consulenze personalizzate sulla circolazione delle merci e delle persone. Assistiamo le imprese in tema di codice della strada, limiti alla circolazione, trasporto di merci in conto proprio e conto terzi e tempi di guida e riposo.
Rappresentiamo le imprese presso le Istituzioni e le assistiamo nelle controversie con gli Organi di Controllo.
LABORATORIO ESG - I VANTAGGI NELL'INTEGRAZIONE DEI FATTORI ESG, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL FATTORE GOVERNANCE - 16 OTTOBRE 2024 ORE 16.00
Scritto da Paola BaraIntesa Sanpaolo, Confindustria Macerata e Fondazione Marche hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per l’attivazione del “Laboratorio ESG Marche - Environmental Social Governance”.
Il terzo incontro organizzato nell'ambito delle attività del Laboratorio dal titolo "I vantaggi nell'integrazione dei fattori ESG, con particolare riferimento al fattore governance" è previsto per il giorno 16 ottobre 2024. ore 16.00 presso Intesa Sanpaolo - Auditorium Bacci Via Don Angelo Battistoni, 4 - Jesi (AN)
Le imprese sono direttamente coinvolte nel processo di trasformazione in atto il quale può consentire di ottenere benefici non solo a livello economico-finanziario ma sotto diversi profili, ivi inclusa una maggiore competitività sul mercato. Per cogliere tale opportunità occorre adottare un approccio pragmatico coniugando le linee guida emanate dalle disposizioni normative con attività volte a ridefinire la struttura di corporate governance e l’assetto organizzativo delle imprese, sposando pragmatismo e semplificazione
In allegato il programma dell'evento
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
Per informazioni:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.279641 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
REACH: i ruoli di “utilizzatore a valle” e “distributore”
Scritto da Matteo Di Marino
L’Autorità competente nazionale REACH, in accordo con il MIMIT e il MASE, approfondisce tramite una nota interpretativa la definizione di “utilizzatore a valle” e di “distributore” ai sensi del Regolamento n. 1907/2006 (REACH).
Il Regolamento REACH (art. 3, par. 13) definisce la figura del “utilizzatore a valle” come:
“Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Un reimportatore a cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), è considerato un utilizzatore a valle.”
Mentre il “distributore” (art. 3, par. 14):
“Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi.”
Alla luce di quanto definito nel Regolamento REACH (art. 3, par. 24) per “uso”: “ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione”, l'Autorità competente nazionale REACH definisce l’azienda che compie l’attività di riempimento come “riempitori” e li include nella grande categoria degli “utilizzatori a valle”, in quanto il trasferimento da un contenitore a un altro di un prodotto (travaso) viene qualificato come “uso”.
Sulla base di ciò, la definizione di “distributore” è chiaramente incompatibile con chi effettua operazioni di riempimento o travaso anche a scopo di riconfezionamento, quindi, si può considerare distributore solo chi si limita a immagazzinare e immettere sul mercato la sostanza o la miscela.
Infine, l'Autorità competente nazionale REACH puntualizza che chi predispone un imballaggio secondario mettendo all’interno un imballaggio primario (contenitore chiuso, contenente una sostanza o miscela), senza aprirlo, effettua un'operazione senza manipolare direttamente la sostanza o la miscela e pertanto tale attività non rientra nella definizione di uso e tale impresa è qualificabile come distributore (la responsabilità dell’etichetta dell’imballaggio secondario deve riferirsi all’articolo 33 del CLP).
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.279641 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
Dott. Matteo Di Marino
Tel. 0733.279648
E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it
WEBINAR: classificazione dei rifiuti. Il primo pilastro di una corretta gestone dei rifiuti - 16 ottobre 2024, ore 14.30-16.30
Scritto da Paola Bara
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Workshop sui trend di Circolarità - Nuovi Materiali per l’Energia - 16/10/2024 ore 10.00
Scritto da Matteo Di Marino
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ENERGIA – IMPRESE GASIVORE - Apertura del portale per l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per il 2025
Scritto da Naida CostantiniAperto fino al 14 novembre 2024 il portale per l’invio delle dichiarazioni
Ai sensi del D.M. 21 dicembre 2021, nonché della deliberazione ARERA 541/2022/R/gas, la CSEA rende disponibile, con decorrenza 30 settembre 2024, il Portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2025.
Il Portale è accessibile al seguente link: https://gasivori.csea.it/Gasivori/
Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, devono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni.
Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE
- Consumo medio di almeno 1 GWh/anno ovvero 94.582 Sm3/anno;
- Settore di attività con codice ATECO tra quelli elencati nell’allegato del DM 541/2021;
- Indice di intensità gasivora positivo determinato, in relazione al VAL non inferiore al 20% o, in alternativa, indice di intensità gasivora positivo determinato, in relazione al fatturato non inferiore al 2%.
- L'impresa beneficiaria deve adottare misure per l'uso efficiente dell'energia in conformità alle disposizioni del d.lgs. 102/14 che prevede:
- Certificazione ISO 50001:2018 attiva
oppure
- Diagnosi energetiche conformi all’allegato 2 del Dlgs 102/14 comunicate all’Enea ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 5, del DM 21/12/21 ed in corso di validità
DICHIARAZIONE PER L’ANNUALITA’ 2025
- Imprese “NON neo costituite”
Per poter presentare la dichiarazione per l’annualità 2025, è necessario accedere al Portale come illustrato al paragrafo precedente e, al fine di procedere alla compilazione della dichiarazione, selezionare il link “IMPRESE COSTITUITE PRIMA DEL 2024 – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2025”.
Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2021, nonché di quelli previsti dalla Delibera; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti indicati dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio della dichiarazione.
Il sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione trasmetterà a mezzo PEC una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettuerà i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla Delibera.
La suddetta ricevuta sarà, comunque, sempre disponibile all’acquisizione tramite il Portale.
Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni dal giorno 30 settembre 2024 fino alle ore 23:59 del 14 novembre 2024.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2025 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.
In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.
Entro il 18 dicembre 2023 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno di competenza 2024, distinte per classi di agevolazione ai sensi del comma 2.3, lettere b), c) e d) dell’Allegato A alla Delibera.
- Imprese neo costituite
Le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2024), o quelle costituite negli anni precedenti al 2024 la cui attività produttiva e l’associato impiego di gas naturale risultino differiti al medesimo anno 2024, potranno accedere al Portale come illustrato nelle “Indicazioni di carattere generale” e, al fine di procedere alla compilazione, selezionare il link “IMPRESA COSTITUITA NEL 2024 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2043, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA’ PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2025”.
Le imprese neo costituite presenteranno alla CSEA una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l’annualità 2025.
Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2021, nonché quelli previsti dalla Delibera; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio.
Il sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione trasmetterà a mezzo PEC una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettua i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla Delibera.
La suddetta ricevuta sarà, comunque, sempre disponibile all’acquisizione tramite il Portale.
L’accesso al Portale sarà consentito esclusivamente dal giorno 30 settembre 2024 fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2024.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2024 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.
In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.
Sarà richiesto all’impresa, attraverso il Portale, l’invio di una ulteriore dichiarazione in cui la stessa si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall’Allegato A della Delibera, che prevede l’invio alla CSEA, entro e non oltre il mese di novembre dell’anno 2025, della copia della dichiarazione IVA dell’anno 2024 recante il Codice ATECO prevalente dichiarato.
Contestualmente alla suddetta dichiarazione, l’impresa neo costituita deve allegare una relazione contenente:
- le modalità di stima dei consumi inseriti in base alla produzione prevista per l’anno 2024, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a PDR già esistenti;
- le modalità di stima dei dati di bilancio inseriti dell’anno 2024, in particolare il fatturato e il VAL (in applicazione della Determinazione DIEU 17/2020 del 24 settembre2020), evidenziando l’eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione.
Al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la CSEA effettua una verifica ex post per accertare l’ammissibilità dell’impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione di cui al D.M. 21 dicembre 2021.
Infine, si rammenta che ai sensi dell’art. 12 della Delibera per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2025 è stato fissato dall’ARERA pari a:
- 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
Le imprese riceveranno lo IUV utile al pagamento del suddetto contributo a mezzo PEC.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
Allegato - Manuale utente
Per informazioni: Naida Costantini – 0733/279654 - costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Gianni Niccolò
ENERGIA - LE AGEVOLAZIONI PER GLI ELETTRIVORI ANNUALITA’ 2025 –APERTURA DEL PORTALE
Scritto da Naida CostantiniPortale aperto dal 1° ottobre al 15 novembre 2024 per la presentazione delle richieste
Ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, la CSEA rende disponibile, con decorrenza 1° ottobre 2024 e fino alle ore 23.59 del 15 novembre 2024 (31 dicembre 2024 per le neo-costituite), il portale telematico per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2025.
Di seguito si riepilogano i requisiti per accedere, le agevolazioni previste e le modalità di compilazione delle dichiarazioni
Per informazioni: Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Gianni Niccolò
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REQUISITI PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE
Possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica i soggetti giuridici che abbiano un consumo di energia elettrica non inferiore ad 1 GWh/anno nell’anno n-2 (per l’anno di competenza 2025 si tratta dei consumi dell’annualità 2023) e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
- operano nei settori ad alto rischio di rilocalizzazione dell’Allegato 1 della Comunicazione (2022/C 80/01) della Commissione europea recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente 2022” (di seguito: NUOVE Linee guida CE);
- operano nei settori a medio rischio di rilocalizzazione dell’Allegato 1 alle NUOVE Linee guida CE;
- non rientrano fra quelle di cui ai punti 2) e 3), ma hanno avuto accesso alle agevolazioni energivori in almeno uno degli anni 2022 o 2023, nel rispetto dei requisiti delle previgenti linee guida rispettando i requisiti dell’art.3, comma 1, lettera a) o b) del D.M. 21 dicembre 2017[1] ( cd “seconda clausola grandfathering”).
Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo sono tenute a effettuare la diagnosi energetica ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 102/104 o ad adottare un sistema di gestione dell’energia conforme all’ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 102/104.
Le imprese agevolate saranno soggette ad attuare almeno uno dei seguenti obblighi di natura ambientale:
- attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;
- ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;
- investire una quota pari almeno al 50% dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea.
Ai fini del controllo dell’appartenenza ai settori ad alto o medio rischio di rilocalizzazione dell’Allegato 1 alle Linee guida CE, le imprese devono dichiarare il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento.
Non accedono alle agevolazioni in oggetto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”
AGEVOLAZIONI
Le imprese agevolate pagheranno i contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico al sostegno delle energie rinnovabili ossia la componente A3*SOS[2] in misura ridotta, in particolare:
- Le imprese che soddisfano i requisiti della lettera a) pagheranno nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali e lo 0,5 % del valore aggiunto lordo dell’impresa;
- Le imprese che soddisfano i requisiti della lettera b) pagheranno nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali e l’1 % del valore aggiunto lordo dell’impresa;
- Le imprese che soddisfano i requisiti della lettera c) pagheranno nella misura del minor valore:
- per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35% della componente degli oneri generali e l’1,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;
- per l’anno 2027, tra il 55% della componente degli oneri generali e il 2,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;
- per l’anno 2028, tra l’80% della componente degli oneri generali e il 3,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;
- dall’anno 2029 non spetteranno più agevolazioni.
Qualora le imprese che soddisfano i requisiti delle lettere b) e c) coprano almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità, allora il contributo a copertura degli oneri di sistema è ulteriormente ridotto e pari al minor valore tra:
- il 15% della componente degli oneri generali e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa per le imprese b);
- il 35% della componente degli oneri generali e lo 1,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa per le imprese c).
È prevista una soglia di contribuzione minima inderogabile alla spesa per le fonti rinnovabili di energia che deve in ogni caso essere garantito dall’impresa secondo quanto previsto dalla Linee guida pari al prodotto tra 0,5 €/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.
ISTRUZIONI PER ACCEDERE AL PORTALE
Con Circolare N. 48/2024/ELT del 26/09/2024, la Cassa per i servici energetici e ambientali (CSEA) ha comunicato l’apertura del portale e fornisce le istruzioni, ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità 2025.
Il Portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Cassa (www.csea.it) cliccando sul riquadro PORTALI ESTERNI – ENERGIVORI – PORTALE ELETTRIVORI o tramite il link: energivori.csea.it.
Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni.
Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
DICHIARAZIONE PER L’ANNUALITA’ 2025
- Imprese “NON neo costituite”
Per poter presentare la dichiarazione per l’annualità 2025, è necessario accedere al Portale e, al fine di procedere alla compilazione della dichiarazione, selezionare il link “IMPRESA COSTITUITA PRIMA DEL 2024 – Compila la dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2025”.
Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti dell’ art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, nonché quelli previsti dalla Delibera; qualora i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti indicati dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio della dichiarazione.
Il sistema telematico, al termine del processo di invio della dichiarazione, trasmetterà a mezzo PEC una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettuerà i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla Delibera.
La suddetta ricevuta sarà, comunque, sempre disponibile all’acquisizione tramite il Portale.
Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni dal giorno 1° ottobre 2024 e fino alle ore 23:59 del 15 novembre 2024.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2025 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.
In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.
Entro il 18 dicembre 2024 La Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2025, distinte per classi di agevolazione ai sensi del comma 2.3, lettere b), c) e d) dell’Allegato A alla Delibera.
- Imprese “neo costituite”
Le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2024), o quelle costituite negli anni precedenti al 2024 la cui attività produttiva e l’associato impiego di energia elettrica risultino differiti al medesimo anno 2024, potranno accedere al Portale come illustrato nelle “Indicazioni di carattere generale” e, al fine di procedere alla compilazione, selezionare il link “IMPRESA COSTITUITA NEL 2024 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2024, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA’ PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2025”.
Le imprese neo costituite presenteranno alla CSEA una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l’annualità 2024.
Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, nonché quelli previsti dalla Delibera; qualora i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio della dichiarazione.
Il sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione trasmetterà a mezzo PEC una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettua i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla Delibera.
La suddetta ricevuta sarà, comunque, sempre disponibile all’acquisizione tramite il Portale.
L’accesso al Portale sarà consentito esclusivamente dal giorno 1° ottobre 2024 e fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2024.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2025 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.
In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.
Sarà richiesto all’impresa, attraverso il Portale, l’invio di una ulteriore dichiarazione in cui la stessa si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall’Allegato A alla Delibera, che prevede l’invio alla CSEA, entro e non oltre il mese di novembre dell’anno 2025, della copia della dichiarazione IVA dell’anno 2024 recante il Codice ATECO prevalente dichiarato.
Contestualmente alla suddetta dichiarazione, l’impresa neo costituita deve allegare una relazione contenente:
- le modalità di stima dei consumi inseriti in base alla produzione prevista per l’anno 2024, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a POD già esistenti;
- le modalità di stima dei dati di bilancio inseriti dell’anno 2024, in particolare il fatturato e il VAL (in applicazione della Determinazione DIEU 17/2020 del 24 settembre 2020), evidenziando l’eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione.
Al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la CSEA effettua una verifica ex post per accertare l’ammissibilità dell’impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023.
Infine, si rammenta che ai sensi dell’art. 10 dell’Allegato A alla Delibera per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2025 è stato fissato dall’ARERA pari a:
- 50 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
Il termine per il pagamento del contributo fisso è di 15 giorni dal momento della presentazione dell’istanza di accesso al meccanismo agevolativo.
Le imprese riceveranno a mezzo PEC le istruzioni necessarie per l’acquisizione dell’Avviso di pagamento analogico.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
Ai fini della corretta compilazione della dichiarazione si rinvia al “Manuale Utente art. 3 dl 131/2023”, Manuale utente per l’annualità 2024 e successive, e le FAQ che la CSEA renderà disponibili sulla pagina di accesso al Portale Elettrivori.
Allegati:
- Allegato 1 Comunicazione (2022/C 80/01) della Commissione europea recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente 2022”
- Guida alla compilazione delle dichiarazioni
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[1] Le aziende energivore negli anni 2022 e/o 2023 il cui codice Ateco prevalente non è compreso nell’Allegato 1 delle nuove Linee guida Ce possono rientrare nell’agevolazione per il 2024 se sono comprese negli elenchi del 2022 e/o 2023 in quanto hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e rispettano uno dei seguenti requisiti:
- a) operano nei settori dell’Allegato 3 alla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (2014/C 200/01);
- b) operano nei settori dell’Allegato 5 alla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (2014/C 200/01) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica sul VAL, sul periodo di riferimento, non inferiore al 20%.
[2] Per le utenze energivore l’elemento A3*SOS è l’unico elemento applicato della componente ASOS. Pertanto, di fatto, per le imprese energivore la componente ASOS e l’elemento A3*SOS coincidono.
RIFIUTI/EOW INERTI: nuove norme per il recupero dei rifiuti inerti.
Scritto da Paola BaraIn vigore dal 26 settembre 2024 il nuovo decreto che definisce le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione, e altri inerti di origine minerale, per essere poi considerati End of Waste pronti per nuovi utilizzi.
Il Decreto 28 giugno 2024 n. 127 recante” Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006” riveste una importanza cruciale non solo per il settore delle costruzioni ma, più in generale, per la tutela dell’ambiente, dati gli importanti risvolti che questo ha sull’economia circolare e sulla sostenibilità.
Il nuovo provvedimento andrà a sostituire il precedente DM 152/2022, di cui supera molti degli aspetti critici che ne impedivano la piena efficacia. A tal proposito è stato::
- ampliato l’ambito di applicazione(attraverso l’estensione anche ai rifiuti abbandonati);
- previsto nuovi e più favorevoli limiti qualitativi di concentrazione degli inquinanti(differenziati in funzione dei diversi utilizzi);
- introdotto importanti semplificazioni procedurali.
Le aziende hanno 180 giorni, a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo regolamento – fino al 25 marzo 2025 – per adeguarsi alle nuove disposizioni e, quindi:
- aggiornare le comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 216 del D.lgs. n. 152 del 2006 (Procedura Semplificata);
- inviare un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del D.lgs. 152/2006 (Procedura Ordinaria).
E’ prevista una fase di monitoraggio di 24 mesi che permetterà di valutare nel tempo l’adeguatezza delle nuove disposizioni e di apportare eventuali correttivi necessari per ottimizzare ulteriormente le pratiche di riutilizzo dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ovvero implementarne l’uso nei nuovi processi produttivi o in altre opere e manufatti edili.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
Info:
Paola Bara
tel.: 0733 279641 - 331 1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
SAVE THE DATE: LABORATORIO ESG - I VANTAGGI NELL'INTEGRAZIONE DEI FATTORI ESG, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL FATTORE GOVERNANCE - 16 OTTOBRE 2024 ORE 16.00
Scritto da Paola BaraIntesa Sanpaolo, Confindustria Macerata e Fondazione Marche hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per l’attivazione del “Laboratorio ESG Marche - Environmental Social Governance”.
Il terzo incontro organizzato nell'ambito delle attività del Laboratorio dal titolo "I vantaggi nell'integrazione dei fattori ESG, con particolare riferimento al fattore governance" è previsto per il giorno 16 ottobre 2024. ore 16.00
Le imprese sono direttamente coinvolte nel processo di trasformazione in atto il quale può consentire di ottenere benefici non solo a livello economico-finanziario ma sotto diversi profili, ivi inclusa una maggiore competitività sul mercato. Per cogliere tale opportunità occorre adottare un approccio pragmatico coniugando le linee guida emanate dalle disposizioni normative con attività volte a ridefinire la struttura di corporate governance e l’assetto organizzativo delle imprese, sposando pragmatismo e semplificazione
In allegato il Save the date dell'evento. Seguirà il programma definitivo
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
Per informazioni:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.279641 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
SAVE THE DATE:
LABORATORIO ESG I VANTAGGI NELL'INTEGRAZIONE DEI FATTORI ESG, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL FATTORE GOVERNANCE
Mercoledì 16 Ottobre 2024, ore 16.00
RENTRI: Termini per la fruizione del servizio di stampa del format di registro di carico e scarico e vidimazione dei FIR e registri digitali
Scritto da Matteo Di Marino
È stato fissato dal MISE al 4 novembre 2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA).
Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.
Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale RENTRI, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.
Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.
I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.279641 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
Dott. Matteo Di Marino
Tel. 0733.279648
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SEMINARIO: RENTRI, Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti: obblighi, aspetti operativi e criticità - 3 ottobre 2024 ore 15.00
Scritto da Paola Bara
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ESG/CRSD: dal 25 settembre regole nazionali sulla rendicontazione societaria di sostenibilità
Scritto da Paola BaraDal 25 settembre sarà in vigore il provvedimento nazionale che recepisce la Direttiva comunitaria sulla rendicontazione societaria di sostenibilità.
Il decreto legislativo 125/2024 che recepisce la direttiva 2022/2464/UE, c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), è stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre e rafforza gli obblighi di reporting non strettamente finanziario, prevedendo in particolare:
- l’estensione a tutte le grandi imprese e alle piccole e medie imprese quotate (diverse dalle microimprese) degli obblighi di reporting non finanziario, già a carico degli "enti di interesse pubblico" (imprese quotate, banche e assicurazioni con più di 500 dipendenti,
- la sostituzione della rendicontazione non finanziaria con la rendicontazione di sostenibilità, che consiste in informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e del modo in cui tali questioni influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
In merito al contenuto, la principale novità consiste nella previsione del principio della cd. doppia materialità, per cui le imprese dovranno riportare le informazioni necessarie a comprendere come le questioni di sostenibilità incidono sulle loro attività (materialità finanziaria), e come queste ultime incidano su persone e ambiente (materialità d’impatto).
Ambito di applicazione (Artt. 1, 2 e 5)
Il Decreto prevede l’estensione dell’obbligo di pubblicare la rendicontazione di sostenibilità a:
- tutte le grandi imprese che superino due dei tre criteri dimensionali:
- più di 250 dipendenti;
- stato patrimoniale > € 25 milioni;
- ricavi netti > € 50 milioni di euro)
- tutte le società quotate in mercati regolamentati (comprese le PMI quotate). Restano escluse le microimprese quotate.
- imprese non europee, che realizzino ricavi netti da vendite e prestazioni superiori a 150 milioni di euro nell’UE e con almeno un’impresa “figlia” o una succursale nell’UE. In tal caso, compete all’impresa figlia (che sia di grandi dimensioni o PMI quotata) o alla succursale (che abbia generato ricavi netti da vendite e prestazioni superiori a 40 milioni di euro nell’esercizio precedente) pubblicare e rendere accessibile la relazione di sostenibilità della società madre extra-europea, redatta a livello di gruppo2.
Le PMI non quotate, non rientrando nel campo di applicazione della CSRD, non hanno l’obbligo di redigere il report di sostenibilità, ma potranno farlo su base volontaria, tenendo conto che i cittadini e il sistema economico e finanziario sono attenti a questi aspetti.
Entrata in vigore della nuova disciplina (Art. 17)
Il Decreto fissa i tempi di attuazione dei nuovi obblighi, da parte delle imprese, secondo il seguente schema:
- i c.d. enti di interesse pubblico - che già oggi redigono la dichiarazione non finanziaria - applicheranno le nuove disposizioni a partire dal 2024 (primo report nel 2025);
- le altre grandi imprese a partire dal 2025 (primo report nel 2026);
- le PMI quotate a partire dal 2026 (primo report 2027, con possibilità di rinvio al 2028);
- le imprese non europee a partire dal 2028 (primo report nel 2029).
E’ disponibile in allegato il testo del decreto e una nota di Confindustria che riepiloga i nuovi obblighi di reportistica di maggior impatto per le imprese.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
Info:
Paola Bara
tel.: 0733 279641 - 331 1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
MATERIE PRIME CRITICHE: Novità nella gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati
Scritto da Matteo Di Marino
Pubblicato il testo coordinato della legge di conversione del DL 25 giugno 2024 n. 84 recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.
Il testo intende adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1252 che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche.
Si riportano di seguito le materie prime individuate dal Regolamento europeo:
- Materie prime strategiche: bauxite/allumina/alluminio; bismuto; boro — grado metallurgico; cobalto; rame; gallio; germanio; litio; magnesio metallico; manganese; grafite; nichel — grado batteria; metalli del gruppo del platino; elementi delle terre rare per magneti permanenti (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm, e Ce); silicio metallico; titanio metallico; tungsteno. (allegato I)
- Materie prime critiche: antimonio; arsenico; bauxite/allumina/alluminio; barite; berillio; bismuto; boro; cobalto; carbon coke; rame; feldspato; fluorite; gallio; germanio; afnio; elio; elementi delle terre rare pesanti; elementi delle terre rare leggere; litio; magnesio; manganese; grafite; nichel; niobio; fosforite; fosforo; metalli del gruppo del platino; scandio; silicio metallico; stronzio; tantali; titanio metallico; tungsteno; vanadio. (allegato II)
Le principali novità del DL 25 giugno 2024 n. 84 inserite in fase di conversione riguardano:
- Gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati (art. 9-bis).
- Disposizioni per l’approvvigionamento urgente di ulteriori materie prime (art. 14-bis).
NORME IN MATERIA DI CORRETTA GESTIONE DEL FINE VITA DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI INCENTIVATI (art. 9-bis)
L’articolo 9-bis introduce nuove norme per la gestione corretta del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2030 dal regolamento europeo 2024/1252 (CRM Act) in tema di riciclo.
Dal punto di vista normativo, l’articolo 9-bis apporta modifiche al decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)), che riguardano:
- Vigilanza e controllo (art. 10): viene stabilito che i Ministeri competenti possono avvalersi del Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) per la vigilanza e il controllo delle attività dei sistemi collettivi che gestiscono i rifiuti dei pannelli fotovoltaici.
- Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico (art. 24-bis): per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo, nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione, viene posticipata dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024.
- Istruzioni operative (art. 24-bis): dal 1° gennaio 2025, nell’ambito delle istruzioni operative, il GSE introdurrà due finestre temporali annuali di 60 giorni ciascuna, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici potranno comunicare al GSE la loro scelta di partecipare a un sistema collettivo. Le modalità di invio della documentazione necessaria saranno specificate nelle istruzioni operative del GSE.
DISPOSIZIONI PER L’APPROVVIGIONAMENTO URGENTE DI ULTERIORI MATERIE PRIME (art. 14-bis)
L’articolo 14-bis introduce nuove misure per accelerare e facilitare l'approvvigionamento urgente delle materie prime necessarie alle filiere produttive del "made in Italy" che non sono comprese nel regolamento (UE) 2024/1252. In particolare, l’articolo prevede:
- Individuazione di progetti minerari strategici: il CITE (Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica), su proposta del Comitato tecnico e dopo aver consultato la Conferenza permanente Stato-Regioni, le regioni e le provincie autonome, può identificare progetti minerari di interesse strategico nazionale per i quali si applicano procedure semplificate e i poteri sostitutivi di cui al comma 3 del decreto.
- Criteri di valutazione: la rilevanza strategica di questi progetti viene valutata in base al reale fabbisogno nazionale delle materie prime coinvolte, con particolare attenzione alle filiere strategiche del made in Italy. I progetti possono includere non solo l'estrazione, ma anche la raffinazione e la trasformazione delle materie prime sul territorio nazionale.
- Semplificazione delle procedure: per i progetti strategici individuati (per l’approvvigionamento urgente delle materie prime non comprese nel regolamento (UE) 2024/1252), il rilascio delle autorizzazioni segue i termini definiti dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto. In caso di ritardi o inadempienze da parte degli organi competenti, il Comitato tecnico può intervenire, assegnando all’organo competente un termine di 15 giorni per provvedere. Se l'inerzia persiste, il Comitato tecnico trasmette gli atti al punto unico di contatto competente per la categoria alla quale appartiene il progetto, che provvede in sostituzione dell'organo inadempiente entro i successivi 60 giorni.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.27941 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
Dott. Matteo Di Marino
Tel. 0733.279648
E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it
F-GAS: Novità sull’etichettatura di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra
Scritto da Matteo Di Marino
Con la pubblicazione del Regolamento esecutivo 2024/2174 arrivano le novità per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.
Il nuovo regolamento intende stabilire le specifiche delle informazioni che devono essere riportate sulle etichette, definendo le prescrizioni relative al design grafico e al posizionamento delle etichette stesse.
Le principali novità riguardano il “Formato delle etichette” (art. 1):
- Le informazioni devono risultare in modo nitido sullo sfondo dell'etichetta, con dimensioni e spaziature tali da renderli chiaramente leggibili.
- Tutta etichetta e il suo contenuto devono essere concepiti in modo da restare saldamente fissati al prodotto o all'apparecchiatura e leggibili in condizioni di normale utilizzo, sia al momento dell'immissione sul mercato che per tutta la durata in cui il prodotto o l'apparecchiatura contengono gas fluorurati a effetto serra o il loro funzionamento dipende da questi gas.
- L’etichetta deve riportare la seguente dicitura: «contiene gas fluorurati a effetto serra».
- Le informazioni sul peso dei gas fluorurati a effetto serra, se necessarie, devono essere espresse in chilogrammi o grammi, e il CO2 equivalente deve essere indicato in tonnellate, utilizzando i valori del potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati a effetto serra elencati nella colonna «GWP» degli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2024/573.
Inoltre, si sottolinea che per i prodotti di piccole dimensioni (come, ad esempio, generatori di aerosol, contenitori e solventi) occorre prevedere "modi praticabili" di trasmettere agli utilizzatori le informazioni necessarie, anche tramite link leggibili da dispositivi elettronici.
Il Regolamento 2024/2174/UE, che entrerà in vigore il 23 settembre 2024, sarà applicabile dal 1° gennaio 2025, in linea con l'entrata in operatività di tutte le novità in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti stabilite dall'articolo 12 del regolamento 2024/573/UE e abroga il precedente regolamento di esecuzione 2015/2068/ UE.
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Corso di formazione - Il Regolamento REACH e le Schede Dati di Sicurezza - 25-09-2024
Scritto da Matteo Di Marino
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