Ambiente, energia, trasporti (154)
Ambiente
La sostenibilità ambientale è oggi considerata una leva strategica per sviluppare la crescita delle imprese e fonte di innovazione di prodotto, di processo e organizzativa.
La tutela ambientale e l’economia circolare sono i temi su cui maggiormente collaboriamo con le imprese, offrendo loro aggiornamento ed interpretazione normativa, percorsi formativi mirati e progetti di sviluppo sostenibile.
Indichiamo come procedere nella gestione degli impatti ambientali dell’impresa tra cui rifiuti, acque, emissioni in atmosfera Affianchiamo le imprese nel rilascio delle autorizzazioni e certificazioni ambientali e di prodotto.
Ci occupiamo di politiche ambientali in rappresentanza delle imprese industriali presso le Istituzioni e le assistiamo nelle controversie con gli Organi di Controllo.
Energia
Energia Elettrica e gas naturale sono risorse importanti e strategiche per ogni azienda.
Le norme che ne regolamentano la compravendita e la produzione sono complesse e comportano una continua attività di approfondimento, monitoraggio e valutazione.
Con un aggiornamento costante, con una puntuale attività di analisi e comparazione assistiamo le imprese associate nella scelta di percorsi di efficientamento energetico, di ottimizzazione dei costi e nelle agevolazioni legate alla fiscalità energetica.
Curiamo la redazione delle dichiarazioni annuali di consumo dell’energia elettrica e tutti gli adempimenti obbligatori per le aziende produttrici di energia elettrica o con regimi fiscali agevolati.
Attraverso il Consorzio Confindustria Energia Adriatica (creato dalle Associazioni Industriali delle Marche) forniamo alle imprese associate, energia elettrica a condizioni economiche e di servizio vantaggiose, modellabili sulle esigenze della singola realtà produttiva.
Trasporti
Collaboriamo con le imprese di trasporto ed i committenti che hanno necessità di essere aggiornate sul mondo dei trasporti.
Offriamo aggiornamento normativo e consulenze personalizzate sulla circolazione delle merci e delle persone. Assistiamo le imprese in tema di codice della strada, limiti alla circolazione, trasporto di merci in conto proprio e conto terzi e tempi di guida e riposo.
Rappresentiamo le imprese presso le Istituzioni e le assistiamo nelle controversie con gli Organi di Controllo.
ENERGIA – GASIVORE - Apertura del portale per l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per il 2024
Scritto da Naida CostantiniAperto fino al 16 novembre 2023 il portale per l’invio delle dichiarazioni
Ai sensi del D.M. 21 dicembre 2021, nonché della deliberazione ARERA 541/2022/R/gas, la CSEA rende disponibile, con decorrenza 2 ottobre 2023, il Portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2024.
Il Portale è accessibile al seguente link: https://gasivori.csea.it/Gasivori/
Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, devono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni.
Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE
- Consumo medio di almeno 1 GWh/anno ovvero 94.582 Sm3/anno;
- Settore di attività con codice ATECO tra quelli elencati nell’allegato del DM 541/2021;
- Indice di intensità gasivora positivo determinato, in relazione al VAL non inferiore al 20% o, in alternativa, indice di intensità gasivora positivo determinato, in relazione al fatturato non inferiore al 2%.
- L'impresa beneficiaria deve adottare misure per l'uso efficiente dell'energia in conformità alle disposizioni del d.lgs. 102/14 che prevede:
- Certificazione ISO 50001:2018 attiva
oppure
- È titolare di una o più diagnosi energetiche conformi all’allegato 2 del Dlgs 102/14 comunicate all’Enea ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 5, del DM 21/12/21 ed in corso di validità
DICHIARAZIONE PER L’ANNUALITA’ 2024
- Imprese “NON neo costituite”
Per poter presentare la dichiarazione per l’annualità 2024, è necessario accedere al Portale come illustrato al paragrafo precedente e, al fine di procedere alla compilazione della dichiarazione, selezionare il link “IMPRESE COSTITUITE PRIMA DEL 2023 – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2024”.
Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2021, nonché di quelli previsti dalla Delibera; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti indicati dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio della dichiarazione.
Il sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione trasmetterà a mezzo PEC una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettuerà i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla Delibera.
La suddetta ricevuta sarà, comunque, sempre disponibile all’acquisizione tramite il Portale.
Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni dal giorno 2 ottobre 2023 fino alle ore 23:59 del 16 novembre 2023.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2023 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli art. 4.4 e 4.13 dell’Allegato A alla Delibera.
In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.
Entro il 18 dicembre 2023 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno di competenza 2024, distinte per classi di agevolazione ai sensi del comma 2.3, lettere b), c) e d) dell’Allegato A alla Delibera.
Infine, si rammenta che ai sensi dell’art. 12 della Delibera per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2024 è stato fissato dall’ARERA pari a:
- 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
Le imprese riceveranno lo IUV utile al pagamento del suddetto contributo a mezzo PEC.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
- Imprese neo costituite
Le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2023), o quelle costituite negli anni precedenti al 2023 la cui attività produttiva e l’associato impiego di gas naturale risultino differiti al medesimo anno 2023, potranno accedere al Portale come illustrato nelle “Indicazioni di carattere generale” e, al fine di procedere alla compilazione, selezionare il link “IMPRESA COSTITUITA NEL 2022 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2023, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA’ PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2024”.
Le imprese neo costituite presenteranno alla CSEA una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l’annualità 2023.
Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2021, nonché quelli previsti dalla Delibera; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio.
Il sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione trasmetterà a mezzo PEC una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettua i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla Delibera.
La suddetta ricevuta sarà, comunque, sempre disponibile all’acquisizione tramite il Portale.
L’accesso al Portale sarà consentito esclusivamente dal giorno 2 ottobre 2022 fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2023.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2024 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli artt. 4.4 e 4.13 dell’Allegato A alla Delibera.
In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.
Sarà richiesto all’impresa, attraverso il Portale, l’invio di una ulteriore dichiarazione in cui la stessa si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall’Allegato A della Delibera, che prevede l’invio alla CSEA, entro e non oltre il mese di novembre dell’anno 2024, della copia della dichiarazione IVA dell’anno 2023 recante il Codice ATECO prevalente dichiarato.
Contestualmente alla suddetta dichiarazione, l’impresa neo costituita deve allegare una relazione contenente:
- le modalità di stima dei consumi inseriti in base alla produzione prevista per l’anno 2023, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a PDR già esistenti;
- le modalità di stima dei dati di bilancio inseriti dell’anno 2023, in particolare il fatturato e il VAL (in applicazione della Determinazione DIEU 17/2020 del 24 settembre2020), evidenziando l’eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione.
Al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la CSEA effettua una verifica ex post per accertare l’ammissibilità dell’impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione di cui al D.M. 21 dicembre 2021.
Infine, si rammenta che ai sensi dell’art. 12 della Delibera per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2024 è stato fissato dall’ARERA pari a:
- 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
Le imprese riceveranno lo IUV utile al pagamento del suddetto contributo a mezzo PEC.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza
Allegati:
- Guida alla compilazione
- Disposizioni attuative (Allegato deliberazione ARERA 541/2022/R/gas)
Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 - costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
Modulo 3: Direttiva ecodesign, DPP (Digital Product Passport) e trend di prodotto - Corso di Formazione di Economia Circolare "Sostenibilità e Impresa: strumenti, metodologie e trend"
Scritto da Matteo Di Marino
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ENERGIA - CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA E GAS I° E II° TRIMESTRE 2023: ANTICIPATO AL 16 NOVEMBRE 2023 IL TERMINE PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
Scritto da Naida CostantiniCon il Decreto Proroghe[1] è stata anticipata la scadenza per utilizzare in compensazione i crediti di imposta energia e gas maturati nel I° e II° trimestre 2023.
La scadenza, prevista dalle norme istitutive dei crediti per il 31 dicembre 2023, è stata anticipata al 16 novembre 2023.
Nella tabella seguente sono riepilogati i crediti per i quali è stata anticipata la scadenza per la compensazione, con indicati i relativi codici tributi e percentuali di agevolazione.
Codice tributo F24 |
Descrizione credito d’imposta |
Percentuale agevolazione |
7010 |
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
45% delle spese |
7011 |
Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
35% delle spese |
7012 |
Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
45% delle spese |
7013 |
Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
45% delle spese |
7015 |
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, DL n. 34/2023 |
20% delle spese |
7016 |
Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, DL n. 34/2023 |
10% delle spese |
7017 |
Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, DL n. 34/2023 |
20% delle spese |
7018 |
Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, DL n. 34/2023 |
20% delle spese |
Lo stesso decreto anticipa, al 16 novembre 2023, il termine per la compensazione del credito da parte del cessionario nei casi di cessione del credito.
In allegato una tabella riepilogativa dei crediti e delle scadenze.
Per Informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
[1] Si veda l’articolo 7 del D.L 132 del 29/09/2023 pubblicato in Gu n. 228 del 29/09/2023
RENTRI: definite le tempistiche per iscrizione, adozione nuovi modelli e digitalizzazione
Scritto da Paola BaraIl Ministero dell’Ambiente fornisce indicazioni puntuali ed omogenee per il rispetto, a partire dal 15 dicembre 2024, delle tempistiche di iscrizione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI e delle altre scadenze relative all’adozione dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto, nonché la tenuta dei documenti ambientali in formato digitale.
Il decreto direttoriale 22 settembre 2023 n. 97 chiarisce infatti le scadenze RENTRI, di seguito riportate, inserite nel DM 59/2023, il provvedimento che disciplina il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (Si veda nostra news del 6 giugno 2023).
Iscrizione RENTRI |
Scadenze |
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18 |
a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
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enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti |
a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
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per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 159/2023 |
a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
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Entrata in vigore nuovi modelli |
Data |
Nuovi modelli di registro cronologico e FIR |
a decorrere dal 13 febbraio 2025 |
Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale |
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Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 |
a decorrere dal 13 febbraio 2025
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Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025 |
dalla data di iscrizione al RENTRI
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Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026 |
dalla data di iscrizione al RENTRI
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Obbligo di emissione del FIR in formato digitale |
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Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI |
a decorrere dal 13 febbraio 2026 |
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.279641 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
CONAI: rimodulazione del contributo CONAI per carta, legno e vetro. Nuovi importi dal 1° ottobre 2023 e 1° gennaio 2024.
Scritto da Matteo Di MarinoCONAI rimodula nuovamente il contributo ambientale (CAC) per gli imballaggi in carta, legno e vetro.
Questo dopo essersi confrontato con i consorzi COMIECO, RILEGNO e COREVE e aver valutato lo scenario attuale della filiera del riciclo degli imballaggi.
IMBALLAGGI IN CARTA
Nella tabella di seguito riportiamo la nuova entità del CAC per gli imballaggi in carta e cartone che entrerà in vigore dal 1° ottobre 2023.
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CAC in vigore [€/tonn] |
CAC dal 1° ottobre 2023 [€/tonn] |
CARTA fascia 1 (base) |
5 |
35 |
CARTA fascia 2 (CPL) |
25 |
55 |
CARTA fascia 3 (Compositi di tipo C) |
115 |
145 |
CARTA fascia 4 (Compositi di tipo D) |
245 |
275 |
IMBALLAGGI IN LEGNO
Nuovo importo dal 1° gennaio 2024.
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CAC in vigore [€/tonn] |
CAC dal 1° gennaio 2024 [€/tonn] |
LEGNO |
8 |
7 |
IMBALLAGGI IN VETRO
Nuovo importo dal 1° ottobre 2023.
|
CAC in vigore [€/tonn] |
CAC dal 1° ottobre 2023 [€/tonn] |
VETRO |
23 |
15 |
PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L’IMPORT
La rimodulazione CONAI ha avuto impatto anche sulle procedure forfettarie/semplificate per l’importazione di imballaggi pieni.
I contributi forfettari/aliquote saranno, quindi, i seguenti:
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In vigore |
1° ottobre 2023 |
1° gennaio 2024 |
Forfettaria “per tara” |
59 €/tonn |
70 €/tonn |
69 €/tonn |
Semplificata “a valore” (prodotti alimentari) |
0,12 % |
0,11 % |
0,11 % |
Semplificata “a valore” (prodotti NON alimentari) |
0,06 % |
0,06 % |
0,06 % |
A breve CONAI, sul proprio sito, indicherà i nuovi valori delle altre procedure semplificate.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
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RIFIUTI: regolamento per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata
Scritto da Paola BaraDal 16 settembre 2023 entreranno in vigore le nuove regole per l’autorizzazione in forma semplificata alla preparazione per il riutilizzo di determinati rifiuti ai sensi dell’art. 214 del Codice dell’Ambiente.
Le operazioni di “preparazione per il riutilizzo”, hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.
L’esercizio della preparazione per il riutilizzo dovrà essere preceduta dall’invio alla Provincia di una comunicazione di inizio attività. Decorsi 90 giorni dalla comunicazione, durante i quali la Provincia effettuerà la verifica del rispetto delle condizioni di legge, sarà possibile iniziare l’attività.
Le nuove regole sono dettate dal Decreto 10 luglio 2023, n. 119, recante “Regolamento recante la determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e definiscono:
- i requisiti dei soggetti che intendono esercitare attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata,
- le dotazioni tecniche strutturali richieste per i Centri di preparazione per il riutilizzo,
- i rifiuti impiegabili e le quantità massime ammesse nonché i rifiuti esclusi.
- una disciplina specifica per la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee).
Operazioni di “preparazione per il riutilizzo”
Le operazioni di “preparazione per il riutilizzo”, sono specificate nell’allegato ! del DM:
- controllo: operazione che consiste nell’ispezione visiva, cernita e prova funzionale per valutare l’idoneità del rifiuto ad essere preparato per il successivo riutilizzo […];
- pulizia: operazione mediante la quale vengono eliminate le impurità anche attraverso l’impiego di acqua e liquidi specifici come i detergenti ad azione disinfettante, anche in forma di vapore; operazioni di disinfestazione contro il tarlo;
- smontaggio: operazione di disassemblaggio totale o parziale del rifiuto in componenti riutilizzabili singolarmente o nell’operazione di riparazione;
- riparazione: operazione che comprende la sostituzione, la soppressione e/o ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, del rifiuto nonché l’installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi, comprese le attività di sabbiatura, verniciatura, laccatura.
Tipologie di rifiuti
Di seguito l’elenco dei rifiuti che potranno essere ammessi alle operazioni di preparazioni per il riutilizzo, di cui alla tabella 1 allego 1:
- Biciclette, passeggini, carrozzine, giocattoli e loro componenti;
- Mobili e cucine a gas e loro componenti;
- Reti e materassi;
- Pneumatici per biciclette;
- Attrezzature sportive e ricreative e loro componenti;
- Attrezzature nautiche e loro componenti (galleggianti, cime, catene, salvagenti, ancore, parabordi, remi epagaie, materassini e canotti, tavole da surf, barche a vela (derive), gommoni fino ad una lunghezza di 6 m,ecc.);
- Abbigliamento, accessori di abbigliamento, tessuti, tappeti, calzature, zaini;
- Cancelli in metallo, in legno, in plastica, serrature e loro componenti;
- Attrezzi da giardino, suppellettili in legno metalli e plastica, appendiabiti e loro componenti
- Pentole padelle e stoviglie;
- Pavimenti, rivestimenti, ceramiche;
- Porte/finestre e elementi costruttivi in legno, plastica, metallo, alluminio, vetro e loro componenti;
- Componenti di impianti di irrigazione, impianti e attrezzature per l’attività agricola e florovivaistica e loro componenti, componenti di serre.
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Materie prime critiche /rottami ferrosi: notifica all’esportazione prorogata al 31 dicembre 2026
Scritto da Paola Bara
Facciamo seguito alle nostre precedenti circolari in merito alle esportazioni al di fuori dell’Unione Europea dei rottami ferrosi, per comunicare che l’obbligo di previa notifica ai Ministeri competenti è stato prorogato al 31 dicembre 2026 dalla Legge 3 luglio 2023 n. 87 di conversione del DL 18 maggio 2023 n.51.
Ricordiamo che le disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche sono state introdotte con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, convertito dalla Legge 51/2022.
In particolare, l’articolo 30 del suddetto DL detta una specifica disciplina per l’ipotesi di esportazioni al di fuori dell’Unione Europea prevedendo uno specifico obbligo di notificazione. Tale disposizione prevede, inoltre, che i rottami ferrosi, anche non originari dell’Italia, costituiscano materie prime critiche, e che la loro esportazione sia soggetta all’obbligo di notifica.
Per quanto riguarda i rottami ferrosi (dichiarati materie prime critiche soggette all'obbligo di previa notifica), se la quantità della spedizione è superiore alle 250 tonnellate, o se la somma delle operazioni nel mese solare è superiore a 500 tonnellate, la previa notifica ai ministeri (MISE e MAECI) andrà effettuata 60 giorni prima dell’operazione (anziché 20) fino al 31 dicembre 2026.
Al seguente link Rottami ferrosi – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sono disponibili tutte le informazioni a riguardo, compresa la circolare con i chiarimenti e il modulo per la notifica.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
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Dott.ssa Paola Bara
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BONIFICHE/MATERIALI DI RIPORTO: Pubblicate Linee guida ISPRA-SNPA per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica
Scritto da Paola BaraBONIFICHE/MATERIALI DI RIPORTO: Pubblicate Linee guida ISPRA-SNPA per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica
Segnaliamo la pubblicazione nel sito SNPA delle Linee Guida n.46/2023 per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica.
Nel dettaglio, le Linee Guida individuano un percorso metodologico per l’identificazione e la gestione dei materiali di riporto nell’ambito dei procedimenti di bonifica di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006, “Bonifica dei siti inquinati” alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge 108 del 29 luglio 2021.
In particolare l’art. 37 c. 1-bis apporta delle modifiche all’art. 3 del DL 2/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 28/2012 “Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti”, stabilendo che le matrici materiali di riporto non conformi ai limiti del test di cessione devono essere gestite nell’ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l’ambiente.
In premessa inoltre si chiarisce che la procedura proposta nelle Linee Guida si applica ai procedimenti di cui alla Parte Quarta,Titolo V del D.Lgs 152/06 per i siti oggetto di bonifica e non risultano applicabili nell’ambito dei procedimenti di cui al D.P.R. 120/2017 per la gestione delle terre e rocce da scavo.
La finalità delle Linee Guida è la sistematizzazione degli aspetti e delle problematiche necessari per la corretta identificazione della matrice materiali di riporto e per le conseguenti modalità di gestione all’interno dei siti oggetto di procedimento di bonifica, al fine di fornire dei criteri di valutazione generali utili alla formazione del giudizio finale da parte dei soggetti interessati, favorendo quindi un approccio uniforme replicabile in situazioni affini sul territorio nazionale.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.27941 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
Modulo 2: Comunicazione Ambientale - Corso di Formazione di Economia Circolare "Sostenibilità e Impresa: strumenti, metodologie e trend"
Scritto da Matteo Di Marino
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POLVERI SOTTILI (PM10): indirizzi della Regione Marche per il biennio 2023/2024
Scritto da Paola BaraCon DGR 835 del 12/6/2023 la Regione Marche ha adottato le consuete misure contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva per il biennio 2023/2024.
Per il 2022/2023 vengono confermate le misure della precedente DGR 942 del 26/07/2021. Ricordiamo che tutte le misure previste in DGR saranno valide dal 1 novembre 2023 al 15 aprile 2024 e dovranno essere confermate dai singoli Comuni attraverso ordinanze sindacali o atti equipollenti.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.279641 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
Altro...
BONUS ENERGIA MARCHE - Approvazione primo elenco di beneficiari
Scritto da Leonardo SpernanzoniCon decreto n. 409 del 20 luglio 2023 sono stati approvati gli elenchi e le prime concessioni (100 per il bando ordinario e 100 per il bando sisma) relativi al “Bonus Energia Marche”.
Le imprese assegnatarie del contributo devono rendicontare quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda, a dimostrazione della spesa sostenuta, entro 45 giorni solari dalla ricezione della PEC da parte della Regione.
Si allegano gli elenchi delle aziende beneficiarie:
- allegato 3 _ bando ordinario;
- allegato 4 _ bando sisma.
Per informazioni:
Leonardo Spernanzoni – 0733 279628 – area.finanziaria@confindustriamacerata.it
Naida Costantini – 0733 279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Anna Ruffini – 0733 279651 – a.ruffini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Gianni Niccolò
Corso di Formazione di Economia Circolare "Sostenibilità e Impresa: strumenti, metodologie e trend"
Scritto da Matteo Di Marino
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ENERGIA – CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA 2° TRIMESTRE 2023 – Codici tributo
Scritto da Naida CostantiniIstituiti i codici tributi per la compensazione di crediti d’imposta energia relativi al 2° trimestre 2023
Con risoluzione 20/e del 10 maggio 2023 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “7015” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- “7016” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- “7017” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- “7018” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
I crediti d’imposta sopra elencati devono essere utilizzati in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023.
In allegato TABELLA RIEPILOGATIVA con i codici tributo per la compensazione dei crediti d’imposta e relativa scadenza.
Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
Albo Nazionale Gestori Ambientali: dal 15 giugno 2023 nuove modalità digitali di attestazione dell’iscrizione
Scritto da Paola BaraFacciamo seguito alla nostra circolare del 24 febbraio 2023 per ricordare che dal 15 giugno 2023 sono entrate in vigore le nuove modalità digitali di attestazione dell’iscrizione (alternative e non sostitutive alle attuali): imprese, pubbliche amministrazioni ed enti di controllo devono essere informate e formate sulle novità che le accompagneranno per velocizzare i controlli e che consentiranno, alle imprese che lo sceglieranno, di eliminare i documenti cartacei all’interno dei veicoli.
Gli enti di controllo potranno quindi verificare l'iscrizione utilizzando un'apposita applicazione per dispositivi mobili, che inquadrerà il QR code esibito dall'impresa in formato digitale o cartaceo. Sul canale YouTube dell’Albo è disponibile il Video Tutorial relativo alla Delibera in oggetto.
La dematerializzazione dei provvedimenti dell’Albo nazionale gestori ambientali sono state introdotte dalle recenti delibere (Delibera n. 1 del 13/02/2023 e n. 3 del 7 febbraio 2022).
Riportiamo in allegato delle slides che illustrano le modalità per la dimostrazione dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali con “QR-code” e l’applicativo informatico con le modalità e le indicazioni d’uso del nuovo strumento.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.27941 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it