Ambiente, energia, trasporti

Ambiente, energia, trasporti (208)


Ambiente

La sostenibilità ambientale è oggi considerata una leva strategica per sviluppare la crescita delle imprese e fonte di innovazione di prodotto, di processo e organizzativa.

La tutela ambientale e l’economia circolare sono i temi su cui maggiormente collaboriamo con le imprese, offrendo loro aggiornamento ed interpretazione normativa, percorsi formativi mirati e progetti di sviluppo sostenibile.

Indichiamo come procedere nella gestione degli impatti ambientali dell’impresa tra cui rifiuti, acque, emissioni in atmosfera Affianchiamo le imprese nel rilascio delle autorizzazioni e certificazioni ambientali e di prodotto.

Ci occupiamo di politiche ambientali in rappresentanza delle imprese industriali presso le Istituzioni e le assistiamo nelle controversie con gli Organi di Controllo.


Energia
Naida Costantini - Referente del servizio "Energia"

Energia Elettrica e gas naturale sono risorse importanti e strategiche per ogni azienda.

Le norme che ne regolamentano la compravendita e la produzione sono complesse e comportano una continua attività di approfondimento, monitoraggio e valutazione.

Con un aggiornamento costante, con una puntuale attività di analisi e comparazione assistiamo le imprese associate nella scelta di percorsi di efficientamento energetico, di ottimizzazione dei costi e nelle agevolazioni legate alla fiscalità energetica.

Curiamo la redazione delle dichiarazioni annuali di consumo dell’energia elettrica e tutti gli adempimenti obbligatori per le aziende produttrici di energia elettrica o con regimi fiscali agevolati.

Attraverso il Consorzio Confindustria Energia Adriatica  (creato dalle Associazioni Industriali delle Marche) forniamo alle imprese associate, energia elettrica a condizioni economiche e di servizio vantaggiose,  modellabili sulle esigenze della singola realtà produttiva.


Trasporti

Collaboriamo con le imprese di trasporto ed i committenti che hanno necessità di essere aggiornate sul mondo dei trasporti.

Offriamo aggiornamento normativo e consulenze personalizzate sulla circolazione delle merci e delle persone. Assistiamo le imprese in tema di codice della strada, limiti alla circolazione, trasporto di merci in conto proprio e conto terzi e tempi di guida e riposo.

Rappresentiamo le imprese presso le Istituzioni e le assistiamo nelle controversie con gli Organi di Controllo.

 

Dal 15 dicembre 2025 diventerà pienamente operativo il RENTRI anche per il terzo gruppo dei soggetti obbligati che avranno tempo fino al 13 febbraio 2026 per completare la procedura di iscrizione.

Fanno parte del terzo e ultimo gruppo gli enti, le imprese e i produttori di rifiuti speciali pericolosi aventi un numero di dipendenti fino a 10.

Ricordiamo che le nuove disposizioni sono state stabilite dal DM 4 aprile 2023, n. 59 recante la “disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (c.d. RENTRI)

Il registro cronologico di carico e scarico sarà tenuto esclusivamente in modalità digitale e vidimato digitalmente mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di Commercio accessibile dal RENTRI a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI.

Numero dipendenti

Il numero di dipendenti è un parametro essenziale per determinare gli obblighi, le modalità e le tempistiche di iscrizione al sistema RENTRI. Il MASE, tramite il Supporto RENTRI, ha pubblicato un chiarimento su come si calcola il numero di dipendenti.

Il numero di dipendenti è la totalità delle persone che lavorano per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro subordinato e che percepiscono una remunerazione per il lavoro svolto. Questo dato è riferito alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, sono inclusi:

  • i dipendenti a tempo pieno;
  • i dipendenti a tempo parziale e stagionali, conteggiati come frazioni di unità lavorative, in base a quanto stabilito dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive;
  • titolare e soci vanno considerati nel conteggio solo se inquadrati come dipendenti formalmente dell’azienda, ossia regolarmente a libro paga.

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

INFO:

Dott.ssa Paola Bara

Tel. 0733.279641 / 331.1921246

E-mail: bara@confindustriamacerata.it

Dott. Matteo Di Marino

Tel. 0733.279648

E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it 

 

 

Mercoledì, 10 Dicembre 2025 08:43

CONAI: Procedure semplificate e novità operative

Scritto da

 

  1. Procedura semplificata per la dichiarazione del Contributo Ambientale CONAI sulle etichette (Mod. 6.14). Valori dei contributi forfettari per l’anno 2026.

Novità che entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2026:

  • Approvazione della riduzione dei valori del contributo forfettario per le etichette in plastica per l’anno 2026, in continuità con quelli già in vigore per il 2025.
  • Inclusione dei contributi unitari previsti per gli imballaggi in plastica fascia B1.1 e B1.2 ai fini del calcolo del contributo ambientale medio unitario annuo plastica (inferiore del 19% rispetto a quello del 2025).
  • A partire dal 1° gennaio 2026, i valori dei contributi forfettari per le etichette in alluminio, in carta e in plastica verranno mantenuti invariati per l’intero anno di competenza, anche nell’ipotesi in cui i valori di contributo unitari (per uno o più dei tre materiali) dovessero variare in corso d’anno.
  • Dall’anno 2027 non sarà riconosciuta alcuna riduzione dei valori di contributo forfettario per le etichette.

Valori del CAC forfettario sulle etichette (mod. 6.14) per il 2026, distintamente per materiale.

Fasce fatturato ANNUO

[€]

CAC forfettario per le etichette in ALLUMINIO

[€]

CAC forfettario per le etichette in CARTA

[€]

CAC forfettario per le etichette in PLASTICA

[€]

≤ 100.000

21

79

180

100.001 – 250.000

74

276

630

250.000 – 500.000

158

591

1.350

500.000 – 1.000.000

315

1.181

2.701

1.000.001 – 1.500.000

525

1.969

4.501

1.500.001 – 2.000.000

735

2.756

6.301

>2.000.000

735 + (0,042% da applicare al fatturato eccedente i 2.000.000 €)

2.756 + (0,158% da applicare al fatturato eccedente i 2.000.000 €)

6.301 + (0,360% da applicare al fatturato eccedente i 2.000.000 €)

 

  1. 6.6 Bis – Rimborso ex post da dichiarazione semplificata Mod. 6.2 import. Aumento della soglia per poter accedere alla procedura. Delibera Cda Conai del 22 ottobre 2025.

Novità introdotte:

  • Aumento della soglia prevista per le esportazioni fino ad oggi prevista, che passa da € 25.000,00 a € 50.000,00.
  • La presentazione del Mod 6.6 Bis aggiornato, relativo al consuntivo dell’anno 2025, dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2026 tramite servizio “Dichiarazioni online”. Le richieste di rimborso inviate entro i 30 giorni successivi alla scadenza non saranno respinte, ma verrà riconosciuto un rimborso pari al 75% dell’importo spettante.

 

  1. Aggiornamento della procedura relativa ai “Pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati (determinazione del peso dei pallet da assoggettare a CAC)”

Per tali tipologie di pallet, indipendentemente dal documento di provenienza degli imballaggi/rifiuti di imballaggio nonché dell’effettiva riparazione eseguita sugli stessi, se reimmessi al consumo, sono previste formule agevolate, diversificate, some riportato nella seguente tabella:

Casistiche

Dal 2013

al 2018

Dal 2019

al 2021

Dal

01/01/2022

CASO 1:

a prescindere dall’attività effettivamente eseguita sugli stessi (riparazione, su tutti o su parte di essi, mera selezione/cernita ovvero nessuna attività) nonché della relativa provenienza (cioè, con formulario o documento di trasporto)

Percentuale del peso da assoggettare a CAC

60%

60%

60%

Percentuale di abbattimento del peso

40%

40%

40%

 

 

 

 

CASO 2:

se prodotti in conformità a capitolati codificati, nell’ambito di circuiti produttivi “controllati” noti, per i quali sussistono i requisiti minimi indicati per i “pallet di nuova produzione strutturalmente concepiti per il pluriennale riutilizzo (determinazione del peso da assoggettare a CAC)”

Percentuale del peso da assoggettare a CAC

40%

20%

10%

Percentuale di abbattimento del peso

60%

80%

90%

La seguente precisazione, relativa all’applicazione della formula agevolata che consente l’abbattimento del peso dei pallet in legno usati, riparati o selezionati e reimmessi al consumo, acquista efficacia a partire dal 1° gennaio 2026:

  • La formula agevolata si applica anche nei casi di importazione, sia da Paesi intra-UE sia extra-UE, quando i pallet in legno vengono importati vuoti e destinati a uso diretto dell’importatore.
  • Non si applica ai pallet in legno importati “pieni” in mancanza del requisito soggettivo, atteso che gli importatori di imballaggi pieni sono, a tutti gli effetti di legge, “utilizzatori di imballaggi.

 

  1. Nuova procedura semplificata di rimborso/esenzione del Contributo Ambientale CONAI per aziende esportatrici appartenenti ad un medesimo gruppo aziendale.

Novità a partire dal 1° gennaio 2026:

  • La novità introdotta, facoltativa e alternativa a quelle già esistenti, prevede la possibilità per un consorziato (ad es. azienda produttrice di beni) di usufruire di una delle due procedure di esenzione del CAC (ex post – Rimborso oppure ex-ante – Plafond) in relazione alle esportazioni indirette effettuate da un altro consorziato (ad es. azienda commerciale, cliente della suddetta azienda produttrice), appartenente appunto allo stesso gruppo aziendale.

La nuova procedura sarà applicabile alle esportazioni di imballaggi effettuate a partire dal 1° gennaio 2026 (che saranno, quindi, oggetto di richieste di rimborso/conguaglio a partire dal 2027) per coloro che rientrano nelle condizioni di applicabilità.

 

Si rimanda, per ogni eventuale approfondimento, alle circolari CONAI allegate.

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

INFO:

Dott.ssa Paola Bara

Tel. 0733.279641 / 331.1921246

E-mail: bara@confindustriamacerata.it

Dott. Matteo Di Marino

Tel. 0733.279648

E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it 

 

 

Scade il 15 dicembre 2025 il contributo annuale Arera dovuto dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e gas, ivi compresi i produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici con impianti di potenza nominale complessiva superiore a 100 kw[1].

Con la deliberazione del 14 ottobre 2025 n. 450/2025/A, l’Arera ha determinato la misura dell'aliquota del contributo agli oneri di funzionamento per l'anno 2025. Tale misura è pari:

  • per i soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas allo 0,24 per mille dei ricavi relativi all'anno 2024 risultanti dall'ultimo bilancio approvato relativo al settore energia elettrica e gas[2];
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all'anno 2024 risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti o di una o più attività che lo compongono allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2024 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero ricavi desumibili dal PEF per i gestori in forma diretta del servizio[3]

Nella deliberazione n. 450/2025/A l'Autorità ha confermato un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa nella misura dello 0,02 per mille dei ricavi complessivi assoggettati risultanti dai bilanci approvati per l'esercizio 2024.

Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

Il contributo 2025 deve essere versato entro il 15 dicembre 2025

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario su apposito NUOVO conto corrente intestato all'Autorità e di seguito riportato:

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Piazza Cavour n. 5, 20121 Milano (C.F. 97190020152)
IBAN: IT 85 C 05696 01613 000018000X48

In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA o C.F, la ragione sociale e la dicitura "Contributo ARERA 2025 ENERGIA" ovvero "Contributo ARERA 2025 IDRICO" ovvero "Contributo ARERA 2025 RIFIUTI" secondo il proprio settore di appartenenza.

Si informano altresì tutti i soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente tenuti al versamento del contributo agli oneri di funzionamento che, in alternativa al bonifico bancario, è attiva la nuova piattaforma digitale dei pagamenti PagoPA.

I soggetti tenuti al versamento del contributo aggiuntivo effettuano un unico versamento utilizzando il conto corrente sopra riportato comprendendo nella somma da versare il contributo ordinario e il contributo aggiuntivo.

I soggetti che devono provvedere a versare il contributo riconducibile a più settori dovranno effettuare il versamento in modo distinto per settore e possono effettuare la comunicazione degli estremi dei versamenti con un'unica dichiarazione.

Tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo, compresi coloro che non effettuano il versamento in quanto il contributo calcolato ha un importo uguale o inferiore a 100,00 (cento/00) euro, sono tenuti a comunicare all'Autorità, entro il 31 gennaio 2026, i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste . Nella dichiarazione si deve indicare il soggetto che ha eseguito il versamento, la misura e la data di versamento, la base imponibile per la liquidazione del contributo, le voci di bilancio escluse da quest’ultimo e copia del bonifico di versamento.

Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell'Autorità, previo completamento dell'accreditamento all'Anagrafica Operatori dell'Autorità (Arera).

Allegati:

  1. Istruzioni tecniche
  2. Manuale d'uso

Per informazioni: Naida Costantini – 0733/279654 -costantini@confindustriamacerata.it

Cordiali saluti

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

[1] A tal fine si ricorda che, ai sensi della delibera 443/2012/A sono esonerati dall'iscrizione all'Anagrafica Operatori, e conseguentemente dal versamento del contributo e dagli altri adempimenti connessi,  i soggetti che presentano congiuntamente tutte le seguenti caratteristiche:

  • svolgono l'attività di produzione di energia elettrica con impianti di potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 100 kW;
  • non sono gestori, anche disgiunti, di componenti del servizio idrico integrato;
  • non svolgono alcuna delle altre attività di cui all'articolo 2, dell'Allegato A alla delibera n. 143/07;
  • sono già registrati presso Terna sul sistema Gaudì.

 

[2] I ricavi 2024 da prendere a riferimento per il calcolo del contributo sono solo quelli relativi al settore energia elettrica, gas e sistema idrico

[3] Le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti sottoposte al versamento del contributo sono di seguito riportate:

  • spazzamento e lavaggio delle strade;
  • raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  • gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
  • trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
  • trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
  •        spedizione transfrontaliera

 

A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute in merito ai termini di conservazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dal sistema RENTRI, Confindustria Nazionale fornisce le seguenti indicazioni.

Per la messa in conservazione dei registri si potrebbe fare riferimento all’annualità, in conformità a quanto disposto dal Codice civile (art. 2215-bis). Pertanto, se un’impresa ha effettuato la prima registrazione il 13 febbraio 2025, la messa in conservazione dei relativi dati andrebbe effettuata entro il 12 febbraio 2026.

In alternativa, è possibile fare riferimento alla modalità operativa 17 del Decreto Direttoriale n. 143/2023, che rimanda all’art. 2215-bis del codice civile per sostenere che la messa in conservazione della documentazione informatica di RENTRI deve avvenire almeno una volta all’anno a decorrere dalla data del primo documento informatico (quindi della prima registrazione del registro digitale di RENTRI).

Tali indicazioni vengono fornite sulla base delle seguenti considerazioni:

  • Articolo 2215-bis del Codice civile

Tale disposizione, relativa alla tenuta digitale dei libri societari e contabili, stabilisce che essi debbano essere marcati temporalmente e firmati digitalmente almeno una volta all’anno: “[…] Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.”

  • Articolo 7, comma 4-ter, del DL 357/1994

La norma dispone che: “A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”.

Ulteriori informazioni sono contenute anche nella FAQ del portale RENTRI sull’immodificabilità del registro cronologico di carico e scarico digitale, consultabile al seguente link.  La FAQ fornisce, tra le altre cose, tre ipotesi gestionali considerata valide. In particolare:

  • Ipotesi a): nei termini previsti dalla normativa sulla conservazione delle scritture contabili (3 mesi dal termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali dell’esercizio di competenza).

Nell’ambito della gestione dei rifiuti, l’unica dichiarazione annuale prevista è il MUD; tuttavia, non è detto che tale scadenza sia direttamente equiparabile a quella delle dichiarazioni contabili dell’impresa.

  • Ipotesi b): contestualmente alla trasmissione dei dati al RENTRI (con cadenza definita nel decreto 4 Aprile 2023 n. 59).
  • Ipotesi c): con cadenza definita dalle procedure adottate dall’operatore (ma comunque entro i termini previsti di cui all’ipotesi a).

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

INFO:

Paola Bara – Tel. 0733.279641 / 331.1921246 – E-mail: bara@confindustriamacerata.it

Matteo Di Marino – Tel. 0733.279648 – E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it 

 

E’ stato recentemente sottoscritto il “Protocollo d’intesa per il recupero dei rifiuti inerti provenienti dalle demolizioni nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e loro utilizzo come aggregati riciclati per un’economia circolare”  tra il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Guido Castelli, la Regione Marche, Confindustria Marche, ANCE Marche, ARPAM, ANAS, RFI, Reti delle Professioni, e le strutture regionali di CNA, CONFAPI, Confartigianato, Legacoop.

Lo stesso protocollo è stato condiviso e sottoscritto dai rispettivi Enti e stakeholder delle altre Regioni coinvolte nel cratere sismico, Umbria, Lazio ed Abruzzo, con l’obiettivo di trovare una destinazione finale agli aggregati riciclati prodotti dalla lavorazione delle macerie provenienti dagli interventi di ricostruzione.

L’accordo è frutto di una lunga interlocuzione tra il sistema confindustriale regionale e la struttura commissariale, che ha accolto gran parte delle osservazioni proposte.

In particolare l’accordo prevede:

  1. Il Commissario straordinario e le Regioni del cratere sismico possono predisporre appositi atti prevedendo l’obbligo di utilizzo degli aggregati riciclati in una percentuale minima in luogo degli aggregati naturali, nelle opere pubbliche da realizzare nei Comuni interessati e premialità aggiuntive nei capitolati speciali di appalto per l’uso di materiale recuperato.
  2. L’adozione da parte della Regione Marche di linee guida sulla decostruzione selettiva formulate in linea sia con la Direttiva 2018/851/UE che con la prassi di riferimento UNI/PDR 75:2020. Qualora richiesto la Struttura commissariale potrà promuovere tavoli tecnici per predisporre documenti condivisi tra le regioni interessate. La decostruzione selettiva, laddove applicabile, migliora la qualità del prodotto finale riciclato favorendone conseguentemente il suo riutilizzo come aggregato riciclato marcato CE.
  3. L’attivazione di una piattaforma informatica pubblica e volontaria di contatto tra domanda e offerta con l'obiettivo di favorire il mercato degli aggregati riciclati, offrendo nuove opportunità agli impianti che effettuano il recupero dei rifiuti inerti ed un canale di informazione pubblico per il reperimento di materiale "certificato".
  4. La predisposizione di una check list per la semplificazione dei controlli, in linea con principi richiamati dal recente D. Lgs. 12 luglio 2024 n. 103 “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118”, per uniformare la condotta nelle attività di controllo nell’area del cratere sismico. Le attività di controllo eseguite dalle ARPA sugli impianti (attivi e autorizzati), saranno precedute da indicazioni sulla qualità dei controlli medesimi attraverso la check list specifica sulle informazioni e la documentazione da esaminare durante le proprie attività di controllo
  5. La realizzazione di corsi di aggiornamento sul processo di produzione/gestione sostenibile degli aggregati riciclati e sulle Norme UNI che regolano e favoriscono il loro uso. Sono da prevedere accordi con la Rete delle Professioni Tecniche affinché gli Ordini e Collegi professionali della Regione eseguano organizzino e promuovano tale formazione presso i loro iscritti.

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

INFO:

Paola Bara – Tel. 0733.279641 / 331.1921246 – E-mail: bara@confindustriamacerata.it

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Definite le modalità operative da adottare in caso di mancata disponibilità dei servizi RENTRI, sia per il verificarsi di un incidente che provoca la mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI, sia nei casi in cui la mancanza di disponibilità sia legata ad interventi programmati di manutenzione del sistema.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato e pubblicato nel portale RENTRI il Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025, che fornisce le indicazioni da seguire per il verificarsi di un evento che provoca la mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI (Allegato 1 al Decreto) non dovuta a manutenzione ordinaria o straordinaria del sistema.

Gli eventi esaminati riguardano:

  • l’impossibilità di accedere all’area contatti per l’invio di richieste di assistenza;
  • l’impossibilità di accedere ai contenuti informativi presenti nell’Area Supporto;
  • l’impossibilità di trasmettere l’iscrizione al RENTRI;
  • l’impossibilità di effettuare il versamento del contributo;
  • l’impossibilità di vidimare digitalmente i registri di carico e scarico;
  • l’impossibilità di trasmettere al Rentri le operazioni annotate sul registro cronologico di carico e scarico;
  • l’impossibilità di consultare le operazioni annotate sui registri cronologici di carico e scarico;
  • l’impossibilità di trasmettere al produttore/detentore la copia completa del FIR mediante i servizi di supporto;
  • l’impossibilità di vidimare digitalmente ed emettere i FIR cartacei mediante applicazione web;
  • l’impossibilità di vidimare digitalmente i FIR cartacei mediante interoperabilità;
  • l’impossibilità di vidimare digitalmente i registri cronologici di carico e scarico;
  • l’impossibilità di trasmettere al RENTRI le operazioni annotate sul registro cronologico di carico e scarico;
  • l’Impossibilità di trasmettere al produttore/detentore la copia completa del FIR mediante interoperabilità.

L’allegato 2 al decreto direttoriale riguarda invece i casi in cui la mancanza di disponibilità è connessa ad interventi programmati di manutenzione.

Il Decreto stabilisce che l’apertura degli eventi di indisponibilità oggetto del provvedimento avviene a seguito della pubblicazione del disservizio nella sezione “Avvisi” del portale RENTRI (sezione consultabile su www.rentri.gov.it).

In caso di mancanza di disponibilità del portale, si fa riferimento alla pubblicazione dell'avviso all'interno del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali (https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home ). A seguito di questo avviso è possibile adottare le misure di emergenza che potranno rimanere in essere fino al termine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene comunicata la chiusura dell’evento di indisponibilità, sempre tramite il portale RENTRI o quello dell’Albo nazionale gestori ambientali.

Per ogni situazione di indisponibilità il decreto suggerisce anche delle misure di mitigazione che consistono, ad esempio, di non attendere l’ultimo giorno di scadenza per l’iscrizione o per l’invio dei dati a Rentri o per il pagamento dei contributi, oppure di munirsi di copie di FIR vidimati con un certo anticipo, onde non trovarsi in emergenza senza poter vidimare un formulario, ecc.

Tutte le informazioni sono disponibili sul portale web del RENTRI.

INFO:

Dott.ssa Paola Bara

Tel. 0733.279641 / 331.1921246

E-mail: bara@confindustriamacerata.it

 

Dott. Matteo Di Marino

Tel. 0733.279648

E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it

 

E’ entrata in vigore il 16 ottobre 2025 la revisione mirata della Direttiva quadro dell’UE sui rifiuti, che introduce norme comuni a livello europeo per la responsabilità estesa del produttore (EPR) per i prodotti tessili e obiettivi vincolanti di riduzione degli sprechi alimentari per gli Stati membri.

La Direttiva UE 2025/1892 stabilisce che tutti gli Stati membri:

  • dovranno istituire regimi di responsabilità estesa del produttore per prodotti tessili e calzature, elencati nell’allegato IV-quater, imponendo ai produttori il pagamento di contributi destinati a finanziare la raccolta, la selezione, il riutilizzo e il riciclo. Tali contributi saranno eco-modulati, cioè variabili in base alla sostenibilità del prodotto, per incentivare la progettazione circolare.
  • dovranno ridurre gli sprechi alimentari del 10% nella trasformazione e produzione e del 30% pro capite a livello di vendita al dettaglio e consumo entro il 2030.
  • dovranno inoltre rafforzare i programmi di prevenzione, sostenere l’innovazione, promuovere la sensibilizzazione e ampliare le iniziative di donazione alimentare. La Commissione europea valuterà i progressi nel 2027 e potrà proporre nuovi obiettivi per il 2035.

I Paesi avranno 20 mesi per recepire la Direttiva nel diritto nazionale e 30 mesi per istituire i sistemi EPR (responsabilità estesa del produttore). Entro gennaio 2026, dovranno nominare le autorità responsabili della prevenzione degli sprechi alimentari e, entro ottobre 2027, aggiornare di conseguenza le proprie misure nazionali.

INFO:

Dott.ssa Paola Bara

Tel. 0733.279641 / 331.1921246

E-mail: bara@confindustriamacerata.it

 

Dott. Matteo Di Marino

Tel. 0733.279648

E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it

 

 

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione relativa al rinnovo, da parte della Provincia di Macerata, delle autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera (D. P. n. 212/2024), richiamando nuovamente l’attenzione sulla prossima scadenza del 17 novembre 2025 per la presentazione delle domande di rinnovo previste per le attività n. 13 e 33 esistenti e già autorizzate per effetto della DGP n. 238 del 08/06/10 e della DCP n. 109 del 29.03.2011.

  • Attività n.13: “Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno
  • Attività n. 33: “Attività del settore calzaturiero e pellettiero

Al fine di garantire la continuità delle autorizzazioni e il rispetto delle tempistiche di scadenza, si invitano le imprese a:

  1. Verificare la propria attività e individuare il numero corrispondente nell’elenco delle attività normate dalla DGP n. 238 del 08/06/10.
  2. Controllare la data di presentazione della propria autorizzazione.
  3. Attivarsi per predisporre la documentazione necessaria per la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, tenendo presente che l’attività potrà proseguire decorsi 45 giorni la presentazione della domanda di rinnovo.

La tabella che segue riepiloga le date di entrata in vigore delle attività normate DGP n. 238 del 08/06/10.

a

Dal 18 giugno 2010

 le attività n. 1, 2, 3, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39

b

Dal 1° settembre 2010

 le attività n. 10, 12, 15, 28, 30, 31, 32

c

Dal 1° novembre 2010

 le attività n. 4, 5, 6, 7

d

Dal 1° gennaio 2011

 le attività n. 13, 33

 

Ricordiamo che ai sensi del D.lgs. 102/2020, tutte le autorizzazioni generali hanno durata 15 anni e, pertanto, le imprese le cui attività sono già autorizzate dovranno presentare la domanda di rinnovo almeno 45 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione stessa.

In particolare, si richiamano le scadenze già indicate:

  1. entro il 4 maggio 2025 per le attività n. 1, 2, 3, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39
  2. entro il 18 luglio 2025 per le attività n. 10, 12, 15, 28, 30, 31, 32
  3. entro il 17 settembre per le attività n. 4, 5, 6, 7
  4. entro il 17 novembre per le attività n. 13, 33

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

INFO:

Dott.ssa Paola Bara

Tel. 0733.279641 / 331.1921246

E-mail: bara@confindustriamacerata.it

Dott. Matteo Di Marino

Tel. 0733.279648

E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it 

 

 
 

Confindustria Macerata in collaborazione con Federlegno organizza un incontro gratuito sul Regolamento europeo sulla deforestazione (EUDR) che entrerà in vigore il 30 dicembre 2025 per le grandi e medie imprese (operatori e commercianti che operano con le seguenti materie prime e i loro prodotti derivati, quando immessi sul mercato UE o esportati dall’UE: legno, soia, bovini, cacao, caffè, palma da olio e gomma naturale.

Relatore: Dr. Dario Gamannossi, Ufficio Normativa tecnica – Area legno e politiche forestali di FederlegnoArredo

 

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Per informazioni

Paola Bara
Tel. 0733.279641 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it

Il Direttore
Gianni Niccolò

 

 


 
 

 

Sono state introdotte con la legge c.d. “Terra dei fuochi”  nuove disposizioni che rafforzano i controlli contro i reati legati alla gestione dei rifiuti, con pene più severe, nuove fattispecie di reato e sanzioni accessorie.

Nello specifico il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”, convertito in legge 3 ottobre 2025, n. 147, è intervenuto su diversi provvedimenti tra cui il D.lgs. n. 152/2006 (Codice ambiente), il Regio Decreto n. 1398/1930 (Codice penale), D.lgs. n. 159/2011 (Codice leggi antimafia), il D.lgs. n. 231/2001 (Responsabilità amministrativa Enti e società) e il D.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada). 

Il provvedimento, al fine di anticipare il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale ambientale, prevede tra le principali novità:

  • sanzioni penali più severe (reclusione da 1 a 5 anni) per l'abbandono di rifiuti pericolosi
  • sanzioni accessorie obbligatorie (sospensione patente, confisca del mezzo, sospensione dall'albo)
  • Sanzioni più severe per la gestione non conforme:Anche le inadempienze formali e la mancata corretta gestione di depositi temporanei sono ora punite con pene detentive. 
  • sanzioni pecuniarie più alte per la tenuta illecita della documentazione. 
  • utilizzo di impianti di vidosorveglianza per l’accertamento delle violazioni
  • sanzioni per abbandono di piccoli rifiuti, come scontrini e mozziconi di sigaretta
  • Responsabilità civile e penale:I responsabili sono tenuti al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in regresso, delle spese di bonifica. 
  • Estensione dell'arresto in flagranza differita:La sospensione della patente, la confisca del veicolo e la cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori sono previste in caso di reiterazione delle violazioni. 
  • Sanzioni per chi innesca roghi:Chi appicca il fuoco ai rifiuti è punito con la reclusione da 2 a 5 anni, con pene aggravate per i rifiuti pericolosi. 

 

La legge si applica a tutti i reati ambientali, anche alle condotte colpose

E’ da evidenziare che In sede di conversione in legge, grazie all’intervento della nostra associazione, sono state introdotte una serie di semplificazioni e correzioni, con l’obiettivo di bilanciare l’inasprimento del quadro sanzionatorio in materia ambientale che si presentava molto più severo nel testo originario.

Riportiamo di seguito  una tabella con le novità introdotte dal nuovo provvedimento:

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

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E-mail: bara@confindustriamacerata.it

 

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