
Ambiente, energia, trasporti (200)
Ambiente
La sostenibilità ambientale è oggi considerata una leva strategica per sviluppare la crescita delle imprese e fonte di innovazione di prodotto, di processo e organizzativa.
La tutela ambientale e l’economia circolare sono i temi su cui maggiormente collaboriamo con le imprese, offrendo loro aggiornamento ed interpretazione normativa, percorsi formativi mirati e progetti di sviluppo sostenibile.
Indichiamo come procedere nella gestione degli impatti ambientali dell’impresa tra cui rifiuti, acque, emissioni in atmosfera Affianchiamo le imprese nel rilascio delle autorizzazioni e certificazioni ambientali e di prodotto.
Ci occupiamo di politiche ambientali in rappresentanza delle imprese industriali presso le Istituzioni e le assistiamo nelle controversie con gli Organi di Controllo.
Energia
Energia Elettrica e gas naturale sono risorse importanti e strategiche per ogni azienda.
Le norme che ne regolamentano la compravendita e la produzione sono complesse e comportano una continua attività di approfondimento, monitoraggio e valutazione.
Con un aggiornamento costante, con una puntuale attività di analisi e comparazione assistiamo le imprese associate nella scelta di percorsi di efficientamento energetico, di ottimizzazione dei costi e nelle agevolazioni legate alla fiscalità energetica.
Curiamo la redazione delle dichiarazioni annuali di consumo dell’energia elettrica e tutti gli adempimenti obbligatori per le aziende produttrici di energia elettrica o con regimi fiscali agevolati.
Attraverso il Consorzio Confindustria Energia Adriatica (creato dalle Associazioni Industriali delle Marche) forniamo alle imprese associate, energia elettrica a condizioni economiche e di servizio vantaggiose, modellabili sulle esigenze della singola realtà produttiva.
Trasporti
Collaboriamo con le imprese di trasporto ed i committenti che hanno necessità di essere aggiornate sul mondo dei trasporti.
Offriamo aggiornamento normativo e consulenze personalizzate sulla circolazione delle merci e delle persone. Assistiamo le imprese in tema di codice della strada, limiti alla circolazione, trasporto di merci in conto proprio e conto terzi e tempi di guida e riposo.
Rappresentiamo le imprese presso le Istituzioni e le assistiamo nelle controversie con gli Organi di Controllo.
WEBINAR: EUDR - Regolamento europeo sulla deforestazione: come prepararsi alla scadenza del 30 dicembre 2025 - 29 ottobre 2025 ore 10.00
Scritto da Paola Bara
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RIFIUTI: SANZIONI PIU’ SEVERE CON LA LEGGE “TERRA DEI FUOCHI”
Scritto da Paola Bara
Sono state introdotte con la legge c.d. “Terra dei fuochi” nuove disposizioni che rafforzano i controlli contro i reati legati alla gestione dei rifiuti, con pene più severe, nuove fattispecie di reato e sanzioni accessorie.
Nello specifico il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”, convertito in legge 3 ottobre 2025, n. 147, è intervenuto su diversi provvedimenti tra cui il D.lgs. n. 152/2006 (Codice ambiente), il Regio Decreto n. 1398/1930 (Codice penale), D.lgs. n. 159/2011 (Codice leggi antimafia), il D.lgs. n. 231/2001 (Responsabilità amministrativa Enti e società) e il D.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada).
Il provvedimento, al fine di anticipare il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale ambientale, prevede tra le principali novità:
- sanzioni penali più severe (reclusione da 1 a 5 anni) per l'abbandono di rifiuti pericolosi
- sanzioni accessorie obbligatorie (sospensione patente, confisca del mezzo, sospensione dall'albo)
- Sanzioni più severe per la gestione non conforme:Anche le inadempienze formali e la mancata corretta gestione di depositi temporanei sono ora punite con pene detentive.
- sanzioni pecuniarie più alte per la tenuta illecita della documentazione.
- utilizzo di impianti di vidosorveglianza per l’accertamento delle violazioni
- sanzioni per abbandono di piccoli rifiuti, come scontrini e mozziconi di sigaretta
- Responsabilità civile e penale:I responsabili sono tenuti al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in regresso, delle spese di bonifica.
- Estensione dell'arresto in flagranza differita:La sospensione della patente, la confisca del veicolo e la cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori sono previste in caso di reiterazione delle violazioni.
- Sanzioni per chi innesca roghi:Chi appicca il fuoco ai rifiuti è punito con la reclusione da 2 a 5 anni, con pene aggravate per i rifiuti pericolosi.
La legge si applica a tutti i reati ambientali, anche alle condotte colpose
E’ da evidenziare che In sede di conversione in legge, grazie all’intervento della nostra associazione, sono state introdotte una serie di semplificazioni e correzioni, con l’obiettivo di bilanciare l’inasprimento del quadro sanzionatorio in materia ambientale che si presentava molto più severo nel testo originario.
Riportiamo di seguito una tabella con le novità introdotte dal nuovo provvedimento:
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.279641 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
Dott. Matteo Di Marino
Tel. 0733.279648
E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it
RENTRI Formazione: calendario ottobre dicembre 2025 per imprese ed enti
Scritto da Matteo Di Marino
Segnaliamo l’attivazione del sesto ciclo formativo promosso dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (con il contributo tecnico di Ecocerved e Unioncamere), rivolto alle imprese e agli enti che adottano i servizi del sistema RENTRI. L’iniziativa, curata nell’ambito del supporto tecnico operativo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è volta a offrire chiarezza e assistenza operativa sui principali strumenti digitali, con particolare attenzione al FIR Digitale e agli obblighi in scadenza al 13 febbraio 2026.
Il percorso consiste in sette webinar, di circa 60 minuti ciascuno, distribuiti tra ottobre e dicembre 2025. La partecipazione è gratuita; non è previsto rilascio di attestati. Gli argomenti trattati spaziano dal FIR digitale all’iscrizione e gestione del registro di carico e scarico digitale, con un’attenzione specifica per i produttori di rifiuti del “terzo scaglione”.
Ricordiamo che rientrano nel “terzo scaglione” del RENTRI tutte le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi aventi fino a 10 dipendenti. L’iscrizione obbligatoria al RENTRI per tali soggetti dovrà essere effettuata nel periodo compreso dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026.
Di seguito le sessioni previste (con obbligo di registrazione), suddivise per ambito.
Il FIR digitale
- 28/10 ore 11 - Il FIR dopo il 13/2/2026 -Link per la registrazione
- 25/11 ore 11 - I servizi di supporto e l’APP del RENTRI per l’utilizzo e la gestione del FIR digitale - Link per la registrazione
- 04/12 ore 11 - I servizi di supporto e l’APP del RENTRI per l’utilizzo e la gestione del FIR digitale - Link per la registrazione
- 16/12 ore 11 - I servizi di supporto e l’APP del RENTRI per l’utilizzo e la gestione del FIR digitale - Link per la registrazione
Iscrizione e Registro di carico e scarico digitale (Servizi di Supporto) - produttori del terzo scaglione
- 11/11 ore 11 - Iscrizione produttori terzo scaglione - Link per la registrazione
- 02/12 ore 11 - Iscrizione produttori terzo scaglione - Link per la registrazione
- 11/12 ore 11 - Produttori di rifiuti - I servizi di supporto del RENTRI per la tenuta del registro di carico e scarico digitale - Link per la registrazione
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Paola Bara – Tel. 0733.279641 / 331.1921246 – E-mail: bara@confindustriamacerata.it
Matteo Di Marino – Tel. 0733.279648 – E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it
IMPRESE GASIVORE - Apertura del portale per l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per il 2026
Scritto da Naida CostantiniAperto fino al 17 novembre 2025 il portale per l’invio delle dichiarazioni
Ai sensi del D.M. 21 dicembre 2021, nonché della deliberazione ARERA 541/2022/R/gas, la CSEA rende disponibile, con decorrenza 1° ottobre 2025, il Portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2026.
Il Portale è accessibile al seguente link: https://gasivori.csea.it/Gasivori/
Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, devono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni.
Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE
- Consumo medio di almeno 1 GWh/anno ovvero 94.582 Sm3/anno;
- Settore di attività con codice ATECO tra quelli elencati nell’allegato del DM 541/2021;
- Indice di intensità gasivora positivo determinato, in relazione al VAL non inferiore al 20% o, in alternativa, indice di intensità gasivora positivo determinato, in relazione al fatturato non inferiore al 2%.
- L'impresa beneficiaria deve adottare misure per l'uso efficiente dell'energia in conformità alle disposizioni del d.lgs. 102/14 che prevede:
- Certificazione ISO 50001:2018 attiva
oppure
-
- Diagnosi energetiche conformi all’allegato 2 del Dlgs 102/14 comunicate all’Enea ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 5, del DM 21/12/21 ed in corso di validità
DICHIARAZIONE PER L’ANNUALITA’ 2026
- Imprese “NON neo costituite”
Per poter presentare la dichiarazione per l’annualità 2026, è necessario accedere al Portale come illustrato al paragrafo precedente e, al fine di procedere alla compilazione della dichiarazione, selezionare il link “IMPRESE COSTITUITE PRIMA DEL 2025 – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2026”.
Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2021, nonché di quelli previsti dalla Delibera; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti indicati dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio della dichiarazione.
Il sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione trasmetterà a mezzo PEC una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettuerà i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla Delibera.
La suddetta ricevuta sarà, comunque, sempre disponibile all’acquisizione tramite il Portale.
Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni dal giorno 1° ottobre 2025 fino alle ore 23:59 del 17 novembre 2025.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2026 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.
In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.
Entro il 18 dicembre 2025 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno di competenza 2024, distinte per classi di agevolazione ai sensi del comma 2.3, lettere b), c) e d) dell’Allegato A alla Delibera.
- Imprese neo costituite
Le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2025), o quelle costituite negli anni precedenti al 2025 la cui attività produttiva e l’associato impiego di gas naturale risultino differiti al medesimo anno 2025, potranno accedere al Portale come illustrato nelle “Indicazioni di carattere generale” e, al fine di procedere alla compilazione, selezionare il link “IMPRESA COSTITUITA NEL 2025 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2025, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA’ PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2026”.
Le imprese neo costituite presenteranno alla CSEA una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l’annualità 2025.
Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2021, nonché quelli previsti dalla Delibera; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio.
Il sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione trasmetterà a mezzo PEC una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettua i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla Delibera.
La suddetta ricevuta sarà, comunque, sempre disponibile all’acquisizione tramite il Portale.
L’accesso al Portale sarà consentito esclusivamente dal giorno 1° ottobre 2025 fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2025.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2026 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.
In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.
Sarà richiesto all’impresa, attraverso il Portale, l’invio di una ulteriore dichiarazione in cui la stessa si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall’Allegato A della Delibera, che prevede l’invio alla CSEA, entro e non oltre il mese di novembre dell’anno 2026, della copia della dichiarazione IVA dell’anno 2025 recante il Codice ATECO prevalente dichiarato.
Contestualmente alla suddetta dichiarazione, l’impresa neo costituita deve allegare una relazione contenente:
- le modalità di stima dei consumi inseriti in base alla produzione prevista per l’anno 2025, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a PDR già esistenti;
- le modalità di stima dei dati di bilancio inseriti dell’anno 2025, in particolare il fatturato e il VAL (in applicazione della Determinazione DIEU 17/2020 del 24 settembre2020), evidenziando l’eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione.
Al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la CSEA effettua una verifica ex post per accertare l’ammissibilità dell’impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione di cui al D.M. 21 dicembre 2021.
Infine, si rammenta che ai sensi dell’art. 12 della Delibera per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2026 è stato fissato dall’ARERA pari a:
- 400 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 800 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
Le imprese riceveranno lo IUV utile al pagamento del suddetto contributo a mezzo PEC.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
Allegati
- Guida alla compilazione delle dichiarazioni gasivore
- Manuale utente
Per informazioni: Naida Costantini – 0733/279654 - costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Gianni Niccolò
IMPRESE ENERGIVORE - LE AGEVOLAZIONI PER IL 2026 –APERTURA DEL PORTALE
Scritto da Naida CostantiniPortale aperto dal 1° ottobre al 17 novembre 2025 per la presentazione delle richieste
Ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, la CSEA rende disponibile, con decorrenza 1° ottobre 2025 e fino alle ore 23.59 del 17 novembre 2025 (31 dicembre 2025 per le neo-costituite), il portale telematico per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2026.
Di seguito si riepilogano i requisiti per accedere, le agevolazioni previste e le modalità di compilazione delle dichiarazioni
Per informazioni: Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Gianni Niccolò
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REQUISITI PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE
Possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica i soggetti giuridici che abbiano un consumo di energia elettrica non inferiore ad 1 GWh/anno nell’anno n-2 (per l’anno di competenza 2026 si tratta dei consumi dell’annualità 2024) e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
- operano nei settori ad alto rischio di rilocalizzazione dell’Allegato 1 della Comunicazione (2022/C 80/01) della Commissione europea recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente 2022” (di seguito: NUOVE Linee guida CE);
- operano nei settori a medio rischio di rilocalizzazione dell’Allegato 1 alle NUOVE Linee guida CE;
- non rientrano fra quelle di cui ai punti 2) e 3), ma hanno avuto accesso alle agevolazioni energivori in almeno uno degli anni 2022 o 2023, nel rispetto dei requisiti delle previgenti linee guida rispettando i requisiti dell’art.3, comma 1, lettera a) o b) del D.M. 21 dicembre 2017[1] ( cd “seconda clausola grandfathering”).
Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo sono tenute a effettuare la diagnosi energetica ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 102/104 o ad adottare un sistema di gestione dell’energia conforme all’ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 102/104.
Le imprese agevolate saranno soggette ad attuare almeno uno dei seguenti obblighi di natura ambientale nel 2026 (cd Green Conditionalities):
- attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;
- ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;
- investire una quota pari almeno al 50% dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea.
Ai fini del controllo dell’appartenenza ai settori ad alto o medio rischio di rilocalizzazione dell’Allegato 1 alle Linee guida CE, le imprese devono dichiarare il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento.
I Codice Ateco da utilizzare per la dichiarazione per l'annualità 2026 sono i codi Ateco 2022 (Rif. Nace rev 2).
Non accedono alle agevolazioni in oggetto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”
AGEVOLAZIONI
Le imprese agevolate pagheranno i contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico al sostegno delle energie rinnovabili ossia la componente A3*SOS[2] in misura ridotta, in particolare:
- Le imprese che soddisfano i requisiti della lettera a) pagheranno nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali e lo 0,5 % del valore aggiunto lordo dell’impresa;
- Le imprese che soddisfano i requisiti della lettera b) pagheranno nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali e l’1 % del valore aggiunto lordo dell’impresa;
- Le imprese che soddisfano i requisiti della lettera c) pagheranno nella misura del minor valore:
- per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35% della componente degli oneri generali e l’1,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;
- per l’anno 2027, tra il 55% della componente degli oneri generali e il 2,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;
- per l’anno 2028, tra l’80% della componente degli oneri generali e il 3,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;
- dall’anno 2029 non spetteranno più agevolazioni.
Qualora le imprese che soddisfano i requisiti delle lettere b) e c) coprano almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità, allora il contributo a copertura degli oneri di sistema è ulteriormente ridotto e pari al minor valore tra:
- il 15% della componente degli oneri generali e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa per le imprese b);
- il 35% della componente degli oneri generali e lo 1,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa per le imprese c).
È prevista una soglia di contribuzione minima inderogabile alla spesa per le fonti rinnovabili di energia che deve in ogni caso essere garantito dall’impresa secondo quanto previsto dalla Linee guida pari al prodotto tra 0,5 €/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.
ISTRUZIONI PER ACCEDERE AL PORTALE
Con Circolare N. 58/2025/ELT del 01/10/2025, la Cassa per i servici energetici e ambientali (CSEA) ha comunicato l’apertura del portale e fornisce le istruzioni, ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità 2026.
Il Portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Cassa (www.csea.it) cliccando sul riquadro PORTALI ESTERNI – ENERGIVORI – PORTALE ELETTRIVORI o tramite il link: energivori.csea.it.
Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni.
Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
DICHIARAZIONE PER L’ANNUALITA’ 2026
- Imprese “NON neo costituite”
Per poter presentare la dichiarazione per l’annualità 2026, è necessario accedere al Portale e, al fine di procedere alla compilazione della dichiarazione, selezionare il link “IMPRESA COSTITUITA PRIMA DEL 2025 – Compila la dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2026”.
Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti dell’ art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, nonché quelli previsti dalla Delibera; qualora i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti indicati dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio della dichiarazione.
Il sistema telematico, al termine del processo di invio della dichiarazione, trasmetterà a mezzo PEC una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettuerà i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla Delibera.
La suddetta ricevuta sarà, comunque, sempre disponibile all’acquisizione tramite il Portale.
Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni dal giorno 1° ottobre 2025 e fino alle ore 23:59 del 17 novembre 2025.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2025 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.
In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.
Entro il 18 dicembre 2025 La Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2026, distinte per classi di agevolazione ai sensi del comma 2.3, lettere b), c) e d) dell’Allegato A alla Delibera.
- Imprese “neo costituite”
Le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2025), o quelle costituite negli anni precedenti al 2025 la cui attività produttiva e l’associato impiego di energia elettrica risultino differiti al medesimo anno 2025, potranno accedere al Portale come illustrato nelle “Indicazioni di carattere generale” e, al fine di procedere alla compilazione, selezionare il link “IMPRESA COSTITUITA NEL 2025 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2025, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA’ PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2026”.
Le imprese neo costituite presenteranno alla CSEA una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l’annualità 2025.
Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, nonché quelli previsti dalla Delibera; qualora i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio della dichiarazione.
Il sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione trasmetterà a mezzo PEC una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettua i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla Delibera.
La suddetta ricevuta sarà, comunque, sempre disponibile all’acquisizione tramite il Portale.
L’accesso al Portale sarà consentito esclusivamente dal giorno 1° ottobre 2025 e fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2025.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2026 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.
In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.
Sarà richiesto all’impresa, attraverso il Portale, l’invio di una ulteriore dichiarazione in cui la stessa si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall’Allegato A alla Delibera, che prevede l’invio alla CSEA, entro e non oltre il mese di novembre dell’anno 2026, della copia della dichiarazione IVA dell’anno 2025 recante il Codice ATECO prevalente dichiarato.
Contestualmente alla suddetta dichiarazione, l’impresa neo costituita deve allegare una relazione contenente:
- le modalità di stima dei consumi inseriti in base alla produzione prevista per l’anno 2025, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a POD già esistenti;
- le modalità di stima dei dati di bilancio inseriti dell’anno 2025, in particolare il fatturato e il VAL (in applicazione della Determinazione DIEU 17/2020 del 24 settembre 2020), evidenziando l’eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione.
Al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la CSEA effettua una verifica ex post per accertare l’ammissibilità dell’impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023.
Infine, si rammenta che ai sensi dell’art. 10 dell’Allegato A alla Delibera per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2026 è stato fissato dall’ARERA pari a:
- 50 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
Il termine per il pagamento del contributo fisso è di 15 giorni dal momento della presentazione dell’istanza di accesso al meccanismo agevolativo.
Le imprese riceveranno a mezzo PEC le istruzioni necessarie per l’acquisizione dell’Avviso di pagamento analogico.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
Ai fini della corretta compilazione della dichiarazione si rinvia al “Manuale Utente art. 3 dl 131/2023”, al Manuale utente post riforma e alle FAQ che la CSEA rende disponibili sulla pagina di accesso al Portale Elettrivori.
Allegati:
- Allegato 1 Comunicazione (2022/C 80/01) della Commissione europea recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente 2022”
- Guida alla compilazione delle dichiarazioni
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[1] Le aziende energivore negli anni 2022 e/o 2023 il cui codice Ateco prevalente non è compreso nell’Allegato 1 delle nuove Linee guida Ce possono rientrare nell’agevolazione per il 2024 se sono comprese negli elenchi del 2022 e/o 2023 in quanto hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e rispettano uno dei seguenti requisiti:
- a) operano nei settori dell’Allegato 3 alla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (2014/C 200/01);
- b) operano nei settori dell’Allegato 5 alla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (2014/C 200/01) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica sul VAL, sul periodo di riferimento, non inferiore al 20%.
[2] Per le utenze energivore l’elemento A3*SOS è l’unico elemento applicato della componente ASOS. Pertanto, di fatto, per le imprese energivore la componente ASOS e l’elemento A3*SOS coincidono.
WEBINAR: I capisaldi della gestione dei rifiuti dopo il dl 116/2025. 8-15-22 ottobre 2025, ORE 10.30-12.00
Scritto da Paola Bara
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RENTRI: Nuove funzionalità per diverse aree della piattaforma RENTRI
Scritto da Matteo Di Marino
A partire dal 18 settembre 2025, sono disponibili nuove funzionalità all’interno della piattaforma RENTRI e dell’app RENTRI FIR Digitale. L’obiettivo è quello di migliorare l’efficienza operativa e rafforzare la tracciabilità dei rifiuti.
Le novità riguardano diverse aree della piattaforma: area riservata agli operatori, interoperabilità, area riservata agli enti e app RENTRI FIR Digitale. Di seguito le principali implementazioni:
Area riservata Operatori
- Implementato un controllo per impedire la restituzione della copia del FIR cartaceo in caso di FIR annullato.
- Fir digitale (solo ambiente DEMO)
- Gestita la possibilità di rollback dell’ultima firma apposta.
- Migliorata la consultazione delle informazioni FIR digitale con riferimento al firmatario.
- Gestita la possibilità da parte del produttore o del trasportatore di apporre annotazioni in caso di rifiuto respinto o accettato parzialmente e non destinato ad altro impianto.
- Servizi di supporto per la compilazione del registro di carico e scarico: gestita la possibilità di compilare il Produttore in caso di registrazione DT
- Bugfix e miglioramenti alla compilazione o alla messaggistica
- Adeguamento della funzionalità "Verifica registro informatico locale" per validare anche i registri in formato XML cha hanno unicamente il riferimento all'ultimo file esportato in precedenza e alla vidimazione virtuale.
Area servizi per l’interoperabilità
- Fir digitale (solo ambiente DEMO)
- Gestita la possibilità da parte del produttore o del trasportatore di apporre annotazioni in caso di rifiuto respinto o accettato parzialmente e non destinato ad altro impianto.
- Nuovo endpoint di rollback dell'ultima firma dell’xFIR.
- Semplificazione nella gestione dei file allegabili nell'xFIR.
- Aggiunta nuovo parametro per la stampa del FIR senza indicazione del numero pagina.
- Integrazioni alla documentazione tecnica.
- Bugfix e miglioramenti
- Integrazione alla Guida tecnica alla struttura del Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti in formato digitale dove al paragrafo 3.2.2 Blocco "Riferimenti Precedenti" è stata aggiunta una nota che specifica la possibilità di inserire unicamente il riferimento all’ultimo file esportato, oltre a quello della vidimazione. In questo modo è possibile produrre file XML più compatti garantendo comunque l'integrità del registro e la possibilità di ricostruire la catena completa dei file precedentemente esportati.
Area riservata ENTI
- Disponibili 2 nuove statistiche per monitorare
- La quantità di rifiuti movimentate tra territori a partire dalle informazioni comunicate dagli impianti attraverso il registro
- La quantità di rifiuti prodotti su un determinato territorio
- Miglioramenti apportati alle consultazioni presenti nella sezione Tracciabilità e Anagrafica
APP RENTRI FIR Digitale (per l'utilizzo in ambiente demo)
- Implementati controlli per impedire la gestione/integrazione di un FIR annullato.
- Implementato il meccanismo di protezione della "sessione utente" con la richiesta di PIN all’apertura dell’APP.
- Implementato un controllo (non bloccante), in fase di compilazione del FIR, per informare l’utilizzatore dell’APP quando il nominativo dell’utilizzatore non coincide con il conducente.
- Gestita la possibilità di rollback dell’ultima firma apposta.
- Gestita la possibilità da parte del produttore o del trasportatore di apporre annotazioni in caso di rifiuto respinto o accettato parzialmente e non destinato ad altro impianto.
- Miglioramento messaggistica in fase di abbinamento del dispositivo con l’operatore.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Paola Bara – Tel. 0733.279641 / 331.1921246 – E-mail: bara@confindustriamacerata.it
Matteo Di Marino – Tel. 0733.279648 – E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it
ENERGIA – IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - OBBLIGO DI ISTALLAZIONE DEL CONTROLLORE CENTRALE DI IMPIANTO (CCI)
Scritto da Naida CostantiniScadenze differenziate in funzione della potenza degli impianti. Contributi a scalare: maggiori per chi si adegua in anticipo sulla scadenza
Con delibera ARERA 385/2025/R/EEL sono introdotte importanti novità per gli impianti fotovoltaici ed eolici, nuovi ed esistenti, connessi a reti in media tensione, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e la stabilità del Sistema Elettrico Nazionale (SEN) in presenza di forte crescita della generazione distribuita da fonti rinnovabili non programmabili.
È obbligatorio installare un Controllore Centrale di Impianto (CCI) per tutti gli impianti ≥ 100 kW, connessi alla rete in media tensione. Il CCI deve includere la funzione PF2, che consente la limitazione della potenza attiva su comando remoto del distributore locale.
Nel caso di impianti di produzione nuovi, i produttori dovranno installare il CCI ed attivare la funzionalità PF2 entro la data di entrata in esercizio dei medesimi impianti di produzione; la mancata installazione del CCI e la mancata attivazione della funzionalità PF2 non permetterà l’attivazione della connessione stessa.
Nel caso di impianti di produzione esistenti[1], i produttori:
- se di potenza maggiore o uguale ad 1 MW e già conformi alla Delibera 540/21/R/eel[2] devono attivare la funzionalità PF2, e comunicare tale adeguamento all’impresa distributrice entro il 28 febbraio 2026. NB - Se non ancora conformi devono adeguarsi entro il 31 ottobre 2025
- se di potenza uguale o maggiore di 500 kW e minore di 1 MW, devono procedere all’installazione del CCI, ad attivare la funzionalità PF2, e comunicare l’avvenuto adeguamento all’impresa distributrice entro il 28 febbraio 2027;
- se di potenza uguale o maggiore di 100 kW e minore di 500 kW devono procedere all’installazione del CCI, ad attivare la funzionalità PF2, e comunicare l’avvenuto adeguamento all’impresa distributrice entro il 31 marzo 2027.
Entro il 30 settembre 2025, l’ impresa distributrice è tenuta a informare di quanto previsto dalla delibera in commento tutti i produttori responsabili della gestione di impianti di produzione esistenti e connessi alla propria rete, dando priorità ai produttori che gestiscono impianti di produzione esistenti di potenza uguale o maggiore di 1 MW.
Per supportare l'adeguamento, sono previsti contributi a scalare per gli impianti esistenti distinti per fascia di potenza.
Il contributo viene erogato al produttore dall’impresa distributrice entro il mese successivo alla data di conclusione con esito positivo delle verifiche sull’adeguamento effettuate dalle stessa impresa distributrice.
Il mancato adeguamento degli impianti di produzione entro le relative tempistiche può comportare, ove ne ricorrano i presupposti, la sospensione e/o la risoluzione delle convenzioni di scambio sul posto e ritiro dedicato ed anche la disconnessione dei medesimi impianti di produzione.
La delibera è stata pubblicata sul sito ARERA il 5 agosto 2025 ed è già operativa, anche se alcune specifiche tecniche (come quelle relative al “CCI semplificato” per gli impianti di potenza < di 500 kW) saranno definite dal CEI in un secondo momento.
Allegato:
- Delibera Arera 385/2025/R/EEL del 5 agosto 2025
Per informazioni: Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Gianni Niccolò
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[1] Nel caso degli impianti di produzione di potenza uguale o maggiore di 1 MW:
- “impianti di produzione esistenti” sono gli impianti di produzione eolici e fotovoltaici connessi o da connettere alle reti di media tensione, per i quali è già stata presentata la richiesta di connessione alla data di entrata in vigore della presente deliberazione ed entrati in esercizio entro il 28 febbraio 2026;
- “impianti di produzione nuovi” sono gli impianti di produzione diversi da quelli di cui al precedente alinea;
Nel caso degli impianti di produzione di potenza uguale o maggiore di 500 kW e minori di 1 MW:
- “impianti di produzione esistenti” sono gli impianti di produzione eolici e fotovoltaici connessi o da connettere alle reti di media tensione, per i quali è già stata presentata richiesta di connessione alla data di entrata in vigore della presente deliberazione ed entrati in esercizio entro il 28 febbraio 2027;
- “impianti di produzione nuovi” sono gli impianti di produzione diversi da quelli di cui al precedente alinea;
- Nel caso degli impianti di produzione di potenza uguale o maggiore di 100 kW e minori di 500 kW:
- “impianti di produzione esistenti” sono gli impianti di produzione eolici e fotovoltaici connessi o da connettere alle reti di media tensione, per i quali è presentata richiesta di connessione entro il 31 ottobre 2025 ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2027;
- “impianti di produzione nuovi” sono gli impianti di produzione diversi da quelli di cui al precedente alinea;
[2] Delibera che prevedeva già l’obbligo di istallazione del CCI per gli impianti di produzione, nuovi o esistenti, connessi alle reti di media tensione di potenza uguale o maggiore di 1 MW
[3] Per scadenza dell’adeguamento si intende la data della comunicazione dell’adeguamento all’impresa distributrice
ESG: Servizio reporting di sostenibilità volontario per le PMI
Scritto da Paola Bara
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RENTRI: Reminder scadenza iscrizione entro il 14 agosto 2025 per enti e imprese con numero di dipendenti compreso tra 11 e 50
Scritto da Matteo Di Marino
Facendo seguito a quanto già comunicato con la nostra precedente circolare, con la quale si informavano le aziende dell’apertura del periodo di iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) a decorrere dal 15 giugno 2025, si ricorda che la scadenza per completare l’iscrizione è fissata al 14 agosto 2025.
In particolare, l’obbligo di iscrizione entro tale data riguarda:
- gli enti e le imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50;
Si invitano, pertanto, le imprese rientranti nella suddetta categoria a provvedere entro il 14 agosto 2025, attraverso il portale dedicato, al fine di rispettare gli obblighi normativi previsti ed evitare eventuali inadempienze.
Per ulteriori dettagli sui soggetti obbligati e sulle modalità operative, si rinvia alla precedente circolare pubblicata al seguente link.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.279641 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
Dott. Matteo Di Marino
Tel. 0733.279648
E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it
Altro...
SERVIZIO RISERVATO AGLI ASSOCIATI
Servizio dedicato all’iscrizione delle aziende ed alla simulazione dell’operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Confindustria Macerata ha attivato uno sportello per assistere le imprese nella gestione degli adempimenti previsti dal nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI.
Dal 15 giugno al 14 agosto 2025 il secondo gruppo di soggetti obbligati dovrà iscriversi al RENTRI e, dalla stessa data, dovrà iniziare ad operare all’interno del nuovo portale attraverso registri cronologici di carico e scarico e formulari di trasporto rifiuti digitali.
Obiettivo dello sportello è quello di fornire alle aziende socie un’assistenza gratuita per rispondere agli obblighi previsti dalla nuova normativa e per essere pronte ad operare nel nuovo sistema digitale.
Lo sportello offre i seguenti servizi:
- Iscrizione al RENTRI
- Simulazione di operatività nel nuovo sistema attraverso l’ambiente DEMO
Lo sportello sarà attivo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei seguenti giorni:
- 25 giugno 2025
- 2 luglio 2025
- 9 luglio 2025
- 16 luglio 2025
- 23 luglio 2025
- 31 luglio 2025
Le aziende interessate potranno prenotare il proprio appuntamento della durata di un’ora secondo il calendario e gli orari proposti.
Gli incontri si terranno presso la sede di Confindustria Macerata, Via Weiden 35
Scarica il pdf con i dettagli per usufruire del servizio
INFO
Paola Bara - Tel. 0733.279641 / 331.1921246 - E-mail: bara@confindustriamacerata.it
Matteo Di Marino - Tel. 0733.279648 -E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it
RENTRI/ formazione Albo Gestori Ambientali: Pubblicazione nuove date giugno-luglio 2025
Scritto da Paola BaraL’Albo Nazionale gestori ambientali informa che in data 30 giugno 2025 inizierà il quinto ciclo di formazione sul RENTRI, rivolto ai soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.
L'iniziativa, rivolta alle imprese ed enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI, è organizzata dalla Segreteria dell’Albo nazionale gestori ambientali, con il supporto di Unioncamere.
Il calendario, che prevede quattro webinar dedicati ai produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti, è finalizzato a fornire indicazioni sul nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e sui servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
La partecipazione agli eventi è completamente gratuita e aperta a tutti i soggetti interessati.
I webinar si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio 2025 e avranno una durata indicativa di 60 minuti. Si precisa che non è previsto il rilascio di attestati di partecipazione.
Si riporta di seguito il programma dei webinar:
- Iscrizione al RENTRI: soggetti obbligati, procedure di iscrizione e risposte a quesiti frequenti raccolti dal servizio di assistenza
- Lunedì 30 giugno 2025, ore 11:00
- Mercoledì 9 luglio 2025, ore 11:00
- Compilazione del registro da parte del produttore e modalità di scarico della copia completa del FIR
- Mercoledì 2 luglio 2025, ore 11:00
- Mercoledì 16 luglio 2025, ore 11:00
Sul sito istituzionale RENTRI sono disponibili gli argomenti e le date dei prossimi incontri di formazione online, con il link per la registrazione (RENTRI) disponibile una settimana prima della data di ciascun evento.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.279641 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
Dott. Matteo Di Marino
Tel. 0733.279648
E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it
MUD 2025: trasmissione entro lunedì 30 giugno 2025
Scritto da Paola Bara
Il Ministero dell’Ambiente ha comunicato che, in considerazione della coincidenza della scadenza del termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l’anno 2025 con la giornata di sabato 28 giugno, la comunicazione potrà essere effettuata fino a lunedì 30 giugno 2025.
L’avviso è disponibile sul sito del MASE è disponibile al seguente link: Ministero dell'Ambiente
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
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Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.279641 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
Dott. Matteo Di Marino
Tel. 0733.279648
E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it
SERVIZIO RISERVATO AGLI ASSOCIATI
Servizio dedicato all’iscrizione delle aziende ed alla simulazione dell’operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Confindustria Macerata ha attivato uno sportello per assistere le imprese nella gestione degli adempimenti previsti dal nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI.
Dal 15 giugno al 14 agosto 2025 il secondo gruppo di soggetti obbligati dovrà iscriversi al RENTRI e, dalla stessa data, dovrà iniziare ad operare all’interno del nuovo portale attraverso registri cronologici di carico e scarico e formulari di trasporto rifiuti digitali.
Obiettivo dello sportello è quello di fornire alle aziende socie un’assistenza gratuita per rispondere agli obblighi previsti dalla nuova normativa e per essere pronte ad operare nel nuovo sistema digitale.
Lo sportello offre i seguenti servizi:
- Iscrizione al RENTRI
- Simulazione di operatività nel nuovo sistema attraverso l’ambiente DEMO
Lo sportello sarà attivo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei seguenti giorni:
- 25 giugno 2025
- 2 luglio 2025
- 9 luglio 2025
- 16 luglio 2025
- 23 luglio 2025
- 31 luglio 2025
Le aziende interessate potranno prenotare il proprio appuntamento della durata di un’ora secondo il calendario e gli orari proposti.
Gli incontri si terranno presso la sede di Confindustria Macerata, Via Weiden 35
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