Ambiente, energia, trasporti

Ambiente, energia, trasporti (204)


Ambiente

La sostenibilità ambientale è oggi considerata una leva strategica per sviluppare la crescita delle imprese e fonte di innovazione di prodotto, di processo e organizzativa.

La tutela ambientale e l’economia circolare sono i temi su cui maggiormente collaboriamo con le imprese, offrendo loro aggiornamento ed interpretazione normativa, percorsi formativi mirati e progetti di sviluppo sostenibile.

Indichiamo come procedere nella gestione degli impatti ambientali dell’impresa tra cui rifiuti, acque, emissioni in atmosfera Affianchiamo le imprese nel rilascio delle autorizzazioni e certificazioni ambientali e di prodotto.

Ci occupiamo di politiche ambientali in rappresentanza delle imprese industriali presso le Istituzioni e le assistiamo nelle controversie con gli Organi di Controllo.


Energia
Naida Costantini - Referente del servizio "Energia"

Energia Elettrica e gas naturale sono risorse importanti e strategiche per ogni azienda.

Le norme che ne regolamentano la compravendita e la produzione sono complesse e comportano una continua attività di approfondimento, monitoraggio e valutazione.

Con un aggiornamento costante, con una puntuale attività di analisi e comparazione assistiamo le imprese associate nella scelta di percorsi di efficientamento energetico, di ottimizzazione dei costi e nelle agevolazioni legate alla fiscalità energetica.

Curiamo la redazione delle dichiarazioni annuali di consumo dell’energia elettrica e tutti gli adempimenti obbligatori per le aziende produttrici di energia elettrica o con regimi fiscali agevolati.

Attraverso il Consorzio Confindustria Energia Adriatica  (creato dalle Associazioni Industriali delle Marche) forniamo alle imprese associate, energia elettrica a condizioni economiche e di servizio vantaggiose,  modellabili sulle esigenze della singola realtà produttiva.


Trasporti

Collaboriamo con le imprese di trasporto ed i committenti che hanno necessità di essere aggiornate sul mondo dei trasporti.

Offriamo aggiornamento normativo e consulenze personalizzate sulla circolazione delle merci e delle persone. Assistiamo le imprese in tema di codice della strada, limiti alla circolazione, trasporto di merci in conto proprio e conto terzi e tempi di guida e riposo.

Rappresentiamo le imprese presso le Istituzioni e le assistiamo nelle controversie con gli Organi di Controllo.

E’ stato recentemente sottoscritto il “Protocollo d’intesa per il recupero dei rifiuti inerti provenienti dalle demolizioni nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e loro utilizzo come aggregati riciclati per un’economia circolare”  tra il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Guido Castelli, la Regione Marche, Confindustria Marche, ANCE Marche, ARPAM, ANAS, RFI, Reti delle Professioni, e le strutture regionali di CNA, CONFAPI, Confartigianato, Legacoop.

Lo stesso protocollo è stato condiviso e sottoscritto dai rispettivi Enti e stakeholder delle altre Regioni coinvolte nel cratere sismico, Umbria, Lazio ed Abruzzo, con l’obiettivo di trovare una destinazione finale agli aggregati riciclati prodotti dalla lavorazione delle macerie provenienti dagli interventi di ricostruzione.

L’accordo è frutto di una lunga interlocuzione tra il sistema confindustriale regionale e la struttura commissariale, che ha accolto gran parte delle osservazioni proposte.

In particolare l’accordo prevede:

  1. Il Commissario straordinario e le Regioni del cratere sismico possono predisporre appositi atti prevedendo l’obbligo di utilizzo degli aggregati riciclati in una percentuale minima in luogo degli aggregati naturali, nelle opere pubbliche da realizzare nei Comuni interessati e premialità aggiuntive nei capitolati speciali di appalto per l’uso di materiale recuperato.
  2. L’adozione da parte della Regione Marche di linee guida sulla decostruzione selettiva formulate in linea sia con la Direttiva 2018/851/UE che con la prassi di riferimento UNI/PDR 75:2020. Qualora richiesto la Struttura commissariale potrà promuovere tavoli tecnici per predisporre documenti condivisi tra le regioni interessate. La decostruzione selettiva, laddove applicabile, migliora la qualità del prodotto finale riciclato favorendone conseguentemente il suo riutilizzo come aggregato riciclato marcato CE.
  3. L’attivazione di una piattaforma informatica pubblica e volontaria di contatto tra domanda e offerta con l'obiettivo di favorire il mercato degli aggregati riciclati, offrendo nuove opportunità agli impianti che effettuano il recupero dei rifiuti inerti ed un canale di informazione pubblico per il reperimento di materiale "certificato".
  4. La predisposizione di una check list per la semplificazione dei controlli, in linea con principi richiamati dal recente D. Lgs. 12 luglio 2024 n. 103 “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118”, per uniformare la condotta nelle attività di controllo nell’area del cratere sismico. Le attività di controllo eseguite dalle ARPA sugli impianti (attivi e autorizzati), saranno precedute da indicazioni sulla qualità dei controlli medesimi attraverso la check list specifica sulle informazioni e la documentazione da esaminare durante le proprie attività di controllo
  5. La realizzazione di corsi di aggiornamento sul processo di produzione/gestione sostenibile degli aggregati riciclati e sulle Norme UNI che regolano e favoriscono il loro uso. Sono da prevedere accordi con la Rete delle Professioni Tecniche affinché gli Ordini e Collegi professionali della Regione eseguano organizzino e promuovano tale formazione presso i loro iscritti.

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

INFO:

Paola Bara – Tel. 0733.279641 / 331.1921246 – E-mail: bara@confindustriamacerata.it

Matteo Di Marino – Tel. 0733.279648 – E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it 

 

Definite le modalità operative da adottare in caso di mancata disponibilità dei servizi RENTRI, sia per il verificarsi di un incidente che provoca la mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI, sia nei casi in cui la mancanza di disponibilità sia legata ad interventi programmati di manutenzione del sistema.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato e pubblicato nel portale RENTRI il Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025, che fornisce le indicazioni da seguire per il verificarsi di un evento che provoca la mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI (Allegato 1 al Decreto) non dovuta a manutenzione ordinaria o straordinaria del sistema.

Gli eventi esaminati riguardano:

  • l’impossibilità di accedere all’area contatti per l’invio di richieste di assistenza;
  • l’impossibilità di accedere ai contenuti informativi presenti nell’Area Supporto;
  • l’impossibilità di trasmettere l’iscrizione al RENTRI;
  • l’impossibilità di effettuare il versamento del contributo;
  • l’impossibilità di vidimare digitalmente i registri di carico e scarico;
  • l’impossibilità di trasmettere al Rentri le operazioni annotate sul registro cronologico di carico e scarico;
  • l’impossibilità di consultare le operazioni annotate sui registri cronologici di carico e scarico;
  • l’impossibilità di trasmettere al produttore/detentore la copia completa del FIR mediante i servizi di supporto;
  • l’impossibilità di vidimare digitalmente ed emettere i FIR cartacei mediante applicazione web;
  • l’impossibilità di vidimare digitalmente i FIR cartacei mediante interoperabilità;
  • l’impossibilità di vidimare digitalmente i registri cronologici di carico e scarico;
  • l’impossibilità di trasmettere al RENTRI le operazioni annotate sul registro cronologico di carico e scarico;
  • l’Impossibilità di trasmettere al produttore/detentore la copia completa del FIR mediante interoperabilità.

L’allegato 2 al decreto direttoriale riguarda invece i casi in cui la mancanza di disponibilità è connessa ad interventi programmati di manutenzione.

Il Decreto stabilisce che l’apertura degli eventi di indisponibilità oggetto del provvedimento avviene a seguito della pubblicazione del disservizio nella sezione “Avvisi” del portale RENTRI (sezione consultabile su www.rentri.gov.it).

In caso di mancanza di disponibilità del portale, si fa riferimento alla pubblicazione dell'avviso all'interno del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali (https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home ). A seguito di questo avviso è possibile adottare le misure di emergenza che potranno rimanere in essere fino al termine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene comunicata la chiusura dell’evento di indisponibilità, sempre tramite il portale RENTRI o quello dell’Albo nazionale gestori ambientali.

Per ogni situazione di indisponibilità il decreto suggerisce anche delle misure di mitigazione che consistono, ad esempio, di non attendere l’ultimo giorno di scadenza per l’iscrizione o per l’invio dei dati a Rentri o per il pagamento dei contributi, oppure di munirsi di copie di FIR vidimati con un certo anticipo, onde non trovarsi in emergenza senza poter vidimare un formulario, ecc.

Tutte le informazioni sono disponibili sul portale web del RENTRI.

INFO:

Dott.ssa Paola Bara

Tel. 0733.279641 / 331.1921246

E-mail: bara@confindustriamacerata.it

 

Dott. Matteo Di Marino

Tel. 0733.279648

E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it

 

E’ entrata in vigore il 16 ottobre 2025 la revisione mirata della Direttiva quadro dell’UE sui rifiuti, che introduce norme comuni a livello europeo per la responsabilità estesa del produttore (EPR) per i prodotti tessili e obiettivi vincolanti di riduzione degli sprechi alimentari per gli Stati membri.

La Direttiva UE 2025/1892 stabilisce che tutti gli Stati membri:

  • dovranno istituire regimi di responsabilità estesa del produttore per prodotti tessili e calzature, elencati nell’allegato IV-quater, imponendo ai produttori il pagamento di contributi destinati a finanziare la raccolta, la selezione, il riutilizzo e il riciclo. Tali contributi saranno eco-modulati, cioè variabili in base alla sostenibilità del prodotto, per incentivare la progettazione circolare.
  • dovranno ridurre gli sprechi alimentari del 10% nella trasformazione e produzione e del 30% pro capite a livello di vendita al dettaglio e consumo entro il 2030.
  • dovranno inoltre rafforzare i programmi di prevenzione, sostenere l’innovazione, promuovere la sensibilizzazione e ampliare le iniziative di donazione alimentare. La Commissione europea valuterà i progressi nel 2027 e potrà proporre nuovi obiettivi per il 2035.

I Paesi avranno 20 mesi per recepire la Direttiva nel diritto nazionale e 30 mesi per istituire i sistemi EPR (responsabilità estesa del produttore). Entro gennaio 2026, dovranno nominare le autorità responsabili della prevenzione degli sprechi alimentari e, entro ottobre 2027, aggiornare di conseguenza le proprie misure nazionali.

INFO:

Dott.ssa Paola Bara

Tel. 0733.279641 / 331.1921246

E-mail: bara@confindustriamacerata.it

 

Dott. Matteo Di Marino

Tel. 0733.279648

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Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione relativa al rinnovo, da parte della Provincia di Macerata, delle autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera (D. P. n. 212/2024), richiamando nuovamente l’attenzione sulla prossima scadenza del 17 novembre 2025 per la presentazione delle domande di rinnovo previste per le attività n. 13 e 33 esistenti e già autorizzate per effetto della DGP n. 238 del 08/06/10 e della DCP n. 109 del 29.03.2011.

  • Attività n.13: “Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno
  • Attività n. 33: “Attività del settore calzaturiero e pellettiero

Al fine di garantire la continuità delle autorizzazioni e il rispetto delle tempistiche di scadenza, si invitano le imprese a:

  1. Verificare la propria attività e individuare il numero corrispondente nell’elenco delle attività normate dalla DGP n. 238 del 08/06/10.
  2. Controllare la data di presentazione della propria autorizzazione.
  3. Attivarsi per predisporre la documentazione necessaria per la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, tenendo presente che l’attività potrà proseguire decorsi 45 giorni la presentazione della domanda di rinnovo.

La tabella che segue riepiloga le date di entrata in vigore delle attività normate DGP n. 238 del 08/06/10.

a

Dal 18 giugno 2010

 le attività n. 1, 2, 3, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39

b

Dal 1° settembre 2010

 le attività n. 10, 12, 15, 28, 30, 31, 32

c

Dal 1° novembre 2010

 le attività n. 4, 5, 6, 7

d

Dal 1° gennaio 2011

 le attività n. 13, 33

 

Ricordiamo che ai sensi del D.lgs. 102/2020, tutte le autorizzazioni generali hanno durata 15 anni e, pertanto, le imprese le cui attività sono già autorizzate dovranno presentare la domanda di rinnovo almeno 45 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione stessa.

In particolare, si richiamano le scadenze già indicate:

  1. entro il 4 maggio 2025 per le attività n. 1, 2, 3, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39
  2. entro il 18 luglio 2025 per le attività n. 10, 12, 15, 28, 30, 31, 32
  3. entro il 17 settembre per le attività n. 4, 5, 6, 7
  4. entro il 17 novembre per le attività n. 13, 33

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

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Confindustria Macerata in collaborazione con Federlegno organizza un incontro gratuito sul Regolamento europeo sulla deforestazione (EUDR) che entrerà in vigore il 30 dicembre 2025 per le grandi e medie imprese (operatori e commercianti che operano con le seguenti materie prime e i loro prodotti derivati, quando immessi sul mercato UE o esportati dall’UE: legno, soia, bovini, cacao, caffè, palma da olio e gomma naturale.

Relatore: Dr. Dario Gamannossi, Ufficio Normativa tecnica – Area legno e politiche forestali di FederlegnoArredo

 

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Per informazioni

Paola Bara
Tel. 0733.279641 / 331.1921246
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Il Direttore
Gianni Niccolò

 

 


 
 

 

Sono state introdotte con la legge c.d. “Terra dei fuochi”  nuove disposizioni che rafforzano i controlli contro i reati legati alla gestione dei rifiuti, con pene più severe, nuove fattispecie di reato e sanzioni accessorie.

Nello specifico il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”, convertito in legge 3 ottobre 2025, n. 147, è intervenuto su diversi provvedimenti tra cui il D.lgs. n. 152/2006 (Codice ambiente), il Regio Decreto n. 1398/1930 (Codice penale), D.lgs. n. 159/2011 (Codice leggi antimafia), il D.lgs. n. 231/2001 (Responsabilità amministrativa Enti e società) e il D.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada). 

Il provvedimento, al fine di anticipare il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale ambientale, prevede tra le principali novità:

  • sanzioni penali più severe (reclusione da 1 a 5 anni) per l'abbandono di rifiuti pericolosi
  • sanzioni accessorie obbligatorie (sospensione patente, confisca del mezzo, sospensione dall'albo)
  • Sanzioni più severe per la gestione non conforme:Anche le inadempienze formali e la mancata corretta gestione di depositi temporanei sono ora punite con pene detentive. 
  • sanzioni pecuniarie più alte per la tenuta illecita della documentazione. 
  • utilizzo di impianti di vidosorveglianza per l’accertamento delle violazioni
  • sanzioni per abbandono di piccoli rifiuti, come scontrini e mozziconi di sigaretta
  • Responsabilità civile e penale:I responsabili sono tenuti al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in regresso, delle spese di bonifica. 
  • Estensione dell'arresto in flagranza differita:La sospensione della patente, la confisca del veicolo e la cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori sono previste in caso di reiterazione delle violazioni. 
  • Sanzioni per chi innesca roghi:Chi appicca il fuoco ai rifiuti è punito con la reclusione da 2 a 5 anni, con pene aggravate per i rifiuti pericolosi. 

 

La legge si applica a tutti i reati ambientali, anche alle condotte colpose

E’ da evidenziare che In sede di conversione in legge, grazie all’intervento della nostra associazione, sono state introdotte una serie di semplificazioni e correzioni, con l’obiettivo di bilanciare l’inasprimento del quadro sanzionatorio in materia ambientale che si presentava molto più severo nel testo originario.

Riportiamo di seguito  una tabella con le novità introdotte dal nuovo provvedimento:

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

INFO:

Dott.ssa Paola Bara

Tel. 0733.279641 / 331.1921246

E-mail: bara@confindustriamacerata.it

 

Dott. Matteo Di Marino

Tel. 0733.279648

E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it

 

 

Segnaliamo l’attivazione del sesto ciclo formativo promosso dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (con il contributo tecnico di Ecocerved e Unioncamere), rivolto alle imprese e agli enti che adottano i servizi del sistema RENTRI. L’iniziativa, curata nell’ambito del supporto tecnico operativo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è volta a offrire chiarezza e assistenza operativa sui principali strumenti digitali, con particolare attenzione al FIR Digitale e agli obblighi in scadenza al 13 febbraio 2026.

Il percorso consiste in sette webinar, di circa 60 minuti ciascuno, distribuiti tra ottobre e dicembre 2025. La partecipazione è gratuita; non è previsto rilascio di attestati. Gli argomenti trattati spaziano dal FIR digitale all’iscrizione e gestione del registro di carico e scarico digitale, con un’attenzione specifica per i produttori di rifiuti del “terzo scaglione”.

Ricordiamo che rientrano nel “terzo scaglione” del RENTRI tutte le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi aventi fino a 10 dipendenti. L’iscrizione obbligatoria al RENTRI per tali soggetti dovrà essere effettuata nel periodo compreso dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026.

Di seguito le sessioni previste (con obbligo di registrazione), suddivise per ambito.

Il FIR digitale

Iscrizione e Registro di carico e scarico digitale (Servizi di Supporto) - produttori del terzo scaglione

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

INFO:

Paola Bara – Tel. 0733.279641 / 331.1921246 – E-mail: bara@confindustriamacerata.it

Matteo Di Marino – Tel. 0733.279648 – E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it 

 

 

Aperto fino al 17 novembre 2025 il portale per l’invio delle dichiarazioni

Ai sensi del D.M. 21 dicembre 2021, nonché della deliberazione ARERA 541/2022/R/gas, la CSEA rende disponibile, con decorrenza 1° ottobre 2025, il Portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2026.

Il Portale è accessibile al seguente link: https://gasivori.csea.it/Gasivori/

Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, devono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.

Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.

Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni.

Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

  • Consumo medio di almeno 1 GWh/anno ovvero 94.582 Sm3/anno;
  • Settore di attività con codice ATECO tra quelli elencati nell’allegato del DM 541/2021;
  • Indice di intensità gasivora positivo determinato, in relazione al VAL non inferiore al 20% o, in alternativa, indice di intensità gasivora positivo determinato, in relazione al fatturato non inferiore al 2%.
  • L'impresa beneficiaria deve adottare misure per l'uso efficiente dell'energia in conformità alle disposizioni del d.lgs. 102/14 che prevede:
    • Certificazione ISO 50001:2018 attiva

              oppure

    • Diagnosi energetiche conformi all’allegato 2 del Dlgs 102/14 comunicate all’Enea ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 5, del DM 21/12/21 ed in corso di validità

 

DICHIARAZIONE PER L’ANNUALITA’ 2026

 

  1. Imprese “NON neo costituite”

Per poter presentare la dichiarazione per l’annualità 2026, è necessario accedere al Portale come illustrato al paragrafo precedente e, al fine di procedere alla compilazione della dichiarazione, selezionare il link “IMPRESE COSTITUITE PRIMA DEL 2025 – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2026”.

Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2021, nonché di quelli previsti dalla Delibera; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti indicati dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio della dichiarazione.

Il sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione trasmetterà a mezzo PEC una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettuerà i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla Delibera.

La suddetta ricevuta sarà, comunque, sempre disponibile all’acquisizione tramite il Portale.

Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni dal giorno 1° ottobre 2025 fino alle ore 23:59 del 17 novembre 2025.

Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2026 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.

In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.

Entro il 18 dicembre 2025 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno di competenza 2024, distinte per classi di agevolazione ai sensi del comma 2.3, lettere b), c) e d) dell’Allegato A alla Delibera.

 

  1. Imprese neo costituite

Le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2025), o quelle costituite negli anni precedenti al 2025 la cui attività produttiva e l’associato impiego di gas naturale risultino differiti al medesimo anno 2025, potranno accedere al Portale come illustrato nelle “Indicazioni di carattere generale” e, al fine di procedere alla compilazione, selezionare il link “IMPRESA COSTITUITA NEL 2025 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2025, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA’ PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2026”.

Le imprese neo costituite presenteranno alla CSEA una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l’annualità 2025.

Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2021, nonché quelli previsti dalla Delibera; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio.

Il sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione trasmetterà a mezzo PEC una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettua i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla Delibera.

La suddetta ricevuta sarà, comunque, sempre disponibile all’acquisizione tramite il Portale.

L’accesso al Portale sarà consentito esclusivamente dal giorno 1° ottobre 2025 fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2025.

Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2026 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.

In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.

Sarà richiesto all’impresa, attraverso il Portale, l’invio di una ulteriore dichiarazione in cui la stessa si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall’Allegato A della Delibera, che prevede l’invio alla CSEA, entro e non oltre il mese di novembre dell’anno 2026, della copia della dichiarazione IVA dell’anno 2025 recante il Codice ATECO prevalente dichiarato.

Contestualmente alla suddetta dichiarazione, l’impresa neo costituita deve allegare una relazione contenente:

  • le modalità di stima dei consumi inseriti in base alla produzione prevista per l’anno 2025, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a PDR già esistenti;
  • le modalità di stima dei dati di bilancio inseriti dell’anno 2025, in particolare il fatturato e il VAL (in applicazione della Determinazione DIEU 17/2020 del 24 settembre2020), evidenziando l’eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione.

Al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la CSEA effettua una verifica ex post per accertare l’ammissibilità dell’impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione di cui al D.M. 21 dicembre 2021.

Infine, si rammenta che ai sensi dell’art. 12 della Delibera per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2026 è stato fissato dall’ARERA pari a:

  • 400 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 800 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.

Le imprese riceveranno lo IUV utile al pagamento del suddetto contributo a mezzo PEC.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.

Allegati

  • Guida alla compilazione delle dichiarazioni gasivore
  • Manuale utente

Per informazioni: Naida Costantini – 0733/279654 - costantini@confindustriamacerata.it

Cordiali saluti

Il Direttore

Gianni Niccolò

Portale aperto dal 1° ottobre al 17 novembre  2025 per la presentazione delle richieste

Ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, la CSEA rende disponibile, con decorrenza 1° ottobre 2025 e fino alle ore 23.59 del 17 novembre 2025 (31 dicembre 2025 per le neo-costituite), il portale telematico per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2026.

 

Di seguito si riepilogano i requisiti per accedere, le agevolazioni previste e le modalità di compilazione delle dichiarazioni

 

Per informazioni: Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it

 

Cordiali saluti

Il Direttore

Gianni Niccolò

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REQUISITI PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE

Possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica i soggetti giuridici che abbiano un consumo di energia elettrica non inferiore ad 1 GWh/anno nell’anno n-2 (per l’anno di competenza 2026 si tratta dei consumi dell’annualità 2024) e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. operano nei settori ad alto rischio di rilocalizzazione dell’Allegato 1 della Comunicazione (2022/C 80/01) della Commissione europea recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente 2022” (di seguito: NUOVE Linee guida CE);
  2. operano nei settori a medio rischio di rilocalizzazione dell’Allegato 1 alle NUOVE Linee guida CE;
  3. non rientrano fra quelle di cui ai punti 2) e 3), ma hanno avuto accesso alle agevolazioni energivori in almeno uno degli anni 2022 o 2023, nel rispetto dei requisiti delle previgenti linee guida rispettando i requisiti dell’art.3, comma 1, lettera a) o b) del D.M. 21 dicembre 2017[1] ( cd “seconda clausola grandfathering”).

Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo sono tenute a effettuare la diagnosi energetica ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 102/104 o ad adottare un sistema di gestione dell’energia conforme all’ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 102/104.

Le imprese agevolate saranno soggette ad attuare almeno uno dei seguenti obblighi di natura ambientale nel 2026 (cd Green Conditionalities):

  1. attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;
  2. ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;
  3. investire una quota pari almeno al 50% dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea.

Ai fini del controllo dell’appartenenza ai settori ad alto o medio rischio di rilocalizzazione dell’Allegato 1 alle Linee guida CE, le imprese devono dichiarare il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento.

I Codice Ateco da utilizzare per la dichiarazione per l'annualità 2026 sono i codi Ateco 2022 (Rif. Nace rev 2).

Non accedono alle agevolazioni in oggetto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”

AGEVOLAZIONI

Le imprese agevolate pagheranno i contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico al sostegno delle energie rinnovabili ossia la componente A3*SOS[2] in misura ridotta, in particolare:

  • Le imprese che soddisfano i requisiti della lettera a) pagheranno nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali e lo 0,5 % del valore aggiunto lordo dell’impresa;
  • Le imprese che soddisfano i requisiti della lettera b) pagheranno nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali e l’1 % del valore aggiunto lordo dell’impresa;
  • Le imprese che soddisfano i requisiti della lettera c) pagheranno nella misura del minor valore:
  • per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35% della componente degli oneri generali e l’1,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;
  • per l’anno 2027, tra il 55% della componente degli oneri generali e il 2,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;
  • per l’anno 2028, tra l’80% della componente degli oneri generali e il 3,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;
  • dall’anno 2029 non spetteranno più agevolazioni.

 

Qualora le imprese che soddisfano i requisiti delle lettere b) e c) coprano almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità, allora il contributo a copertura degli oneri di sistema è ulteriormente ridotto e pari al minor valore tra:

  • il 15% della componente degli oneri generali e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa per le imprese b);
  • il 35% della componente degli oneri generali e lo 1,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa per le imprese c).

 

È prevista una soglia di contribuzione minima inderogabile alla spesa per le fonti rinnovabili di energia che deve in ogni caso essere garantito dall’impresa secondo quanto previsto dalla Linee guida pari al prodotto tra 0,5 €/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.

ISTRUZIONI PER ACCEDERE AL PORTALE

Con Circolare N. 58/2025/ELT del 01/10/2025, la Cassa per i servici energetici e ambientali (CSEA) ha comunicato l’apertura del portale  e fornisce  le istruzioni, ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità 2026.

 Il Portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Cassa (www.csea.it) cliccando sul riquadro PORTALI ESTERNI – ENERGIVORI – PORTALE ELETTRIVORI o tramite il link: energivori.csea.it.

Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.

Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.

Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni.

Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

 

DICHIARAZIONE PER L’ANNUALITA’ 2026

  1. Imprese “NON neo costituite”

Per poter presentare la dichiarazione per l’annualità 2026, è necessario accedere al Portale e, al fine di procedere alla compilazione della dichiarazione, selezionare il link “IMPRESA COSTITUITA PRIMA DEL 2025 – Compila la dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2026”.

Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti dell’ art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, nonché quelli previsti dalla Delibera; qualora i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti indicati dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio della dichiarazione.

Il sistema telematico, al termine del processo di invio della dichiarazione, trasmetterà a mezzo PEC una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettuerà i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla Delibera.

La suddetta ricevuta sarà, comunque, sempre disponibile all’acquisizione tramite il Portale.

Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni dal giorno 1° ottobre 2025 e fino alle ore 23:59 del 17 novembre 2025.

 Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2025 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.

 In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.

 Entro il 18 dicembre 2025 La Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2026, distinte per classi di agevolazione ai sensi del comma 2.3, lettere b), c) e d) dell’Allegato A alla Delibera.

  

  1. Imprese “neo costituite”

Le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2025), o quelle costituite negli anni precedenti al 2025 la cui attività produttiva e l’associato impiego di energia elettrica risultino differiti al medesimo anno 2025, potranno accedere al Portale come illustrato nelle “Indicazioni di carattere generale” e, al fine di procedere alla compilazione, selezionare il link “IMPRESA COSTITUITA NEL 2025 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2025, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA’ PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2026”.

Le imprese neo costituite presenteranno alla CSEA una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l’annualità 2025.

Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, nonché quelli previsti dalla Delibera; qualora i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio della dichiarazione.

Il sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione trasmetterà a mezzo PEC una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettua i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla Delibera.

La suddetta ricevuta sarà, comunque, sempre disponibile all’acquisizione tramite il Portale.

L’accesso al Portale sarà consentito esclusivamente dal giorno 1° ottobre 2025 e fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2025.

Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2026 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.

In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.

 Sarà richiesto all’impresa, attraverso il Portale, l’invio di una ulteriore dichiarazione in cui la stessa si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall’Allegato A alla Delibera, che prevede l’invio alla CSEA, entro e non oltre il mese di novembre dell’anno 2026, della copia della dichiarazione IVA dell’anno 2025 recante il Codice ATECO prevalente dichiarato.

 Contestualmente alla suddetta dichiarazione, l’impresa neo costituita deve allegare una relazione contenente:

  • le modalità di stima dei consumi inseriti in base alla produzione prevista per l’anno 2025, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a POD già esistenti;
  • le modalità di stima dei dati di bilancio inseriti dell’anno 2025, in particolare il fatturato e il VAL (in applicazione della Determinazione DIEU 17/2020 del 24 settembre 2020), evidenziando l’eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione.

Al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la CSEA effettua una verifica ex post per accertare l’ammissibilità dell’impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023.

 

Infine, si rammenta che ai sensi dell’art. 10 dell’Allegato A alla Delibera per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2026 è stato fissato dall’ARERA pari a:

  • 50 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.

Il termine per il pagamento del contributo fisso è di 15 giorni dal momento della presentazione dell’istanza di accesso al meccanismo agevolativo.

Le imprese riceveranno a mezzo PEC le istruzioni necessarie per l’acquisizione dell’Avviso di pagamento analogico.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.

Ai fini della corretta compilazione della dichiarazione si rinvia al “Manuale Utente art. 3 dl 131/2023”, al Manuale utente post riforma e alle FAQ che la CSEA rende disponibili sulla pagina di accesso al Portale Elettrivori.

 

Allegati:

  1. Allegato 1 Comunicazione (2022/C 80/01) della Commissione europea recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente 2022”
  2. Guida alla compilazione delle dichiarazioni

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[1] Le aziende energivore negli anni 2022 e/o 2023 il cui codice Ateco prevalente non è compreso nell’Allegato 1 delle nuove Linee guida Ce possono rientrare nell’agevolazione per il 2024 se sono comprese negli elenchi del 2022 e/o 2023 in quanto hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e rispettano uno dei seguenti requisiti:

  1. a) operano nei settori dell’Allegato 3 alla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (2014/C 200/01);
  2. b) operano nei settori dell’Allegato 5 alla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (2014/C 200/01) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica sul VAL, sul periodo di riferimento, non inferiore al 20%.

 [2] Per le utenze energivore l’elemento A3*SOS è l’unico elemento applicato della componente ASOS. Pertanto, di fatto, per le imprese energivore la componente ASOS e l’elemento A3*SOS coincidono.

Confindustria Macerata in collaborazione con Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi, organizza nell’ambito del Roadshow Conai 2025, 3 webinar d’approfondimento sulla corretta gestione dei rifiuti alla luce dell’inasprimento sanzionatorio derivante dalle disposizioni straordinarie adottate con il DL 116/2025 per il contrasto delle attività illecite nella gestione dei rifiuti.
 

SESSIONE 1
Classificazione dei Rifiuti – Normativa, Procedure e Implicazioni Pratiche

Mercoledì 08 ottobre 2025 - ore 10:30 -12:00

Per iscriversi clicca qui

Scarica il pdf con il programma della prima sessione

 

SESSIONE 2
Deposito Temporaneo dei Rifiuti: Normativa, Limiti e Best Practice

Mercoledì 15 ottobre 2025 - ore 10:30 -12:00

Per iscriversi clicca qui

Scarica il pdf con il programma della seconda sessione

 

SESSIONE 3
DL 116/2025: Nuove Frontiere della Responsabilità d’Impresa e Impatti sulla Compliance Ambientale

Mercoledì 22 ottobre 2025 - ore 10:30 -12:00

Per iscriversi clicca qui

Scarica il pdf con il programma della terza sessione

 

PER INFORMAZIONI

Dott.ssa Paola Bara,
tel.: 0733/279641 – 331/1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it 

Matteo Di Marino
tel.: 0733/279648
E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it


Il Direttore
Gianni Niccolò

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