
Ambiente, energia, trasporti (178)
Ambiente
La sostenibilità ambientale è oggi considerata una leva strategica per sviluppare la crescita delle imprese e fonte di innovazione di prodotto, di processo e organizzativa.
La tutela ambientale e l’economia circolare sono i temi su cui maggiormente collaboriamo con le imprese, offrendo loro aggiornamento ed interpretazione normativa, percorsi formativi mirati e progetti di sviluppo sostenibile.
Indichiamo come procedere nella gestione degli impatti ambientali dell’impresa tra cui rifiuti, acque, emissioni in atmosfera Affianchiamo le imprese nel rilascio delle autorizzazioni e certificazioni ambientali e di prodotto.
Ci occupiamo di politiche ambientali in rappresentanza delle imprese industriali presso le Istituzioni e le assistiamo nelle controversie con gli Organi di Controllo.
Energia
Energia Elettrica e gas naturale sono risorse importanti e strategiche per ogni azienda.
Le norme che ne regolamentano la compravendita e la produzione sono complesse e comportano una continua attività di approfondimento, monitoraggio e valutazione.
Con un aggiornamento costante, con una puntuale attività di analisi e comparazione assistiamo le imprese associate nella scelta di percorsi di efficientamento energetico, di ottimizzazione dei costi e nelle agevolazioni legate alla fiscalità energetica.
Curiamo la redazione delle dichiarazioni annuali di consumo dell’energia elettrica e tutti gli adempimenti obbligatori per le aziende produttrici di energia elettrica o con regimi fiscali agevolati.
Attraverso il Consorzio Confindustria Energia Adriatica (creato dalle Associazioni Industriali delle Marche) forniamo alle imprese associate, energia elettrica a condizioni economiche e di servizio vantaggiose, modellabili sulle esigenze della singola realtà produttiva.
Trasporti
Collaboriamo con le imprese di trasporto ed i committenti che hanno necessità di essere aggiornate sul mondo dei trasporti.
Offriamo aggiornamento normativo e consulenze personalizzate sulla circolazione delle merci e delle persone. Assistiamo le imprese in tema di codice della strada, limiti alla circolazione, trasporto di merci in conto proprio e conto terzi e tempi di guida e riposo.
Rappresentiamo le imprese presso le Istituzioni e le assistiamo nelle controversie con gli Organi di Controllo.
CONAI: rimodulazione del contributo CONAI per carta, legno e vetro. Nuovi importi dal 1° ottobre 2023 e 1° gennaio 2024.
Scritto da Matteo Di MarinoCONAI rimodula nuovamente il contributo ambientale (CAC) per gli imballaggi in carta, legno e vetro.
Questo dopo essersi confrontato con i consorzi COMIECO, RILEGNO e COREVE e aver valutato lo scenario attuale della filiera del riciclo degli imballaggi.
IMBALLAGGI IN CARTA
Nella tabella di seguito riportiamo la nuova entità del CAC per gli imballaggi in carta e cartone che entrerà in vigore dal 1° ottobre 2023.
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CAC in vigore [€/tonn] |
CAC dal 1° ottobre 2023 [€/tonn] |
CARTA fascia 1 (base) |
5 |
35 |
CARTA fascia 2 (CPL) |
25 |
55 |
CARTA fascia 3 (Compositi di tipo C) |
115 |
145 |
CARTA fascia 4 (Compositi di tipo D) |
245 |
275 |
IMBALLAGGI IN LEGNO
Nuovo importo dal 1° gennaio 2024.
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CAC in vigore [€/tonn] |
CAC dal 1° gennaio 2024 [€/tonn] |
LEGNO |
8 |
7 |
IMBALLAGGI IN VETRO
Nuovo importo dal 1° ottobre 2023.
|
CAC in vigore [€/tonn] |
CAC dal 1° ottobre 2023 [€/tonn] |
VETRO |
23 |
15 |
PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L’IMPORT
La rimodulazione CONAI ha avuto impatto anche sulle procedure forfettarie/semplificate per l’importazione di imballaggi pieni.
I contributi forfettari/aliquote saranno, quindi, i seguenti:
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In vigore |
1° ottobre 2023 |
1° gennaio 2024 |
Forfettaria “per tara” |
59 €/tonn |
70 €/tonn |
69 €/tonn |
Semplificata “a valore” (prodotti alimentari) |
0,12 % |
0,11 % |
0,11 % |
Semplificata “a valore” (prodotti NON alimentari) |
0,06 % |
0,06 % |
0,06 % |
A breve CONAI, sul proprio sito, indicherà i nuovi valori delle altre procedure semplificate.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.27941 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
Dott. Matteo Di Marino
Tel. 0733.279648
E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it
RIFIUTI: regolamento per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata
Scritto da Paola BaraDal 16 settembre 2023 entreranno in vigore le nuove regole per l’autorizzazione in forma semplificata alla preparazione per il riutilizzo di determinati rifiuti ai sensi dell’art. 214 del Codice dell’Ambiente.
Le operazioni di “preparazione per il riutilizzo”, hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.
L’esercizio della preparazione per il riutilizzo dovrà essere preceduta dall’invio alla Provincia di una comunicazione di inizio attività. Decorsi 90 giorni dalla comunicazione, durante i quali la Provincia effettuerà la verifica del rispetto delle condizioni di legge, sarà possibile iniziare l’attività.
Le nuove regole sono dettate dal Decreto 10 luglio 2023, n. 119, recante “Regolamento recante la determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e definiscono:
- i requisiti dei soggetti che intendono esercitare attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata,
- le dotazioni tecniche strutturali richieste per i Centri di preparazione per il riutilizzo,
- i rifiuti impiegabili e le quantità massime ammesse nonché i rifiuti esclusi.
- una disciplina specifica per la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee).
Operazioni di “preparazione per il riutilizzo”
Le operazioni di “preparazione per il riutilizzo”, sono specificate nell’allegato ! del DM:
- controllo: operazione che consiste nell’ispezione visiva, cernita e prova funzionale per valutare l’idoneità del rifiuto ad essere preparato per il successivo riutilizzo […];
- pulizia: operazione mediante la quale vengono eliminate le impurità anche attraverso l’impiego di acqua e liquidi specifici come i detergenti ad azione disinfettante, anche in forma di vapore; operazioni di disinfestazione contro il tarlo;
- smontaggio: operazione di disassemblaggio totale o parziale del rifiuto in componenti riutilizzabili singolarmente o nell’operazione di riparazione;
- riparazione: operazione che comprende la sostituzione, la soppressione e/o ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, del rifiuto nonché l’installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi, comprese le attività di sabbiatura, verniciatura, laccatura.
Tipologie di rifiuti
Di seguito l’elenco dei rifiuti che potranno essere ammessi alle operazioni di preparazioni per il riutilizzo, di cui alla tabella 1 allego 1:
- Biciclette, passeggini, carrozzine, giocattoli e loro componenti;
- Mobili e cucine a gas e loro componenti;
- Reti e materassi;
- Pneumatici per biciclette;
- Attrezzature sportive e ricreative e loro componenti;
- Attrezzature nautiche e loro componenti (galleggianti, cime, catene, salvagenti, ancore, parabordi, remi epagaie, materassini e canotti, tavole da surf, barche a vela (derive), gommoni fino ad una lunghezza di 6 m,ecc.);
- Abbigliamento, accessori di abbigliamento, tessuti, tappeti, calzature, zaini;
- Cancelli in metallo, in legno, in plastica, serrature e loro componenti;
- Attrezzi da giardino, suppellettili in legno metalli e plastica, appendiabiti e loro componenti
- Pentole padelle e stoviglie;
- Pavimenti, rivestimenti, ceramiche;
- Porte/finestre e elementi costruttivi in legno, plastica, metallo, alluminio, vetro e loro componenti;
- Componenti di impianti di irrigazione, impianti e attrezzature per l’attività agricola e florovivaistica e loro componenti, componenti di serre.
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Materie prime critiche /rottami ferrosi: notifica all’esportazione prorogata al 31 dicembre 2026
Scritto da Paola Bara
Facciamo seguito alle nostre precedenti circolari in merito alle esportazioni al di fuori dell’Unione Europea dei rottami ferrosi, per comunicare che l’obbligo di previa notifica ai Ministeri competenti è stato prorogato al 31 dicembre 2026 dalla Legge 3 luglio 2023 n. 87 di conversione del DL 18 maggio 2023 n.51.
Ricordiamo che le disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche sono state introdotte con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, convertito dalla Legge 51/2022.
In particolare, l’articolo 30 del suddetto DL detta una specifica disciplina per l’ipotesi di esportazioni al di fuori dell’Unione Europea prevedendo uno specifico obbligo di notificazione. Tale disposizione prevede, inoltre, che i rottami ferrosi, anche non originari dell’Italia, costituiscano materie prime critiche, e che la loro esportazione sia soggetta all’obbligo di notifica.
Per quanto riguarda i rottami ferrosi (dichiarati materie prime critiche soggette all'obbligo di previa notifica), se la quantità della spedizione è superiore alle 250 tonnellate, o se la somma delle operazioni nel mese solare è superiore a 500 tonnellate, la previa notifica ai ministeri (MISE e MAECI) andrà effettuata 60 giorni prima dell’operazione (anziché 20) fino al 31 dicembre 2026.
Al seguente link Rottami ferrosi – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sono disponibili tutte le informazioni a riguardo, compresa la circolare con i chiarimenti e il modulo per la notifica.
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BONIFICHE/MATERIALI DI RIPORTO: Pubblicate Linee guida ISPRA-SNPA per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica
Scritto da Paola BaraBONIFICHE/MATERIALI DI RIPORTO: Pubblicate Linee guida ISPRA-SNPA per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica
Segnaliamo la pubblicazione nel sito SNPA delle Linee Guida n.46/2023 per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica.
Nel dettaglio, le Linee Guida individuano un percorso metodologico per l’identificazione e la gestione dei materiali di riporto nell’ambito dei procedimenti di bonifica di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006, “Bonifica dei siti inquinati” alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge 108 del 29 luglio 2021.
In particolare l’art. 37 c. 1-bis apporta delle modifiche all’art. 3 del DL 2/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 28/2012 “Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti”, stabilendo che le matrici materiali di riporto non conformi ai limiti del test di cessione devono essere gestite nell’ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l’ambiente.
In premessa inoltre si chiarisce che la procedura proposta nelle Linee Guida si applica ai procedimenti di cui alla Parte Quarta,Titolo V del D.Lgs 152/06 per i siti oggetto di bonifica e non risultano applicabili nell’ambito dei procedimenti di cui al D.P.R. 120/2017 per la gestione delle terre e rocce da scavo.
La finalità delle Linee Guida è la sistematizzazione degli aspetti e delle problematiche necessari per la corretta identificazione della matrice materiali di riporto e per le conseguenti modalità di gestione all’interno dei siti oggetto di procedimento di bonifica, al fine di fornire dei criteri di valutazione generali utili alla formazione del giudizio finale da parte dei soggetti interessati, favorendo quindi un approccio uniforme replicabile in situazioni affini sul territorio nazionale.
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Modulo 2: Comunicazione Ambientale - Corso di Formazione di Economia Circolare "Sostenibilità e Impresa: strumenti, metodologie e trend"
Scritto da Matteo Di Marino
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POLVERI SOTTILI (PM10): indirizzi della Regione Marche per il biennio 2023/2024
Scritto da Paola BaraCon DGR 835 del 12/6/2023 la Regione Marche ha adottato le consuete misure contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva per il biennio 2023/2024.
Per il 2022/2023 vengono confermate le misure della precedente DGR 942 del 26/07/2021. Ricordiamo che tutte le misure previste in DGR saranno valide dal 1 novembre 2023 al 15 aprile 2024 e dovranno essere confermate dai singoli Comuni attraverso ordinanze sindacali o atti equipollenti.
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BONUS ENERGIA MARCHE - Approvazione primo elenco di beneficiari
Scritto da Leonardo SpernanzoniCon decreto n. 409 del 20 luglio 2023 sono stati approvati gli elenchi e le prime concessioni (100 per il bando ordinario e 100 per il bando sisma) relativi al “Bonus Energia Marche”.
Le imprese assegnatarie del contributo devono rendicontare quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda, a dimostrazione della spesa sostenuta, entro 45 giorni solari dalla ricezione della PEC da parte della Regione.
Si allegano gli elenchi delle aziende beneficiarie:
- allegato 3 _ bando ordinario;
- allegato 4 _ bando sisma.
Per informazioni:
Leonardo Spernanzoni – 0733 279628 – area.finanziaria@confindustriamacerata.it
Naida Costantini – 0733 279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Anna Ruffini – 0733 279651 – a.ruffini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Gianni Niccolò
Corso di Formazione di Economia Circolare "Sostenibilità e Impresa: strumenti, metodologie e trend"
Scritto da Matteo Di Marino
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ENERGIA – CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA 2° TRIMESTRE 2023 – Codici tributo
Scritto da Naida CostantiniIstituiti i codici tributi per la compensazione di crediti d’imposta energia relativi al 2° trimestre 2023
Con risoluzione 20/e del 10 maggio 2023 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “7015” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- “7016” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- “7017” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- “7018” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
I crediti d’imposta sopra elencati devono essere utilizzati in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023.
In allegato TABELLA RIEPILOGATIVA con i codici tributo per la compensazione dei crediti d’imposta e relativa scadenza.
Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
Albo Nazionale Gestori Ambientali: dal 15 giugno 2023 nuove modalità digitali di attestazione dell’iscrizione
Scritto da Paola BaraFacciamo seguito alla nostra circolare del 24 febbraio 2023 per ricordare che dal 15 giugno 2023 sono entrate in vigore le nuove modalità digitali di attestazione dell’iscrizione (alternative e non sostitutive alle attuali): imprese, pubbliche amministrazioni ed enti di controllo devono essere informate e formate sulle novità che le accompagneranno per velocizzare i controlli e che consentiranno, alle imprese che lo sceglieranno, di eliminare i documenti cartacei all’interno dei veicoli.
Gli enti di controllo potranno quindi verificare l'iscrizione utilizzando un'apposita applicazione per dispositivi mobili, che inquadrerà il QR code esibito dall'impresa in formato digitale o cartaceo. Sul canale YouTube dell’Albo è disponibile il Video Tutorial relativo alla Delibera in oggetto.
La dematerializzazione dei provvedimenti dell’Albo nazionale gestori ambientali sono state introdotte dalle recenti delibere (Delibera n. 1 del 13/02/2023 e n. 3 del 7 febbraio 2022).
Riportiamo in allegato delle slides che illustrano le modalità per la dimostrazione dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali con “QR-code” e l’applicativo informatico con le modalità e le indicazioni d’uso del nuovo strumento.
Il Direttore
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Altro...
Facciamo seguito alle nostra circolare dell'11 aprile 2023 per ricordare che l’8 luglio 2023 scadrà il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022.
I nuovi modelli per la dichiarazione sono stati approvati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2023, pubblicati in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 59 del 10 marzo 2023 recante:
- DPCM 3 febbraio 2023
- Allegato 1 – Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale
- Allegato 2 – Comunicazione rifiuti semplificata
- Allegato 3 – Modelli raccolta dati
- Allegato 4 – Istruzioni per la presentazione telematica
Ricordiamo che:
- La comunicazione rifiuti semplificata va compilata tramite il sito ecocerved.it e trasmessa via PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it (file in formato pdf)
- La comunicazione rifiuti ordinaria va compilata utilizzando il software disponibile, nel sito https://www.mudtelematico.it/ con riferimento alle seguenti Comunicazioni:
- Rifiuti;
- Veicoli fuori uso (VFU);
- Imballaggi (Sezione Consorzi);
- Imballaggi (Sezione Gestori rifiuti da imballaggio);
- Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
e trasmessa unicamente tramite il sito www.mudtelematico.it.
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RIFIUTI/classificazione, TARI, scadenza del 30 giugno 2023: indicazioni per le imprese
Scritto da Paola BaraEntro il 30 giugno 2023 le utenze non domestiche che scelgono di avviare a recupero tutti i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico dovranno inviare apposita comunicazione al proprio Comune di appartenenza, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. In questo caso sulle superfici passibili di produrre rifiuti urbani verrà applicata solo la quota fissa della TARI.
Tale opportunità è prevista dall’art 237 c.10 del DLgs 152/2006 e la scadenza fissata dalla Legge 69/2021.
La scelta di ricorrere al mercato libero deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Detta indicazione temporale non lega l’utenza ad un singolo operatore privato, infatti si potrà, nel corso dei due anni, cambiare tale operatore in relazione all’andamento del mercato. Se invece l’utenza non domestica intende passare dall’operatore privato a quello pubblico prima della scadenza del termine biennale, tale scelta è subordinata alla possibilità per il gestore del servizio pubblico di riprendere l'erogazione del servizio.
La comunicazione, relativa alla scelta di affidarsi a un gestore alternativo a quello del servizio pubblico, deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero ed ha quindi valenza a partire dall’anno successivo a quello della comunicazione.
Riportiamo di seguito una sintesi delle regole previste per la nuova classificazione dei rifiuti e per l’applicazione della Tassa rifiuti alle superfici industriali. stabilita dal D.Lgs 116/2020 e dalla Circolare del MITE e del Ministero delle Finanze del 12 aprile 2021 n. 0037259, dal 1 gennaio 2021:
Aree che producono rifiuti speciali
Le superfici dove avviene la lavorazione industriale (c.d. categoria 20 - attività industriali con capannoni di produzione) sono escluse dall’applicazione del prelievo sui rifiuti, comprendendo in tale esclusione i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile, come fortemente voluto da Confindustria.
Su tali superfici si producono rifiuti speciali che dovranno essere conferiti a gestori privati autorizzati. (compresi imballaggi in carta e cartone, plastica ed altri rifiuti prodotti nei magazzini funzionalmente connessi all’attività produttiva
Aree che producono rifiuti urbani (ex assimilati)
Se le aree produttive e quelle relative ai magazzini sono ora escluse dall’assoggettamento alla TARI, tutte le altre (es. uffici, spogliatoi, mense, ecc.) sono passibili di produrre rifiuti urbani.
Sono infatti urbani i rifiuti individuati nell’allegato L-quater, alla Parte IV del Codice dell’Ambiente, prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies, alla Parte IV del Codice dell’Ambiente. (Art. 183 lettera b-ter). Segnaliamo che tra i rifiuti urbani rientrano anche i toner per stampa prodotti dagli uffici.
Pertanto, per ogni utenza industriale, dal combinato disposto dal comma 10 dell’art. 238 TUA, dall’allegato L-quinquies della Parte IV del TUA e dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 la situazione che potrebbe verificarsi è la seguente:
- L’utenza decide di conferire tutti i rifiuti urbani al servizio pubblico. In questo caso l’utenza non dovrà comunicare nulla al comune di appartenenza. Sulle superfici passibili di produrre rifiuti urbani l’utenza pagherà sia la quota fissa che la quota variabile della TARI;
- L’utenza decide di conferire parzialmente i rifiuti urbani al servizio pubblico. In questo caso l’utenza dovrà corrispondere la quota fissa della TARI sulle superfici passibili di produrre rifiuti urbani, mentre sulle stesse superfici verrà applicata una riduzione della quota variabile proporzionale alla quantità dei rifiuti avviati a recupero tramite un gestore di rifiuti privato, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero. In questo caso, per usufruire della riduzione della parte variabile della tariffa, l’utente dovrà dimostrare di averli avviati al recupero mediante attestazione (FIR) rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- L’utenza decide di avviare a recupero tutti i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. In questo caso sulle superfici passibili di produrre rifiuti urbani verrà applicata solo la quota fissa della TARI. In questo caso la comunicazione delle utenze di non servirsi del gestore del servizio pubblico deve essere comunicata entro il 30 giugno di ciascun anno.
Indicazioni per le imprese
Alla luce di tali disposizioni si consiglia di contattare l’ufficio tributi dei rispettivi Comuni per richiedere l’esclusione delle superfici non più tassabili ed eventualmente dichiarare di non avvalersi del servizio pubblico (punto 3).
Nel caso il comune di appartenenza non avesse provveduto all’elaborazione di un’apposita modulistica specifica per la richiesta, Confindustria, a livello regionale, ha elaborato un fac-simile che è disponibile presso nostri uffici.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
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Dott.ssa Paola Bara
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CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA – Il credito del trimestre precedente non è un “sussidio”
Scritto da Naida CostantiniL'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 355 del 20 giugno 2023, chiarisce che, ai fini della determinazione del credito d'imposta per le imprese energivore, non rientra nella nozione di sussidio, il credito d'imposta riconosciuto per il trimestre precedente.
I quesiti oggetto d’interpello riguardano il credito d’imposta per le imprese energivore riconosciuto per il 3° trimestre del 2022, in particolare dall’articolo 6, comma 1, del decreto legge del 9 agosto 2022, n. 115.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del DL n. 115/2022, le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21 dicembre 2017, ai fini dell'ottenimento del credito per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, calcolano i costi per kWh della componente energia elettrica, “sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi”.
L'Agenzia chiarisce che non rientrano tra gli eventuali sussidi ai fini della determinazione del credito relativo al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), i crediti d'imposta energivori relativi al secondo trimestre del 2022 (art. 4 co. 1 del DL 17/2022).
L’Agenzia osserva anche che il perdurare della situazione che ha giustificato l’originario intervento normativo ha spinto il legislatore a prorogare le misure originarie nel quadro di un intervento che deve comunque considerarsi “unitario” in quanto collegato a una unitaria situazione di crisi che si è prolungata oltre l’originario orizzonte temporale.
Le disposizioni, quindi, hanno inteso introdurre un beneficio unico “a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti” dalle predette imprese per tutto il 2022 e per parte del 2023[1].
Come già osservato, l’interpello risponde ad un caso specifico di un’azienda energivora con riferimento al credito del terzo trimestre 2022, si ritiene, comunque, che il principio espresso dall’Agenzia possa essere applicato a tutti i trimestri oggetto dell’agevolazione e a tutte le tipologie di aziende interessate dall’agevolazione, “energivore” e “non energivore”.
Si invitano pertanto le aziende che, in via prudenziale, hanno considerato i crediti fruiti nei trimestri precedenti come “sussidi” e che, per tale motivo, sono rimaste escluse dall’agevolazione, a ricalcolare la spettanza dell’agevolazione.
Qualora da tali ricalcoli dovessero emergere crediti relativi al 3° e 4° trimestre 2022, non compensati e non comunicati entro lo scorso 16/03/2023[2], si ricorda che sarà possibile avvalersi della remissione in bonis, procedere con l’invio tardivo della comunicazione e quindi con la compensazione. Si veda nostra news del 20/06/2023.
Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
[1] L’Agenzia delle Entrate estende le medesime conclusioni anche al credito d’imposta relativo all’energia autoconsumata disciplinato dall’art. 6 comma 1 del DL 115/2022.
[2] Si ricorda che, entro il 16 marzo 2023, per le aziende con crediti di imposta maturati nel 3° e 4° trimestre del 2022 e non utilizzati in F24 entro la stessa data, è stato previsto l’obbligo di inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.
Crediti d’imposta energia e gas 3° e 4° trimestre 2022 – Sanabile il mancato invio della comunicazione
Scritto da Naida CostantiniApplicabile la remissione in bonis ai casi di omessa o errata comunicazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 27/E del 19/06/2023, consente ai contribuenti con crediti energia e gas del terzo e quarto trimestre 2022 maturati, non utilizzati e, per errore o dimenticanza, non comunicati entro il 16 marzo 2023, di inviare una nuova dichiarazione, salvando la possibilità di compensazione.
Come noto il Dl 176/2022 prevedeva alle imprese di comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 16/03/2023 i crediti maturati nel terzo e quarto trimestre 2022, non ancora utilizzati, la decadenza del diritto di compensazione dell’importo residuo.
Con la risoluzione 27/E/2023 l’Agenzia delle Entrate consente l’utilizzo della remissione in bonis per sanare il mancato invio della comunicazione o per correggere eventuali errori, ritenendo che la comunicazione non rappresenti un elemento costitutivo dei crediti, ma un mero adempimento formale.
Le imprese interessate, in presenza di crediti spettanti non comunicati (o comunicati per importi inferiori a quelli effettivi), potranno ora avvalersi della remissione, versando la sanzione prevista ed inviando la comunicazione al massimo entro il 30 settembre 2023, termine ultimo per la compensazione. Si ricorda che la remissione è preclusa nel caso in cui siano iniziati accessi, accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Per consentire l’invio delle comunicazioni tardive o correttive, la risoluzione anticipa che nei prossimi giorni sarà riaperto il canale telematico per l’invio.
Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò