
Ambiente, energia, trasporti (190)
Ambiente
La sostenibilità ambientale è oggi considerata una leva strategica per sviluppare la crescita delle imprese e fonte di innovazione di prodotto, di processo e organizzativa.
La tutela ambientale e l’economia circolare sono i temi su cui maggiormente collaboriamo con le imprese, offrendo loro aggiornamento ed interpretazione normativa, percorsi formativi mirati e progetti di sviluppo sostenibile.
Indichiamo come procedere nella gestione degli impatti ambientali dell’impresa tra cui rifiuti, acque, emissioni in atmosfera Affianchiamo le imprese nel rilascio delle autorizzazioni e certificazioni ambientali e di prodotto.
Ci occupiamo di politiche ambientali in rappresentanza delle imprese industriali presso le Istituzioni e le assistiamo nelle controversie con gli Organi di Controllo.
Energia
Energia Elettrica e gas naturale sono risorse importanti e strategiche per ogni azienda.
Le norme che ne regolamentano la compravendita e la produzione sono complesse e comportano una continua attività di approfondimento, monitoraggio e valutazione.
Con un aggiornamento costante, con una puntuale attività di analisi e comparazione assistiamo le imprese associate nella scelta di percorsi di efficientamento energetico, di ottimizzazione dei costi e nelle agevolazioni legate alla fiscalità energetica.
Curiamo la redazione delle dichiarazioni annuali di consumo dell’energia elettrica e tutti gli adempimenti obbligatori per le aziende produttrici di energia elettrica o con regimi fiscali agevolati.
Attraverso il Consorzio Confindustria Energia Adriatica (creato dalle Associazioni Industriali delle Marche) forniamo alle imprese associate, energia elettrica a condizioni economiche e di servizio vantaggiose, modellabili sulle esigenze della singola realtà produttiva.
Trasporti
Collaboriamo con le imprese di trasporto ed i committenti che hanno necessità di essere aggiornate sul mondo dei trasporti.
Offriamo aggiornamento normativo e consulenze personalizzate sulla circolazione delle merci e delle persone. Assistiamo le imprese in tema di codice della strada, limiti alla circolazione, trasporto di merci in conto proprio e conto terzi e tempi di guida e riposo.
Rappresentiamo le imprese presso le Istituzioni e le assistiamo nelle controversie con gli Organi di Controllo.
TASSONOMIA: dal 1° gennaio 2024 in vigore i criteri europei per definire le attività economiche sostenibili.
Scritto da Paola BaraIn attuazione della normativa europea sulla Tassonomia, sono stati definiti i criteri di vaglio tecnico per identificare le attività economiche ritenute sostenibili.
Le nuove disposizioni in particolare consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale:
- all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine,
- alla transizione verso un’economia circolare,
- alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
- e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale
A stabilirli è il Regolamento 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea del 21 novembre 2023, che integra il Regolamento (UE) 2020/2085 del 18 giugno 2020 (cd. Regolamento Tassonomia) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.
I criteri individuati, in vigore dal 1° gennaio 2024, sono identificati nell'allegato II e riguardano diverse attività economiche come, ad esempio, fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi, trattamento dei rifiuti pericolosi, recupero dei rifiuti organici mediante digestione anaerobica o compostaggio, decontaminazione e smantellamento dei prodotti a fine vita, cernita e recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi.
Il provvedimento modifica inoltre il regolamento (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
Per informazioni:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.27941 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
SISMA/MACERIE: proroga al 31 dicembre 2024 del limite quantitativo di rifiuti non pericolosi previsto in autorizzazione.
Scritto da Paola BaraLe disposizioni per il recupero dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione derivanti dal sisma del 2016 sono state prorogate al:
- 31 dicembre 2024 termine relativo all’aumento del 70% del quantitativo dei rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici, indicato in ciascuna autorizzazione al recupero previo parere degli organi tecnico-sanitari e certificazione della Regione (art. 28-bis c.2 Dl 189/2016 convertito con Legge 229/2016).
- 31 dicembre 2024: termine relativo al deposito temporaneo di materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti relativi agli interventi di ricostruzione. (art. 28, comma 7 del Dl 189/2016,convertito con Legge 229/2016,
- 31 dicembre 2024: termine sull’operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo, prevista per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere connesse all’emergenza nei territori colpiti dal Sisma. (art 28, comma 13-ter del Dl 189/2016, convertito con Legge 229/2016 )
Tali misure sono inserire nell’art. 1 c. 423-424 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (c.d. Legge di Bilancio 2024), pubblicata nel Suppl. Ordinario n. 40 alla GU n.303 del 30-12-2023.
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L’entrata in vigore dell’imposta sui MACSI - Manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e dell’imposta sulle bevande analcoliche edulcorate (c.d. sugar tax) è rinviata al 1° luglio 2024, disciplinata dall’art. 1, comma 634-652 della Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020).
La disposizione è inserita nell’art.1 c. 44 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (c.d. Legge di Bilancio 2024), pubblicata nel Suppl. Ordinario n. 40 alla GU n.303 del 30-12-2023.
Si tratta dell’ennesima disposizione di proroga che consente di evitare l’applicazione di due imposte che, sin dalla loro introduzione, hanno evidenziato numerosi profili di criticità e sollevato forti perplessità sulla loro adeguatezza a raggiungere il risultato etico-ambientale, nonché di gettito erariale prefisso. Confindustria continuerà a lavorare per la loro soppressione.
Ricordiamo che la Plastic tax introduce il pagamento dell’imposta pari a 0.45 € per chilogrammo di plastica contenuta nei manufatti, e colpisce produttori o importatori di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
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CONAI: scadenza 20 gennaio 2024 della dichiarazione periodica del contributo CONAI a carico del produttore e dell’importatore di imballaggi vuoti e pieni
Scritto da Matteo Di MarinoTutti i produttori e gli importatori di imballaggi sono tenuti a dichiarare periodicamente a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del contributo che andrà versato per ciascun materiale.
Ricordiamo in particolare la scadenza del 20 gennaio 2024 per gli imballaggi (vuoti e/o utilizzati per il confezionamento delle merci importate, di proprietà o ad altro titolo) importati da paesi UE ed extra UE, in quanto sottoposti a Contributo Ambientale. Il loro utilizzo, infatti, si svolge nel mercato nazionale e danno luogo a rifiuti di imballaggio per i quali l’importatore è obbligato a partecipare ai costi di gestione del Sistema.
Nella tabella di seguito riportiamo l’entità del Contributo Ambientale per materiale e fasce contributive del biennio 2023-2024.
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CAC dal 1° gennaio 2023 |
CAC da 1° luglio 2023 |
CAC dal 1° gennaio 2024 |
CAC da 1° aprile 2024 |
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ACCIAIO |
5 €/t |
5 €/t |
5 €/t |
5 €/t |
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ALLUMINIO |
7 €/t |
7 €/t |
7 €/t |
12 €/t |
C A R T A |
CARTA fascia 1 |
5 €/t |
5 €/t |
35 €/t |
65 €/t |
CARTA fascia 2 |
25 €/t |
25 €/t |
55 €/t |
85 €/t |
|
CARTA fascia 3 |
115 €/t |
115 €/t |
145 €/t |
175 €/t |
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CARTA fascia 4 |
245 €/t |
245 €/t |
275 €/t |
305 €/t |
|
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LEGNO |
8 €/t |
8 €/t |
8 €/t |
7 €/t |
P L A S T I C A |
PLASTICA fascia A.1.1 |
20 €/t |
20 €/t |
20 €/t |
24 €/t |
PLASTICA fascia A.1.2 |
60 €/t |
90 €/t |
90 €/t |
90 €/t |
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PLASTICA fascia A.2 |
150 €/t |
220 €/t |
220 €/t |
220 €/t |
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PLASTICA fascia B.1.1 |
20 €/t |
20 €/t |
20 €/t |
224 €/t |
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PLASTICA fascia B.1.2 |
20 €/t |
20 €/t |
20 €/t |
233 €/t |
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PLASTICA fascia B.2.1 |
350 €/t |
350 €/t |
350 €/t |
441 €/t |
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PLASTICA fascia B.2.2 |
410 €/t |
477 €/t |
477 €/t |
589 €/t |
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PLASTICA fascia B.2.3 |
555 €/t |
555 €/t |
555 €/t |
650 €/t |
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PLASTICA fascia C |
560 €/t |
560 €/t |
560 €/t |
655 €/t |
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BIOPLASTICA compostabile |
170 €/t |
170 €/t |
170 €/t |
130 €/t |
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VETRO |
23 €/t |
15 €/t dal 1° ottobre 2023 |
15 €/t |
15 €/t |
Ricordiamo, inoltre, che la dichiarazione annuale del 2023, la dichiarazione trimestrale del 4° trimestre 2023 e la dichiarazione mensile di dicembre 2023 devono essere presentate entro il 20 gennaio 2024 secondo quanto previsto dalla modulistica dalla Guida 2023. Si applicano gli importi riferiti all’anno 2023.
Classi di Dichiarazione - Periodicità:
Le soglie di esenzione e di periodicità annuale, trimestrale e mensile sono le seguenti:
Periodicità dichiarazioni |
Nuove soglie dal 1° gennaio 2022 |
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Procedure ordinarie |
Procedure semplificate |
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Esente |
Fino € 200,00 Con limite di 10 t/anno |
Fino a € 300.00 |
Annuale |
Oltre € 200,00 Fino a € 3.000,00 |
Oltre € 300,00 Fino a € 3.000,00 |
Trimestrale |
Oltre € 3.000,00 – fino a € 31.000,00 |
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Mensile |
Oltre a € 31.000,00 |
La fascia di appartenenza viene stabilita sulla base del contributo annuo risultante per l’anno solare precedente. Le periodicità comunicate restano valide per tutto l’anno solare di riferimento e a conclusione di ogni anno vanno verificate.
Riportiamo di seguito le procedure da seguire per la dichiarazione periodica del contributo ambientale in scadenza al 20 gennaio 2023.
- Dichiarazione Periodica per attività di importazione di imballaggi vuoti (modulo 6.1) e pieni (MODULO 6.2)
Il modulo 6.1 e 6.2 devono essere inviati esclusivamente tramite il servizio “Dichiarazioni online”, al seguente link. La presentazione della dichiarazione è da ritenersi valida a seguito della avvenuta notifica di accettazione.
Il modulo 6.1 “Imballaggi vuoti” va compilato da coloro che abbiano effettuato prime cessioni di imballaggi o che abbiano importato imballaggi vuoti/materiali di imballaggio per uso diretto nei materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, plastica biodegradabile e compostabile, vetro) e presentato entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
Il modulo 6.2 “Import imballaggi pieni” va compilato da coloro che abbiano effettuato importazioni (UE ed extra UE) di imballaggi pieni (cioè, utilizzati per il confezionamento delle materie prime/semilavorati, prodotti finiti o attrezzature, impiegati o comunque gestiti nell’ambito della propria attività industriale, commerciale, ecc.) di proprietà o detenuto ad altro titolo (ad es. noleggio) e presentato entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
La periodicità di invio delle suddette dichiarazioni è mensile, trimestrale o annuale, in funzione del Contributo Ambientale dichiarato/dovuto per l’anno precedente.
Per le importazioni di imballaggi è prevista la possibilità di avvalersi di una procedura semplificata applicabile nei seguenti casi:
- esclusivamente all’importazione di imballaggi pieni (merce imballata);
- in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l’elevato numero di fornitori extra UE, l’impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l’eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse).
Nel caso in cui non si verifichino tali condizioni, si applicherà la procedura ordinaria.
La formula di semplificazione prevede quanto riassunto nella tabella che segue:
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1° gennaio 2023 |
1° ottobre 2023 |
1° gennaio 2024 |
Import semplificata a valore (alimentare) |
0,12 % |
0,11 % |
0,11 % |
Import semplificata a valore (non alimentare) |
0,06 % |
0,06 % |
0,06 % |
Import semplificata per tara |
59 €/t |
70 €/t |
69 €/t |
- Dichiarazione periodica per cessione in esenzione (MODULO 6.3).
Il modulo 6.3 è complementare alla Dichiarazione del Contributo Ambientale sia dal produttore di imballaggi (modulo 6.1) che dall’importatore (modulo 6.2) nei seguenti casi:
- Quando effettua cessioni ad un cliente che ha attivato una procedura di esenzione da contributo per esportazione di imballaggi (plafond di esenzione richiesto con modulo 6.5 Fornitori, esenzione totale richiesta con 6.5 Fornitori bis).
- Quando, effettuando importazioni di imballaggi vuoti o pieni in Procedura ordinaria, applica a queste stesse importazioni una procedura di esenzione da lui stesso adottata per successiva esportazione (“auto-plafond” di esenzione “ex-ante”).
Dal 1° gennaio 2023 è prevista una semplificazione che consiste essenzialmente nella possibilità di compilare la scheda 6.3 con periodicità annuale a prescindere dalla periodicità (mensile o trimestrale) della dichiarazione a cui deve essere allegata. La periodicità mensile o trimestrale resta comunque in vigore per le aziende che intendano continuare a utilizzarla. La semplificazione è riservata alle aziende che nel mod. 6.3 dell’anno precedente hanno dichiarato quantitativi di imballaggi in esenzione dal contributo fino a 150 t per singolo materiale (nei casi di diversificazione contributiva, si deve tener conto della somma di tutte le fasce contributive per ciascun materiale (carta o plastica) e per le schede 6.3 allegate ai moduli 6.2, la soglia deve essere riferita a ciascuno dei materiali esenti indicati nella stessa scheda).
Il consorziato che intende usufruire della nuova procedura in oggetto è tenuto a indicare nella prima dichiarazione dell’anno (con i moduli 6.1 e/o 6.2) la volontà di usufruire della semplificazione. Di conseguenza potrà inviare la scheda 6.3 con periodicità annuale (anziché mensile o trimestrale), in occasione della presentazione dell’ultima dichiarazione (dicembre, IV trimestre, annuale) effettuata a gennaio dell’anno successivo al periodo di riferimento.
- Dichiarazione Periodica per procedura di compensazione import/export (modulo 6.10).
Il modulo 6.10 deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio “Dichiarazioni online”, al seguente link. La presentazione della dichiarazione è da ritenersi valida a seguito della avvenuta notifica di accettazione.
La compensazione import/export consente ai Consorziati, che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio, di regolare contabilmente con CONAI soltanto il saldo di Contributo Ambientale risultante dalla differenza di tali partite. In pratica la procedura consente di effettuare un saldo estero su estero per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio (ad es. alluminio su alluminio, carta su carta, ecc.).
Riportiamo di seguito le condizioni per l’applicabilità della compensazione:
- Tutti gli acquisti di imballaggio sul mercato nazionale devono essere assoggettati interamente a Contributo Ambientale.
- Possono rientrare nei calcoli di compensazione tutte le importazioni e le esportazioni rispetto a qualunque paese straniero.
- Non è consentita la compensazione con importazioni di imballaggi dichiarati in procedura semplificata.
- Non è consentita la compensazione con esportazioni di imballaggi già oggetto di richiesta di rimborso con procedura “ex post”.
- La compensazione si applica esclusivamente tra import ed export per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio.
È attiva una procedura semplificata riservata alle aziende esportatrici nette di imballaggi pieni, ossia quelle aziende che in un determinato periodo (anno solare) hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio. Per accedere a tale procedura è necessario inviare a CONAI il modulo 6.22 e relativi allegati entro il 30 aprile di ogni anno.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
Per informazioni:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.27941 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
Dott. Matteo Di Marino
Tel. 0733.279648
TRASPORTI: Calendario dei divieti di circolazione per l’anno 2024
Scritto da Paola Bara
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha emanato con decreto del 13 dicembre 2023 (in GU n. 303 del 30 dicembre 2023), il calendario dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti per l’anno 2024.
Riportiamo in allegato uno schema con i giorni di divieto alla circolazione prodotto da ANITA (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistico) aderente a Confindustria.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.27941 / 331.1921246
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Modulo 5: Tassonomia Europea, Bilancio di sostenibilità ambientale e criteri ESG - Corso di Formazione di Economia Circolare "Sostenibilità e Impresa: strumenti, metodologie e trend"
Scritto da Matteo Di Marino
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ENERGIA - Contributo per il funzionamento dell’Arera per l’anno 2023
Scritto da Naida CostantiniScade il prossimo 15 novembre 2023 il contributo annuale Arera dovuto dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e gas, ivi compresi i produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici con impianti di potenza nominale complessiva superiore a 100 kw[1].
Con la deliberazione del 12 settembre 2023 395/2023/A, l’Arera ha determinato la misura dell'aliquota del contributo agli oneri di funzionamento per l'anno 2023. Tale misura è pari:
- per i soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas allo 0,25 per mille dei ricavi relativi all'anno 2022 risultanti dall'ultimo bilancio approvato relativo al settore energia elettrica e gas[2];
- per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all'anno 2022 risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.
Nella deliberazione n. 334/2021/A l'Autorità ha confermato un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa nella misura dello 0,02 per mille dei ricavi complessivi assoggettati risultanti dai bilanci approvati per l'esercizio 2022.
Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti.
Il contributo 2023 deve essere versato entro il 15 novembre 2023
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all'Autorità e di seguito riportato:
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente C.so di Porta Vittoria 27, 20122 Milano (C.F. 97190020152)
IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001- BANCA POPOLARE DI BARI
In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA o C.F, la ragione sociale e la dicitura "Contributo ARERA 2023 ENERGIA" ovvero "Contributo ARERA 2023 IDRICO" secondo il proprio settore di appartenenza.
Si informano altresì tutti i soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente tenuti al versamento del contributo agli oneri di funzionamento che, in alternativa al bonifico bancario, è attiva la nuova piattaforma digitale dei pagamenti PagoPA.
I soggetti tenuti al versamento del contributo aggiuntivo effettuano un unico versamento utilizzando il conto corrente sopra riportato comprendendo nella somma da versare il contributo ordinario e il contributo aggiuntivo.
I soggetti che devono provvedere a versare il contributo riconducibile a più settori dovranno effettuare il versamento in modo distinto per settore e possono effettuare la comunicazione degli estremi dei versamenti con un'unica dichiarazione.
Tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo - anche coloro che non effettuano il versamento in quanto il contributo calcolato ha un importo uguale o inferiore a 100,00 (cento/00) euro - sono tenuti a comunicare all'Autorità, entro il 15 gennaio 2024, i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste.
Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell'Autorità, previo completamento dell'accreditamento all'Anagrafica Operatori dell'Autorità.
Si allegano le istruzioni tecniche.
Per informazioni: Naida Costantini – 0733/279654 -costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
[1] A tal fine si ricorda che, ai sensi della delibera 443/2012/A sono esonerati dall'iscrizione all'Anagrafica Operatori, e conseguentemente dal versamento del contributo e dagli altri adempimenti connessi, i soggetti che presentano congiuntamente tutte le seguenti caratteristiche:
- svolgono l'attività di produzione di energia elettrica con impianti di potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 100 kW;
- non sono gestori, anche disgiunti, di componenti del servizio idrico integrato;
- non svolgono alcuna delle altre attività di cui all'articolo 2, dell'Allegato A alla delibera n. 143/07;
- sono già registrati presso Terna sul sistema Gaudì.
[2] I ricavi 2022 da prendere a riferimento per il calcolo del contributo sono solo quelli relativi al settore energia elettrica, gas e sistema idrico
Modulo 4: Normativa tecnica per l'Economia Circolare - Corso di Formazione in "Sostenibilità e Impresa: strumenti, metodologie e trend"
Scritto da Matteo Di Marino
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ENERGIA – GASIVORE - Apertura del portale per l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per il 2024
Scritto da Naida CostantiniAperto fino al 16 novembre 2023 il portale per l’invio delle dichiarazioni
Ai sensi del D.M. 21 dicembre 2021, nonché della deliberazione ARERA 541/2022/R/gas, la CSEA rende disponibile, con decorrenza 2 ottobre 2023, il Portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2024.
Il Portale è accessibile al seguente link: https://gasivori.csea.it/Gasivori/
Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, devono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni.
Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE
- Consumo medio di almeno 1 GWh/anno ovvero 94.582 Sm3/anno;
- Settore di attività con codice ATECO tra quelli elencati nell’allegato del DM 541/2021;
- Indice di intensità gasivora positivo determinato, in relazione al VAL non inferiore al 20% o, in alternativa, indice di intensità gasivora positivo determinato, in relazione al fatturato non inferiore al 2%.
- L'impresa beneficiaria deve adottare misure per l'uso efficiente dell'energia in conformità alle disposizioni del d.lgs. 102/14 che prevede:
- Certificazione ISO 50001:2018 attiva
oppure
- È titolare di una o più diagnosi energetiche conformi all’allegato 2 del Dlgs 102/14 comunicate all’Enea ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 5, del DM 21/12/21 ed in corso di validità
DICHIARAZIONE PER L’ANNUALITA’ 2024
- Imprese “NON neo costituite”
Per poter presentare la dichiarazione per l’annualità 2024, è necessario accedere al Portale come illustrato al paragrafo precedente e, al fine di procedere alla compilazione della dichiarazione, selezionare il link “IMPRESE COSTITUITE PRIMA DEL 2023 – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2024”.
Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2021, nonché di quelli previsti dalla Delibera; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti indicati dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio della dichiarazione.
Il sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione trasmetterà a mezzo PEC una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettuerà i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla Delibera.
La suddetta ricevuta sarà, comunque, sempre disponibile all’acquisizione tramite il Portale.
Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni dal giorno 2 ottobre 2023 fino alle ore 23:59 del 16 novembre 2023.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2023 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli art. 4.4 e 4.13 dell’Allegato A alla Delibera.
In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.
Entro il 18 dicembre 2023 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno di competenza 2024, distinte per classi di agevolazione ai sensi del comma 2.3, lettere b), c) e d) dell’Allegato A alla Delibera.
Infine, si rammenta che ai sensi dell’art. 12 della Delibera per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2024 è stato fissato dall’ARERA pari a:
- 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
Le imprese riceveranno lo IUV utile al pagamento del suddetto contributo a mezzo PEC.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
- Imprese neo costituite
Le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2023), o quelle costituite negli anni precedenti al 2023 la cui attività produttiva e l’associato impiego di gas naturale risultino differiti al medesimo anno 2023, potranno accedere al Portale come illustrato nelle “Indicazioni di carattere generale” e, al fine di procedere alla compilazione, selezionare il link “IMPRESA COSTITUITA NEL 2022 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2023, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA’ PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2024”.
Le imprese neo costituite presenteranno alla CSEA una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l’annualità 2023.
Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2021, nonché quelli previsti dalla Delibera; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio.
Il sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione trasmetterà a mezzo PEC una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettua i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla Delibera.
La suddetta ricevuta sarà, comunque, sempre disponibile all’acquisizione tramite il Portale.
L’accesso al Portale sarà consentito esclusivamente dal giorno 2 ottobre 2022 fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2023.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2024 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli artt. 4.4 e 4.13 dell’Allegato A alla Delibera.
In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.
Sarà richiesto all’impresa, attraverso il Portale, l’invio di una ulteriore dichiarazione in cui la stessa si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall’Allegato A della Delibera, che prevede l’invio alla CSEA, entro e non oltre il mese di novembre dell’anno 2024, della copia della dichiarazione IVA dell’anno 2023 recante il Codice ATECO prevalente dichiarato.
Contestualmente alla suddetta dichiarazione, l’impresa neo costituita deve allegare una relazione contenente:
- le modalità di stima dei consumi inseriti in base alla produzione prevista per l’anno 2023, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a PDR già esistenti;
- le modalità di stima dei dati di bilancio inseriti dell’anno 2023, in particolare il fatturato e il VAL (in applicazione della Determinazione DIEU 17/2020 del 24 settembre2020), evidenziando l’eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione.
Al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la CSEA effettua una verifica ex post per accertare l’ammissibilità dell’impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione di cui al D.M. 21 dicembre 2021.
Infine, si rammenta che ai sensi dell’art. 12 della Delibera per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2024 è stato fissato dall’ARERA pari a:
- 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
Le imprese riceveranno lo IUV utile al pagamento del suddetto contributo a mezzo PEC.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza
Allegati:
- Guida alla compilazione
- Disposizioni attuative (Allegato deliberazione ARERA 541/2022/R/gas)
Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 - costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
Modulo 3: Direttiva ecodesign, DPP (Digital Product Passport) e trend di prodotto - Corso di Formazione di Economia Circolare "Sostenibilità e Impresa: strumenti, metodologie e trend"
Scritto da Matteo Di Marino
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Altro...
ENERGIA - CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA E GAS I° E II° TRIMESTRE 2023: ANTICIPATO AL 16 NOVEMBRE 2023 IL TERMINE PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
Scritto da Naida CostantiniCon il Decreto Proroghe[1] è stata anticipata la scadenza per utilizzare in compensazione i crediti di imposta energia e gas maturati nel I° e II° trimestre 2023.
La scadenza, prevista dalle norme istitutive dei crediti per il 31 dicembre 2023, è stata anticipata al 16 novembre 2023.
Nella tabella seguente sono riepilogati i crediti per i quali è stata anticipata la scadenza per la compensazione, con indicati i relativi codici tributi e percentuali di agevolazione.
Codice tributo F24 |
Descrizione credito d’imposta |
Percentuale agevolazione |
7010 |
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
45% delle spese |
7011 |
Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
35% delle spese |
7012 |
Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
45% delle spese |
7013 |
Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
45% delle spese |
7015 |
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, DL n. 34/2023 |
20% delle spese |
7016 |
Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, DL n. 34/2023 |
10% delle spese |
7017 |
Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, DL n. 34/2023 |
20% delle spese |
7018 |
Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, DL n. 34/2023 |
20% delle spese |
Lo stesso decreto anticipa, al 16 novembre 2023, il termine per la compensazione del credito da parte del cessionario nei casi di cessione del credito.
In allegato una tabella riepilogativa dei crediti e delle scadenze.
Per Informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
[1] Si veda l’articolo 7 del D.L 132 del 29/09/2023 pubblicato in Gu n. 228 del 29/09/2023
RENTRI: definite le tempistiche per iscrizione, adozione nuovi modelli e digitalizzazione
Scritto da Paola BaraIl Ministero dell’Ambiente fornisce indicazioni puntuali ed omogenee per il rispetto, a partire dal 15 dicembre 2024, delle tempistiche di iscrizione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI e delle altre scadenze relative all’adozione dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto, nonché la tenuta dei documenti ambientali in formato digitale.
Il decreto direttoriale 22 settembre 2023 n. 97 chiarisce infatti le scadenze RENTRI, di seguito riportate, inserite nel DM 59/2023, il provvedimento che disciplina il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (Si veda nostra news del 6 giugno 2023).
Iscrizione RENTRI |
Scadenze |
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18 |
a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
|
enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti |
a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
|
per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 159/2023 |
a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
|
Entrata in vigore nuovi modelli |
Data |
Nuovi modelli di registro cronologico e FIR |
a decorrere dal 13 febbraio 2025 |
Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale |
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Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 |
a decorrere dal 13 febbraio 2025
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Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025 |
dalla data di iscrizione al RENTRI
|
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026 |
dalla data di iscrizione al RENTRI
|
Obbligo di emissione del FIR in formato digitale |
|
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI |
a decorrere dal 13 febbraio 2026 |
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.279641 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
CONAI: rimodulazione del contributo CONAI per carta, legno e vetro. Nuovi importi dal 1° ottobre 2023 e 1° gennaio 2024.
Scritto da Matteo Di MarinoCONAI rimodula nuovamente il contributo ambientale (CAC) per gli imballaggi in carta, legno e vetro.
Questo dopo essersi confrontato con i consorzi COMIECO, RILEGNO e COREVE e aver valutato lo scenario attuale della filiera del riciclo degli imballaggi.
IMBALLAGGI IN CARTA
Nella tabella di seguito riportiamo la nuova entità del CAC per gli imballaggi in carta e cartone che entrerà in vigore dal 1° ottobre 2023.
|
CAC in vigore [€/tonn] |
CAC dal 1° ottobre 2023 [€/tonn] |
CARTA fascia 1 (base) |
5 |
35 |
CARTA fascia 2 (CPL) |
25 |
55 |
CARTA fascia 3 (Compositi di tipo C) |
115 |
145 |
CARTA fascia 4 (Compositi di tipo D) |
245 |
275 |
IMBALLAGGI IN LEGNO
Nuovo importo dal 1° gennaio 2024.
|
CAC in vigore [€/tonn] |
CAC dal 1° gennaio 2024 [€/tonn] |
LEGNO |
8 |
7 |
IMBALLAGGI IN VETRO
Nuovo importo dal 1° ottobre 2023.
|
CAC in vigore [€/tonn] |
CAC dal 1° ottobre 2023 [€/tonn] |
VETRO |
23 |
15 |
PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L’IMPORT
La rimodulazione CONAI ha avuto impatto anche sulle procedure forfettarie/semplificate per l’importazione di imballaggi pieni.
I contributi forfettari/aliquote saranno, quindi, i seguenti:
|
In vigore |
1° ottobre 2023 |
1° gennaio 2024 |
Forfettaria “per tara” |
59 €/tonn |
70 €/tonn |
69 €/tonn |
Semplificata “a valore” (prodotti alimentari) |
0,12 % |
0,11 % |
0,11 % |
Semplificata “a valore” (prodotti NON alimentari) |
0,06 % |
0,06 % |
0,06 % |
A breve CONAI, sul proprio sito, indicherà i nuovi valori delle altre procedure semplificate.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.27941 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
Dott. Matteo Di Marino
Tel. 0733.279648
E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it
RIFIUTI: regolamento per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata
Scritto da Paola BaraDal 16 settembre 2023 entreranno in vigore le nuove regole per l’autorizzazione in forma semplificata alla preparazione per il riutilizzo di determinati rifiuti ai sensi dell’art. 214 del Codice dell’Ambiente.
Le operazioni di “preparazione per il riutilizzo”, hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.
L’esercizio della preparazione per il riutilizzo dovrà essere preceduta dall’invio alla Provincia di una comunicazione di inizio attività. Decorsi 90 giorni dalla comunicazione, durante i quali la Provincia effettuerà la verifica del rispetto delle condizioni di legge, sarà possibile iniziare l’attività.
Le nuove regole sono dettate dal Decreto 10 luglio 2023, n. 119, recante “Regolamento recante la determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e definiscono:
- i requisiti dei soggetti che intendono esercitare attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata,
- le dotazioni tecniche strutturali richieste per i Centri di preparazione per il riutilizzo,
- i rifiuti impiegabili e le quantità massime ammesse nonché i rifiuti esclusi.
- una disciplina specifica per la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee).
Operazioni di “preparazione per il riutilizzo”
Le operazioni di “preparazione per il riutilizzo”, sono specificate nell’allegato ! del DM:
- controllo: operazione che consiste nell’ispezione visiva, cernita e prova funzionale per valutare l’idoneità del rifiuto ad essere preparato per il successivo riutilizzo […];
- pulizia: operazione mediante la quale vengono eliminate le impurità anche attraverso l’impiego di acqua e liquidi specifici come i detergenti ad azione disinfettante, anche in forma di vapore; operazioni di disinfestazione contro il tarlo;
- smontaggio: operazione di disassemblaggio totale o parziale del rifiuto in componenti riutilizzabili singolarmente o nell’operazione di riparazione;
- riparazione: operazione che comprende la sostituzione, la soppressione e/o ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, del rifiuto nonché l’installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi, comprese le attività di sabbiatura, verniciatura, laccatura.
Tipologie di rifiuti
Di seguito l’elenco dei rifiuti che potranno essere ammessi alle operazioni di preparazioni per il riutilizzo, di cui alla tabella 1 allego 1:
- Biciclette, passeggini, carrozzine, giocattoli e loro componenti;
- Mobili e cucine a gas e loro componenti;
- Reti e materassi;
- Pneumatici per biciclette;
- Attrezzature sportive e ricreative e loro componenti;
- Attrezzature nautiche e loro componenti (galleggianti, cime, catene, salvagenti, ancore, parabordi, remi epagaie, materassini e canotti, tavole da surf, barche a vela (derive), gommoni fino ad una lunghezza di 6 m,ecc.);
- Abbigliamento, accessori di abbigliamento, tessuti, tappeti, calzature, zaini;
- Cancelli in metallo, in legno, in plastica, serrature e loro componenti;
- Attrezzi da giardino, suppellettili in legno metalli e plastica, appendiabiti e loro componenti
- Pentole padelle e stoviglie;
- Pavimenti, rivestimenti, ceramiche;
- Porte/finestre e elementi costruttivi in legno, plastica, metallo, alluminio, vetro e loro componenti;
- Componenti di impianti di irrigazione, impianti e attrezzature per l’attività agricola e florovivaistica e loro componenti, componenti di serre.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.27941 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it