Ambiente, energia, trasporti

Ambiente, energia, trasporti (178)


Ambiente

La sostenibilità ambientale è oggi considerata una leva strategica per sviluppare la crescita delle imprese e fonte di innovazione di prodotto, di processo e organizzativa.

La tutela ambientale e l’economia circolare sono i temi su cui maggiormente collaboriamo con le imprese, offrendo loro aggiornamento ed interpretazione normativa, percorsi formativi mirati e progetti di sviluppo sostenibile.

Indichiamo come procedere nella gestione degli impatti ambientali dell’impresa tra cui rifiuti, acque, emissioni in atmosfera Affianchiamo le imprese nel rilascio delle autorizzazioni e certificazioni ambientali e di prodotto.

Ci occupiamo di politiche ambientali in rappresentanza delle imprese industriali presso le Istituzioni e le assistiamo nelle controversie con gli Organi di Controllo.


Energia
Naida Costantini - Referente del servizio "Energia"

Energia Elettrica e gas naturale sono risorse importanti e strategiche per ogni azienda.

Le norme che ne regolamentano la compravendita e la produzione sono complesse e comportano una continua attività di approfondimento, monitoraggio e valutazione.

Con un aggiornamento costante, con una puntuale attività di analisi e comparazione assistiamo le imprese associate nella scelta di percorsi di efficientamento energetico, di ottimizzazione dei costi e nelle agevolazioni legate alla fiscalità energetica.

Curiamo la redazione delle dichiarazioni annuali di consumo dell’energia elettrica e tutti gli adempimenti obbligatori per le aziende produttrici di energia elettrica o con regimi fiscali agevolati.

Attraverso il Consorzio Confindustria Energia Adriatica  (creato dalle Associazioni Industriali delle Marche) forniamo alle imprese associate, energia elettrica a condizioni economiche e di servizio vantaggiose,  modellabili sulle esigenze della singola realtà produttiva.


Trasporti

Collaboriamo con le imprese di trasporto ed i committenti che hanno necessità di essere aggiornate sul mondo dei trasporti.

Offriamo aggiornamento normativo e consulenze personalizzate sulla circolazione delle merci e delle persone. Assistiamo le imprese in tema di codice della strada, limiti alla circolazione, trasporto di merci in conto proprio e conto terzi e tempi di guida e riposo.

Rappresentiamo le imprese presso le Istituzioni e le assistiamo nelle controversie con gli Organi di Controllo.

Novità relative all’attestazione d’idoneità delle caratteristiche dei veicoli e delle carrozzerie mobile, in vigore dal giorno 15 marzo 2023.

Il Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la deliberazione n.9/ALBO/CN del 15 dicembre 2022, ha modificato e integrato quanto stabilito dalla precedente delibera n. 6 del 9 settembre 2014, nelle modalità che seguono:

  1. Sostituzione dell’Allegato “A” della delibera n. 6/2014 con il nuovo Allegato “A” (in allegato).
  2. Introduzione della possibilità di sottoscrizione sia da parte di cittadini residenti in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, che da cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno sul territorio italiano o in un altro Stato Membro.

Inoltre, riguardo le modalità di compilazione, il Comitato delibera che il servizio di compilazione e trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni all’Albo consentirà la generazione del modello precompilato di attestazione contenente tutte le informazioni presenti nel sistema informatico fornite con la compilazione dell’istanza e che il Responsabile tecnico dovrà, quindi, verificare ed integrare tale modello con le informazioni mancanti ed eventuali altre informazioni di dettaglio prima della sottoscrizione.

Documenti allegati: Deliberazione n.9 del 15 dicembre 2022

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

INFO:

Dott.ssa Paola Bara      

Tel. 0733.279641 / 331.1921246  

E-mail: bara@confindustriamacerata.it

 

Dott. Matteo Di Marino      

Tel. 0733.279648  

E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it

 

Con la nuova direttiva comunitaria sulla comunicazione societaria della sostenibilità, il Parlamento ed il Consiglio Europeo stabiliscono i nuovi principi per la reportistica di sostenibilità delle imprese ed estende ad una platea di imprese molto più ampia l’obbligo di divulgare informazioni in merito alle tematiche di sostenibilità, in termini di impatto ambientale, diritti sociali, diritti umani e fattori di governance.

La Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) è stata pubblicata nella GU dell’Unione Europea del 16 dicembre 2022 e dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro 18 mesi.

In linea con gli obiettivi del Green Deal Europeo, la CSRD intende aumentare la trasparenza in materia ambientale, sociale e di governance, contrastando il greenwashing e rafforzando l’impronta sostenibile dell’economia e del mercato europeo.

La norma prevede differenti fasi di applicazione:

  • Dal gennaio 2024 per le grandi imprese di interesse pubblico (con più di 500 dipendenti) già soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria, con scadenza della pubblicazione dei dati nel 2025;
  • dal 1° gennaio 2025 per le grandi imprese non ancora soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria (con più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di attività totali), con scadenza nel 2026;
  • dal 1° gennaio 2026 per le PMI e le altre imprese quotate, con scadenza nel 2027. Le PMI possono scegliere di non partecipare fino al 2028;
  • obbligo di certificazione: l’informativa deve essere certificata da un revisore o da un certificatore indipendente accreditato;
  • estensione alle imprese non europee: l'obbligo di presentare una relazione sulla sostenibilità si applica a tutte le imprese che realizzano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell'UE e che hanno almeno un'impresa figlia o una succursale nell'UE.

Le PMI non quotate, non rientrando nel campo di applicazione della CSRD, non hanno l’obbligo di redigere il report di sostenibilità, ma potranno farlo su base volontaria, tenendo conto che i cittadini e il sistema economico e finanziario sono attenti a questi aspetti.

La CSRD sostituisce la NFRD - Non-Financial Reporting Directive (Direttiva 2014/95/EU) rafforzando le norme attualmente in vigore sulla rendicontazione non finanziaria della  NFRD, per adeguarle alla transizione dell’UE verso un’economia sostenibile.

La Direttiva prevede l’adozione di standard europei obbligatori per la rendicontazione della sostenibilità (ESRS - European sustainability reporting standards), la cui redazione è stata assegnata all’EFRAG, il gruppo consultivo europeo in materia di rendicontazione finanziaria. La Commissione UE adotterà la versione finale delle norme sotto forma di atti delegati, al termine della consultazione con gli Stati membri.

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

Per informazioni:

Dott.ssa Paola Bara

Tel. 0733.27941 / 331.1921246

E-mail: bara@confindustriamacerata.it

 

 

 

 

Tutti i produttori e gli importatori di imballaggi sono tenuti a dichiarare periodicamente a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del contributo che andrà versato per ciascun materiale.

Ricordiamo in particolare la scadenza del 20 gennaio 2023 per gli imballaggi (vuoti e/o utilizzati per il confezionamento delle merci importate, di proprietà o ad altro titolo) importati da paesi UE ed extra UE, in quanto sottoposti a Contributo Ambientale. Il loro utilizzo, infatti, si svolge nel mercato nazionale e danno luogo a rifiuti di imballaggio per i quali l’importatore è obbligato a partecipare ai costi di gestione del Sistema.

Nella tabella di seguito riportiamo l’entità del Contributo Ambientale per materiale e fasce contributive del biennio 2022-2023.

 

CAC da 1° gennaio 2022

CAC da 1° luglio 2022

CAC dal 1° gennaio 2023

CAC da 1° luglio 2023

ACCIAIO

12 €/t

8 €/t

5 €/t

5 €/t

ALLUMINIO

10 €/t

7 €/t

7 €/t

7 €/t

CARTA fascia 1

10 €/t

5 €/t

5 €/t

5 €/t

CARTA fascia 2

30 €/t

25 €/t

25 €/t

25 €/t

CARTA fascia 3

120 €/t

115 €/t

115 €/t

115 €/t

CARTA fascia 4

250 €/t

245 €/t

245 €/t

245 €/t

LEGNO

9 €/t

9 €/t

8 €/t

8 €/t

PLASTICA fascia A.1

104 €/t

60 €/t

fascia A.1.1

20 €/t

20 €/t

fascia A.1.2

60 €/t

90 €/t

PLASTICA fascia A.2

150 €/t

168 €/t

150 €/t

220 €/t

PLASTICA fascia B.1

149 €/t

20 €/t

fascia B.1.1

20 €/t

20 €/t

fascia B.1.2

20 €/t

20 €/t

PLASTICA fascia B.2

520 €/t

410 €/t

fascia B.2.1

350 €/t

350 €/t

fascia B.2.2

410 €/t

477 €/t

560 €/t

fascia B.2.3

555 €/t

555 €/t

PLASTICA fascia C

642 €/t

560 €/t

560 €/t

BIOPLASTICA compostabile

294 €/t

294 €/t

170 €/t

170 €/t

VETRO

33 €/t

29 €/t

23 €/t

23 €/t

Ricordiamo, inoltre, che la dichiarazione annuale del 2022, la dichiarazione trimestrale del 4° trimestre 2022 e la dichiarazione mensile di dicembre 2022 devono essere presentate entro il 20 gennaio 2023 secondo quanto previsto dalla modulistica dalla Guida 2022. Si applicano gli importi riferiti all’anno 2022.

Classi di Dichiarazione - Periodicità:

Le soglie di esenzione e di periodicità annuale, trimestrale e mensile sono le seguenti:

 

Periodicità dichiarazioni

Nuove soglie dal 01 gennaio 2022

Procedure ordinarie

Procedure semplificate

Esente

Fino € 200,00

Con limite di 10 t/anno

Fino a € 300.00

Annuale

Oltre € 200,00

Fino a € 3.000,00

Oltre € 300,00

Fino a € 3.000,00

Trimestrale

Oltre € 3.000,00 – fino a € 31.000,00

Mensile

Oltre a € 31.000,00

La fascia di appartenenza viene stabilita sulla base del contributo annuo risultante per l’anno solare precedente. Le periodicità comunicate restano valide per tutto l’anno solare di riferimento e a conclusione di ogni anno vanno verificate.

Riportiamo di seguito le procedure da seguire per la dichiarazione periodica del contributo ambientale in scadenza al 20 gennaio 2023.

  1. Dichiarazione Periodica per attività di importazione di imballaggi vuoti (modulo 6.1) e pieni (MODULO 6.2)

Il modulo 6.1 e 6.2 devono essere inviati esclusivamente tramite il servizio “Dichiarazioni online”, al seguente link. La presentazione della dichiarazione è da ritenersi valida a seguito della avvenuta notifica di accettazione.

Il modulo 6.1 “Imballaggi vuoti” va compilato da coloro che abbiano effettuato prime cessioni di imballaggi o che abbiano importato imballaggi vuoti/materiali di imballaggio per uso diretto nei materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, plastica biodegradabile e compostabile, vetro) e presentato entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Il modulo 6.2 “Import imballaggi pieni” va compilato da coloro che abbiano effettuato importazioni (UE ed extra UE) di imballaggi pieni (cioè utilizzati per il confezionamento delle materie prime/semilavorati, prodotti finiti o attrezzature, impiegati o comunque gestiti nell’ambito della propria attività industriale, commerciale, ecc.) di proprietà o detenuto ad altro titolo (ad es. noleggio) e presentato entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

La periodicità di invio delle suddette dichiarazioni è mensile, trimestrale o annuale, in funzione del Contributo Ambientale dichiarato/dovuto per l’anno precedente.

Per le importazioni di imballaggi è prevista la possibilità di avvalersi di una procedura semplificata applicabile nei seguenti casi:

  • esclusivamente all’importazione di imballaggi pieni (merce imballata);
  • in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l’elevato numero di fornitori extra UE, l’impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l’eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse).

Nel caso in cui non si verifichino tali condizioni, si applicherà la procedura ordinaria.

La formula di semplificazione prevede quanto riassunto nella tabella che segue:

 

1° gennaio 2022

1° luglio 2022

1° gennaio 2023

Import semplificata a valore (alimentare)

0,17 %

0,13 %

0,12 %

Import semplificata a valore (non alimentare)

0,08 %

0,06 %

0,06 %

Import semplificata per tara

90 €/t

61 €/t

59 €/t

 

  1. Dichiarazione periodica per cessione in esenzione (MODULO 6.3).

Il modulo 6.3 è complementare alla Dichiarazione del Contributo Ambientale e deve essere inviato con uguale periodicità, sia dal produttore di imballaggi (modulo 6.1) che dall’importatore (modulo 6.2) nei seguenti casi:

  • Quando effettua cessioni ad un cliente che ha attivato una procedura di esenzione da contributo per esportazione di imballaggi (plafond di esenzione richiesto con modulo 6.5 Fornitori, esenzione totale richiesta con 6.5 Fornitori bis).
  • Quando, effettuando importazioni di imballaggi vuoti o pieni in Procedura ordinaria, applica a queste stesse importazioni una procedura di esenzione da lui stesso adottata per successiva esportazione (“auto-plafond” di esenzione “ex-ante”).
  1. Dichiarazione Periodica per procedura di compensazione import/export (modulo 6.10).

Il modulo 6.10 deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio “Dichiarazioni online”, al seguente link. La presentazione della dichiarazione è da ritenersi valida a seguito della avvenuta notifica di accettazione.

La compensazione import/export consente ai Consorziati, che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio, di regolare contabilmente con CONAI soltanto il saldo di Contributo Ambientale risultante dalla differenza di tali partite. In pratica la procedura consente di effettuare un saldo estero su estero per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio (ad es. alluminio su alluminio, carta su carta, ecc.).

Riportiamo di seguito le condizioni per l’applicabilità della compensazione:

  • Tutti gli acquisti di imballaggio sul mercato nazionale devono essere assoggettati interamente a Contributo Ambientale.
  • Possono rientrare nei calcoli di compensazione tutte le importazioni e le esportazioni rispetto a qualunque paese straniero.
  • Non è consentita la compensazione con importazioni di imballaggi dichiarati in procedura semplificata.
  • Non è consentita la compensazione con esportazioni di imballaggi già oggetto di richiesta di rimborso con procedura “ex post”.
  • La compensazione si applica esclusivamente tra import ed export per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio.

È attiva una procedura semplificata riservata alle aziende esportatrici nette di imballaggi pieni, ossia quelle aziende che in un determinato periodo (anno solare) hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio. Per accedere a tale procedura è necessario inviare a CONAI il modulo 6.22 e relativi allegati entro il 30 aprile di ogni anno.

 

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

INFO:

Dott.ssa Paola Bara      

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E-mail: bara@confindustriamacerata.it

Con la specifica tecnica UNI/TS 11820 Misurazione della circolarità - Metodi ed indicatori per la misurazione dei processi circolari nelle organizzazioni”, pubblicata il 30 novembre 2022, la Commissione Tecnica UNI 057 ha fornito una metodologia per valutare il livello di circolarità delle imprese.

La nuova norma è stata redatta in attuazione della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare, adottata dal Ministero dell’Ambiente lo scorso giugno, e fornisce alle imprese un utile strumento per misurare il miglioramento della circolarità nelle politiche aziendali e di settore.

In particolare, il documento definisce come raccogliere le informazioni utili per la misurazione della circolarità e prevede un set di indicatori (71 in totale, tra quantitativi, qualitativi e quanti-qualitativi) utili alle organizzazioni per verificare l’efficacia delle loro strategie. Gli indicatori si dividono in 7 categorie e comprendono: risorse materiche e componenti; risorse energetiche e idriche; rifiuti ed emissioni; logistica; prodotto e servizio; risorse umane, asset, policy e sostenibilità.

Ciascuna organizzazione, una volta calcolato il proprio livello di circolarità, può valutare la conformità del livello raggiunto, rispetto a quanto previsto dalla UNI/TS 11820, mediante un’attività di valutazione di prima, seconda o terza parte.

Ricordiamo che Confindustria Macerata ha sottoscritto un Accordo con UNI per la consultazione delle norme tecniche on-line a tariffe vantaggiose. Per qualsiasi informazione è possibile contattare i nostri uffici.

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

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Tel. 0733.27941 / 331.1921246

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Dott. Matteo Di Marino

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Martedì, 10 Gennaio 2023 16:51

Plastic e Sugar Tax: proroga al 1 gennaio 2024

Scritto da

L’entrata in vigore dell’imposta sui MACSI - Manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e dell’imposta sulle bevande analcoliche edulcorate (c.d. sugar tax) è rinviata al 1° gennaio 2024, disciplinata dall’art. 1, comma 634-652 della Legge 160/2019.

La disposizione è inserita nell’art. 64 c. 1 della  Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022.

Si tratta dell’ennesima disposizione di proroga che consente di evitare l’applicazione di due imposte che, sin dalla loro introduzione, hanno evidenziato numerosi profili di criticità e sollevato forti perplessità sulla loro adeguatezza a raggiungere il risultato etico-ambientale, nonché di gettito erariale prefisso. Confindustria continuerà a lavorare per la loro soppressione.

  

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

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Dott.ssa Paola Bara

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Le disposizioni per il recupero dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione derivanti dal sisma del 2016 sono state prorogate al:

  • 31 dicembre 2023: termine relativo all’aumento del 70%  del quantitativo dei rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione  conseguenti  agli eventi sismici, indicato in ciascuna autorizzazione al recupero. Si prevede anche che questo aumento possa avvenire previa certificazione della Regione che va a sostituire la precedente prevista certificazione del Commissario Straordinario. (art. 28-bis c.2 Dl 189/2016 convertito con Legge 229/2016).
  • 31 dicembre 2023: termine (stabilito prioritariamente dall’art. 28, comma 7 del Dl 189/2016,convertito con Legge 189/2016, relativo al deposito di materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti relativi agli interventi di ricostruzione.
  • 31 dicembre 2023: termine, originariamente previsto dall’art 28, comma 13-ter del Dl 189/2016, convertito con Legge 229/2016 )sull’operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo, prevista per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere connesse all’emergenza nei territori colpiti dal Sisma.

Tali misure sono inserire nell’art. 1 c. 757-758 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022.

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

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Dott.ssa Paola Bara      

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La Legge di Bilancio[1] proroga i crediti d’imposta per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas al primo trimestre 2023 e ne aumenta le percentuali di agevolazione

 

ENERGIA ELETTRICA

  1. Credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW DIVERSE DALLE ENERGIVORE  – Primo trimestre 2023

Il credito è pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Le imprese non energivore che nel primo trimestre 2023 si riforniscono dallo stesso venditore di energia elettrica del quarto trimestre 2022 e del quarto trimestre 2019 possono richiedere allo stesso venditore il calcolo del credito d’imposta per il primo trimestre 2023. In tal caso il venditore è tenuto ad inviare al cliente un’apposita comunicazione con il calcolo entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito.

 

  1. Credito d'imposta a favore delle imprese ENERGIVORE - Primo trimestre 2023

         Alle imprese a forte consumo di  energia  elettrica[2] (cd energivore) è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 45% delle  spese sostenute per la componente energetica acquistata ed  effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023 se i  costi per kWh della componente  energia  elettrica,  calcolati  sulla  base della media del quarto trimestre 2022 ed  al  netto  delle  imposte  e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% cento  rispetto al costo medio per kWh relativo al  quarto trimestre 2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di durata  stipulati  dall'impresa.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta  dalle  imprese e dalle stesse autoconsumata  nel primo trimestre 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia  elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento  alla variazione  del  prezzo  unitario  dei  combustibili  acquistati   ed utilizzati dall'impresa per  la  produzione  della  medesima  energia elettrica e il credito di imposta  è  determinato  con  riguardo  al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo  unico  nazionale  dell'energia elettrica.

 

GAS NATURALE

  1. Credito d’imposta per le imprese DIVERSE DALLE GASIVORE – Primo trimestre 2023

Il credito è pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero  (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Le imprese non gasivore che nel primo trimestre 2023 si riforniscono dallo stesso venditore di gas naturale del quarto trimestre 2022 e del quarto trimestre 2019 possono richiedere allo stesso venditore il calcolo del credito d’imposta per il primo trimestre 2023. In tal caso il venditore è tenuto ad inviare al cliente un’apposita comunicazione con il calcolo entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito.

 

  1. Credito d'imposta, a favore delle imprese GASIVORE – Primo trimestre 2023

Alle imprese a forte consumo di gas naturale[3] è  riconosciuto  un   contributo straordinario, sotto forma di credito di  imposta,  pari  al  45% della  spesa  sostenuta  per  l'acquisto  del  gas, consumato nel  primo  trimestre  solare  dell'anno  2023,  per  usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta se il prezzo medio di   riferimento    del    Mercato Infragiornaliero  (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), riferito al quarto trimestre 2022,   abbia subito un  incremento  superiore  al  30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre dell'anno 2019. 

 

REGOLE COMUNI:

  • I crediti d'imposta relativi al primo trimestre 2023 sono utilizzabili in compensazione in F24 entro la data del 31 dicembre 2023.
  • I codici tributo per la compensazione dei crediti d’imposta relativi al 1° trimestre 2023 non sono ancora stati istituiti.
  • Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  • I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
  • I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
  • I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di ulteriori cessioni, fatta salva la possibilità di sole due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

In allegato TABELLA RIEPILOGATIVA con i codici tributo per la compensazione dei crediti d’imposta e relativa scadenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

  • Art 1 DL 176 DEL 18/11/2022
  • 1 DL 144 DEL 23/09/2022
  • Art 3 DL 21 DEL 21/03/2022
  • ART 4 DL 17 DEL 01/03/2022
  • 4 DL 21 DEL 21/03/2022
  • ART 5 DL 17 DEL 01/03/2022
  • ART 6 DL 115 DEL 09/08/2022
  • 15 DL 4 DEL 27/01/2022
  • 15.1 DL 4 DEL 27/01/2022
  • CIRCOLARE ADE 13 DEL 13/05/2022
  • CIRCOLARE ADE 20 DEL 16/06/2022
  • CIRCOLARE ADE 36 DEL 29/11/2022
  • CIRCOLARE ADE 25 DEL 11/07/2022
  • RISOLUZIONE 13 DEL 21/03/2022
  • RISOLUZIONE 28 DEL 13/06/2022
  • RISOLUZIONE 18 DEL 14/04/2022
  • RISOLUZIONE 38 DEL 12/07/2022
  • RISOLUZIONE 48 DEL 14/09/2022
  • RISOLUZIONE 49 DEL 16/09/2022
  • RISOLUZIONE 54 DEL 30/09/2022
  • RISOLUZIONE 59 DEL 11/10/2022
  • RISOLUZIONE 72 DEL 12/12/2022
  • RISOLUZIONE 81 DEL 30/12/2022
  • LEGGE 197 DEL 29/12/2022 - Art. 1 – COMMI 2-9

 

Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it

 

  

Cordiali saluti

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

 

[1] Art. 1 commi 2- 9 dell’art. 1 della legge 197 del 29/12/2022.

[2] La norma definisce “energivore” le imprese iscritte all’elenco per l’anno 2023 pubblicato da Csea.  Si veda nostra news del 3/11/2022

[3] Ai fini della fruizione del credito d’imposta per il primo trimestre 2023, le imprese a forte consumo di gas naturale sono le imprese iscritte nell’elenco per l’anno 2023 pubblicato da Csea ai sensi del Decreto Mite 541/2021. Si veda nostra news del 5/12/2022

 

 

 

 

Nelle more della pubblicazione nella GU, il MIT ha pubblicato nel proprio sito il decreto 13 dicembre 2022 riguardante i divieti di circolazione per veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2023 particolarmente critici per la circolazione stradale.

Riportiamo in allegato il provvedimento ed uno schema con i giorni di divieto alla circolazione prodotto da ANITA (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistico) aderente a Confindustria

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

INFO:

Dott.ssa Paola Bara      

Tel. 0733.27941 / 331.1921246  

E-mail: bara@confindustriamacerata.it      

 

Giovedì, 22 Dicembre 2022 15:54

STRATEGIA NAZIONALE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE

Scritto da

La Strategia Nazionale per l’Economia Circolare è un documento programmatico all'interno del quale sono individuate le azioni, gli obiettivi e le misure che si intendono perseguire nella definizione delle politiche istituzionali volte ad assicurare un'effettiva transizione verso un'economia di tipo circolare.

Rappresenta una delle riforme previste dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza che il MITE doveva emanare entro il 30 giugno 2022 per rispettare gli impegni presi con la Commissione UE.

E’ stato adottato dal Ministero della Transizione Ecologica con DM 259 del 24 giugno 2022.

Si riepilogano i vigenti crediti d’imposta per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale alla luce delle novità introdotte dai recenti provvedimenti [1]


ENERGIA ELETTRICA


AZIENDE DIVERSE DALLE ENERGIVORE:
1.Credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle energivore – Secondo trimestre 2022

Il credito è pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

2.Credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle energivore – Terzo  trimestre 2022
 
Il credito è pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
 
3.Credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (corrispondente ad una potenza impegnata di circa 4 kW), diverse dalle energivore – Quarto trimestre 2022
 
Il credito è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel quarto trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

AZIENDE ENERGIVORE:
1.Credito d'imposta, a  favore delle imprese energivore – Primo trimestre 2022
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd energivore)[2], i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, e' riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

2.Credito d'imposta a  favore delle imprese energivore – Secondo trimestre 2022
Alle imprese a forte consumo di  energia  elettrica (cd energivore) è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 25% delle  spese sostenute per la componente energetica acquistata ed  effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 se i  costi per kWh della componente  energia  elettrica,  calcolati  sulla  base della media del primo trimestre 2022 ed  al  netto  delle  imposte  e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% cento  rispetto al costo medio per kWh relativo al  primo trimestre 2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di durata  stipulati  dall'impresa.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta  dalle  imprese e dalle stesse autoconsumata  nel  secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia  elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento  alla variazione  del  prezzo  unitario  dei  combustibili  acquistati   ed utilizzati dall'impresa per  la  produzione  della  medesima  energia elettrica e il credito di imposta  è  determinato  con  riguardo  al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo  unico  nazionale  dell'energia elettrica.

3.Credito d'imposta a  favore delle imprese energivore – terzo trimestre 2022
Alle imprese a forte consumo di  energia  elettrica (cd energivore) è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 25% delle  spese sostenute per la componente energetica acquistata ed  effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 se i  costi per kWh della componente  energia  elettrica,  calcolati  sulla  base della media del secondo trimestre 2022 ed  al  netto  delle  imposte  e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% cento  rispetto al costo medio per kWh relativo al  secondo trimestre 2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di durata  stipulati  dall'impresa.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta  dalle  imprese e dalle stesse autoconsumata  nel  terzo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia  elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento  alla variazione  del  prezzo  unitario  dei  combustibili  acquistati   ed utilizzati dall'impresa per  la  produzione  della  medesima  energia elettrica e il credito di imposta  è  determinato  con  riguardo  al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo  unico  nazionale  dell'energia elettrica.

4.Credito d'imposta a  favore delle imprese energivore - quarto trimestre 2022
Alle imprese a forte consumo di  energia  elettrica (cd energivore) è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 40% delle  spese sostenute per la componente energetica acquistata ed  effettivamente utilizzata nel quarto trimestre 2022 se i  costi per kWh della componente  energia  elettrica,  calcolati  sulla  base della media del terzo trimestre 2022 ed  al  netto  delle  imposte  e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% cento  rispetto al costo medio per kWh relativo al  terzo trimestre 2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di durata  stipulati  dall'impresa.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta  dalle  imprese e dalle stesse autoconsumata  nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia  elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento  alla variazione  del  prezzo  unitario  dei  combustibili  acquistati   ed utilizzati dall'impresa per  la  produzione  della  medesima  energia elettrica e il credito di imposta  è  determinato  con  riguardo  al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, del prezzo  unico  nazionale  dell'energia elettrica.
 

GAS NATURALE


AZIENDE DIVERSE DALLE GASIVORE:
1.Credito d’imposta per le imprese diverse dalle gasivore – Secondo trimestre 2022  
Il credito è pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

2.Credito d’imposta per le imprese diverse dalle gasivore – terzo trimestre 2022
Il credito è pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

3.Credito d’imposta per le imprese diverse dalle gasivore – quarto trimestre 2022
Il credito è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel quarto trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.


AZIENDE GASIVORE:

 1.Credito d'imposta, a  favore delle imprese gasivore – primo trimestre 2022
Alle imprese a forte consumo di gas naturale è  riconosciuto  un   contributo straordinario, sotto forma di credito di  imposta,  pari  al  10% della  spesa  sostenuta  per  l'acquisto  del  gas, consumato nel  primo  trimestre  solare  dell'anno  2022,  per  usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta se il prezzo medio di   riferimento    del    Mercato Infragiornaliero  (MI-GAS)[3], riferito all’ultimo trimestre 2021,   abbia subito un  incremento  superiore  al  30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre dell'anno 2019.  Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di  gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del MITE 541/2021, e  ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25%  del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto[4], al netto dei  consumi  di  gas  naturale  impiegato  in  usi termoelettrici.
 
2.Credito d'imposta, a  favore delle imprese gasivore – Secondo trimestre 2022
Alle imprese a forte consumo di gas naturale è  riconosciuto  un   contributo straordinario, sotto forma di credito di  imposta,  pari  al  25% della  spesa  sostenuta  per  l'acquisto  del  gas, consumato nel  secondo  trimestre  solare  dell'anno  2022,  per  usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta se il prezzo medio di   riferimento    del    Mercato Infragiornaliero  (MI-GAS)[5], riferito al primo trimestre   2022,   abbia subito un  incremento  superiore  al  30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre dell'anno 2019.  
 
3.Credito d'imposta, a  favore delle imprese gasivore – terzo trimestre 2022
Alle imprese a forte consumo di gas naturale è  riconosciuto  un   contributo straordinario, sotto forma di credito di  imposta,  pari  al  25% della  spesa  sostenuta  per  l'acquisto  del  gas, consumato nel  terzo  trimestre  solare  dell'anno  2022,  per  usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta se il prezzo medio di   riferimento    del    Mercato Infragiornaliero  (MI-GAS), riferito al secondo trimestre   2022,   abbia subito un  incremento  superiore  al  30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre dell'anno 2019.  
 
4.Credito d'imposta, a  favore delle imprese gasivore – quarto trimestre 2022
Alle imprese a forte consumo di gas naturale è  riconosciuto  un   contributo straordinario, sotto forma di credito di  imposta,  pari  al  40% della  spesa  sostenuta  per  l'acquisto  del  gas, consumato nel  quarto  trimestre  solare  dell'anno  2022,  per  usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta se il prezzo medio di   riferimento    del    Mercato Infragiornaliero  (MI-GAS), riferito al terzo trimestre   2022,   abbia subito un  incremento  superiore  al  30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre dell'anno 2019. 
 

REGOLE VALIDE PER TUTTI I CREDITI D’IMPOSTA DESCRITTI:

  • I crediti d'imposta relativi al primo e secondo trimestre sono utilizzabili in compensazione in F24 entro la data del 31 dicembre 2022. I crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022 sono utilizzati n compensazione in F24 entro la data del 30 giugno 2023.
  • Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  • I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
  • I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
  • I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di ulteriori cessioni, fatta salva la possibilità di sole due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
  • I beneficiari dei crediti d’imposta spettanti per il terzo e quarto trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo 2023, un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate definirà contenuto e modalità di presentazione della comunicazione.
  • NB - L’articolo 3, comma 1, del Dl aiuti-quater prevede che le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate possono rateizzare gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 01/01/2021 e 31/12/2021, per i consumi effettuati dal 01/10/2022 al 31/03/2023 e fatturati entro il 30/9/2023. L’accesso a tale piano di rateizzazione è alternativo alla fruizione dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia e gas naturale, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

  • Art 1 DL 176 DEL 18/11/2022
  • Art. 1 DL 144 DEL 23/09/2022
  • Art 3 DL 21 DEL 21/03/2022
  • ART 4 DL 17 DEL 01/03/2022
  • ART. 4 DL 21 DEL 21/03/2022
  • ART 5 DL 17 DEL 01/03/2022
  • ART 6 DL 115 DEL 09/08/2022
  • ART. 15 DL 4 DEL 27/01/2022
  • ART. 15.1 DL 4 DEL 27/01/2022
  • CIRCOLARE ADE 13 DEL 13/05/2022
  • CIRCOLARE ADE 20 DEL 16/06/2022
  • CIRCOLARE ADE 36 DEL 29/11/2022
  • CIRCOLARE ADE 25 DEL 11/07/2022
  • RISOLUZIONE 13 DEL 21/03/2022
  • RISOLUZIONE 28 DEL 13/06/2022
  • RISOLUZIONE 18 DEL 14/04/2022
  • RISOLUZIONE 38 DEL 12/07/2022
  • RISOLUZIONE 48 DEL 14/09/2022
  • RISOLUZIONE 49 DEL 16/09/2022
  • RISOLUZIONE 54 DEL 30/09/2022
  • RISOLUZIONE 59 DEL 11/10/2022
  • RISOLUZIONE 72 DEL 12/12/2022


Di seguito la TABELLA RIEPILOGATIVA
 

 

Descrizione credito d’imposta

Ammontare del credito d’imposta

Modello F24

Codice tributo

Sezione

Anno

Scadenza della compensazione

Credito d’imposta Energivore (1°trimestre 2022) 

20%

6960

Erario

2022

31/12/2022

Credito d’imposta Energivore (2°trimestre 2022) 

25%

6961

Erario

2022

31/12/2022

Credito d’imposta Energivore (3° trimestre 2022)

25%

6968 

Erario

2022

30/06/2023

Credito d’imposta Energivore (ottobre e novembre 2022) 

40%

6983

Erario

2022

30/06/2023

Credito d’imposta Energivore (dicembre 2022)

40%

6993

Erario

2022

30/06/2023

Credito d’imposta Gasivore (1°trimestre 2022) 

10%

6966

Erario

2022

31/12/2022

Credito d’imposta Gasivore  (2° trimestre 2022) 

25%

6962

Erario

2022

31/12/2022

Credito d’imposta Gasivore (3° trimestre 2022) 

25%

6969

Erario

2022

30/06/2023

Credito d’imposta Gasivore (ottobre e novembre 2022) 

40%

6984

Erario

2022

30/06/2023

Credito d’imposta Gasivore (dicembre 2022) 

40%

6994

Erario

2022

30/06/2023

Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore (2° trimestre 2022) 

15%

6963

Erario

2022

31/12/2022

Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore (3° trimestre 2022) 

15%

6970

Erario

2022

30/06/2023

Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore (ottobre e novembre 2022) 

30%

6985

Erario

2022

30/06/2023

Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore (dicembre 2022) 

30%

6995

Erario

2022

30/06/2023

Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore (2° trimestre 2022) 

25%

6964

Erario

2022

31/12/2022

Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore (3° trimestre 2022) 

25%

6971

Erario

2022

30/06/2023

Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore (ottobre e novembre 2022) 

40%

6986

Erario

2022

30/06/2023

Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore (dicembre 2022) 

40%

6996

Erario

2022

30/06/2023




[1] Decreto legge 176  del 18/11/2022 (cd Dl aiuti quater),  Decreto legge 144 del 23/09/2022 convertito con modificazioni in legge 175 del 17/11/2022 e Circolare AdE nr. 36/E del 29/11/2022

[2] Per la verifica dei requisiti per essere considerate imprese a forte consumo di energia elettrica si rinvia alla nostra news del 03/11/2022

[3] Dati pubblicati  dal   Gestore   del   mercati energetici (GME)

[4] Art. 3, comma 1, Decreto Mite 541/2021: “Sono considerate imprese a forte consumo di gas naturale, ai fini del presente decreto, le imprese che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3 /anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3 ), e che operano nei settori di cui all’allegato 1 al presente decreto”.

[5] Dati pubblicati  dal   Gestore   del   mercati energetici (GME)

 


Per informazioni:

Naida Costantini
tel. 0733 279654
email: costantini@confindustriamacerata.it


Il Direttore
Gianni Niccolò

 

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