
Ambiente, energia, trasporti (178)
Ambiente
La sostenibilità ambientale è oggi considerata una leva strategica per sviluppare la crescita delle imprese e fonte di innovazione di prodotto, di processo e organizzativa.
La tutela ambientale e l’economia circolare sono i temi su cui maggiormente collaboriamo con le imprese, offrendo loro aggiornamento ed interpretazione normativa, percorsi formativi mirati e progetti di sviluppo sostenibile.
Indichiamo come procedere nella gestione degli impatti ambientali dell’impresa tra cui rifiuti, acque, emissioni in atmosfera Affianchiamo le imprese nel rilascio delle autorizzazioni e certificazioni ambientali e di prodotto.
Ci occupiamo di politiche ambientali in rappresentanza delle imprese industriali presso le Istituzioni e le assistiamo nelle controversie con gli Organi di Controllo.
Energia
Energia Elettrica e gas naturale sono risorse importanti e strategiche per ogni azienda.
Le norme che ne regolamentano la compravendita e la produzione sono complesse e comportano una continua attività di approfondimento, monitoraggio e valutazione.
Con un aggiornamento costante, con una puntuale attività di analisi e comparazione assistiamo le imprese associate nella scelta di percorsi di efficientamento energetico, di ottimizzazione dei costi e nelle agevolazioni legate alla fiscalità energetica.
Curiamo la redazione delle dichiarazioni annuali di consumo dell’energia elettrica e tutti gli adempimenti obbligatori per le aziende produttrici di energia elettrica o con regimi fiscali agevolati.
Attraverso il Consorzio Confindustria Energia Adriatica (creato dalle Associazioni Industriali delle Marche) forniamo alle imprese associate, energia elettrica a condizioni economiche e di servizio vantaggiose, modellabili sulle esigenze della singola realtà produttiva.
Trasporti
Collaboriamo con le imprese di trasporto ed i committenti che hanno necessità di essere aggiornate sul mondo dei trasporti.
Offriamo aggiornamento normativo e consulenze personalizzate sulla circolazione delle merci e delle persone. Assistiamo le imprese in tema di codice della strada, limiti alla circolazione, trasporto di merci in conto proprio e conto terzi e tempi di guida e riposo.
Rappresentiamo le imprese presso le Istituzioni e le assistiamo nelle controversie con gli Organi di Controllo.
ALBO GESTORI AMBIENTALI: attestazione d’idoneità delle caratteristiche dei veicoli e delle carrozzerie mobili
Scritto da Matteo Di MarinoNovità relative all’attestazione d’idoneità delle caratteristiche dei veicoli e delle carrozzerie mobile, in vigore dal giorno 15 marzo 2023.
Il Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la deliberazione n.9/ALBO/CN del 15 dicembre 2022, ha modificato e integrato quanto stabilito dalla precedente delibera n. 6 del 9 settembre 2014, nelle modalità che seguono:
- Sostituzione dell’Allegato “A” della delibera n. 6/2014 con il nuovo Allegato “A” (in allegato).
- Introduzione della possibilità di sottoscrizione sia da parte di cittadini residenti in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, che da cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno sul territorio italiano o in un altro Stato Membro.
Inoltre, riguardo le modalità di compilazione, il Comitato delibera che il servizio di compilazione e trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni all’Albo consentirà la generazione del modello precompilato di attestazione contenente tutte le informazioni presenti nel sistema informatico fornite con la compilazione dell’istanza e che il Responsabile tecnico dovrà, quindi, verificare ed integrare tale modello con le informazioni mancanti ed eventuali altre informazioni di dettaglio prima della sottoscrizione.
Documenti allegati: Deliberazione n.9 del 15 dicembre 2022
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.279641 / 331.1921246
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Dott. Matteo Di Marino
Tel. 0733.279648
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CSRD: pubblicata la nuova Direttiva europea sulla rendicontazione societaria della sostenibilità
Scritto da Paola BaraCon la nuova direttiva comunitaria sulla comunicazione societaria della sostenibilità, il Parlamento ed il Consiglio Europeo stabiliscono i nuovi principi per la reportistica di sostenibilità delle imprese ed estende ad una platea di imprese molto più ampia l’obbligo di divulgare informazioni in merito alle tematiche di sostenibilità, in termini di impatto ambientale, diritti sociali, diritti umani e fattori di governance.
La Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) è stata pubblicata nella GU dell’Unione Europea del 16 dicembre 2022 e dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro 18 mesi.
In linea con gli obiettivi del Green Deal Europeo, la CSRD intende aumentare la trasparenza in materia ambientale, sociale e di governance, contrastando il greenwashing e rafforzando l’impronta sostenibile dell’economia e del mercato europeo.
La norma prevede differenti fasi di applicazione:
- Dal 1° gennaio 2024 per le grandi imprese di interesse pubblico (con più di 500 dipendenti) già soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria, con scadenza della pubblicazione dei dati nel 2025;
- dal 1° gennaio 2025 per le grandi imprese non ancora soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria (con più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di attività totali), con scadenza nel 2026;
- dal 1° gennaio 2026 per le PMI e le altre imprese quotate, con scadenza nel 2027. Le PMI possono scegliere di non partecipare fino al 2028;
- obbligo di certificazione: l’informativa deve essere certificata da un revisore o da un certificatore indipendente accreditato;
- estensione alle imprese non europee: l'obbligo di presentare una relazione sulla sostenibilità si applica a tutte le imprese che realizzano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell'UE e che hanno almeno un'impresa figlia o una succursale nell'UE.
Le PMI non quotate, non rientrando nel campo di applicazione della CSRD, non hanno l’obbligo di redigere il report di sostenibilità, ma potranno farlo su base volontaria, tenendo conto che i cittadini e il sistema economico e finanziario sono attenti a questi aspetti.
La CSRD sostituisce la NFRD - Non-Financial Reporting Directive (Direttiva 2014/95/EU) rafforzando le norme attualmente in vigore sulla rendicontazione non finanziaria della NFRD, per adeguarle alla transizione dell’UE verso un’economia sostenibile.
La Direttiva prevede l’adozione di standard europei obbligatori per la rendicontazione della sostenibilità (ESRS - European sustainability reporting standards), la cui redazione è stata assegnata all’EFRAG, il gruppo consultivo europeo in materia di rendicontazione finanziaria. La Commissione UE adotterà la versione finale delle norme sotto forma di atti delegati, al termine della consultazione con gli Stati membri.
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Dott. Gianni Niccolò
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CONAI: scade il 20 gennaio 2023 il termine per la dichiarazione periodica del contributo CONAI a carico del produttore e dell’importatore di imballaggi vuoti e pieni
Scritto da Matteo Di MarinoTutti i produttori e gli importatori di imballaggi sono tenuti a dichiarare periodicamente a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del contributo che andrà versato per ciascun materiale.
Ricordiamo in particolare la scadenza del 20 gennaio 2023 per gli imballaggi (vuoti e/o utilizzati per il confezionamento delle merci importate, di proprietà o ad altro titolo) importati da paesi UE ed extra UE, in quanto sottoposti a Contributo Ambientale. Il loro utilizzo, infatti, si svolge nel mercato nazionale e danno luogo a rifiuti di imballaggio per i quali l’importatore è obbligato a partecipare ai costi di gestione del Sistema.
Nella tabella di seguito riportiamo l’entità del Contributo Ambientale per materiale e fasce contributive del biennio 2022-2023.
|
CAC da 1° gennaio 2022 |
CAC da 1° luglio 2022 |
CAC dal 1° gennaio 2023 |
CAC da 1° luglio 2023 |
|
ACCIAIO |
12 €/t |
8 €/t |
5 €/t |
5 €/t |
|
ALLUMINIO |
10 €/t |
7 €/t |
7 €/t |
7 €/t |
|
CARTA fascia 1 |
10 €/t |
5 €/t |
5 €/t |
5 €/t |
|
CARTA fascia 2 |
30 €/t |
25 €/t |
25 €/t |
25 €/t |
|
CARTA fascia 3 |
120 €/t |
115 €/t |
115 €/t |
115 €/t |
|
CARTA fascia 4 |
250 €/t |
245 €/t |
245 €/t |
245 €/t |
|
LEGNO |
9 €/t |
9 €/t |
8 €/t |
8 €/t |
|
PLASTICA fascia A.1 |
104 €/t |
60 €/t |
fascia A.1.1 |
20 €/t |
20 €/t |
fascia A.1.2 |
60 €/t |
90 €/t |
|||
PLASTICA fascia A.2 |
150 €/t |
168 €/t |
150 €/t |
220 €/t |
|
PLASTICA fascia B.1 |
149 €/t |
20 €/t |
fascia B.1.1 |
20 €/t |
20 €/t |
fascia B.1.2 |
20 €/t |
20 €/t |
|||
PLASTICA fascia B.2 |
520 €/t |
410 €/t |
fascia B.2.1 |
350 €/t |
350 €/t |
fascia B.2.2 |
410 €/t |
477 €/t |
|||
560 €/t |
fascia B.2.3 |
555 €/t |
555 €/t |
||
PLASTICA fascia C |
642 €/t |
560 €/t |
560 €/t |
||
BIOPLASTICA compostabile |
294 €/t |
294 €/t |
170 €/t |
170 €/t |
|
VETRO |
33 €/t |
29 €/t |
23 €/t |
23 €/t |
Ricordiamo, inoltre, che la dichiarazione annuale del 2022, la dichiarazione trimestrale del 4° trimestre 2022 e la dichiarazione mensile di dicembre 2022 devono essere presentate entro il 20 gennaio 2023 secondo quanto previsto dalla modulistica dalla Guida 2022. Si applicano gli importi riferiti all’anno 2022.
Classi di Dichiarazione - Periodicità:
Le soglie di esenzione e di periodicità annuale, trimestrale e mensile sono le seguenti:
Periodicità dichiarazioni |
Nuove soglie dal 01 gennaio 2022 |
|
Procedure ordinarie |
Procedure semplificate |
|
Esente |
Fino € 200,00 Con limite di 10 t/anno |
Fino a € 300.00 |
Annuale |
Oltre € 200,00 Fino a € 3.000,00 |
Oltre € 300,00 Fino a € 3.000,00 |
Trimestrale |
Oltre € 3.000,00 – fino a € 31.000,00 |
|
Mensile |
Oltre a € 31.000,00 |
La fascia di appartenenza viene stabilita sulla base del contributo annuo risultante per l’anno solare precedente. Le periodicità comunicate restano valide per tutto l’anno solare di riferimento e a conclusione di ogni anno vanno verificate.
Riportiamo di seguito le procedure da seguire per la dichiarazione periodica del contributo ambientale in scadenza al 20 gennaio 2023.
- Dichiarazione Periodica per attività di importazione di imballaggi vuoti (modulo 6.1) e pieni (MODULO 6.2)
Il modulo 6.1 e 6.2 devono essere inviati esclusivamente tramite il servizio “Dichiarazioni online”, al seguente link. La presentazione della dichiarazione è da ritenersi valida a seguito della avvenuta notifica di accettazione.
Il modulo 6.1 “Imballaggi vuoti” va compilato da coloro che abbiano effettuato prime cessioni di imballaggi o che abbiano importato imballaggi vuoti/materiali di imballaggio per uso diretto nei materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, plastica biodegradabile e compostabile, vetro) e presentato entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
Il modulo 6.2 “Import imballaggi pieni” va compilato da coloro che abbiano effettuato importazioni (UE ed extra UE) di imballaggi pieni (cioè utilizzati per il confezionamento delle materie prime/semilavorati, prodotti finiti o attrezzature, impiegati o comunque gestiti nell’ambito della propria attività industriale, commerciale, ecc.) di proprietà o detenuto ad altro titolo (ad es. noleggio) e presentato entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
La periodicità di invio delle suddette dichiarazioni è mensile, trimestrale o annuale, in funzione del Contributo Ambientale dichiarato/dovuto per l’anno precedente.
Per le importazioni di imballaggi è prevista la possibilità di avvalersi di una procedura semplificata applicabile nei seguenti casi:
- esclusivamente all’importazione di imballaggi pieni (merce imballata);
- in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l’elevato numero di fornitori extra UE, l’impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l’eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse).
Nel caso in cui non si verifichino tali condizioni, si applicherà la procedura ordinaria.
La formula di semplificazione prevede quanto riassunto nella tabella che segue:
|
1° gennaio 2022 |
1° luglio 2022 |
1° gennaio 2023 |
Import semplificata a valore (alimentare) |
0,17 % |
0,13 % |
0,12 % |
Import semplificata a valore (non alimentare) |
0,08 % |
0,06 % |
0,06 % |
Import semplificata per tara |
90 €/t |
61 €/t |
59 €/t |
- Dichiarazione periodica per cessione in esenzione (MODULO 6.3).
Il modulo 6.3 è complementare alla Dichiarazione del Contributo Ambientale e deve essere inviato con uguale periodicità, sia dal produttore di imballaggi (modulo 6.1) che dall’importatore (modulo 6.2) nei seguenti casi:
- Quando effettua cessioni ad un cliente che ha attivato una procedura di esenzione da contributo per esportazione di imballaggi (plafond di esenzione richiesto con modulo 6.5 Fornitori, esenzione totale richiesta con 6.5 Fornitori bis).
- Quando, effettuando importazioni di imballaggi vuoti o pieni in Procedura ordinaria, applica a queste stesse importazioni una procedura di esenzione da lui stesso adottata per successiva esportazione (“auto-plafond” di esenzione “ex-ante”).
- Dichiarazione Periodica per procedura di compensazione import/export (modulo 6.10).
Il modulo 6.10 deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio “Dichiarazioni online”, al seguente link. La presentazione della dichiarazione è da ritenersi valida a seguito della avvenuta notifica di accettazione.
La compensazione import/export consente ai Consorziati, che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio, di regolare contabilmente con CONAI soltanto il saldo di Contributo Ambientale risultante dalla differenza di tali partite. In pratica la procedura consente di effettuare un saldo estero su estero per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio (ad es. alluminio su alluminio, carta su carta, ecc.).
Riportiamo di seguito le condizioni per l’applicabilità della compensazione:
- Tutti gli acquisti di imballaggio sul mercato nazionale devono essere assoggettati interamente a Contributo Ambientale.
- Possono rientrare nei calcoli di compensazione tutte le importazioni e le esportazioni rispetto a qualunque paese straniero.
- Non è consentita la compensazione con importazioni di imballaggi dichiarati in procedura semplificata.
- Non è consentita la compensazione con esportazioni di imballaggi già oggetto di richiesta di rimborso con procedura “ex post”.
- La compensazione si applica esclusivamente tra import ed export per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio.
È attiva una procedura semplificata riservata alle aziende esportatrici nette di imballaggi pieni, ossia quelle aziende che in un determinato periodo (anno solare) hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio. Per accedere a tale procedura è necessario inviare a CONAI il modulo 6.22 e relativi allegati entro il 30 aprile di ogni anno.
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Economia circolare: pubblicata la norma UNI per la misurazione della circolarità
Scritto da Paola BaraCon la specifica tecnica UNI/TS 11820 “Misurazione della circolarità - Metodi ed indicatori per la misurazione dei processi circolari nelle organizzazioni”, pubblicata il 30 novembre 2022, la Commissione Tecnica UNI 057 ha fornito una metodologia per valutare il livello di circolarità delle imprese.
La nuova norma è stata redatta in attuazione della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare, adottata dal Ministero dell’Ambiente lo scorso giugno, e fornisce alle imprese un utile strumento per misurare il miglioramento della circolarità nelle politiche aziendali e di settore.
In particolare, il documento definisce come raccogliere le informazioni utili per la misurazione della circolarità e prevede un set di indicatori (71 in totale, tra quantitativi, qualitativi e quanti-qualitativi) utili alle organizzazioni per verificare l’efficacia delle loro strategie. Gli indicatori si dividono in 7 categorie e comprendono: risorse materiche e componenti; risorse energetiche e idriche; rifiuti ed emissioni; logistica; prodotto e servizio; risorse umane, asset, policy e sostenibilità.
Ciascuna organizzazione, una volta calcolato il proprio livello di circolarità, può valutare la conformità del livello raggiunto, rispetto a quanto previsto dalla UNI/TS 11820, mediante un’attività di valutazione di prima, seconda o terza parte.
Ricordiamo che Confindustria Macerata ha sottoscritto un Accordo con UNI per la consultazione delle norme tecniche on-line a tariffe vantaggiose. Per qualsiasi informazione è possibile contattare i nostri uffici.
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L’entrata in vigore dell’imposta sui MACSI - Manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e dell’imposta sulle bevande analcoliche edulcorate (c.d. sugar tax) è rinviata al 1° gennaio 2024, disciplinata dall’art. 1, comma 634-652 della Legge 160/2019.
La disposizione è inserita nell’art. 64 c. 1 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022.
Si tratta dell’ennesima disposizione di proroga che consente di evitare l’applicazione di due imposte che, sin dalla loro introduzione, hanno evidenziato numerosi profili di criticità e sollevato forti perplessità sulla loro adeguatezza a raggiungere il risultato etico-ambientale, nonché di gettito erariale prefisso. Confindustria continuerà a lavorare per la loro soppressione.
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SISMA/MACERIE: proroga al 31 dicembre 2023 del limite quantitativo di rifiuti non pericolosi previsto in autorizzazione.
Scritto da Paola BaraLe disposizioni per il recupero dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione derivanti dal sisma del 2016 sono state prorogate al:
- 31 dicembre 2023: termine relativo all’aumento del 70% del quantitativo dei rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici, indicato in ciascuna autorizzazione al recupero. Si prevede anche che questo aumento possa avvenire previa certificazione della Regione che va a sostituire la precedente prevista certificazione del Commissario Straordinario. (art. 28-bis c.2 Dl 189/2016 convertito con Legge 229/2016).
- 31 dicembre 2023: termine (stabilito prioritariamente dall’art. 28, comma 7 del Dl 189/2016,convertito con Legge 189/2016, relativo al deposito di materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti relativi agli interventi di ricostruzione.
- 31 dicembre 2023: termine, originariamente previsto dall’art 28, comma 13-ter del Dl 189/2016, convertito con Legge 229/2016 )sull’operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo, prevista per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere connesse all’emergenza nei territori colpiti dal Sisma.
Tali misure sono inserire nell’art. 1 c. 757-758 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022.
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ENERGIA - I crediti d’imposta per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale per il PRIMO TRIMESTRE 2023
Scritto da Naida CostantiniLa Legge di Bilancio[1] proroga i crediti d’imposta per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas al primo trimestre 2023 e ne aumenta le percentuali di agevolazione
ENERGIA ELETTRICA
- Credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW DIVERSE DALLE ENERGIVORE – Primo trimestre 2023
Il credito è pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Le imprese non energivore che nel primo trimestre 2023 si riforniscono dallo stesso venditore di energia elettrica del quarto trimestre 2022 e del quarto trimestre 2019 possono richiedere allo stesso venditore il calcolo del credito d’imposta per il primo trimestre 2023. In tal caso il venditore è tenuto ad inviare al cliente un’apposita comunicazione con il calcolo entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito.
- Credito d'imposta a favore delle imprese ENERGIVORE - Primo trimestre 2023
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica[2] (cd energivore) è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023 se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% cento rispetto al costo medio per kWh relativo al quarto trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
GAS NATURALE
- Credito d’imposta per le imprese DIVERSE DALLE GASIVORE – Primo trimestre 2023
Il credito è pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Le imprese non gasivore che nel primo trimestre 2023 si riforniscono dallo stesso venditore di gas naturale del quarto trimestre 2022 e del quarto trimestre 2019 possono richiedere allo stesso venditore il calcolo del credito d’imposta per il primo trimestre 2023. In tal caso il venditore è tenuto ad inviare al cliente un’apposita comunicazione con il calcolo entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito.
- Credito d'imposta, a favore delle imprese GASIVORE – Primo trimestre 2023
Alle imprese a forte consumo di gas naturale[3] è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta se il prezzo medio di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), riferito al quarto trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
REGOLE COMUNI:
- I crediti d'imposta relativi al primo trimestre 2023 sono utilizzabili in compensazione in F24 entro la data del 31 dicembre 2023.
- I codici tributo per la compensazione dei crediti d’imposta relativi al 1° trimestre 2023 non sono ancora stati istituiti.
- Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
- I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
- I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di ulteriori cessioni, fatta salva la possibilità di sole due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
In allegato TABELLA RIEPILOGATIVA con i codici tributo per la compensazione dei crediti d’imposta e relativa scadenza.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- Art 1 DL 176 DEL 18/11/2022
- 1 DL 144 DEL 23/09/2022
- Art 3 DL 21 DEL 21/03/2022
- ART 4 DL 17 DEL 01/03/2022
- 4 DL 21 DEL 21/03/2022
- ART 5 DL 17 DEL 01/03/2022
- ART 6 DL 115 DEL 09/08/2022
- 15 DL 4 DEL 27/01/2022
- 15.1 DL 4 DEL 27/01/2022
- CIRCOLARE ADE 13 DEL 13/05/2022
- CIRCOLARE ADE 20 DEL 16/06/2022
- CIRCOLARE ADE 36 DEL 29/11/2022
- CIRCOLARE ADE 25 DEL 11/07/2022
- RISOLUZIONE 13 DEL 21/03/2022
- RISOLUZIONE 28 DEL 13/06/2022
- RISOLUZIONE 18 DEL 14/04/2022
- RISOLUZIONE 38 DEL 12/07/2022
- RISOLUZIONE 48 DEL 14/09/2022
- RISOLUZIONE 49 DEL 16/09/2022
- RISOLUZIONE 54 DEL 30/09/2022
- RISOLUZIONE 59 DEL 11/10/2022
- RISOLUZIONE 72 DEL 12/12/2022
- RISOLUZIONE 81 DEL 30/12/2022
- LEGGE 197 DEL 29/12/2022 - Art. 1 – COMMI 2-9
Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
[1] Art. 1 commi 2- 9 dell’art. 1 della legge 197 del 29/12/2022.
[2] La norma definisce “energivore” le imprese iscritte all’elenco per l’anno 2023 pubblicato da Csea. Si veda nostra news del 3/11/2022
[3] Ai fini della fruizione del credito d’imposta per il primo trimestre 2023, le imprese a forte consumo di gas naturale sono le imprese iscritte nell’elenco per l’anno 2023 pubblicato da Csea ai sensi del Decreto Mite 541/2021. Si veda nostra news del 5/12/2022
TRASPORTI: Calendario dei divieti di circolazione per l’anno 2023
Scritto da Paola BaraNelle more della pubblicazione nella GU, il MIT ha pubblicato nel proprio sito il decreto 13 dicembre 2022 riguardante i divieti di circolazione per veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2023 particolarmente critici per la circolazione stradale.
Riportiamo in allegato il provvedimento ed uno schema con i giorni di divieto alla circolazione prodotto da ANITA (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistico) aderente a Confindustria
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.27941 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
La Strategia Nazionale per l’Economia Circolare è un documento programmatico all'interno del quale sono individuate le azioni, gli obiettivi e le misure che si intendono perseguire nella definizione delle politiche istituzionali volte ad assicurare un'effettiva transizione verso un'economia di tipo circolare.
Rappresenta una delle riforme previste dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza che il MITE doveva emanare entro il 30 giugno 2022 per rispettare gli impegni presi con la Commissione UE.
E’ stato adottato dal Ministero della Transizione Ecologica con DM 259 del 24 giugno 2022.
ENERGIA - I CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE - dicembre 2022
Scritto da Stefano grandinetti
Si riepilogano i vigenti crediti d’imposta per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale alla luce delle novità introdotte dai recenti provvedimenti [1] |
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Per informazioni: Naida Costantini
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Altro...
ENERGIA – GASIVORE - Apertura del portale per l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per il 2023
Scritto da Naida CostantiniAperto fino al 16 gennaio 2023 il portale per l’invio delle dichiarazioni
Ai sensi del D.M. 21 dicembre 2021, nonché della deliberazione ARERA 541/2022/R/gas, la CSEA rende disponibile, con decorrenza 30 novembre 2022, il Portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2023.
Il Portale è accessibile al seguente link: https://gasivori.csea.it/Gasivori/
Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica per le annualità dal 2013 al 2022, devono accedere al Portale con la username e password del portale ELETTRIVORI già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni.
Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE
- Consumo medio di almeno 1 GWh/anno ovvero 94.582 Sm3/anno;
- Settore di attività con codice ATECO tra quelli elencati nell’allegato del DM 541/2021;
- Indice di intensità gasivora positivo determinato, in relazione al VAL non inferiore al 20% o, in alternativa, indice di intensità gasivora positivo determinato, in relazione al fatturato non inferiore al 2%.
- L'impresa beneficiaria deve adottare misure per l'uso efficiente dell'energia in conformità alle disposizioni del d.lgs. 102/14 che prevede:
- Certificazione ISO 50001:2018 attiva
oppure
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- È titolare di una o più diagnosi energetiche conformi all’allegato 2 del Dlgs 102/14 comunicate all’Enea ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 5, del DM 21/12/21 ed in corso di validità
DICHIARAZIONE PER L’ANNUALITA’ 2023
- Imprese “NON neo costituite”
Per poter presentare la dichiarazione per l’annualità 2023, è necessario accedere al Portale come illustrato al paragrafo precedente e, al fine di procedere alla compilazione della dichiarazione, selezionare il link “IMPRESE COSTITUITE PRIMA DEL 2022 – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2023”.
Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2021, nonché di quelli previsti dalla Delibera; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti indicati dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio della dichiarazione.
Il sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione trasmetterà a mezzo PEC una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettuerà i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla Delibera.
La suddetta ricevuta sarà, comunque, sempre disponibile all’acquisizione tramite il Portale.
Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni dal giorno 30 novembre 2022 fino alle ore 23:59 del 16 Gennaio 2023.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2023 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli art. 4.4 e 4.13 dell’Allegato A alla Delibera.
In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.
Entro il 18 febbraio 2023 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno di competenza 2023, distinte per classi di agevolazione ai sensi del comma 2.3, lettere b), c) e d) dell’Allegato A alla Delibera.
Infine, si rammenta che ai sensi dell’art. 12 della Delibera per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2023 è stato fissato dall’ARERA pari a:
- 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
Le imprese riceveranno lo IUV utile al pagamento del suddetto contributo a mezzo PEC.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
- Imprese neo costituite
Le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2022), o quelle costituite negli anni precedenti al 2022 la cui attività produttiva e l’associato impiego di gas naturale risultino differiti al medesimo anno 2022, potranno accedere al Portale come illustrato nelle “Indicazioni di carattere generale” e, al fine di procedere alla compilazione, selezionare il link “IMPRESA COSTITUITA NEL 2022 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2022, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA’ PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2023”.
Le imprese neo costituite presenteranno alla CSEA una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l’annualità 2022.
Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2021, nonché quelli previsti dalla Delibera; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio.
Il sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione trasmetterà a mezzo PEC una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettua i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla Delibera.
La suddetta ricevuta sarà, comunque, sempre disponibile all’acquisizione tramite il Portale.
L’accesso al Portale sarà consentito esclusivamente dal giorno 30 novembre 2022 fino alle ore 23:59 del 16 gennaio 2023.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2023 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli artt. 4.4 e 4.13 dell’Allegato A alla Delibera.
In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.
Sarà richiesto all’impresa, attraverso il Portale, l’invio di una ulteriore dichiarazione in cui la stessa si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall’Allegato A della Delibera, che prevede l’invio alla CSEA, entro e non oltre il mese di novembre dell’anno 2023, della copia della dichiarazione IVA dell’anno 2022 recante il Codice ATECO prevalente dichiarato.
Contestualmente alla suddetta dichiarazione, l’impresa neo costituita deve allegare una relazione contenente:
- le modalità di stima dei consumi inseriti in base alla produzione prevista per l’anno 2022, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a PDR già esistenti;
- le modalità di stima dei dati di bilancio inseriti dell’anno 2022, in particolare il fatturato e il VAL (in applicazione della Determinazione DIEU 17/2020 del 24 settembre2020), evidenziando l’eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione.
Al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la CSEA effettua una verifica ex post per accertare l’ammissibilità dell’impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione di cui al D.M. 21 dicembre 2021.
Infine, si rammenta che ai sensi dell’art. 12 della Delibera per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2023 è stato fissato dall’ARERA pari a:
- 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
Le imprese riceveranno lo IUV utile al pagamento del suddetto contributo a mezzo PEC.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza
Allegato - Manuale utente
Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 - costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
Webinar - I rifiuti da attività di manutenzione: facciamo il punto - 2 dicembre 2022 ore 14,30 - 16,00
Scritto da Alessandro Melchiorri
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CONAI: Riduzione del Contributo Ambientale dal 1° gennaio 2023
Scritto da Stefano grandinettiIl CONAI ha stabilito una ulteriore diminuzione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio, legno, plastica, plastica biodegradabile e compostabile e vetro a partire dal 1° gennaio 2023.
Riportiamo di seguito l’entità delle variazioni del CAC per le diverse tipologie di imballaggi.
Tali riduzioni incideranno anche sulle procedure forfettarie/semplificate per l’importazione di imballaggi pieni, a partire dal 1° gennaio 2023, in quanto l’aliquota da applicare sul valore complessivo in euro dei prodotti alimentari imballati diminuirà da 0,13 al 0,12%. Resterà invariata a 0,06% quella relativa ai prodotti non alimentari imballati.
Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) scenderà dagli attuali 61 a 59 euro/tonnellata.
Il CONAI prevede, inoltre, una ulteriore variazione per tre fasce del CAC plastica a partire dal 1° luglio 2023:
- Aumento del CAC della plastica per la fascia A1.2: passerà da 60 a 90 euro/tonnellata;
- Aumento del CAC della plastica per la fascia A2: passerà da 150 a 220 euro/tonnellata;
- Aumento del CAC della plastica per la fascia B2.2: passerà da 410 a 477 euro/tonnellata.
A partire dal 2023, infine, partirà il progetto di semplificazione che consentirà, dopo una prima fase sperimentale, di abolire le dichiarazioni periodiche del contributo ambientale, se i soggetti obbligati metteranno a disposizione di CONAI alcuni dati contenuti nelle fatture elettroniche emesse dai produttori e dai commercianti di imballaggi. Modalità tecniche e operative verranno preventivamente divulgate.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
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Dott. Matteo Di Marino
Tel. 0733.279648
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ETICHETTATURA AMBIENTALE IMBALLAGGI: OPERATIVITA’ DAL 1 GENNAIO 2023 E PUBBLICAZIONE LINEE GUIDA
Scritto da Paola BaraFacciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni per ricordare che dal 1 gennaio 2023 entrerà in vigore l’operatività delle disposizioni relative all’etichettatura ambientale degli imballaggi.
A tal fine informiamo che sono state pubblicate nel sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in data 21 novembre, le Linee Guida tecniche che contengono una serie di chiarimenti ed indicazioni operative per la corretta etichettatura, disponibile al seguente link: https://www.mite.gov.it/pagina/decreti-rifiuti
Ricordiamo che il Decreto n. 360 del 28 settembre 2022 recante "Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" è stato emanato ai sensi dell’articolo 219 del Codice dell’ambiente (commi 5 e 5.1.), in base al quale “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione. 5.1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5.”
Le nuove norme si applicheranno a tutti gli imballaggi, ad esclusione di quelli per farmaci e dispositivi medici, come esplicitato nell’atto di interpello ambientale rilasciato dal Ministero e che è reperibile al seguente link https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/Confindustria_riscontro_132253.25-10-2022.pdf
Infine, si segnala che l’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha prorogato, come anticipato, la sospensione dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5, del Codice dell’ambiente fino al 31 dicembre 2022, ha anche previsto che gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura già immessi in commercio o provvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio 2023 possano essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.
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