La Commissione Europea nell’ambito del riscontro a dei quesiti posti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiarito che gli sfalci e le potature dalla manutenzione del verde pubblico e privato sono rifiuti e non sottoprodotti.
In particolare il MASE ha chiesto se, in base alla disciplina europea, i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato:
- Possono essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e a quali condizioni;
- Possono essere qualificati come sottoprodotto, qualora ricadano nelle condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE, art. 5, considerando l’attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione;
- Possono essere qualificati come sottoprodotto se destinati alla produzione di compost o biogas.
A questo proposito, la Commissione Europea, evidenzia che:
- La Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti fornisce all’articolo 2 un elenco di rifiuti e materiali esclusi dal suo campo di applicazione, che, tuttavia, non comprende i residui della manutenzione del verde pubblico e privato. Pertanto, la Commissione conferma che i residui della manutenzione del verde pubblico e privato sono soggetti agli obblighi della Direttiva 2008/98/CE.
- L’attività di manutenzione del verde non può essere considerata un “processo di produzione”, in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto. Pertanto, la Commissione conferma che i residui prodotti dalla manutenzione del verde non possono essere considerati “sottoprodotti”.
- Per le stesse motivazioni indicate nella risposta alla seconda domanda, la Commissione conferma che i residui prodotti dalla manutenzione del verde pubblico non possono essere considerati “sottoprodotti”, siano essi destinati o meno alla produzione di composto o biogas.
Con specifico riferimento all’ultimo quesito e alla relativa risposta della CE, si osserva che nel DM 264/2006, «potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato» sono censiti come sottoprodotti intesi come biomasse residuali per la produzione di biogas in impianti energetici e come sottoprodotti per la produzione di energia mediante combustione. Alla luce della risposta della CE, quindi, tale disposizione, e di conseguenza il DM “sottoprodotti”, andrebbe modificato.
Il Direttore
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