Ambiente, energia, trasporti

Ambiente, energia, trasporti (227)


Ambiente

La sostenibilità ambientale è oggi considerata una leva strategica per sviluppare la crescita delle imprese e fonte di innovazione di prodotto, di processo e organizzativa.

La tutela ambientale e l’economia circolare sono i temi su cui maggiormente collaboriamo con le imprese, offrendo loro aggiornamento ed interpretazione normativa, percorsi formativi mirati e progetti di sviluppo sostenibile.

Indichiamo come procedere nella gestione degli impatti ambientali dell’impresa tra cui rifiuti, acque, emissioni in atmosfera Affianchiamo le imprese nel rilascio delle autorizzazioni e certificazioni ambientali e di prodotto.

Ci occupiamo di politiche ambientali in rappresentanza delle imprese industriali presso le Istituzioni e le assistiamo nelle controversie con gli Organi di Controllo.


Energia
Naida Costantini - Referente del servizio "Energia"

Energia Elettrica e gas naturale sono risorse importanti e strategiche per ogni azienda.

Le norme che ne regolamentano la compravendita e la produzione sono complesse e comportano una continua attività di approfondimento, monitoraggio e valutazione.

Con un aggiornamento costante, con una puntuale attività di analisi e comparazione assistiamo le imprese associate nella scelta di percorsi di efficientamento energetico, di ottimizzazione dei costi e nelle agevolazioni legate alla fiscalità energetica.

Curiamo la redazione delle dichiarazioni annuali di consumo dell’energia elettrica e tutti gli adempimenti obbligatori per le aziende produttrici di energia elettrica o con regimi fiscali agevolati.

Attraverso il Consorzio Confindustria Energia Adriatica  (creato dalle Associazioni Industriali delle Marche) forniamo alle imprese associate, energia elettrica a condizioni economiche e di servizio vantaggiose,  modellabili sulle esigenze della singola realtà produttiva.


Trasporti

Collaboriamo con le imprese di trasporto ed i committenti che hanno necessità di essere aggiornate sul mondo dei trasporti.

Offriamo aggiornamento normativo e consulenze personalizzate sulla circolazione delle merci e delle persone. Assistiamo le imprese in tema di codice della strada, limiti alla circolazione, trasporto di merci in conto proprio e conto terzi e tempi di guida e riposo.

Rappresentiamo le imprese presso le Istituzioni e le assistiamo nelle controversie con gli Organi di Controllo.

Venerdì, 16 Gennaio 2026 17:05

RENTRI/FIR digitale dal 13 febbraio 2026

Scritto da

Dal 13 febbraio diventerà obbligatorio il Formulario di Identificazione Rifiuti Digitale (XFIR) per il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per tutti gli operatori iscritti al RENTRI ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del D.M. n. 59/2023, tra cui i produttori di:

  • rifiuti pericolosi;
  • rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie, quando il produttore ha più di 10 dipendenti.

Tracciamento su strada dei rifiuti pericolosi

Il tracciamento su strada dei rifiuti sarà invece obbligatorio solo per il rifiuti pericolosi con obbligo di trasmissione dati al sistema RENTRI da parte dei soggetti obbligati dal 13 febbraio 2027.

Dal 1 gennaio 2026 sono invece obbligatori i sistemi di geolocalizzazione per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi  per i trasportatori iscritti all’Albo Gestori Ambientali in Categoria 5, con scadenza per l'installazione e l'autodichiarazione entro il 31 dicembre 2025 tramite il portale AGEST, come stabilito dalla Delibera dell’Albo 3/2024 del RENTRI.

Termini per la fruizione dei servizi per la gestione del FIR in formato digitale

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative degli operatori ha fissato al 22 gennaio 2026 il rilascio in ambiente di produzione delle seguenti funzionalità:

  • gestione dispositivi mobili, disponibile in Area Operatori alla voce Interoperabilità, per la configurazione dei dispositivi mobili ai fini dell’utilizzo dell’APP RENTRI FIR digitale;
  • servizi di supporto, presenti in Area Operatori, per la creazione e compilazione dei FIR digitali. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13 febbraio 2026;
  • API, disponibili nell’area Servizi per l'interoperabilità, per la creazione e compilazione dei FIR digitali. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13 febbraio 2026;
  • APP RENTRI FIR digitale per configurare l’app sui dispositivi mobili, creare e compilare FIR digitali. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13 febbraio 2026.

L’attivazione completa in produzione delle funzionalità complete correlate all'apertura del FIR digitale avverrà nella giornata del 12 febbraio 2026, in modo da consentire l’utilizzo del FIR in formato digitale a decorrere dalla giornata del 13 febbraio 2026.

Per maggiori informazioni sul FIR digitale si rimanda al materiale didattico pubblicato sul portale RENTRI ed in particolare:

FIR digitale come prepararsi al 13 febbraio 2026

i servizi di supporto e l’APP del RENTRI per l’utilizzo e la gestione del FIR digitale

 

Per informazioni:

Dott.ssa Paola Bara

Tel. 0733.279641 / 331.1921246

E-mail: bara@confindustriamacerata.it

 

Dott. Matteo Di Marino

Tel. 0733.279648

E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì, 16 Gennaio 2026 16:41

RENTRI: esclusione dall’obbligo di iscrizione

Scritto da

 

Dal 1 gennaio 2026 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale di tracciabilità dei rifiuti (RENTR):

  1. i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6
  2. i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;

Sono esclusi I produttori di rifiuti di cui all’art. 190, comma 5 e 6 di seguito riportati:

  • gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 €
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,
  • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. (già precedentemente esclusi dall’obbligo di iscrizione).
  • che possono adempiere l’obbligo con modalità semplificate (comma 6), quali gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi; i soggetti esercenti particolari attività (parrucchieri, istituti di bellezza, manicure/pedicure, tatuaggi/piercing) che producono taluni rifiuti pericolosi.

Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.

La modifica è stata introdotta con la Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025 (Legge di Bilancio 2026) che  ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L’intervento, contribuisce a chiarire l’ambito dei soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione, anche in considerazione dell'avvio dell’ultimo scaglione di iscrizione, partito il 15 dicembre 2025 ed in scadenza al 13 febbraio 2025, che coinvolge i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti.

Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione.

In assenza di cancellazione verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria. 

Si ricorda infine che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono tenuti a registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire il FIR in formato cartaceo conforme al nuovo modello a decorrere dal 13 febbraio 2025.

Per maggiori informazioni si suggerisce di consultare:

Manuale per l’accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione

Video: Come il produttore di rifiuti non iscritto effettua l'accesso e la registrazione al RENTRI

 

Per informazioni:

Dott.ssa Paola Bara

Tel. 0733.279641 / 331.1921246

E-mail: bara@confindustriamacerata.it

 

Dott. Matteo Di Marino

Tel. 0733.279648

E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it

 

 

Tutti i produttori e gli importatori di imballaggi sono tenuti a dichiarare periodicamente a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del contributo che andrà versato per ciascun materiale.

Ricordiamo in particolare la scadenza del 20 gennaio 2026 per gli imballaggi (vuoti e/o utilizzati per il confezionamento delle merci importate, di proprietà o ad altro titolo) importati da paesi UE ed extra UE, in quanto sottoposti a Contributo Ambientale. Il loro utilizzo, infatti, si svolge nel mercato nazionale e danno luogo a rifiuti di imballaggio per i quali l’importatore è obbligato a partecipare ai costi di gestione del Sistema.

Nella tabella di seguito riportiamo l’entità del Contributo Ambientale per materiale e fasce contributive del biennio 2025-2026.

 

 

dal 1° gennaio 2025

dal 1° luglio 2025

dal 1° ottobre 2025

dal 1° gennaio 2026

dal 1° luglio 2026

 

ACCIAIO

5 €/t

5 €/t

5 €/t

5 €/t

5 €/t

 

ALLUMINIO

12 €/t

12 €/t

12 €/t

12 €/t

12 €/t

C

A

R

T

A

CARTA fascia 1

65 €/t

65 €/t

45 €/t

45 €/t

45 €/t

CARTA fascia 2

85 €/t

65 €/t

45 €/t

45 €/t

45 €/t

CARTA fascia 3

175 €/t

fascia 3.1

75 €/t

55 €/t

55 €/t

55 €/t

fascia 3.2

90 €/t

70 €/t

70 €/t

70 €/t

CARTA fascia 4

305 €/t

135 €/t

115 €/t

115 €/t

115 €/t

CARTA fascia 5

-

fascia 5.1

130 €/t

110 €/t

110 €/t

110 €/t

fascia 5.2

175 €/t

155 €/t

155 €/t

155 €/t

CARTA fascia 6

-

305 €/t

285 €/t

285 €/t

285 €/t

 

LEGNO

7 €/t

9 €/t

9 €/t

10 €/t

10 €/t

P

L

A

S

T

I

C

A

PLASTICA fascia A1.1

24 €/t

40 €/t

40 €/t

40 €/t

40 €/t

PLASTICA fascia A1.2

90 €/t

87 €/t

87 €/t

87 €/t

87 €/t

PLASTICA fascia A.2

220 €/t

258 €/t

258 €/t

258 €/t

258 €/t

PLASTICA fascia B1.1

224 €/t

219 €/t

219 €/t

219 €/t

219 €/t

PLASTICA fascia B1.2

233 €/t

180 €/t

180 €/t

228 €/t

228 €/t

PLASTICA fascia B2.1

441 €/t

611 €/t

611 €/t

611 €/t

611 €/t

PLASTICA fascia B2.2

589 €/t

724 €/t

724 €/t

724 €/t

724 €/t

PLASTICA fascia B2.3

650 €/t

785 €/t

785 €/t

785 €/t

785 €/t

PLASTICA fascia C

655 €/t

790 €/t

790 €/t

790 €/t

790 €/t

 

BIOPLASTICA compostabile

130 €/t

130 €/t

130 €/t

130 €/t

246 €/t

 

VETRO

15 €/t

35 €/t

35 €/t

40 €/t

40 €/t

 

Ricordiamo, inoltre, che la dichiarazione annuale del 2025, la dichiarazione trimestrale del 4° trimestre 2025 e la dichiarazione mensile di dicembre 2025 devono essere presentate entro il 20 gennaio 2026 secondo quanto previsto dalla modulistica dalla Guida 2025. Si applicano gli importi riferiti all’anno 2025.

Classi di Dichiarazione - Periodicità:

Le soglie di esenzione e di periodicità annuale, trimestrale e mensile sono le seguenti:

Periodicità dichiarazioni

Nuove soglie dal 1° gennaio 2022

Procedure ordinarie

Procedure semplificate

Esente

Fino € 200,00

Con limite di 10 t/anno

Fino a € 300.00

Annuale

Oltre € 200,00

Fino a € 3.000,00

Oltre € 300,00

Fino a € 3.000,00

Trimestrale

Oltre € 3.000,00 – fino a € 31.000,00

Mensile

Oltre a € 31.000,00

 

La fascia di appartenenza viene stabilita sulla base del contributo annuo risultante per l’anno solare precedente. Le periodicità comunicate restano valide per tutto l’anno solare di riferimento e a conclusione di ogni anno vanno verificate.

Riportiamo di seguito le procedure da seguire per la dichiarazione periodica del contributo ambientale in scadenza al 20 gennaio 2026.

  1. Dichiarazione Periodica per attività di importazione di imballaggi vuoti (modulo 6.1) e pieni (MODULO 6.2)

Il modulo 6.1 e 6.2 devono essere inviati esclusivamente tramite il servizio “Dichiarazioni online”, al seguente link. La presentazione della dichiarazione è da ritenersi valida a seguito della avvenuta notifica di accettazione.

Il modulo 6.1 “Imballaggi vuoti” va compilato da tutti in consorziati che abbiano effettuato prime cessioni di imballaggi o che abbiano importato imballaggi vuoti/materiali di imballaggio per uso diretto nei materiali indicati (un modulo per ciascun materiale) e deve essere presentato entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Il modulo 6.2 “Import imballaggi pieni” va compilato da tutti in consorziati che abbiano effettuato importazioni (UE ed extra UE) di imballaggi pieni (cioè, utilizzati per il confezionamento delle materie prime/semilavorati, prodotti finiti o attrezzature, impiegati o comunque gestiti nell’ambito della propria attività industriale, commerciale, ecc.) di proprietà o detenuti ad altro titolo (ad es. noleggio) e deve essere presentato entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

La periodicità di invio delle suddette dichiarazioni è mensile, trimestrale o annuale, in funzione del Contributo Ambientale dichiarato/dovuto per l’anno precedente.

Per le importazioni di imballaggi è prevista la possibilità di avvalersi di una procedura semplificata applicabile nei seguenti casi:

  • esclusivamente all’importazione di imballaggi pieni (merce imballata);
  • in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l’elevato numero di fornitori extra UE, l’impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l’eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse).

Nel caso in cui non si verifichino tali condizioni, si applicherà la procedura ordinaria.

La formula di semplificazione prevede quanto riassunto nella tabella che segue:

 

da 1° gennaio 2025

da 1° luglio 2025

da 1° gennaio 2026

da 1° luglio 2026

Forfettaria “per tara”

98 €/t

114 €/t

109 €/t

110 €/t

Semplificata “a valore” (prodotti alimentari)

0,15 %

0,17 %

0,19 %

0,19 %

Semplificata “a valore” (prodotti non alimentari)

0,08 %

0,09 %

0,10 %

0,10 %

 

  1. Dichiarazione periodica DI cessionI in esenzione PER ESPORTATORI (MODULO 6.3)

Tale scheda, collegata ai moduli 6.1 e 6.2, deve essere compilata esclusivamente nei casi in cui:

  • il produttore/importatore/commerciante di imballaggi vuoti, dichiarante con il mod. 6.1 abbia effettuato cessioni di imballaggi a un cliente esportatore che abbia attivato la procedura cosiddetta “ex-ante” (plafond di esenzione comunicato al fornitore con mod. 6.5/Fornitori) oppure la procedura con modulo 6.5 – Fornitori bis;
  • l’importatore di imballaggi pieni, dichiarante secondo procedura ordinaria del mod. .6.2 sia contemporaneamente esportatore abituale o abbia effettuato cessioni di imballaggi a un cliente esportatore (vedere punto precedente).

Dal 1° gennaio 2023 è prevista una semplificazione che consiste essenzialmente nella possibilità di compilare la scheda 6.3 con periodicità annuale a prescindere dalla periodicità (mensile o trimestrale) della dichiarazione a cui deve essere allegata. La periodicità mensile o trimestrale resta comunque in vigore per le aziende che intendano continuare a utilizzarla. La semplificazione è riservata alle aziende che nel mod. 6.3 dell’anno precedente hanno dichiarato quantitativi di imballaggi in esenzione dal contributo fino a 150 t per singolo materiale (nei casi di diversificazione contributiva, si deve tener conto della somma di tutte le fasce contributive per ciascun materiale (carta o plastica) e per le schede 6.3 allegate ai moduli 6.2, la soglia deve essere riferita a ciascuno dei materiali esenti indicati nella stessa scheda).

Il consorziato che intende usufruire della nuova procedura in oggetto è tenuto a indicare nella prima dichiarazione dell’anno (con i moduli 6.1 e/o 6.2) la volontà di usufruire della semplificazione. Di conseguenza potrà inviare la scheda 6.3 con periodicità annuale (anziché mensile o trimestrale), in occasione della presentazione dell’ultima dichiarazione (dicembre, IV trimestre, annuale) effettuata a gennaio dell’anno successivo al periodo di riferimento.

  1. Dichiarazione Periodica per procedura di compensazione import/export (modulo 6.10).

Il modulo 6.10 deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio “Dichiarazioni online”, al seguente link. La presentazione della dichiarazione è da ritenersi valida a seguito della avvenuta notifica di accettazione.

Il modulo 6.10 va compilato da tutti i consorziati che intendo avvalersi della specifica procedura e deve essere presentato entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

La compensazione import/export consente ai consorziati, che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio, di regolare contabilmente con CONAI soltanto il saldo di Contributo Ambientale risultante dalla differenza di tali partite. In pratica la procedura consente di effettuare un saldo estero su estero distintamente per ciascun materiale di imballaggio. Per i materiali plastica e carta, la compensazione è possibile con riferimento alle tipologie di imballaggi assoggettati al medesimo livello contributivo (CAC diversificato).

È preferibile che tale procedura venga attivata da aziende che non si trovano sbilanciati in una costante e ripetuta situazione debitoria o creditoria ne confronti di CONAI, ma tendono a un sostanziale equilibrio tra import ed export. CONAI si riserva di chiedere la definizione/regolarizzazione di eventuali posizioni fortemente debitorie e creditorie nei confronti del consorzio.

Riportiamo di seguito le condizioni per l’applicabilità della compensazione:

  • Tutti gli acquisti di imballaggio sul mercato nazionale devono essere assoggettati interamente a Contributo Ambientale.
  • Possono rientrare nei calcoli di compensazione tutte le importazioni e le esportazioni rispetto a qualunque paese straniero.
  • Non è consentita la compensazione con importazioni di imballaggi dichiarati in procedura semplificata.
  • Non è consentita la compensazione con esportazioni di imballaggi già oggetto di richiesta di rimborso con procedura “ex post”.
  • La compensazione si applica esclusivamente tra import ed export per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio.

È attiva una procedura semplificata riservata alle aziende esportatrici nette di imballaggi pieni, ossia quelle aziende che in un determinato periodo (anno solare) hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio. Per accedere a tale procedura è necessario inviare a CONAI il modulo 6.22 e relativi allegati entro il 30 aprile di ogni anno, esclusivamente tramite il servizio “Dichiarazioni online”, al seguente link.

 

Per informazioni:

Dott.ssa Paola Bara

Tel. 0733.279641 / 331.1921246

E-mail: bara@confindustriamacerata.it

 

Dott. Matteo Di Marino

Tel. 0733.279648

E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it

 

Con DGR 1808 del 09/12/2025 la Regione Marche ha adottato le consuete misure contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva per il biennio 2025/2026.

Per il 2025/2026 vengono confermate le misure della precedente DGR 835 del 12/6/2023 per le attività industriali le cui emissioni risultano già soggette a regimi autorizzativi specifici e a controlli normativi stringenti, che ne garantiscono un monitoraggio costante.

Si prevedono invece le seguenti misure aggiuntive rispetto allo scorso anno:

  • l’introduzione di nuove restrizioni per il riscaldamento domestico, con particolare riferimento all’utilizzo di impianti a biomassa con classificazione inferiore a 4 stelle;
  • l’estensione delle limitazioni alla circolazione veicolare, includendo i veicoli Euro 4, considerati ormai obsoleti e potenzialmente non conformi agli standard manutentivi richiesti;

Ricordiamo che tutte le misure previste in DGR saranno valide dal 1 novembre 2025 al 15 aprile 2026 e dovranno essere confermate dai singoli Comuni della zona costiera e valliva, di cui alla Delibera amministrativa dell’assemblea legislativa regionale n. 116 del 9/12/2014, attraverso ordinanze sindacali o atti equipollenti.

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

INFO:

Dott.ssa Paola Bara      

Tel. 0733.279641 / 331.1921246  

E-mail: bara@confindustriamacerata.it      

 

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha emanato con decreto n. 325 del 12 dicembre 2025, firmato e registrato ed in attesa di pubblicazione su GU, il calendario dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti per l’anno 2026.

Riportiamo in allegato uno schema con i giorni di divieto alla circolazione prodotto da ANITA (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistico) aderente a Confindustria.

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

INFO:

Dott.ssa Paola Bara      

Tel. 0733.27941 / 331.1921246  

E-mail: bara@confindustriamacerata.it      

 

 

Dal 15 dicembre 2025 diventerà pienamente operativo il RENTRI anche per il terzo gruppo dei soggetti obbligati che avranno tempo fino al 13 febbraio 2026 per completare la procedura di iscrizione.

Fanno parte del terzo e ultimo gruppo gli enti, le imprese e i produttori di rifiuti speciali pericolosi aventi un numero di dipendenti fino a 10.

Ricordiamo che le nuove disposizioni sono state stabilite dal DM 4 aprile 2023, n. 59 recante la “disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (c.d. RENTRI)

Il registro cronologico di carico e scarico sarà tenuto esclusivamente in modalità digitale e vidimato digitalmente mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di Commercio accessibile dal RENTRI a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI.

Numero dipendenti

Il numero di dipendenti è un parametro essenziale per determinare gli obblighi, le modalità e le tempistiche di iscrizione al sistema RENTRI. Il MASE, tramite il Supporto RENTRI, ha pubblicato un chiarimento su come si calcola il numero di dipendenti.

Il numero di dipendenti è la totalità delle persone che lavorano per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro subordinato e che percepiscono una remunerazione per il lavoro svolto. Questo dato è riferito alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, sono inclusi:

  • i dipendenti a tempo pieno;
  • i dipendenti a tempo parziale e stagionali, conteggiati come frazioni di unità lavorative, in base a quanto stabilito dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive;
  • titolare e soci vanno considerati nel conteggio solo se inquadrati come dipendenti formalmente dell’azienda, ossia regolarmente a libro paga.

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

INFO:

Dott.ssa Paola Bara

Tel. 0733.279641 / 331.1921246

E-mail: bara@confindustriamacerata.it

Dott. Matteo Di Marino

Tel. 0733.279648

E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it 

 

 

Mercoledì, 10 Dicembre 2025 08:43

CONAI: Procedure semplificate e novità operative

Scritto da

 

  1. Procedura semplificata per la dichiarazione del Contributo Ambientale CONAI sulle etichette (Mod. 6.14). Valori dei contributi forfettari per l’anno 2026.

Novità che entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2026:

  • Approvazione della riduzione dei valori del contributo forfettario per le etichette in plastica per l’anno 2026, in continuità con quelli già in vigore per il 2025.
  • Inclusione dei contributi unitari previsti per gli imballaggi in plastica fascia B1.1 e B1.2 ai fini del calcolo del contributo ambientale medio unitario annuo plastica (inferiore del 19% rispetto a quello del 2025).
  • A partire dal 1° gennaio 2026, i valori dei contributi forfettari per le etichette in alluminio, in carta e in plastica verranno mantenuti invariati per l’intero anno di competenza, anche nell’ipotesi in cui i valori di contributo unitari (per uno o più dei tre materiali) dovessero variare in corso d’anno.
  • Dall’anno 2027 non sarà riconosciuta alcuna riduzione dei valori di contributo forfettario per le etichette.

Valori del CAC forfettario sulle etichette (mod. 6.14) per il 2026, distintamente per materiale.

Fasce fatturato ANNUO

[€]

CAC forfettario per le etichette in ALLUMINIO

[€]

CAC forfettario per le etichette in CARTA

[€]

CAC forfettario per le etichette in PLASTICA

[€]

≤ 100.000

21

79

180

100.001 – 250.000

74

276

630

250.000 – 500.000

158

591

1.350

500.000 – 1.000.000

315

1.181

2.701

1.000.001 – 1.500.000

525

1.969

4.501

1.500.001 – 2.000.000

735

2.756

6.301

>2.000.000

735 + (0,042% da applicare al fatturato eccedente i 2.000.000 €)

2.756 + (0,158% da applicare al fatturato eccedente i 2.000.000 €)

6.301 + (0,360% da applicare al fatturato eccedente i 2.000.000 €)

 

  1. 6.6 Bis – Rimborso ex post da dichiarazione semplificata Mod. 6.2 import. Aumento della soglia per poter accedere alla procedura. Delibera Cda Conai del 22 ottobre 2025.

Novità introdotte:

  • Aumento della soglia prevista per le esportazioni fino ad oggi prevista, che passa da € 25.000,00 a € 50.000,00.
  • La presentazione del Mod 6.6 Bis aggiornato, relativo al consuntivo dell’anno 2025, dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2026 tramite servizio “Dichiarazioni online”. Le richieste di rimborso inviate entro i 30 giorni successivi alla scadenza non saranno respinte, ma verrà riconosciuto un rimborso pari al 75% dell’importo spettante.

 

  1. Aggiornamento della procedura relativa ai “Pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati (determinazione del peso dei pallet da assoggettare a CAC)”

Per tali tipologie di pallet, indipendentemente dal documento di provenienza degli imballaggi/rifiuti di imballaggio nonché dell’effettiva riparazione eseguita sugli stessi, se reimmessi al consumo, sono previste formule agevolate, diversificate, some riportato nella seguente tabella:

Casistiche

Dal 2013

al 2018

Dal 2019

al 2021

Dal

01/01/2022

CASO 1:

a prescindere dall’attività effettivamente eseguita sugli stessi (riparazione, su tutti o su parte di essi, mera selezione/cernita ovvero nessuna attività) nonché della relativa provenienza (cioè, con formulario o documento di trasporto)

Percentuale del peso da assoggettare a CAC

60%

60%

60%

Percentuale di abbattimento del peso

40%

40%

40%

 

 

 

 

CASO 2:

se prodotti in conformità a capitolati codificati, nell’ambito di circuiti produttivi “controllati” noti, per i quali sussistono i requisiti minimi indicati per i “pallet di nuova produzione strutturalmente concepiti per il pluriennale riutilizzo (determinazione del peso da assoggettare a CAC)”

Percentuale del peso da assoggettare a CAC

40%

20%

10%

Percentuale di abbattimento del peso

60%

80%

90%

La seguente precisazione, relativa all’applicazione della formula agevolata che consente l’abbattimento del peso dei pallet in legno usati, riparati o selezionati e reimmessi al consumo, acquista efficacia a partire dal 1° gennaio 2026:

  • La formula agevolata si applica anche nei casi di importazione, sia da Paesi intra-UE sia extra-UE, quando i pallet in legno vengono importati vuoti e destinati a uso diretto dell’importatore.
  • Non si applica ai pallet in legno importati “pieni” in mancanza del requisito soggettivo, atteso che gli importatori di imballaggi pieni sono, a tutti gli effetti di legge, “utilizzatori di imballaggi.

 

  1. Nuova procedura semplificata di rimborso/esenzione del Contributo Ambientale CONAI per aziende esportatrici appartenenti ad un medesimo gruppo aziendale.

Novità a partire dal 1° gennaio 2026:

  • La novità introdotta, facoltativa e alternativa a quelle già esistenti, prevede la possibilità per un consorziato (ad es. azienda produttrice di beni) di usufruire di una delle due procedure di esenzione del CAC (ex post – Rimborso oppure ex-ante – Plafond) in relazione alle esportazioni indirette effettuate da un altro consorziato (ad es. azienda commerciale, cliente della suddetta azienda produttrice), appartenente appunto allo stesso gruppo aziendale.

La nuova procedura sarà applicabile alle esportazioni di imballaggi effettuate a partire dal 1° gennaio 2026 (che saranno, quindi, oggetto di richieste di rimborso/conguaglio a partire dal 2027) per coloro che rientrano nelle condizioni di applicabilità.

 

Si rimanda, per ogni eventuale approfondimento, alle circolari CONAI allegate.

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

INFO:

Dott.ssa Paola Bara

Tel. 0733.279641 / 331.1921246

E-mail: bara@confindustriamacerata.it

Dott. Matteo Di Marino

Tel. 0733.279648

E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it 

 

 

Scade il 15 dicembre 2025 il contributo annuale Arera dovuto dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e gas, ivi compresi i produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici con impianti di potenza nominale complessiva superiore a 100 kw[1].

Con la deliberazione del 14 ottobre 2025 n. 450/2025/A, l’Arera ha determinato la misura dell'aliquota del contributo agli oneri di funzionamento per l'anno 2025. Tale misura è pari:

  • per i soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas allo 0,24 per mille dei ricavi relativi all'anno 2024 risultanti dall'ultimo bilancio approvato relativo al settore energia elettrica e gas[2];
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all'anno 2024 risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti o di una o più attività che lo compongono allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2024 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero ricavi desumibili dal PEF per i gestori in forma diretta del servizio[3]

Nella deliberazione n. 450/2025/A l'Autorità ha confermato un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa nella misura dello 0,02 per mille dei ricavi complessivi assoggettati risultanti dai bilanci approvati per l'esercizio 2024.

Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

Il contributo 2025 deve essere versato entro il 15 dicembre 2025

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario su apposito NUOVO conto corrente intestato all'Autorità e di seguito riportato:

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Piazza Cavour n. 5, 20121 Milano (C.F. 97190020152)
IBAN: IT 85 C 05696 01613 000018000X48

In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA o C.F, la ragione sociale e la dicitura "Contributo ARERA 2025 ENERGIA" ovvero "Contributo ARERA 2025 IDRICO" ovvero "Contributo ARERA 2025 RIFIUTI" secondo il proprio settore di appartenenza.

Si informano altresì tutti i soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente tenuti al versamento del contributo agli oneri di funzionamento che, in alternativa al bonifico bancario, è attiva la nuova piattaforma digitale dei pagamenti PagoPA.

I soggetti tenuti al versamento del contributo aggiuntivo effettuano un unico versamento utilizzando il conto corrente sopra riportato comprendendo nella somma da versare il contributo ordinario e il contributo aggiuntivo.

I soggetti che devono provvedere a versare il contributo riconducibile a più settori dovranno effettuare il versamento in modo distinto per settore e possono effettuare la comunicazione degli estremi dei versamenti con un'unica dichiarazione.

Tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo, compresi coloro che non effettuano il versamento in quanto il contributo calcolato ha un importo uguale o inferiore a 100,00 (cento/00) euro, sono tenuti a comunicare all'Autorità, entro il 31 gennaio 2026, i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste . Nella dichiarazione si deve indicare il soggetto che ha eseguito il versamento, la misura e la data di versamento, la base imponibile per la liquidazione del contributo, le voci di bilancio escluse da quest’ultimo e copia del bonifico di versamento.

Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell'Autorità, previo completamento dell'accreditamento all'Anagrafica Operatori dell'Autorità (Arera).

Allegati:

  1. Istruzioni tecniche
  2. Manuale d'uso

Per informazioni: Naida Costantini – 0733/279654 -costantini@confindustriamacerata.it

Cordiali saluti

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

[1] A tal fine si ricorda che, ai sensi della delibera 443/2012/A sono esonerati dall'iscrizione all'Anagrafica Operatori, e conseguentemente dal versamento del contributo e dagli altri adempimenti connessi,  i soggetti che presentano congiuntamente tutte le seguenti caratteristiche:

  • svolgono l'attività di produzione di energia elettrica con impianti di potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 100 kW;
  • non sono gestori, anche disgiunti, di componenti del servizio idrico integrato;
  • non svolgono alcuna delle altre attività di cui all'articolo 2, dell'Allegato A alla delibera n. 143/07;
  • sono già registrati presso Terna sul sistema Gaudì.

 

[2] I ricavi 2024 da prendere a riferimento per il calcolo del contributo sono solo quelli relativi al settore energia elettrica, gas e sistema idrico

[3] Le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti sottoposte al versamento del contributo sono di seguito riportate:

  • spazzamento e lavaggio delle strade;
  • raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  • gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
  • trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
  • trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
  •        spedizione transfrontaliera

 

A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute in merito ai termini di conservazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dal sistema RENTRI, Confindustria Nazionale fornisce le seguenti indicazioni.

Per la messa in conservazione dei registri si potrebbe fare riferimento all’annualità, in conformità a quanto disposto dal Codice civile (art. 2215-bis). Pertanto, se un’impresa ha effettuato la prima registrazione il 13 febbraio 2025, la messa in conservazione dei relativi dati andrebbe effettuata entro il 12 febbraio 2026.

In alternativa, è possibile fare riferimento alla modalità operativa 17 del Decreto Direttoriale n. 143/2023, che rimanda all’art. 2215-bis del codice civile per sostenere che la messa in conservazione della documentazione informatica di RENTRI deve avvenire almeno una volta all’anno a decorrere dalla data del primo documento informatico (quindi della prima registrazione del registro digitale di RENTRI).

Tali indicazioni vengono fornite sulla base delle seguenti considerazioni:

  • Articolo 2215-bis del Codice civile

Tale disposizione, relativa alla tenuta digitale dei libri societari e contabili, stabilisce che essi debbano essere marcati temporalmente e firmati digitalmente almeno una volta all’anno: “[…] Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.”

  • Articolo 7, comma 4-ter, del DL 357/1994

La norma dispone che: “A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”.

Ulteriori informazioni sono contenute anche nella FAQ del portale RENTRI sull’immodificabilità del registro cronologico di carico e scarico digitale, consultabile al seguente link.  La FAQ fornisce, tra le altre cose, tre ipotesi gestionali considerata valide. In particolare:

  • Ipotesi a): nei termini previsti dalla normativa sulla conservazione delle scritture contabili (3 mesi dal termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali dell’esercizio di competenza).

Nell’ambito della gestione dei rifiuti, l’unica dichiarazione annuale prevista è il MUD; tuttavia, non è detto che tale scadenza sia direttamente equiparabile a quella delle dichiarazioni contabili dell’impresa.

  • Ipotesi b): contestualmente alla trasmissione dei dati al RENTRI (con cadenza definita nel decreto 4 Aprile 2023 n. 59).
  • Ipotesi c): con cadenza definita dalle procedure adottate dall’operatore (ma comunque entro i termini previsti di cui all’ipotesi a).

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

INFO:

Paola Bara – Tel. 0733.279641 / 331.1921246 – E-mail: bara@confindustriamacerata.it

Matteo Di Marino – Tel. 0733.279648 – E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it 

 

E’ stato recentemente sottoscritto il “Protocollo d’intesa per il recupero dei rifiuti inerti provenienti dalle demolizioni nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e loro utilizzo come aggregati riciclati per un’economia circolare”  tra il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Guido Castelli, la Regione Marche, Confindustria Marche, ANCE Marche, ARPAM, ANAS, RFI, Reti delle Professioni, e le strutture regionali di CNA, CONFAPI, Confartigianato, Legacoop.

Lo stesso protocollo è stato condiviso e sottoscritto dai rispettivi Enti e stakeholder delle altre Regioni coinvolte nel cratere sismico, Umbria, Lazio ed Abruzzo, con l’obiettivo di trovare una destinazione finale agli aggregati riciclati prodotti dalla lavorazione delle macerie provenienti dagli interventi di ricostruzione.

L’accordo è frutto di una lunga interlocuzione tra il sistema confindustriale regionale e la struttura commissariale, che ha accolto gran parte delle osservazioni proposte.

In particolare l’accordo prevede:

  1. Il Commissario straordinario e le Regioni del cratere sismico possono predisporre appositi atti prevedendo l’obbligo di utilizzo degli aggregati riciclati in una percentuale minima in luogo degli aggregati naturali, nelle opere pubbliche da realizzare nei Comuni interessati e premialità aggiuntive nei capitolati speciali di appalto per l’uso di materiale recuperato.
  2. L’adozione da parte della Regione Marche di linee guida sulla decostruzione selettiva formulate in linea sia con la Direttiva 2018/851/UE che con la prassi di riferimento UNI/PDR 75:2020. Qualora richiesto la Struttura commissariale potrà promuovere tavoli tecnici per predisporre documenti condivisi tra le regioni interessate. La decostruzione selettiva, laddove applicabile, migliora la qualità del prodotto finale riciclato favorendone conseguentemente il suo riutilizzo come aggregato riciclato marcato CE.
  3. L’attivazione di una piattaforma informatica pubblica e volontaria di contatto tra domanda e offerta con l'obiettivo di favorire il mercato degli aggregati riciclati, offrendo nuove opportunità agli impianti che effettuano il recupero dei rifiuti inerti ed un canale di informazione pubblico per il reperimento di materiale "certificato".
  4. La predisposizione di una check list per la semplificazione dei controlli, in linea con principi richiamati dal recente D. Lgs. 12 luglio 2024 n. 103 “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118”, per uniformare la condotta nelle attività di controllo nell’area del cratere sismico. Le attività di controllo eseguite dalle ARPA sugli impianti (attivi e autorizzati), saranno precedute da indicazioni sulla qualità dei controlli medesimi attraverso la check list specifica sulle informazioni e la documentazione da esaminare durante le proprie attività di controllo
  5. La realizzazione di corsi di aggiornamento sul processo di produzione/gestione sostenibile degli aggregati riciclati e sulle Norme UNI che regolano e favoriscono il loro uso. Sono da prevedere accordi con la Rete delle Professioni Tecniche affinché gli Ordini e Collegi professionali della Regione eseguano organizzino e promuovano tale formazione presso i loro iscritti.

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

INFO:

Paola Bara – Tel. 0733.279641 / 331.1921246 – E-mail: bara@confindustriamacerata.it

Matteo Di Marino – Tel. 0733.279648 – E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it 

Pagina 2 di 17