Entrerà in vigore il prossimo 15 giugno la nuova disciplina sulla tracciabilità elettronica dei rifiuti RENTRI, che vedrà però la piena operatività a partire dal 15 dicembre 2024.

Lo ha stabilito il DM 4 aprile 2023, n. 59 recante la “disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (c.d. RENTRI)

Il provvedimento disciplina in particolare l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità elettronico definendo:

  • modelli e formati del registro cronologico dei rifiuti e del formulario di identificazione con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi
  • le modalità di iscrizione al RENTRI e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati o di chi volontariamente vi aderisce
  • il funzionamento del RENTRI comprese le modalità di trasmissione dei dati
  • le modalità di condivisione dei dati del RENTRI con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (Ispra) al fine del loro inserimento nel Catasto rifiuti nonché le modalità di coordinamento tra il Mud e gli adempimenti trasmessi al RENTRI

Soggetti coinvolti e tempistiche di iscrizione

Dalla data di entrata in vigore del decreto (15 giugno 2023) è prevista un’ampia tempistica per l’iscrizione al RENTRI e per l’operatività per i soggetti coinvolti, così riassunta:

  • per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18, a decorrere dal diciottesimo mese (15 dicembre 2014) ed entro i sessanta giorni successivi;
  • per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti, a decorrere dal ventiquattresimo mese (15 giugno 2025) ed entro i sessanta giorni successivi;
  • per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, a decorrere dal trentesimo mese (15 dicembre 2025) ed entro i sessanta giorni successivi.

Modalità operative

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali, il MASE definirà:

  • le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento.
  • Le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori al RENTRI
  • I requisiti informativi per garantire l’interoperabilità
  • Le modalità di compilazione dei moduli
  • I manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti.

 

Dal 15 dicembre 2024, sono abrogati i modelli cartacei (registri e formulari) previsti dal Dm 145/1998 e il Dm 148/1998.

Sarà nostra cura tornare sull’argomento con ulteriori approfondimenti, attività formative e di assistenza per accompagnare le imprese verso la piena operatività del sistema.

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

INFO:

Dott.ssa Paola Bara      

Tel. 0733.279641 / 331.1921246  

E-mail: bara@confindustriamacerata.it      

 

 

Scarica Allegati

DM 29_2023.pdf