Giovedì, 11 Gennaio 2024 11:49

CONAI: scadenza 20 gennaio 2024 della dichiarazione periodica del contributo CONAI a carico del produttore e dell’importatore di imballaggi vuoti e pieni

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Tutti i produttori e gli importatori di imballaggi sono tenuti a dichiarare periodicamente a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del contributo che andrà versato per ciascun materiale.

Ricordiamo in particolare la scadenza del 20 gennaio 2024 per gli imballaggi (vuoti e/o utilizzati per il confezionamento delle merci importate, di proprietà o ad altro titolo) importati da paesi UE ed extra UE, in quanto sottoposti a Contributo Ambientale. Il loro utilizzo, infatti, si svolge nel mercato nazionale e danno luogo a rifiuti di imballaggio per i quali l’importatore è obbligato a partecipare ai costi di gestione del Sistema.

Nella tabella di seguito riportiamo l’entità del Contributo Ambientale per materiale e fasce contributive del biennio 2023-2024.

 

 

CAC dal 1° gennaio 2023

CAC da 1° luglio 2023

CAC dal 1° gennaio 2024

CAC da 1° aprile 2024

 

ACCIAIO

5 €/t

5 €/t

5 €/t

5 €/t

 

ALLUMINIO

7 €/t

7 €/t

7 €/t

12 €/t

C

A

R

T

A

CARTA fascia 1

5 €/t

5 €/t

35 €/t

65 €/t

CARTA fascia 2

25 €/t

25 €/t

55 €/t

85 €/t

CARTA fascia 3

115 €/t

115 €/t

145 €/t

175 €/t

CARTA fascia 4

245 €/t

245 €/t

275 €/t

305 €/t

 

LEGNO

8 €/t

8 €/t

8 €/t

7 €/t

P

L

A

S

T

I

C

A

PLASTICA fascia A.1.1

20 €/t

20 €/t

20 €/t

24 €/t

PLASTICA fascia A.1.2

60 €/t

90 €/t

90 €/t

90 €/t

PLASTICA fascia A.2

150 €/t

220 €/t

220 €/t

220 €/t

PLASTICA fascia B.1.1

20 €/t

20 €/t

20 €/t

224 €/t

PLASTICA fascia B.1.2

20 €/t

20 €/t

20 €/t

233 €/t

PLASTICA fascia B.2.1

350 €/t

350 €/t

350 €/t

441 €/t

PLASTICA fascia B.2.2

410 €/t

477 €/t

477 €/t

589 €/t

PLASTICA fascia B.2.3

555 €/t

555 €/t

555 €/t

650 €/t

PLASTICA fascia C

560 €/t

560 €/t

560 €/t

655 €/t

 

BIOPLASTICA compostabile

170 €/t

170 €/t

170 €/t

130 €/t

 

VETRO

23 €/t

15 €/t

dal 1° ottobre 2023

15 €/t

15 €/t

Ricordiamo, inoltre, che la dichiarazione annuale del 2023, la dichiarazione trimestrale del 4° trimestre 2023 e la dichiarazione mensile di dicembre 2023 devono essere presentate entro il 20 gennaio 2024 secondo quanto previsto dalla modulistica dalla Guida 2023. Si applicano gli importi riferiti all’anno 2023.

Classi di Dichiarazione - Periodicità:

Le soglie di esenzione e di periodicità annuale, trimestrale e mensile sono le seguenti:

Periodicità dichiarazioni

Nuove soglie dal 1° gennaio 2022

Procedure ordinarie

Procedure semplificate

Esente

Fino € 200,00

Con limite di 10 t/anno

Fino a € 300.00

Annuale

Oltre € 200,00

Fino a € 3.000,00

Oltre € 300,00

Fino a € 3.000,00

Trimestrale

Oltre € 3.000,00 – fino a € 31.000,00

Mensile

Oltre a € 31.000,00

La fascia di appartenenza viene stabilita sulla base del contributo annuo risultante per l’anno solare precedente. Le periodicità comunicate restano valide per tutto l’anno solare di riferimento e a conclusione di ogni anno vanno verificate.

Riportiamo di seguito le procedure da seguire per la dichiarazione periodica del contributo ambientale in scadenza al 20 gennaio 2023.

  1. Dichiarazione Periodica per attività di importazione di imballaggi vuoti (modulo 6.1) e pieni (MODULO 6.2)

Il modulo 6.1 e 6.2 devono essere inviati esclusivamente tramite il servizio “Dichiarazioni online”, al seguente link. La presentazione della dichiarazione è da ritenersi valida a seguito della avvenuta notifica di accettazione.

Il modulo 6.1 “Imballaggi vuoti” va compilato da coloro che abbiano effettuato prime cessioni di imballaggi o che abbiano importato imballaggi vuoti/materiali di imballaggio per uso diretto nei materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, plastica biodegradabile e compostabile, vetro) e presentato entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Il modulo 6.2 “Import imballaggi pieni” va compilato da coloro che abbiano effettuato importazioni (UE ed extra UE) di imballaggi pieni (cioè, utilizzati per il confezionamento delle materie prime/semilavorati, prodotti finiti o attrezzature, impiegati o comunque gestiti nell’ambito della propria attività industriale, commerciale, ecc.) di proprietà o detenuto ad altro titolo (ad es. noleggio) e presentato entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

La periodicità di invio delle suddette dichiarazioni è mensile, trimestrale o annuale, in funzione del Contributo Ambientale dichiarato/dovuto per l’anno precedente.

Per le importazioni di imballaggi è prevista la possibilità di avvalersi di una procedura semplificata applicabile nei seguenti casi:

  • esclusivamente all’importazione di imballaggi pieni (merce imballata);
  • in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l’elevato numero di fornitori extra UE, l’impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l’eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse).

Nel caso in cui non si verifichino tali condizioni, si applicherà la procedura ordinaria.

La formula di semplificazione prevede quanto riassunto nella tabella che segue:

 

1° gennaio 2023

1° ottobre 2023

1° gennaio 2024

Import semplificata a valore (alimentare)

0,12 %

0,11 %

0,11 %

Import semplificata a valore (non alimentare)

0,06 %

0,06 %

0,06 %

Import semplificata per tara

59 €/t

70 €/t

69 €/t

 

  1. Dichiarazione periodica per cessione in esenzione (MODULO 6.3).

Il modulo 6.3 è complementare alla Dichiarazione del Contributo Ambientale sia dal produttore di imballaggi (modulo 6.1) che dall’importatore (modulo 6.2) nei seguenti casi:

  • Quando effettua cessioni ad un cliente che ha attivato una procedura di esenzione da contributo per esportazione di imballaggi (plafond di esenzione richiesto con modulo 6.5 Fornitori, esenzione totale richiesta con 6.5 Fornitori bis).
  • Quando, effettuando importazioni di imballaggi vuoti o pieni in Procedura ordinaria, applica a queste stesse importazioni una procedura di esenzione da lui stesso adottata per successiva esportazione (“auto-plafond” di esenzione “ex-ante”).

Dal 1° gennaio 2023 è prevista una semplificazione che consiste essenzialmente nella possibilità di compilare la scheda 6.3 con periodicità annuale a prescindere dalla periodicità (mensile o trimestrale) della dichiarazione a cui deve essere allegata. La periodicità mensile o trimestrale resta comunque in vigore per le aziende che intendano continuare a utilizzarla. La semplificazione è riservata alle aziende che nel mod. 6.3 dell’anno precedente hanno dichiarato quantitativi di imballaggi in esenzione dal contributo fino a 150 t per singolo materiale (nei casi di diversificazione contributiva, si deve tener conto della somma di tutte le fasce contributive per ciascun materiale (carta o plastica) e per le schede 6.3 allegate ai moduli 6.2, la soglia deve essere riferita a ciascuno dei materiali esenti indicati nella stessa scheda).

Il consorziato che intende usufruire della nuova procedura in oggetto è tenuto a indicare nella prima dichiarazione dell’anno (con i moduli 6.1 e/o 6.2) la volontà di usufruire della semplificazione. Di conseguenza potrà inviare la scheda 6.3 con periodicità annuale (anziché mensile o trimestrale), in occasione della presentazione dell’ultima dichiarazione (dicembre, IV trimestre, annuale) effettuata a gennaio dell’anno successivo al periodo di riferimento.

  1. Dichiarazione Periodica per procedura di compensazione import/export (modulo 6.10).

Il modulo 6.10 deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio “Dichiarazioni online”, al seguente link. La presentazione della dichiarazione è da ritenersi valida a seguito della avvenuta notifica di accettazione.

La compensazione import/export consente ai Consorziati, che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio, di regolare contabilmente con CONAI soltanto il saldo di Contributo Ambientale risultante dalla differenza di tali partite. In pratica la procedura consente di effettuare un saldo estero su estero per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio (ad es. alluminio su alluminio, carta su carta, ecc.).

Riportiamo di seguito le condizioni per l’applicabilità della compensazione:

  • Tutti gli acquisti di imballaggio sul mercato nazionale devono essere assoggettati interamente a Contributo Ambientale.
  • Possono rientrare nei calcoli di compensazione tutte le importazioni e le esportazioni rispetto a qualunque paese straniero.
  • Non è consentita la compensazione con importazioni di imballaggi dichiarati in procedura semplificata.
  • Non è consentita la compensazione con esportazioni di imballaggi già oggetto di richiesta di rimborso con procedura “ex post”.
  • La compensazione si applica esclusivamente tra import ed export per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio.

È attiva una procedura semplificata riservata alle aziende esportatrici nette di imballaggi pieni, ossia quelle aziende che in un determinato periodo (anno solare) hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio. Per accedere a tale procedura è necessario inviare a CONAI il modulo 6.22 e relativi allegati entro il 30 aprile di ogni anno.

 

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

Per informazioni:

Dott.ssa Paola Bara

Tel. 0733.27941 / 331.1921246

E-mail: bara@confindustriamacerata.it

 

Dott. Matteo Di Marino

Tel. 0733.279648

E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it

Informazioni aggiuntive

  • Aggiungi al Calendario: no
Letto 700 volte Ultima modifica il Giovedì, 11 Gennaio 2024 12:14

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