Portale aperto dal 1° ottobre al 15 novembre  2024 per la presentazione delle richieste

Ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, la CSEA rende disponibile, con decorrenza 1° ottobre 2024 e fino alle ore 23.59 del 15 novembre 2024 (31 dicembre 2024 per le neo-costituite), il portale telematico per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2025.

 

Di seguito si riepilogano i requisiti per accedere, le agevolazioni previste e le modalità di compilazione delle dichiarazioni

 

Per informazioni: Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it

 

Cordiali saluti

Il Direttore

Gianni Niccolò

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REQUISITI PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE

Possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica i soggetti giuridici che abbiano un consumo di energia elettrica non inferiore ad 1 GWh/anno nell’anno n-2 (per l’anno di competenza 2025 si tratta dei consumi dell’annualità 2023) e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. operano nei settori ad alto rischio di rilocalizzazione dell’Allegato 1 della Comunicazione (2022/C 80/01) della Commissione europea recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente 2022” (di seguito: NUOVE Linee guida CE);
  2. operano nei settori a medio rischio di rilocalizzazione dell’Allegato 1 alle NUOVE Linee guida CE;
  3. non rientrano fra quelle di cui ai punti 2) e 3), ma hanno avuto accesso alle agevolazioni energivori in almeno uno degli anni 2022 o 2023, nel rispetto dei requisiti delle previgenti linee guida rispettando i requisiti dell’art.3, comma 1, lettera a) o b) del D.M. 21 dicembre 2017[1] ( cd “seconda clausola grandfathering”).

Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo sono tenute a effettuare la diagnosi energetica ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 102/104 o ad adottare un sistema di gestione dell’energia conforme all’ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 102/104.

Le imprese agevolate saranno soggette ad attuare almeno uno dei seguenti obblighi di natura ambientale:

  1. attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;
  2. ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;
  3. investire una quota pari almeno al 50% dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea.

Ai fini del controllo dell’appartenenza ai settori ad alto o medio rischio di rilocalizzazione dell’Allegato 1 alle Linee guida CE, le imprese devono dichiarare il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento.

Non accedono alle agevolazioni in oggetto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”

AGEVOLAZIONI

Le imprese agevolate pagheranno i contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico al sostegno delle energie rinnovabili ossia la componente A3*SOS[2] in misura ridotta, in particolare:

  • Le imprese che soddisfano i requisiti della lettera a) pagheranno nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali e lo 0,5 % del valore aggiunto lordo dell’impresa;
  • Le imprese che soddisfano i requisiti della lettera b) pagheranno nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali e l’1 % del valore aggiunto lordo dell’impresa;
  • Le imprese che soddisfano i requisiti della lettera c) pagheranno nella misura del minor valore:
  • per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35% della componente degli oneri generali e l’1,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;
  • per l’anno 2027, tra il 55% della componente degli oneri generali e il 2,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;
  • per l’anno 2028, tra l’80% della componente degli oneri generali e il 3,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;
  • dall’anno 2029 non spetteranno più agevolazioni.

 

Qualora le imprese che soddisfano i requisiti delle lettere b) e c) coprano almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità, allora il contributo a copertura degli oneri di sistema è ulteriormente ridotto e pari al minor valore tra:

  • il 15% della componente degli oneri generali e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa per le imprese b);
  • il 35% della componente degli oneri generali e lo 1,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa per le imprese c).

 

È prevista una soglia di contribuzione minima inderogabile alla spesa per le fonti rinnovabili di energia che deve in ogni caso essere garantito dall’impresa secondo quanto previsto dalla Linee guida pari al prodotto tra 0,5 €/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.

ISTRUZIONI PER ACCEDERE AL PORTALE

Con Circolare N. 48/2024/ELT del 26/09/2024, la Cassa per i servici energetici e ambientali (CSEA) ha comunicato l’apertura del portale  e fornisce  le istruzioni, ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità 2025.

 Il Portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Cassa (www.csea.it) cliccando sul riquadro PORTALI ESTERNI – ENERGIVORI – PORTALE ELETTRIVORI o tramite il link: energivori.csea.it.

Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.

Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.

Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni.

Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

 

DICHIARAZIONE PER L’ANNUALITA’ 2025

  1. Imprese “NON neo costituite”

Per poter presentare la dichiarazione per l’annualità 2025, è necessario accedere al Portale e, al fine di procedere alla compilazione della dichiarazione, selezionare il link “IMPRESA COSTITUITA PRIMA DEL 2024 – Compila la dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2025”.

Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti dell’ art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, nonché quelli previsti dalla Delibera; qualora i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti indicati dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio della dichiarazione.

Il sistema telematico, al termine del processo di invio della dichiarazione, trasmetterà a mezzo PEC una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettuerà i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla Delibera.

La suddetta ricevuta sarà, comunque, sempre disponibile all’acquisizione tramite il Portale.

Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni dal giorno 1° ottobre 2024 e fino alle ore 23:59 del 15 novembre 2024.

 Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2025 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.

 In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.

 Entro il 18 dicembre 2024 La Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2025, distinte per classi di agevolazione ai sensi del comma 2.3, lettere b), c) e d) dell’Allegato A alla Delibera.

  

  1. Imprese “neo costituite”

Le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2024), o quelle costituite negli anni precedenti al 2024 la cui attività produttiva e l’associato impiego di energia elettrica risultino differiti al medesimo anno 2024, potranno accedere al Portale come illustrato nelle “Indicazioni di carattere generale” e, al fine di procedere alla compilazione, selezionare il link “IMPRESA COSTITUITA NEL 2024 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2024, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA’ PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2025”.

Le imprese neo costituite presenteranno alla CSEA una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l’annualità 2024.

Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, nonché quelli previsti dalla Delibera; qualora i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio della dichiarazione.

Il sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione trasmetterà a mezzo PEC una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettua i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla Delibera.

La suddetta ricevuta sarà, comunque, sempre disponibile all’acquisizione tramite il Portale.

L’accesso al Portale sarà consentito esclusivamente dal giorno 1° ottobre 2024 e fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2024.

Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2025 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.

In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.

 Sarà richiesto all’impresa, attraverso il Portale, l’invio di una ulteriore dichiarazione in cui la stessa si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall’Allegato A alla Delibera, che prevede l’invio alla CSEA, entro e non oltre il mese di novembre dell’anno 2025, della copia della dichiarazione IVA dell’anno 2024 recante il Codice ATECO prevalente dichiarato.

 Contestualmente alla suddetta dichiarazione, l’impresa neo costituita deve allegare una relazione contenente:

  • le modalità di stima dei consumi inseriti in base alla produzione prevista per l’anno 2024, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a POD già esistenti;
  • le modalità di stima dei dati di bilancio inseriti dell’anno 2024, in particolare il fatturato e il VAL (in applicazione della Determinazione DIEU 17/2020 del 24 settembre 2020), evidenziando l’eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione.

Al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la CSEA effettua una verifica ex post per accertare l’ammissibilità dell’impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023.

 

Infine, si rammenta che ai sensi dell’art. 10 dell’Allegato A alla Delibera per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2025 è stato fissato dall’ARERA pari a:

  • 50 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.

 

Il termine per il pagamento del contributo fisso è di 15 giorni dal momento della presentazione dell’istanza di accesso al meccanismo agevolativo.

Le imprese riceveranno a mezzo PEC le istruzioni necessarie per l’acquisizione dell’Avviso di pagamento analogico.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.

Ai fini della corretta compilazione della dichiarazione si rinvia al “Manuale Utente art. 3 dl 131/2023”, Manuale utente per l’annualità 2024 e successive, e le FAQ che la CSEA renderà disponibili sulla pagina di accesso al Portale Elettrivori.

 

Allegati:

  1. Allegato 1 Comunicazione (2022/C 80/01) della Commissione europea recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente 2022”
  2. Guida alla compilazione delle dichiarazioni

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[1] Le aziende energivore negli anni 2022 e/o 2023 il cui codice Ateco prevalente non è compreso nell’Allegato 1 delle nuove Linee guida Ce possono rientrare nell’agevolazione per il 2024 se sono comprese negli elenchi del 2022 e/o 2023 in quanto hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e rispettano uno dei seguenti requisiti:

  1. a) operano nei settori dell’Allegato 3 alla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (2014/C 200/01);
  2. b) operano nei settori dell’Allegato 5 alla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (2014/C 200/01) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica sul VAL, sul periodo di riferimento, non inferiore al 20%.

 [2] Per le utenze energivore l’elemento A3*SOS è l’unico elemento applicato della componente ASOS. Pertanto, di fatto, per le imprese energivore la componente ASOS e l’elemento A3*SOS coincidono.