La Provincia di Macerata ha provveduto al rinnovo delle autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e dalle attività ricadenti nell’elenco di cui alla Parte Seconda dell’Allegato IV.
Il Decreto Presidenziale n. 212 del 31/10/2024 è efficace per:
- le nuove attività che aderiscono alle autorizzazioni generali a far data dal 1° gennaio 2025.
- le attività esistenti e già autorizzate per effetto della DGP n. 238 del 08/06/10 e della DCP n. 109 del 29.03.2011, a far data dalla scadenza delle autorizzazioni stesse, previa presentazione, almeno 45 giorni prima della scadenza, di apposita istanza da parte della ditta interessata, come meglio specificato nell’allegato I del medesimo decreto.
In riferimento al punto 2, si evidenzia che con il DGP n. 238 del 08/06/10 le autorizzazioni generali per le attività elencate nell’art. 1 dell’Allegato I entrarono in vigore secondo il seguente calendario:
a |
Dal 18 giugno 2010 |
le attività n. 1, 2, 3, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39 |
b |
Dal 1° settembre 2010 |
le attività n. 10, 12, 15, 28, 30, 31, 32 |
c |
Dal 1° novembre 2010 |
le attività n. 4, 5, 6, 7 |
d |
Dal 1° gennaio 2011 |
le attività n. 13, 33 |
Si ricorda che il D. Lgs. 102/2020 ha stabilito la durata di 15 anni per tutte le autorizzazioni generali (già esistenti e nuove). Pertanto, le attività autorizzate con le tempistiche del calendario riportato nella tabella sopra dovranno presentare domanda di rinnovo almeno 45 giorni prima della scadenza, quindi rispettivamente:
- entro il 4 maggio 2025 per le attività n. 1, 2, 3, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39
- entro il 18 luglio 2025 per le attività n. 10, 12, 15, 28, 30, 31, 32
- entro il 17 settembre per le attività n. 4, 5, 6, 7
- entro il 17 novembre per le attività n. 13, 33
Si evidenzia che oltre all’aggiornamento dei nuovi contenuti tecnici e amministrativi relativi alle attività a ridotto inquinamento atmosferico già esistenti e della nuova modulistica ufficiale di cui le imprese interessate dovranno avvalersi, sono state introdotte nuove attività generali ai commi 43, 44 e 45 di cui all’art. 11.
- Comma 43: “Linee di trattamento fanghi”
- Comma 44: “Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato”
- Comma 45: “Cantine che trasformano oltre 600 tonnellate l’anno di uva e stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con produzione annua superiore a 250 ettolitri per i distillati e a 1000 ettolitri per gli altri prodotti”.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
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