L’INPS con circolare n. 39 del 4 aprile 2023, fornisce ulteriori indicazioni in merito al D. Lgs. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, per i dipendenti del settore privato, in materia di permessi e congedi straordinari per i soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità e congedi parentali per i figli.
A seguito delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 105/2022, l’Istituto fornisce, altresì, indicazioni sulle nuove modalità di presentazione telematica delle domande, sulle nuove procedure e sui nuovi codici evento e di conguaglio da esporre in Uniemens.
1. Permessi per assistere disabile in situazione di gravità ( 33, comma 3, L. n. 104/1992)
Il D. Lgs. n. 105/2022, nel riformulare il comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104/1992, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”.
Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, fermo restando il limite complessivo di 3 giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
2. Congedo parentale genitori – Maturazione istituti indiretti (art. 34, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001)
In base all’art. 34, c. 5, D. Lgs. n. 151/2001, come riformulato dal D. Lgs. n. 105/2022, dal 13 agosto 2022, “i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Al riguardo eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno riferirsi esclusivamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio e solo in melius rispetto alla normativa giuslavoristica.
3. Congedo straordinario per assistere disabile grave (art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001)
Tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore che possono richiedere il congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, l’art. 2 del D. Lgs. n. 105/2022 ha inserito anche il convivente di fatto, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.
In base al quadro normativo vigente, per conviventi di fatto “si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
Per l’accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica. La convivenza di fatto può essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario e deve essere garantita per tutta la fruizione del congedo.