Fisco

Fisco (32)

Fisco

Fare impresa ha sempre risvolti sociali, è un’attività che deve continuamente essere ri-orientata anche nei suoi rapporti con lo Stato.


Per crescere e svilupparsi, oggi più che mai, le imprese hanno necessità di supporto e consulenza fiscale, di essere assistite nei numerosi e complessi adempimenti.

Affianchiamo le imprese associate con attività di informazione e con l’organizzazione di seminari ed incontri per aggiornarle delle novità fiscali e per dare indicazioni indispensabili nei diversi adempimenti e dichiarazioni, nel rispetto delle scadenze.

La fiscalità può anche essere una risorsa, se ben pianificati gli strumenti e le agevolazioni possono finanziare gli investimenti in innovazione, trasformazione digitale e sostenibilità.

Dal 9 gennaio 2025 al 10 febbraio 2025 dovrà essere presentata la dichiarazione relativa agli investimenti effettuati.

 Si ricorda che i soggetti che hanno presentato la "comunicazione per l’accesso" al bonus pubblicità per l'anno 2024, per confermare la "prenotazione" devono,  inoltrare la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" dal 9 gennaio 2025 al 10 febbraio 2025, termine prorogato dal provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 20 dicembre 2024 in quanto la scadenza prevista,  9 febbraio, cade di domenica.

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

In allegato il modello e le relative istruzioni alla compilazione.

Si ricorda che il bonus è concesso nel limite massimo dello stanziamento annuale e nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti “de minimis”, l’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente e l’elenco dei beneficiari saranno stabiliti con provvedimento del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, che sarà pubblicato sul sito dello stesso Dipartimento.
Una volta quantificata, l’agevolazione sarà fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (codice tributo “6900”), da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi.

Per informazioni: Naida Costantini – 0733/279654 -331-1907180 – costantini@confindustriamacerata.it

 

Cordiali saluti

Il Direttore

Gianni Niccolò

Il Disegno di legge di bilancio 2025 approvato alla Camera e in discussione al Senato introduce un tetto massimo agli investimenti 4.0

I commi 446 e seguenti dell'articolo 1 della DDL di bilancio approvato dalla Camera e in discussione al Senato  introduce un tetto di risorse disponibili, pari a 2,2 miliardi di Euro per il credito d'imposta 4.0.

Il tetto di spesa non riguarderà gli investimenti effettuati nel 2025 (e fino al 30 giugno 2026) che risultano «prenotati» con ordine confermato e acconto pagato pari almeno al 20% del costo entro la data di pubblicazione della legge di bilancio, data prevista tra il 27 e il 31 dicembre 2024.

Con ordine e acconto del 20% effettuati entro la pubblicazione della legge di bilancio il nuovo tetto di spesa non opera e, di conseguenza, Il credito rimane automatico.

Per quanto riguarda la comunicazione ex ante, non esiste alcun termine perentorio di invio entro il 31 dicembre 2024, purché si proceda prima di trasmettere quella di completamento come confermato anche dalla recente istanza di interpello 260/2024 (allegata).

Lo stesso DDl (comma 445 dell'art. 1) invece abroga il comma 1058-ter dell'art. 1 della legge 178/2020 che attiene ai beni immateriali (software) 4.0. In sostanza viene cancellata l’agevolazione per gli investimenti 2025. La possibilità di ottenere il credito d'imposta nella misura del 15% rimane per gli investimenti realizzati  entro il 30 giugno 2025 e prenotati con ordine e acconto del 20% pagato entro il prossimo 31 dicembre 2024.

 

Per maggiori informazioni: Naida Costantini - 0733/279654 - costantini@confindustriamacerata.it

Cordiali saluti 

Il Direttore

Gianni Niccolò 

 

PER INFORMAZIONI: Dott.ssa Naida Costantini e-mail: costantini@confindustriamacerata.it tel: 0733/279654 – 331/1907180

Clicca qui per aderire ed anticipare dei quesiti ai relatori

 

 

Sportello aperto dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024 fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2024 per le istanze relative alle spese sostenute nel 2023

Come noto con il decreto 2 aprile 2024, i ministri dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, delle Imprese e del Made in Italy e dell’Economia e Finanze hanno definito i criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta per l’acquisto di materiali di recupero, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi di recupero per l’accesso all’agevolazione.

Si veda nostra news al seguente link: ATTUAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI E IMBALLAGGI ECOSOSTENIBILI (confindustriamacerata.it)

Il contributo è rivolto alle imprese e prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2023 e nel 2024 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi provenienti da materiali di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 5 milione di euro per ciascuna annualità.

Lo sportello per la presentazione delle istanze relative alle spese sostenute nel 2023 sarà attivo dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024, fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2024.

Le istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell’anno 2023 e potranno essere presentate tramite la procedura informatica accessibile al link: https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home.

Come previsto dal decreto, tutte le istanze presentate nell’ambito dello sportello saranno valutate a prescindere dall’ordine temporale di presentazione dell’istanza.

Con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2024, il Ministero attiverà un successivo sportello.

Al seguente link la modulistica e le FAQ: Bando “Credito d’imposta - materiali di recupero – spese annualità 2023" – imminente apertura dello sportello per la presentazione delle istanze | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (mase.gov.it)

Allegati:

 

  1. Schema modulo di domanda
  2. Schema attestazione spese

Per informazioni sugli acquisti agevolabili: Dott.ssa Paola Bara – Servizio Ambiente – 0733/279641 – bara@confindustriamacerata.it

Per informazioni sulle modalità di calcolo e sulla compensazione: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it

Cordiali saluti

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

Come noto il decreto Milleproroghe 2024[1] ha prorogato al 2024 le esenzioni previste dal comma 2 dell’art. 46 della legge istitutiva della Zona Franca Sisma Centro Italia[2].

 

La dotazione a disposizione, 11,7 milioni di euro, deriva dalle economie provenienti dai precedenti bandi emanati per la Zfu.

 

Da una interlocuzione con il Mimit è emerso che il decreto citato ha disposto la proroga delle sole agevolazioni già riconosciute alle aziende beneficiare e non ancora fruite per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 , 2022 e 2023.

Le aziende beneficiare che hanno agevolazioni residue relative a periodi d'imposta precedente, non ancora fruite, potranno utilizzarle in compensazione nel 2024.

Non è prevista, invece, l'apertura di un nuovo bando per il 2024.

 

Per informazioni: Naida Costantini, 0733/27961 – costantini@confindustriamacerata.it

Cordiali saluti

Il Direttore

Gianni Niccolò

 

[1] Si veda l’articolo 17 ter del D.L 215/2023 convertito in legge 18/2024 (pubblicata nella Gu 49 del 28/02/2024)

[2] Si veda l’art. 46, comma 2, del D.l 50/2017 convertito in legge 96/2017

La legge di conversione[1] del D.L 39/2024 (cd. decreto Agevolazioni), ha prorogato al 31 ottobre 2024 il termine per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta R&S.

In precedenza, il termine era stabilito al 30 luglio 2024.

La stessa legge di conversioni prevede, inoltre, che i soggetti che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro il 30 settembre 2024. In precedenza, il termine era stabilito al 30 giugno 2024.

 

Per Informazioni:

 

Cordiali saluti

Il Direttore

Gianni Niccolò

 

 

[1] Si vedano i commi 7-bis e 7-ter dell’art. 7 del D.L 39/2024 convertito in Legge 67/2024

In GU il decreto attuativo del credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2023

Il decreto Mase del 02 aprile 2024 pubblicato in Gu 117 del 21 maggio 2024, definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute per gli acquisti di prodotti/imballaggi ecosostenibili[1].

Dotazione

  • 5 milioni di euro per le spese sostenute nel 2023 – Il Mase attiverà nel corso del 2024, con apposita news sul proprio sito, lo sportello per accedere all’agevolazione
  • 5 milioni di euro per le spese sostenute nel 2024 – Il Mase attiverà nel corso del 2025, con apposita news sul proprio sito, lo sportello per accedere all’agevolazione

 

Beneficiari

Tutte le imprese che alla data di presentazione dell’istanza:

  1. a) sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» presso il registro delle imprese;
  2. b) svolgono un'attività economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
  3. c) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  4. d) hanno acquistato
  • prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002,
  • imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro

 

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
  • che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

 

Spese ammissibili e certificazione

Sono ammissibili all'agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all'acquisto di:

  1. prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
  2. imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
  3. gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
  4. gli imballaggi in legno non impregnati;
  5. imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
  6. imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio;
  7. imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.

I prodotti e gli imballaggi elencati sopra devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste dall'allegato 1 al decreto attuativo

L'effettività del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione deve risultare da un'apposita attestazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Nell’attestazione devono essere certificate:

  • l'elenco delle spese ammissibili ad agevolazione nonché il periodo d'imposta cui sono riferite. Le spese si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
  • l'effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo produttivo del soggetto proponente - non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio ;
  • l'integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese rendicontate, che deve essere effettuato attraverso il conto corrente intestato al soggetto richiedente e con modalità che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti e l'immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;
  • che l'impresa proponente non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese oggetto della richiesta di agevolazione, altri benefici che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi quelle attribuiti sulla base dei regolamenti «de minimis».

 

Modalità di accesso all'agevolazione

Per accedere all'agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero un'apposita istanza, contenente i dati e le informazioni di cui all'allegato 2 al decreto, esclusivamente per via telematica, entro sessanta giorni dall'attivazione della procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it), comunicata attraverso la sezione news del medesimo sito istituzionale.

Per ciascuno degli sportelli annuali il soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso. Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico relativi ai beni rendicontati come indicati nell'allegato 1 e riportano l'ammontare complessivo delle spese sostenute, allegando la certificazione descritta sopra. Al solo fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 11 del decreto, i soggetti beneficiari allegano all'istanza la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento, nonché  quella comprovante il possesso dell’attestazione del revisore. Nella sezione del sito istituzionale del Ministero, alla pagina dedicata all'agevolazione, è inserita l'informativa sulla privacy ai fini del trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679.

La Direzione generale competente del Ministero, con proprio decreto può fornire indicazioni ulteriori e di dettaglio sulla modalità tecnico-operativa di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, contenente i dati dell'allegato 2.

 

Ammontare dell’agevolazione

L’agevolazione consiste in un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti negli anni 2023 e 2024. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

L'agevolazione è concessa, previa apposita istruttoria, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi del pertinente regolamento de-minimis, nella misura del 36% delle spese ammissibili ed è fruita sotto forma di credito d'imposta in compensazione sul modello F24.

L'agevolazione massima concedibile per il soggetto beneficiario, nell'ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025 non può, comunque, eccedere l'importo annuale di 20.000,00 euro.

 

Riparto

Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, per la singola annualità, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.

 

Cumulo

L'agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del pertinente regolamento de minimis.

Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Procedura di concessione

La gestione dell’agevolazione è svolta dal Ministero, che si avvale di Invitalia

Il Ministero provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

  1. a) definizione delle indicazioni operative relative ai termini di presentazione delle istanze di agevolazione in relazione a ciascuno degli sportelli agevolativi;
  2. b) determinazione dell'agevolazione concedibile, previa verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti o i Registri SIAN e SIPA, il rispetto, da parte dell'impresa beneficiaria, del massimale previsto dal pertinente regolamento de minimis;
  3. c) adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
  4. d) comunicazione di diniego per le istanze le cui verifiche si sono concluse negativamente;
  5. e) adozione dei provvedimenti di revoca dell'agevolazione.

Invitalia S.p.a. provvede allo svolgimento delle seguenti attività:

  1. a) ricezione delle istanze di agevolazione, attraverso una piattaforma dedicata;
  2. b) accertamento della completezza dell'istanza e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario;
  3. c) definizione dell'elenco delle istanze che necessitano di integrazione documentale per la finalizzazione dell'istruttoria;
  4. d) definizione dell'elenco delle istanze ammissibili;
  5. e) definizione dell'elenco delle istanze per le quali le verifiche si sono concluse negativamente.

 

Fruizione dell’Agevolazione

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione In F24. il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dal Ministero all'Agenzia delle entrate  dell'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione con l'indicazione dell'importo del credito d'imposta concesso. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero pena lo scarto dell'operazione di versamento.

 

Ulteriori regole

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito.

Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Per informazioni sugli acquisti agevolabili: Dott.ssa Paola Bara – Servizio Ambiente – 0733/279641 – bara@confindustriamacerata.it

Per informazioni sulle modalità di calcolo e sulla compensazione: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it

 

Cordiali saluti

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

[1] Il riconoscimento del credito d’imposta per il 2023 - 2024 è stato confermato dalla legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022 – art. 1, commi 685-690)

Dalle ore 12.00 di oggi, mercoledì 15 maggio, sarà possibile consultare l’Albo dei certificatori del credito d’imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica di cui all’art. 2 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha provveduto, infatti, con decreto direttoriale del 15 maggio 2024, a seguito di opportune verifiche compiute dalla Commissione nominata dal Direttore Generale della Direzione competente, a disporre l’iscrizione all’Albo dei certificatori dei soggetti indicati all’Allegato 1 del predetto Decreto, selezionando gli idonei tra le domande pervenute al 30 aprile 2024.

Contestualmente alla pubblicazione dei primi soggetti iscritti all’Albo dei certificatori, dalle ore 14.00 sarà operativa la piattaforma informatica con la quale le imprese che hanno effettuato o che intendano effettuare investimenti nei campi della ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica possono selezionare il certificatore prescelto e versare i diritti di segreteria. Attraverso lo stesso portale sarà possibile per i certificatori, a far data dal 5 giugno 2024, provvedere al caricamento delle certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate.

Il Ministero renderà disponibili entro il mese di maggio il modello di certificazione da utilizzare nonché le linee guida cui il certificatore è tenuto ad uniformarsi per la corretta applicazione del credito d’imposta.

 

Per informazioni: Naida Costantini - 0733/279654 - costantini@confindustriamacerata.it 

Cordiali saluti

Il Direttore

Gianni Niccolò

Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello F24 successivamente all'invio della comunicazione

Come noto con Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità per l’invio dei modelli di comunicazione previsti dal decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (si vedano news del 30 aprile 2024).

Con risoluzione 25/E del 15 maggio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta, indicando i codici tributo elencati nella risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa. Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.

Per informazioni: Naida Costantini - 0733/279654 - costantini@confindustriamacerata.it

 

Cordiali saluti

Il Direttore

Gianni Niccolò

 

 

Disponibili sul sito del Gse i modelli per le comunicazioni

Dalle ore 12 di lunedì 29 aprile è possibile compilare i modelli di comunicazione per compensare i crediti d’imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0.

I modelli sono stati approvati dal Mimit con decreto direttoriale del 24 aprile 2024.

Come noto, si vedano news del 10/04/2024, 15/04/2024 e 16/04/2024, l’invio di tali modelli consente alle imprese la compensazione dei crediti d’imposta, sospesa con la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 68/E del 12 aprile 2024.

Il decreto prevede due distinti modelli:

  • Modulo 1 per gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese ;
  • Modulo 2 per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l’esecuzione del Javascript. Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (vedi sito AGID).

Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite pec all’’indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it .

Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

Il Gse precisa, inoltre che l'oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:

  1. Nel caso di comunicazione preventiva: “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa";
  2. Nel caso di comunicazione di completamento: “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa".

 

Per informazioni: Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it

Allegati:

  • Decreto direttoriale del 24/04/2024
  • Modulo 1 pdf
  • Modulo 2 pdf

 

Cordiali saluti

Il Direttore

Gianni Niccolò

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