Fisco

Fisco (41)

Fisco

Fare impresa ha sempre risvolti sociali, è un’attività che deve continuamente essere ri-orientata anche nei suoi rapporti con lo Stato.


Per crescere e svilupparsi, oggi più che mai, le imprese hanno necessità di supporto e consulenza fiscale, di essere assistite nei numerosi e complessi adempimenti.

Affianchiamo le imprese associate con attività di informazione e con l’organizzazione di seminari ed incontri per aggiornarle delle novità fiscali e per dare indicazioni indispensabili nei diversi adempimenti e dichiarazioni, nel rispetto delle scadenze.

La fiscalità può anche essere una risorsa, se ben pianificati gli strumenti e le agevolazioni possono finanziare gli investimenti in innovazione, trasformazione digitale e sostenibilità.

Definiti i codici tributo

Come noto la legge di bilancio 2026[1], prevede, per il periodo d’imposta 2026, che le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, nonché di indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, sono assoggettate, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, alle condizioni ivi indicate (si veda la news del 13 gennaio 2026).

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione 2/E del 29 gennaio 2026 ha istituito i seguenti codici tributo, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento in F24, dell’ imposta sostitutiva:

  • “1076” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • “1610” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • “1929” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • “1933” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • “1311” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

In allegato la Risoluzione 2/E del 29 gennaio 2026

Per informazioni: Elisabetta Cristallini – 0733/279621 – cristallini@confindustriamacerata.it

 

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[1] Si vedano l’articolo 1, commi 10 e 11, della legge 30 dicembre 2025, n. 199

Definiti i codici tributo

Come noto la legge di bilancio 2026[1] prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento.

L’imposta sostitutiva in argomento si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro  (si veda la news del 13 gennaio 2026).

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione 3/E del 29 gennaio 2026 ha istituito i seguenti codici tributo, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento in F24, dell’ imposta sostitutiva:

  • “1075” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • 1609” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • “1926” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • “1927” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • “1310” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

In allegato la Risoluzione 3/E del 29 gennaio 2026

Per informazioni: Elisabetta Cristallini – 0733/279621 – cristallini@confindustriamacerata.it

 

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[1] Si vede l’articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 199

A decorrere dal periodo di competenza 2026,  la dichiarazione di consumo dovrà essere presentata su base semestrale.

Il Decreto Legislativo n. 43/2025, entrato in vigore il 05 aprile 2025, ha modificato il Testo Unico delle Accise disponendo che  la dichiarazione di consumo dovrà essere presentata su base semestrale.

NB - La modifica riguarda le dichiarazioni di competenza 2026, pertanto le dichiarazioni per l’anno 2025, in scadenza il prossimo 31 marzo 2026, restano annualiL’unica differenza per l’anno d’imposta 2025 riguarda  il versamento dell’eventuale rata di conguaglio che potrà essere effettuato entro il 31 marzo 2026, piuttosto che entro il giorno 16 come di consueto

La modifica interessa tutti i c.d. soggetti obbligati che oggi presentano la dichiarazione di consumo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • imprese con impianti fotovoltaici in autoconsumo con potenza superiore a 20 kW;
  • Imprese con particolari processi produttivi considerati “usi fuori campo” — ad esempio processi mineralogici, metallurgici o analoghi
  • gruppi elettrogeni > 1kW

Si rinvia all’articolo 53 del Testo Unico Accise “Soggetti obbligati” per l’elenco completo dei soggetti interessati dalle novità in commento.

Per il primo semestre, la dichiarazione di consumo dovrà essere presentata tra il 01 luglio ed il 30 settembre, mentre per il secondo semestre dovrà essere presentata tra il 01 gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo.

Il citato decreto prevede altre importanti novità, in particolare per i soggetti tenuti a versare mensilmente l’accise (ad esempio le imprese con “usi fuori campo”, le imprese che vendono energia).

Nel previgente sistema i ratei di acconto mensili di accisa venivano versati il 16 di ogni mese, la rata era costante e determinata in  base all’imposta dovuta nell’anno precedente. In occasione della dichiarazione annuale si procedeva con il conguaglio.

Con la riforma e, pertanto, a partire dal 2026, i ratei di accisa devono essere versati entro la fine del mese e sono determinati sulla base dei quantitativi di energia elettrica da assoggettare a tassazione consumata mese per mese.

In via eccezionale , il versamento da eseguire nel mese di gennaio 2026 dovrà avere di importo corrispondente alla rata relativa al mese di dicembre 2025 calcolata con il sistema previgente.

Lo stesso decreto prevede, inoltre, una rimodulazione dell’importo della cauzione versata al momento dell’avvio dell’attività soggetta.

In particolare, entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento, si dovrà verificare che la cauzione versata non sia inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti. In caso contrario sarà necessario integrarla, dandone comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento. Non occorre adeguamento se l'aumento della cauzione è inferiore al 10% dell'importo della cauzione già versata.

Entro la fine del mese in cui è presentata la dichiarazione semestrale, i soggetti obbligati effettuano il versamento dell'eventuale conguaglio determinato nella medesima dichiarazione.

Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso.

Per informazioni: Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it

Entro il 9 febbraio 2026 dovrà essere presentata la dichiarazione relativa agli investimenti effettuati.

 

Si ricorda che i soggetti che hanno presentato la "comunicazione per l’accesso" al bonus pubblicità per l'anno 2025, per confermare la "prenotazione" devono,  inoltrare la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" dal 9 gennaio 2026 al 9 febbraio 2026.

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

In allegato il modello e le relative istruzioni alla compilazione.

Si ricorda che il bonus è concesso nel limite massimo dello stanziamento annuale e nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti “de minimis”, l’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente e l’elenco dei beneficiari saranno stabiliti con provvedimento del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, che sarà pubblicato sul sito dello stesso Dipartimento.
Una volta quantificata, l’agevolazione sarà fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (codice tributo “6900”), da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi.

Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654  – costantini@confindustriamacerata.it

Le imprese con impianti alimentati da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico) con potenza disponibile superiore a 20 kW, con l’energia prodotta destinata all’autoconsumo,  non sono più tenuti a far vidimare dall’Ufficio delle Dogane il registro delle letture dei contatori.

Le nuove regole entrano in vigore per i nuovi registri da scritturarsi a partire dal 2026.

La semplificazione si applica a condizione che siano verificate le seguenti condizioni:

  • tutta l’energia elettrica deve derivare da impianti azionati da fonti rinnovabili (non devono essere presenti generatori che impiegano combustibili fossili);
  • l’energia elettrica non ceduta alla rete deve essere autoconsumata in uso esente all’interno del medesimo sito di produzione dalla stessa impresa di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
  • l’accisa sull’energia elettrica acquistata dall’esercente viene liquidata nelle relative bollette emesse dal venditore operante sul POD di interscambio con la rete.

I registri dovranno comunque essere numerati in ogni pagina e compilati mensilmente (o con periodicità più ravvicinata eventualmente prescritta dall’Ufficio delle Dogane competente) con le letture dei contatori fiscali, sia per la produzione che per le immissioni in rete.

Resta ferma l’obbligatorietà della corretta tenuta dei registri fiscali, secondo l’articolo 2219 del Codice Civile[1].

I registri possono essere tenuti sia su supporto cartaceo che elettronico[2].

Il registro dovrà essere conservato presso la sede dell’officina elettrica e reso disponibile a ogni richiesta del personale dell’Amministrazione finanziaria.

Insieme ai registri devono essere conservati anche lo schema unifilare dell’impianto e i certificati di taratura dei misuratori fiscali, da aggiornare ogni tre anni

I registri vidimati attualmente in uso possono essere usati fino a esaurimento. La prima scrittura del nuovo registro non vidimato deve riportare l’ultima lettura del registro vidimato.

Rimangono i seguenti obblighi in capo all’impresa esercente l’impianto:

  • denunciare al competente Ufficio delle Dogane ogni variazione dell’assetto impiantistico entro 30 giorni dalla data in cui gli eventi si sono verificati
  • sottoporre a verifica periodica triennale i misuratori fiscali
  • conservare i registri e la documentazione a corredo per i cinque anni successivi a quello di ultima scritturazione.

Si ricorda che in caso di mancata tenuta o tenuta irregolare dei registri è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro fino a un importo compreso tra il doppio e il decuplo dell’imposta evasa o tentata da evadere.

NB - L’obbligo di vidimazione rimane per tutte le altre officine elettriche quali, ad esempio: officine di produzione da fonte fossile, le officine di acquisto (anche in presenza di produzione da fonte rinnovabile) e le officine in cui si genera debito d’imposta. In questi casi i registri vidimati possono essere utilizzati fino ad esaurimento delle pagine, per un massimo di cinque esercizi finanziari.

Per informazioni: Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it

Cordiali saluti

Il Direttore

Gianni Niccolò

 

 

[1] Art. 2219 Codice Civile:” Tutte le  scritture  devono  essere  tenute  secondo le norme di un'ordinata
 contabilità senza  spazi  in  bianco,  senza  interlinee e senza trasporti in margine. Non  vi  si  possono  fare  abrasioni  e,  se  è  necessaria qualche cancellazione, questa  deve  eseguirsi  in modo che le parole cancellate siano  leggibili.

[2] In caso di utilizzo del supporto elettronico, si deve fornire apposita denuncia integrativa all’UD competente. In caso di controllo, presso l’officina elettrica deve essere presente il terminale che consente la visualizzazione e la stampa, per periodi temporali selezionabili, delle letture.

Mercoledì, 03 Dicembre 2025 16:01

ACCISE – DIRITTO ANNUALE DI LICENZA 2026

Scritto da

In scadenza il 16 dicembre 2025 il pagamento del diritto di licenza annuale per il 2026

Sono tenuti al versamento del Diritto di Licenza annuale per le accise sull’energia elettrica i soggetti che possiedono una “licenza di officina elettrica” rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in particolare:

  • imprese con impianti fotovoltaici in autoconsumo con potenza superiore a 20 kW;
  • Imprese con particolari processi produttivi considerati “usi fuori campo” — ad esempio processi mineralogici, metallurgici o analoghi;
  • imprese con impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW in cessione totale (se riportato espressamente nel verbale rilasciato dall’Agenzia delle Dogana).

Gli importi da versare sono:

  • € 23,24 per gli impianti di produzione in autoconsumo e gli usi “fuori campo”
  • € 77,47 se l’energia prodotta viene destinata ad uso commerciale, cioè ceduta a terzi.

Il versamento deve essere effettuato mediante F24 da compilare come segue:

  • Sezione: Accise/Monopoli
  • Codice Ente: (agenzia delle dogane)
  • Provincia XX
  • Codice tributo 2813
  • Codice identificativo: Codice Ditta
  • Importo: € 23,24 per uso proprio / € 77,47 per uso commerciale

Si rinvia all’articolo  63 del Testo Unico Accise “Licenze di esercizio e diritti annuali” per l’elenco completo dei soggetti titolari di diritto di licenza obbligati al pagamento del diritto annuale.

Per informazioni:

Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it

 

Cordiali saluti

 

Il Direttore

Gianni Niccolò


Alle aziende Associate

Certi di fare cosa gradita, trasmettiamo in allegato il Save the date all'importante evento di “Presentazione della ZES UNICA per le MARCHE", che avrà luogo Mercoledì 26 novembre, alle ore 16:30, ad Ancona, presso la Facoltà di Ingegneria dell'UNIVPM (Aula Magna di Ateneo “G. Bossi” – Via Brecce Bianche, 12).

Per l'evento è previsto l'ingresso libero, con richiesta di conferma di partecipazione al seguente link: https://www.regione.marche.it/PresentazioneZES


Per informazioni:
Tel: 071 806 2397- 3351286573
E-mail: presidenza.cerimoniale@regione.marche.it


Cordialmente

Il Direttore
Gianni Niccolò


 

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto per le imprese italiane l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro gli “eventi catastrofali”: alluvioni, inondazioni, esondazioni, sisma e frane.

Senza questa copertura, non sarà possibile accedere a contributi pubblici, non solo ad eventuali aiuti in presenza di danni causati  da tali eventi, ma in generale a tutte le agevolazioni comprese quelle che facilitano l’accesso al credito.

L’entrata in vigore della normativa è prevista per il 31 marzo 2025, ma, data la complessità della questione, non sono escluse ulteriori proroghe.

L’evento offrirà un’analisi dettagliata degli aspetti normativi, delle implicazioni economiche e delle soluzioni tecniche disponibili. Sarà un’occasione per comprendere gli impatti sulle imprese e per discutere le possibili strategie aziendali per adattarsi a questo nuovo contesto.


PROGRAMMA

Saluti
Paolo Ceci - Presidente della Piccola Industria di Confindustria Macerata e Confindustria Marche
Maddalena Lepretti - Responsabile Territoriale Corporate Marche Abruzzo - BPER Banca
Andrea Castelli - Responsabile Commerciale Territoriale - Area Adriatica - UNIPOL

Intervento
LE POLIZZE SUI RISCHI CATASTROFALI
E L’IMPATTO PER LE IMPRESE

Alessandro Lombardi - Responsabile Linea Aziende Unipol

Q&A

Conclusioni


Al termine seguirà aperitivo di networking.


Clicca qui per iscriverti


INFORMAZIONI

Naida Costantini
e-mail: costantini@confindustriamacerata.it
Tel: 0733 279654

Lorenzo Giampaoli
e-mail: giampaoli@confindustriamacerata.it
Tel: 0733 279692


Il Direttore
Gianni Niccolò

CREDITO D’IMPOSTA PUBBLICITÀ – PRENOTAZIONE 2025

Scade il 31.03.2025 la presentazione della comunicazione per la prenotazione del credito d’imposta sulle spese di pubblicità del 2025

Scade il 31 marzo 2025 il termine per la presentazione della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare a carattere “prenotativo” sulle spese di pubblicità del 2025

La comunicazione va effettuata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel) utilizzando l’apposito modello.

Come per il 2024:

  • sono agevolabili solo gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line[1]
  • il credito d’imposta viene concesso nella misura del 75% del valore incrementale[2] degli investimenti effettuati rispetto all’investimento dell’anno precedente
  • per accedere all’agevolazione l’incremento rispetto all’anno precedente deve essere almeno  dell’1%.

Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

La “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” relativa agli investimenti effettuati nel 2025 dovrà essere presentata dal 9 gennaio al 9 febbraio 2026.

Per informazioni: Naida Costantini – 0733279654 – costantini@confindustriamacerata.it

Cordiali saluti

Il Direttore

Gianni Niccolò

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[1] Si ricorda che gli investimenti sulla stampa anche on line sono ammissibili a condizione che:
- la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

- la testata sia dotata della figura del direttore responsabile.

[2] Si ricorda che non è possibile accedere al credito l’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero, come prescritto dal Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento di cui al D.P.C.M. n. 90 del 16 maggio 2018, che ha disciplinato la misura.

Sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, pertanto, oltre che i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio.

 

Dal 9 gennaio 2025 al 10 febbraio 2025 dovrà essere presentata la dichiarazione relativa agli investimenti effettuati.

 Si ricorda che i soggetti che hanno presentato la "comunicazione per l’accesso" al bonus pubblicità per l'anno 2024, per confermare la "prenotazione" devono,  inoltrare la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" dal 9 gennaio 2025 al 10 febbraio 2025, termine prorogato dal provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 20 dicembre 2024 in quanto la scadenza prevista,  9 febbraio, cade di domenica.

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

In allegato il modello e le relative istruzioni alla compilazione.

Si ricorda che il bonus è concesso nel limite massimo dello stanziamento annuale e nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti “de minimis”, l’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente e l’elenco dei beneficiari saranno stabiliti con provvedimento del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, che sarà pubblicato sul sito dello stesso Dipartimento.
Una volta quantificata, l’agevolazione sarà fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (codice tributo “6900”), da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi.

Per informazioni: Naida Costantini – 0733/279654 -331-1907180 – costantini@confindustriamacerata.it

 

Cordiali saluti

Il Direttore

Gianni Niccolò

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