Fisco

Fisco (32)

Fisco

Fare impresa ha sempre risvolti sociali, è un’attività che deve continuamente essere ri-orientata anche nei suoi rapporti con lo Stato.


Per crescere e svilupparsi, oggi più che mai, le imprese hanno necessità di supporto e consulenza fiscale, di essere assistite nei numerosi e complessi adempimenti.

Affianchiamo le imprese associate con attività di informazione e con l’organizzazione di seminari ed incontri per aggiornarle delle novità fiscali e per dare indicazioni indispensabili nei diversi adempimenti e dichiarazioni, nel rispetto delle scadenze.

La fiscalità può anche essere una risorsa, se ben pianificati gli strumenti e le agevolazioni possono finanziare gli investimenti in innovazione, trasformazione digitale e sostenibilità.

Il decreto Milleproroghe stanzia 11,7 milioni di euro per il 2024

Il decreto Milleproroghe 2024[1] ha esteso al 2024 le esenzioni previste dal comma 2 dell’art. 46 della legge istitutiva della Zona Franca Sisma Centro Italia[2].

In particolare le esenzioni prorogate per  il 2024 sono:

  1. esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
  2. esenzione dall’Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000, riferito al valore della produzione netta;
  3. esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l'esercizio dell'attività economica;
  4. esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Le agevolazioni sono concesse in regime de-minimis.

La dotazione a disposizione, 11,7 milioni di euro, deriva dalle economie provenienti dai precedenti bandi emanati per la Zfu.

Con una circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy saranno definite le modalità operative per accedere all’agevolazione e la finestra di apertura del portale per la presentazione delle domande.

In allegato l'articolo 17 ter del Decreto Milleproroghe.

Per informazioni: Naida Costantini, 0733/27961 – costantini@confindustriamacerata.it

Cordiali saluti

Il Direttore

Gianni Niccolò

 

[1] Si veda l’articolo 17 ter del D.L 215/2023 convertito in legge 18/2024 (pubblicata nella Gu 49 del 28/02/2024)

[2] Si veda l’art. 46, comma 2, del D.l 50/2017 convertito in legge 96/2017

La Manovra di Bilancio 2024, in considerazione del difficile contesto economico di stagnazione e di (ancora) elevata inflazione, reca diverse disposizioni volte alla riduzione del prelievo fiscale e contributivo sui soggetti titolari di reddito fisso, quali lavoratori dipendenti pubblici e privati. Nel corso del 2023 è stato, altresì, avviato il cantiere della riforma fiscale che, tra i diversi interventi, dovrà operare una revisione delle regole IRPEF di tassazione dei redditi di lavoro dipendente, con rilevante impatto sugli adempimenti cui le imprese sono tenute in qualità di sostituti di imposta. Infine, con l’approvazione del decreto delegato in materia di fiscalità internazionale sono state apportate importanti modifiche al regime fiscale di attrazione di personale dall’estero (i cosiddetti “lavoratori impatriati”). Nell’evento organizzato dall’Area Politiche fiscali e dall’Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria, con il supporto di SFC e la preziosa partecipazione di rappresentanti dell’INPS e di esponenti del mondo professionale, si procederà a una prima disamina delle predette misure contenute nella Manovra di Bilancio e a un confronto sulle principali criticità e sulle questioni poste dalle imprese.

Nel merito il webinar affronterà i seguenti argomenti:

  • Esonero sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori dipendenti (prima analisi della circolare INPS n. 11/2024);
  • Modifiche dei nuovi limiti di non imponibilità ai fini fiscali e previdenziali dei benefit erogati ai dipendenti (art. 1, commi 16 e 17 Legge di Bilancio 2024);
  • Riforma IRPEF (art. 5, lettera e, Legge n. 111/2023, cd. Legge delega);
  • Nuovo regime fiscale per i cosiddetti “lavoratori impatriati” (art. 5 DLGS n. 209/2023).

 

 

In allegato il programma dei lavori con, all’interno, il link ed il QR-Code per l’adesione. La partecipazione è gratuita

Per informazioni: Naida Costantini - 073327961 - costantini@confindustriamacerata.i

 

Cordiali saluti

Il Direttore

Gianni Niccolò

Dal 9 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024 dovrà essere presentata la dichiarazione relativa agli investimenti effettuati.

Si ricorda che i soggetti che hanno presentato la "comunicazione per l’accesso" al bonus pubblicità per l'anno 2023, per confermare la "prenotazione" devono,  inoltrare la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" dal 9 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024.

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

In allegato il modello e le relative istruzioni alla compilazione.

Si ricorda che il bonus è concesso nel limite massimo dello stanziamento annuale e nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti “de minimis”, l’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente e l’elenco dei beneficiari saranno stabiliti con provvedimento del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, che sarà pubblicato sul sito dello stesso Dipartimento.
Una volta quantificata, l’agevolazione sarà fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (codice tributo “6900”), da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi.

Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 -331-1907180 – costantini@confindustriamacerata.it

Cordiali saluti

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò


Gentile Associata/o

Confindustria Macerata è lieta di invitarLa al convegno "L'attuazione della delega fiscale: cosa cambia per i professionisti e le imprese", organizzato in collaborazione con l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Macerata e Camerino, che avrà luogo Sabato 18 Novembre 2023, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso l'Hotel Cosmopolitan di Civitanova Marche.

 

Per confermare la propria presenza è necessario rivolgersi al seguente contatto:

comunicazione@confindustriamacerata.it

 

Cordiali saluti

Il Direttore
Gianni Niccolò

 

Il Dl 145/2023 posticipa al 30 giugno 2024 il termine per aderire alla sanatoria

Il Dl 145/2023 [1] posticipa dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine per presentare l’istanza di adesione alla sanatoria sul credito d’imposta ricerca e sviluppo 2015-2019 e riversare i crediti senza sanzioni né interessi.

Anche i termini per il riversamento sono rinviati come segue:

  • 16/12/2024 per il riversamento in unica soluzione o per il versamento della prima rata nei casi in cui sia possibile la rateizzazione
  • 16/12/2025 per la seconda rata e 16/12/2026 per la terza rata nei casi in cui sia possibile la rateizzazione
  • In caso di rateizzazione gli interessi legali da aggiungere alla seconda e terza rata, decorrono dal 17 dicembre 2024.

Lo stesso decreto proroga i termini di accertamento per gli anni 2016 e 2017.

Grazie alla proroga le imprese interessate  potranno decidere, se aderire o meno alla sanatoria, valutando anche la possibilità di accedere alla certificazione, il cui Dpcm di attuazione non è ancora stato pubblicato in Gu e per la quale sono previste delle linee guida che dovranno essere emesse entro il 31 dicembre 2023.

Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733279654 – costantini@confindustriamacerata.it

Cordiali saluti

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

[1] Si veda l’art. 5 del D.L. 145/2023 pubblicato in GU n.244 del 18-10-202

Continua il ciclo di incontri gratuiti presso la sede di Confindustria Macerata (Via Weiden 35 - Macerata) con il quale far conoscere alle imprese le modalità di svolgimento delle verifiche fiscali ed i propri diritti e doveri.

La conoscenza delle regole e delle procedure, nell’ambito di un rapporto di leale e corretta collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuente, consente di evitare errori che possono compromettere l’attività difensiva dell’impresa qualora, al termine del controllo, vengano evidenziate criticità e si istauri un contenzioso.

Il terzo ed ultimo incontro si terrà il 26 ottobre 2023 dalle ore 15.30 alle ore 17. Di seguito il programma

Avv. Renato Braconi
- LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE: TUTELA DELLA PRIVACY E REGOLE DI CONDOTTA

Prof. Giuseppe Rivetti 
- GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON IL PROCESSO TRIBUTARIO

RELATORI

Prof. Giuseppe Rivetti
Docente di Diritto tributario presso il Dipartimento di Giurisprudenza e di Fiscalità d’impresa, Pianificazione fiscale internazionale presso il Dipartimento di Economia e Diritto - Università degli Studi di Macerata
Presidente del Corso di Laurea in Scienze Sociali – Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata.
Avvocato. Revisore legale
Direttore della Collana di Diritto tributario “Impresa & territorio” - Edizioni Università di Macerata.
Membro dell’Associazione Italiana dei Professori e degli studiosi di Diritto tributario (AIPSDT)
Pubblicazione scientifica di riferimento: G. Rivetti, Il disordine tributario, Giappichelli, Torino, 2022, pp. X, 218.
 
Avv. Renato Braconi
Avvocato Fiscalista. Tributarista del Foro di Macerata
Analista procedure operative Guardia di Finanza

Nel primo incontro introduttivo il Professor Giuseppe Rivetti, docente di Diritto Tributario di Unimc, ha introdotto alcuni concetti chiave dell’ordinamento tributario, dall’abuso di diritto all’onere della prova, per poi soffermarsi sull’importanza della tenuta ordinata e corretta della contabilità aziendale. Ha quindi fornito i primi spunti sui diritti del contribuente in caso di accesso nei locali produttivi e presso il domicilio dell’imprenditore. 

L’avvocato Renato Braconi, tributarista ed esperto nelle procedure della Guardia di Finanza, ha sottolineato come la forte digitalizzazione, che sta interessando anche le amministrazioni finanziarie, riduce sensibilmente i tempi a disposizione delle aziende per rispondere alle richieste di informazioni. Ne consegue la necessità di agire sui modelli organizzativi aziendali e documentare con precisione ogni avvenimento d’interesse fiscale, in particolare relazioni e perizie in materia agevolativa, per poter rispondere correttamente e nei tempi richiesti. L’avvocato Braconi ha poi fatto una carrellata sugli strumenti d’intelligence a disposizione dell’amministrazione finanziaria per individuare i soggetti a rischio con un focus sulle banche dati.

Nel secondo incontro il Prof. Rivetti si è concentrato sul ruolo del Garante del contribuente mentre l'Avvocato Braconi ha illustrato l'iter di svolgimento della verifica, dall'accesso alla conclusione .

Gli incontri sono gratuiti e riservati alle aziende associate a Confindustria Macerata.

Per aderire clicca qui 

 

INFO:
Dott.ssa Naida Costantini
Area Fisco e Finanza
tel. 0733 279654 - email: costantini@confindustriamacerata.it


Il Direttore
Gianni Niccolò

 

 

 

Istruzioni per l’indicazione dei crediti nel quadro RU di Unico 2023

I crediti d’imposta energia e gas devono essere indicati nel quadro Ru di Unico 2023.

Per ogni credito deve essere compilato un distinto modulo.

Di seguito si forniscono indicazioni per la compilazione dei righi:

  • RU 1 – Indicare il codice del credito reperibile nella tabella allegata
  • RU 5 – Colonna 3 – Indicare l’importo del credito maturato nel periodo di riferimento del codice
  • RU 6 – Indicare l’importo del credito utilizzato in compensazione nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione (2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare)
  • Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
  • Il rigo RU12, colonna 2, l’ammontare dell’eventuale credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra l’importo di rigo RU5, colonna 3, e la l’importo indicato nel rigo RU6.

Le istruzioni UNICO 2023 richiedono la compilazione del quadro RU per i crediti relativi al primo trimestre 2023, solo per i soggetti con periodo d’imposta che termina successivamente al 31/12/2022.

Con l’occasione si ricorda che i crediti d’imposta energia e gas elencati nella tabella allegata non sono “Aiuti di Stato”, pertanto per tali agevolazioni non è prevista la compilazione del rigo RS401 “Aiuti di Stato”.

Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it

Cordiali saluti

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

Continua il ciclo di incontri gratuiti presso la sede di Confindustria Macerata (Via Weiden 35 - Macerata) con il quale far conoscere alle imprese le modalità di svolgimento delle verifiche fiscali ed i propri diritti e doveri.

La conoscenza delle regole e delle procedure, nell’ambito di un rapporto di leale e corretta collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuente, consente di evitare errori che possono compromettere l’attività difensiva dell’impresa qualora, al termine del controllo, vengano evidenziate criticità e si istauri un contenzioso.

Le prossime date:

  • 12 ottobre 2023 - ore 15.30
  • 26 ottobre 2023 - ore 15.30

Nel primo incontro introduttivo il Professor Giuseppe Rivetti, docente di Diritto Tributario di Unimc, ha introdotto alcuni concetti chiave dell’ordinamento tributario, dall’abuso di diritto all’onere della prova, per poi soffermarsi sull’importanza della tenuta ordinata e corretta della contabilità aziendale. Ha quindi fornito i primi spunti sui diritti del contribuente in caso di accesso nei locali produttivi e presso il domicilio dell’imprenditore.

L’avvocato Renato Braconi, tributarista ed esperto nelle procedure della Guardia di Finanza, ha sottolineato come la forte digitalizzazione, che sta interessando anche le amministrazioni finanziarie, riduce sensibilmente i tempi a disposizione delle aziende per rispondere alle richieste di informazioni. Ne consegue la necessità di agire sui modelli organizzativi aziendali e documentare con precisione ogni avvenimento d’interesse fiscale, in particolare relazioni e perizie in materia agevolativa, per poter rispondere correttamente e nei tempi richiesti. L’avvocato Braconi ha poi fatto una carrellata sugli strumenti d’intelligence a disposizione dell’amministrazione finanziaria per individuare i soggetti a rischio con un focus sulle banche dati.

Gli incontri sono gratuiti e riservati alle aziende associate a Confindustria Macerata.

Per aderire clicca qui 

Di seguito il programma degli incontri del 12 e 26 ottobre.
 

INFO:
Dott.ssa Naida Costantini
Area Fisco e Finanza
tel. 0733 279654 - email: costantini@confindustriamacerata.it


Il Direttore
Gianni Niccolò

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12 OTTOBRE 2023 - ore 15.30 - 17.00

Avv. Renato Braconi
- LA PREPARAZIONE DELLA VERIFICA: IL FOGLIO DI SERVIZIO E L’ORDINE D’ACCESSO
- I POTERI ESERCITABILI DA PARTE DEI VERIFICATORI
- AVVIO, ESECUZIONE E CONCLUSIONE DELLA VERIFICA

Prof. Giuseppe Rivetti 
- STRATEGIA DIFENSIVA E STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE 
- IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE

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26 OTTOBRE 2023 - ore 15.30 - 17.00
 

Avv. Renato Braconi
- LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE: TUTELA DELLA PRIVACY E REGOLE DI CONDOTTA

Prof. Giuseppe Rivetti 
- GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON IL PROCESSO TRIBUTARIO

CONCLUSIONI
 
Al termine di ogni incontro, dibattito e Q&A

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RELATORI


Prof. Giuseppe Rivetti
Docente di Diritto tributario presso il Dipartimento di Giurisprudenza e di Fiscalità d’impresa, Pianificazione fiscale internazionale presso il Dipartimento di Economia e Diritto - Università degli Studi di Macerata
Presidente del Corso di Laurea in Scienze Sociali – Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata.
Avvocato. Revisore legale
Direttore della Collana di Diritto tributario “Impresa & territorio” - Edizioni Università di Macerata.
Membro dell’Associazione Italiana dei Professori e degli studiosi di Diritto tributario (AIPSDT)
Pubblicazione scientifica di riferimento: G. Rivetti, Il disordine tributario, Giappichelli, Torino, 2022, pp. X, 218.
 
Avv. Renato Braconi
Avvocato Fiscalista. Tributarista del Foro di Macerata
Analista procedure operative Guardia di Finanza

 

 

On line la Circolare AdE 23/E del 1° agosto 2023

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare interpretativa della norma del Decreto Lavoro[1] che stabilisce, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del (TUIR).

Di seguito i principali chiarimenti.

Ambito oggettivo

  • Il limite di esclusione dal reddito previsto dall’articolo 51 comma 3, prima parte del terzo periodo, viene elevato da 258,23 a 3.000 euro limitatamente al periodo d’imposta 2023
  • Sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche “le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale[2]
  • La norma agevolativa in commento produce effetto di detassazione non solo ai fini dell’imposizione ordinaria Irpef ma anche in relazione all’imposta sostitutiva nell’ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi[3]

 Ambito soggettivo

  • L’innalzamento del limite si applica ai lavoratori dipendenti ed ai percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, del Tuir ossia che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (euro 4.000 per il figli di età non superiore a 24 anni)[4].
  • I fringe benefit in oggetto possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.
  • L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore titolare di reddito dipendente o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico. Pertanto due genitori lavoratori potranno usufruire di un limite complessivo di 6mila euro
  • L’agevolazione spetta anche nel caso di figli fiscalmente a carico per i quali non si fruisce delle detrazioni fiscali ma dell’assegno unico e universale (AUU)
  • L’agevolazione spetta ad entrambi i genitori anche qualora gli stessi si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato
  • Per i lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati senza figli fiscalmente a carico si continua ad applicare l’ordinario limite di euro 258,23 per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e l’esenzione non è applicabile ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas
  • In caso di superamento del limite di 3.000 euro l’intero valore rientrerà nell’imponibile fiscale e contributivo

Modalità di applicazione

  • L’agevolazione riguarda l’intero periodo d’imposta 2023, ne consegue che l’ammontare complessivo dei fringe benefit deve tener conto anche di quelli erogati già dall’inizio del 2023
  • L’agevolazione è applicabile solo previa dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico
  • La dichiarazione può essere effettuata con modalità concordate tra datore di lavoro e lavoratore
  • Il datore di lavoro deve conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti
  • I lavoratori per i quali vengono meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché i figli hanno, successivamente alla predetta dichiarazione, conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti per essere considerati fiscalmente a carico nell’anno 2023) sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta. Quest’ultimo recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
  • La soglia di 3.000 euro è applicabile previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. Sul punto l’Agenzia, tuttavia, specifica che l’agevolazione potrà essere riconosciuta anche prima che si provveda all’informativa, a condizione che la stessa sia fornita entro l’anno.
  • L’agevolazione è ulteriore rispetto all’esenzione di 200 euro prevista per i buoni benzina. Ne consegue che i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per buoni benzina e un valore di euro 3.000 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it

 

Cordiali saluti

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

 

[1] Art. 40 del Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (cd. Decreto Lavoro), rubricato «Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85,

[2] In merito all’estensione delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, l’Agenzia rinvia ai chiarimenti contenuti nel paragrafo 2.1 della circolare 4 novembre 2022, n. 35/E.  In particolare la circolare 23 ribadisce che le somme pagate per le utenze nel 2023 che si riferiscono a consumi 2022, già rimborsate per effetto del decreto Aiuti-bis, non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione.

[3] Si ricorda che la sostituzione dei premi di risultato e degli utili, potenzialmente assoggettabili a imposta sostitutiva, con beni e servizi o somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche può avvenire solo qualora i contratti aziendali o territoriali prevedano la sostituibilità con benefit (si veda circolare AdE del 15 giugno 2016, n. 28/E, paragrafo 3)

[4] Si ricorda che, in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, nella specie, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023

Lo scorso 31 Marzo il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha emanato la circolare 156351 attuativa dell’agevolazione prevista dal legge di bilancio per il 2023

Come noto con la legge di bilancio[1] le agevolazioni previste dall’art. 46, DL n. 50/2017 (c.d. ZFU “Sisma Centro Italia”), sono state prorogate per il 2023, in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo, regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2021 e già beneficiari dell’agevolazione, nell’ambito dei precedenti bandi emanati[2].

Di seguito si evidenziano le ISTRUZIONI PER ACCEDERE AL NUOVO BANDO 2023

Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – tel. 0733279654 – costantini@confindustriamacerata.it

Cordiali saluti

Il direttore

Dott. Gianni Niccolò    

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  1. Dotazione per il nuovo bando

Euro 58.800.000,00.

 

  1. Soggetti beneficiari

Le imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo, regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2021 e già beneficiari dell’agevolazione, nell’ambito dei precedenti bandi emanati.

Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:

  • svolgono, alla data di presentazione dell’istanza, un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007, come risultante dal certificato camerale e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016;
  • alla data di pubblicazione della presente circolare, hanno fruito delle predette agevolazioni in misura inferiore o uguale al 30% dell’aiuto complessivamente ottenuto;
  • alla data di presentazione dell’istanza, non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, ivi incluse quelle di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto legge 50/2017.

 

  1. Requisiti di accesso alle agevolazioni

Ai fini dell’accesso alle nuove agevolazioni, i soggetti già beneficiari devono inviare nuova istanza confermando il mantenimento dei pertinenti requisiti già dichiarati in occasione dei precedenti bandi, così come eventualmente variati o aggiornati per effetto di comunicazioni di variazione trasmesse al Ministero e da questo approvate.

 

  1. Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle esenzioni fiscali e contributive previste dall’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017[3].

Le agevolazioni sono concesse in regime de-minimis.

Le predette agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per il periodo di imposta 2023. NB – Le esenzioni fiscali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell’articolo 46, del decreto-legge 50/2017 (si veda nota 3), sono riconosciute alle sole imprese e ai professionisti; i titolari di reddito di lavoro autonomo, non rientranti nella definizione di professionisti, possono beneficiarie esclusivamente dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui alla successiva lettera d) del citato riferimento normativo.

 

  1. Modalità e termini di presentazione delle istanze

Le istanze devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica[4] sulla base dei fac-simile di modello riportati nell’allegato n. 1. Ciascun soggetto può presentare una sola istanza di accesso.

L’indirizzo telematico riconducibile alla predetta procedura informatica sarà reso disponibile sul sito del Ministero in prossimità dell’apertura dello sportello agevolativo.

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 2 maggio 2023 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 20223 Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.

Si evidenzia che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.

 

Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni, il soggetto richiedente deve dichiarare:

  1. i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni di cui al paragrafo 8, tali configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica”;
  2. i termini del proprio esercizio finanziario, che dovrà coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare;
  3. se è destinatario di aiuti richiamati all’articolo 10 del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2017, n. 175;
  4. il reddito d’impresa al lordo delle perdite pregresse, ovvero di lavoro autonomo nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, riportato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di invio della medesima istanza;
  5. l’importo dell’agevolazione richiesta, determinato dal soggetto istante tenendo conto della previsione circa gli importi a carico del medesimo soggetto per imposte e contributi previdenziali di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 con riferimento ai periodi di imposta ammissibili ad agevolazione, nonché di eventuali aiuti ottenuti dalla stessa impresa a titolo di de minimis;
  6. i dati e le informazioni necessarie per constatare l’assenza delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ovvero il sussistere di condizioni previste dalla legge comportanti l’incapacità a beneficiare si agevolazioni finanziarie pubbliche.

 

  1. Modalità di concessione delle agevolazioni

Tenuto conto dei limiti previsti dai regolamenti de-minimis, l’agevolazione concedibile a ciascun beneficiario è determinata dal Ministero, tenuto conto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili con le seguenti modalità:

  1. il 40% delle risorse disponibili è ripartito, al fine di assicurare una quota minima di risorse per l’efficacia dello strumento e la produzione di ricadute nel territorio della zona franca urbana, in egual misura tra tutti i soggetti beneficiari, accantonando eventuali eccedenze dovute al superamento del limite di aiuti de-minimis;
  2. il 60% delle risorse disponibili, unitamente alle somme eventualmente non distribuite a seguito del riparto di cui alla lettera a), è ripartito, al fine di tener conto del fabbisogno e della capacità di potenziale utilizzo delle agevolazioni da parte dei beneficiari, in funzione del rapporto tra il reddito d’impresa, ovvero di lavoro autonomo nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, registrato da ciascun soggetto beneficiario e la somma dei medesimi redditi registrati da tutti i soggetti beneficiari della zona franca urbana.

 

L’agevolazione concedibile a ciascun beneficiario è pari al minore tra l’importo risultante dall’applicazione del riparto e l’importo richiesto in sede d’istanza.

 Successivamente alla registrazione dell’aiuto individuale sul Registro Nazionale degli Aiuti, il Ministero adotta un provvedimento di concessione delle agevolazioni cumulativo per tutti i soggetti beneficiari, il quale, è pubblicato anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it).

 

  1. Informazioni antimafia

Laddove previsto dalla vigente normativa, il Ministero provvede ad inoltrare alla competente Prefettura–UTG, mediante banca dati nazionale unica antimafia, la richiesta di informazioni circa l’eventuale sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni o di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. In tali casi, l’efficacia del provvedimento di concessione delle agevolazioni è sottoposta a condizione risolutiva, ai sensi del comma 3 dell’articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, in attesa del rilascio dell’informazione antimafia recante l’attestazione dell’insussistenza di condizioni interdittive.

 

  1. Modalità di fruizione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ivi incluso il codice tributo appositamente istituito dall’Agenzia delle entrate.

Sul punto, si rinvia alla circolare AdE n. 39/E del 24 dicembre 2013, paragrafo 3, che fornisce indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle analoghe agevolazioni previste a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana dell’Aquila.

Le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione concessa, così come determinato dal Ministero.

Al fine di consentire la fruizione dell’esenzione delle imposte sui redditi anche ai soci delle società “trasparenti”, nonché ai collaboratori/coadiuvanti di imprese familiari nonché ai soci delle associazioni professionali (cd studi associati) in conformità con quanto indicato nella citata circolare n. 39/E del 24 dicembre 2013 dell’Agenzia delle entrate, paragrafo 4, le imprese/associazioni professionali interessate possono indicare i dati identificativi di ciascun socio ovvero collaboratore/coadiuvante, compreso il relativo codice fiscale, nell’istanza.

 

  1. Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario

I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Allegati:

  1. Circolare Mise 156351 del 31/03/2023
  2. Allegato 1 – Modello d’istanza per i soggetti già beneficiari delle agevolazioni Zfu
  3. Allegato 2 – Oneri informativi

 

[1] Si veda il comma 746 dell’articolo 1 della legge 197 del 29 dicembre 2022

[2] Circolari attuative del Mise n. 99473 del 4 agosto 2017, n. 144220 del 5 marzo 2018, n. 243317 del 6 giugno 2019, n. 100050 del 29 marzo 2021 e n. 120680 del 28 marzo 2022

[3] Art 46, comma 2, dl 50/2017:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante  dallo svolgimento dell'attività svolta all'impresa nella zona  franca  fino a concorrenza, per ciascun  periodo  di  imposta, dell'importo di 100.000 euro  riferito  al  reddito  derivante  dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della   produzione   netta   derivante   dallo   svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e  utilizzati  per  l'esercizio  dell'attività economica;

d) esonero dal  versamento   dei   contributi   previdenziali   e assistenziali,  con  esclusione   dei   premi   per   l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei  datori  di  lavoro,  sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero  di  cui  alla  presente lettera spetta,  alle  medesime  condizioni,  anche  ai  titolari  di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

 

[4] L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai titolari di reddito di lavoro autonomo. Il rappresentante legale dell’impresa o il lavoratore autonomo, previo accesso alla procedura tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica. In fase di compilazione dell’istanza, la procedura informatica consente, rispetto alle sole imprese, di verificare la sussistenza di alcuni dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni. Tali accertamenti sono effettuati mediante consultazione ed elaborazione dei dati estratti in modalità telematica dal Registro delle imprese, il registro pubblico informatico tenuto dalle Camere di Commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni.

L’esito di tali accertamenti, qualora negativo, è bloccante e ostativo alla finalizzazione della presentazione dell’istanza. Pertanto, si invitano le imprese interessate, al fine di consentire agli enti preposti di effettuare le eventuali variazioni in tempo utile, a verificare tempestivamente la propria posizione, anche per il tramite della procedura informatica, con particolare riferimento alle informazioni risultanti dal certificato camerale.

Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto proponente è richiesto il possesso di una PEC attiva. Per le imprese, la registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione della domanda e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica. Per i professionisti, la PEC deve risultare censita nell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Per i soggetti istanti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo zfu@pec.mise.gov.it. La richiesta, che potrà essere inoltrata a partire dalle ore 10:00 del 26 aprile 2023 ed entro le ore 10:00 del 16 maggio 2023, deve essere corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione del soggetto istante, del suo legale rappresentante e dell’eventuale delegato alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.

 

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