Fisco (37)
Fisco
Fare impresa ha sempre risvolti sociali, è un’attività che deve continuamente essere ri-orientata anche nei suoi rapporti con lo Stato.
Per crescere e svilupparsi, oggi più che mai, le imprese hanno necessità di supporto e consulenza fiscale, di essere assistite nei numerosi e complessi adempimenti.
Affianchiamo le imprese associate con attività di informazione e con l’organizzazione di seminari ed incontri per aggiornarle delle novità fiscali e per dare indicazioni indispensabili nei diversi adempimenti e dichiarazioni, nel rispetto delle scadenze.
La fiscalità può anche essere una risorsa, se ben pianificati gli strumenti e le agevolazioni possono finanziare gli investimenti in innovazione, trasformazione digitale e sostenibilità.
SBLOCCO DELLE COMPENSAZIONI DEI CREDITI D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0, R&S, INNOVAZIONE E DESIGN
Scritto da Naida CostantiniDisponibili sul sito del Gse i modelli per le comunicazioni
Dalle ore 12 di lunedì 29 aprile è possibile compilare i modelli di comunicazione per compensare i crediti d’imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0.
I modelli sono stati approvati dal Mimit con decreto direttoriale del 24 aprile 2024.
Come noto, si vedano news del 10/04/2024, 15/04/2024 e 16/04/2024, l’invio di tali modelli consente alle imprese la compensazione dei crediti d’imposta, sospesa con la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 68/E del 12 aprile 2024.
Il decreto prevede due distinti modelli:
- Modulo 1 per gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese ;
- Modulo 2 per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
Una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l’esecuzione del Javascript. Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (vedi sito AGID).
Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite pec all’’indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it .
Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.
Il Gse precisa, inoltre che l'oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:
- Nel caso di comunicazione preventiva: “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa";
- Nel caso di comunicazione di completamento: “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa".
Per informazioni: Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Allegati:
- Decreto direttoriale del 24/04/2024
- Modulo 1 pdf
- Modulo 2 pdf
Cordiali saluti
Il Direttore
Gianni Niccolò
Compensazioni crediti 4.0. - pubblicata FAQ Agenzia delle Entrate
Scritto da Naida CostantiniVi segnaliamo che, poco fa, anche a seguito delle sollecitazioni di Confindustria Nazionale, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una FAQ (consultabile a questo link) in merito alla compensazione dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1, commi 1056 e 1057, L. n. 178/2020, alla luce della recente Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024.
Con la FAQ in oggetto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, chiarendo che, con riferimento ai crediti di cui ai commi 1056 e 1057, anche se l’interconnessione è avvenuta nel 2023 o nel 2024, è comunque possibile utilizzare in compensazione il relativo credito tramite modello F24, con codice 6936, indicando quale “anno di riferimento” l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.
Si ricorda che i crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:
- dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
In entrambi i casi, chiarisce l'Agenzia, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e - quale anno di riferimento - l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.
Per informazioni: Naida Costantini - 0733/279654 - costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
Crediti d’imposta 4.0, R&S, Innovazione tecnologica e design: i codici tributo “sospesi”
Scritto da Naida CostantiniL’Agenzia delle Entrate elenca le compensazioni sospese fino all’adozione dei modelli per le comunicazioni
Come noto, a decorrere dal 30 marzo 2024, l’art. 6 del Dl 39/2024 (si veda news del 10 aprile 2024), introduce un obbligo di comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in via preventiva e a consuntivo, per la fruizione dei crediti d’imposta sui beni 4.0 e sulle attività di R&S, Innovazione tecnologica, design/ideazione estetica,.
L’obbligo di invio della comunicazione a consuntivo, con conseguente sospensione della possibilità di utilizzo del credito in compensazione, viene previsto anche per:
- gli investimenti in beni 4.0 e attività di r&s, Innovazione tecnologica e design/ideazione estetica realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 marzo 2024 (giorno precedente all’entrata in vigore del decreto)
- gli investimenti in beni 4.0 relativi al 2023 e non ancora fruiti al 30 marzo 2024
Con risoluzione 19/E del 12/04/2024 l’Agenzia delle Entrate specifica i crediti d’imposta il cui utilizzo in compensazione è “sospeso” in attesa dell’’emanazione del decreto direttoriale che adotterà il modello per effettuare le previste comunicazioni.
I crediti d’imposta interessati dalla sospensione sono quelli per i quali sono stati individuati i seguenti codici tributo:
- “6936”, denominato “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”;
- “6937”, denominato “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all' allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”;
- “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;
- “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
- “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
Per i crediti d’imposta in argomento è sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:
- per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024 (per anno di riferimento si intende l’anno di interconnessione dei beni[1])
- per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024 (per anno di riferimento si intende l’anno di maturazione del credito[2]).
Per informazioni:
- Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustrimacerata.it
- Anna Ruffini – 0733/279651 – a.ruffini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Gianni Niccolò
[1] Si veda la risoluzione 3 del 13/01/2021 che istituisce i codici.
[2] Si veda la risoluzione 13 del 01/03/2021 che istituisce i codici.
Comunicazione preventiva e consuntiva per la fruizione dei crediti d’imposta 4.0, r&s, Innovazione tecnologica, design/ideazione estetica.
Scritto da Naida CostantiniPer la fruizione dei crediti d’imposta maturati sui beni 4.0 e sulle attività di R&S, Innovazione tecnologica, design/ideazione estetica, il Decreto Salva-Conti[1] introduce, a decorrere dal 30 marzo 2024, l’obbligo di comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in via preventiva e a consuntivo.
Per effetto di tale disposizione le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
Al completamento degli investimenti o delle attività di r&s, Innovazione tecnologica e design/ideazione estetica dovrà essere inviata una seconda comunicazione telematica (a consuntivo) per aggiornare o confermare gli importi indicati a preventivo.
L’invio della comunicazione a consuntivo è prevista anche per:
- gli investimenti in beni 4.0 e attività di r&s, Innovazione tecnologica e design/ideazione estetica realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 marzo 2024 (giorno precedente all’entrata in vigore del decreto)
- gli investimenti in beni 4.0 relativi al 2023 e non ancora fruiti al 30 marzo 2024 (la comunicazione ex-post non è prevista per le attività di R&S, Innovazione tecnologica, design/ideazione estetica realizzate nel 2023). Per tali investimenti le compensazioni residue al 30 marzo 2024 sono bloccate in attesa dell’invio della comunicazione.
Le comunicazioni previste devono essere effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale Mise del 6 ottobre 2021 che dovrà essere appositamente aggiornato con un decreto direttoriale di prossima emanazione.
Per informazioni:
- Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustrimacerata.it
- Anna Ruffini – 0733/279651 – a.ruffini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Gianni Niccolò
[1] Si veda l’art.6 del Dl 39/2024 pubblicato in GU 75 del 29/03/2024
CREDITO D’IMPOSTA PUBBLICITÀ – PRENOTAZIONE 2024
Scritto da Naida CostantiniScade il 02.04.2024 la presentazione della comunicazione per la prenotazione del credito d’imposta sulle spese di pubblicità del 2024
Prorogato al 2 aprile 2024 il termine per la presentazione della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare a carattere “prenotativo” sulle spese di pubblicità del 2024
La comunicazione va effettuata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel) utilizzando l’apposito modello.
Come per il 2023:
- sono agevolabili solo gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line[1]
- il credito d’imposta viene concesso nella misura del 75% del valore incrementale[2] degli investimenti effettuati rispetto all’investimento dell’anno precedente
- per accedere all’agevolazione l’incremento rispetto all’anno precedente deve essere almeno dell’1%.
Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
La “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” relativa agli investimenti effettuati nel 2024 dovrà essere presentata dal 9 gennaio al 9 febbraio 2025.
Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
[1] Si ricorda che gli investimenti sulla stampa anche on line sono ammissibili a condizione che:
- la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- la testata sia dotata della figura del direttore responsabile.
[2] Si ricorda che non è possibile accedere al credito l’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero, come prescritto dal Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento di cui al D.P.C.M. n. 90 del 16 maggio 2018, che ha disciplinato la misura.
Sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, pertanto, oltre che i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio.
ZONA FRANCA URBANA SISMA CENTRO ITALIA – PROROGA PER IL 2024
Scritto da Naida CostantiniIl decreto Milleproroghe stanzia 11,7 milioni di euro per il 2024
Il decreto Milleproroghe 2024[1] ha esteso al 2024 le esenzioni previste dal comma 2 dell’art. 46 della legge istitutiva della Zona Franca Sisma Centro Italia[2].
In particolare le esenzioni prorogate per il 2024 sono:
- esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
- esenzione dall’Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000, riferito al valore della produzione netta;
- esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l'esercizio dell'attività economica;
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Le agevolazioni sono concesse in regime de-minimis.
La dotazione a disposizione, 11,7 milioni di euro, deriva dalle economie provenienti dai precedenti bandi emanati per la Zfu.
Con una circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy saranno definite le modalità operative per accedere all’agevolazione e la finestra di apertura del portale per la presentazione delle domande.
In allegato l'articolo 17 ter del Decreto Milleproroghe.
Per informazioni: Naida Costantini, 0733/27961 – costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Gianni Niccolò
[1] Si veda l’articolo 17 ter del D.L 215/2023 convertito in legge 18/2024 (pubblicata nella Gu 49 del 28/02/2024)
[2] Si veda l’art. 46, comma 2, del D.l 50/2017 convertito in legge 96/2017
WEBINAR - Legge di bilancio 2024 -Nuove regole per i Sostituti d’imposta (14 marzo 2024 - ore 10)
Scritto da Naida CostantiniLa Manovra di Bilancio 2024, in considerazione del difficile contesto economico di stagnazione e di (ancora) elevata inflazione, reca diverse disposizioni volte alla riduzione del prelievo fiscale e contributivo sui soggetti titolari di reddito fisso, quali lavoratori dipendenti pubblici e privati. Nel corso del 2023 è stato, altresì, avviato il cantiere della riforma fiscale che, tra i diversi interventi, dovrà operare una revisione delle regole IRPEF di tassazione dei redditi di lavoro dipendente, con rilevante impatto sugli adempimenti cui le imprese sono tenute in qualità di sostituti di imposta. Infine, con l’approvazione del decreto delegato in materia di fiscalità internazionale sono state apportate importanti modifiche al regime fiscale di attrazione di personale dall’estero (i cosiddetti “lavoratori impatriati”). Nell’evento organizzato dall’Area Politiche fiscali e dall’Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria, con il supporto di SFC e la preziosa partecipazione di rappresentanti dell’INPS e di esponenti del mondo professionale, si procederà a una prima disamina delle predette misure contenute nella Manovra di Bilancio e a un confronto sulle principali criticità e sulle questioni poste dalle imprese.
Nel merito il webinar affronterà i seguenti argomenti:
- Esonero sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori dipendenti (prima analisi della circolare INPS n. 11/2024);
- Modifiche dei nuovi limiti di non imponibilità ai fini fiscali e previdenziali dei benefit erogati ai dipendenti (art. 1, commi 16 e 17 Legge di Bilancio 2024);
- Riforma IRPEF (art. 5, lettera e, Legge n. 111/2023, cd. Legge delega);
- Nuovo regime fiscale per i cosiddetti “lavoratori impatriati” (art. 5 DLGS n. 209/2023).

In allegato il programma dei lavori con, all’interno, il link ed il QR-Code per l’adesione. La partecipazione è gratuita
Per informazioni: Naida Costantini - 073327961 - costantini@confindustriamacerata.i
Cordiali saluti
Il Direttore
Gianni Niccolò
Bonus pubblicità: invio delle dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno 2023
Scritto da Naida CostantiniDal 9 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024 dovrà essere presentata la dichiarazione relativa agli investimenti effettuati.
Si ricorda che i soggetti che hanno presentato la "comunicazione per l’accesso" al bonus pubblicità per l'anno 2023, per confermare la "prenotazione" devono, inoltrare la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" dal 9 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024.
Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).
In allegato il modello e le relative istruzioni alla compilazione.
Si ricorda che il bonus è concesso nel limite massimo dello stanziamento annuale e nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti “de minimis”, l’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente e l’elenco dei beneficiari saranno stabiliti con provvedimento del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, che sarà pubblicato sul sito dello stesso Dipartimento.
Una volta quantificata, l’agevolazione sarà fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (codice tributo “6900”), da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi.
Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 -331-1907180 – costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
Convegno - "L'attuazione della delega fiscale: cosa cambia per i professionisti e le imprese" - 18 novembre 2023 - Hotel Cosmopolitan - Civitanova Marche
Scritto da Alessandro Melchiorri
Gentile Associata/o
Confindustria Macerata è lieta di invitarLa al convegno "L'attuazione della delega fiscale: cosa cambia per i professionisti e le imprese", organizzato in collaborazione con l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Macerata e Camerino, che avrà luogo Sabato 18 Novembre 2023, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso l'Hotel Cosmopolitan di Civitanova Marche.
Per confermare la propria presenza è necessario rivolgersi al seguente contatto:
comunicazione@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Gianni Niccolò

CREDITO D'IMPOSTA R&S - SANATORIA PROROGATA AL 30 giugno 2024
Scritto da Naida CostantiniIl Dl 145/2023 posticipa al 30 giugno 2024 il termine per aderire alla sanatoria
Il Dl 145/2023 [1] posticipa dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine per presentare l’istanza di adesione alla sanatoria sul credito d’imposta ricerca e sviluppo 2015-2019 e riversare i crediti senza sanzioni né interessi.
Anche i termini per il riversamento sono rinviati come segue:
- 16/12/2024 per il riversamento in unica soluzione o per il versamento della prima rata nei casi in cui sia possibile la rateizzazione
- 16/12/2025 per la seconda rata e 16/12/2026 per la terza rata nei casi in cui sia possibile la rateizzazione
- In caso di rateizzazione gli interessi legali da aggiungere alla seconda e terza rata, decorrono dal 17 dicembre 2024.
Lo stesso decreto proroga i termini di accertamento per gli anni 2016 e 2017.
Grazie alla proroga le imprese interessate potranno decidere, se aderire o meno alla sanatoria, valutando anche la possibilità di accedere alla certificazione, il cui Dpcm di attuazione non è ancora stato pubblicato in Gu e per la quale sono previste delle linee guida che dovranno essere emesse entro il 31 dicembre 2023.
Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
[1] Si veda l’art. 5 del D.L. 145/2023 pubblicato in GU n.244 del 18-10-202
Altro...
FISCO - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE - Vademecum per le aziende
Scritto da Naida CostantiniContinua il ciclo di incontri gratuiti presso la sede di Confindustria Macerata (Via Weiden 35 - Macerata) con il quale far conoscere alle imprese le modalità di svolgimento delle verifiche fiscali ed i propri diritti e doveri.
La conoscenza delle regole e delle procedure, nell’ambito di un rapporto di leale e corretta collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuente, consente di evitare errori che possono compromettere l’attività difensiva dell’impresa qualora, al termine del controllo, vengano evidenziate criticità e si istauri un contenzioso.
Il terzo ed ultimo incontro si terrà il 26 ottobre 2023 dalle ore 15.30 alle ore 17. Di seguito il programma
Avv. Renato Braconi
- LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE: TUTELA DELLA PRIVACY E REGOLE DI CONDOTTA
Prof. Giuseppe Rivetti
- GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON IL PROCESSO TRIBUTARIO
RELATORI
Prof. Giuseppe Rivetti
Docente di Diritto tributario presso il Dipartimento di Giurisprudenza e di Fiscalità d’impresa, Pianificazione fiscale internazionale presso il Dipartimento di Economia e Diritto - Università degli Studi di Macerata
Presidente del Corso di Laurea in Scienze Sociali – Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata.
Avvocato. Revisore legale
Direttore della Collana di Diritto tributario “Impresa & territorio” - Edizioni Università di Macerata.
Membro dell’Associazione Italiana dei Professori e degli studiosi di Diritto tributario (AIPSDT)
Pubblicazione scientifica di riferimento: G. Rivetti, Il disordine tributario, Giappichelli, Torino, 2022, pp. X, 218.
Avv. Renato Braconi
Avvocato Fiscalista. Tributarista del Foro di Macerata
Analista procedure operative Guardia di Finanza
Nel primo incontro introduttivo il Professor Giuseppe Rivetti, docente di Diritto Tributario di Unimc, ha introdotto alcuni concetti chiave dell’ordinamento tributario, dall’abuso di diritto all’onere della prova, per poi soffermarsi sull’importanza della tenuta ordinata e corretta della contabilità aziendale. Ha quindi fornito i primi spunti sui diritti del contribuente in caso di accesso nei locali produttivi e presso il domicilio dell’imprenditore.
L’avvocato Renato Braconi, tributarista ed esperto nelle procedure della Guardia di Finanza, ha sottolineato come la forte digitalizzazione, che sta interessando anche le amministrazioni finanziarie, riduce sensibilmente i tempi a disposizione delle aziende per rispondere alle richieste di informazioni. Ne consegue la necessità di agire sui modelli organizzativi aziendali e documentare con precisione ogni avvenimento d’interesse fiscale, in particolare relazioni e perizie in materia agevolativa, per poter rispondere correttamente e nei tempi richiesti. L’avvocato Braconi ha poi fatto una carrellata sugli strumenti d’intelligence a disposizione dell’amministrazione finanziaria per individuare i soggetti a rischio con un focus sulle banche dati.
Nel secondo incontro il Prof. Rivetti si è concentrato sul ruolo del Garante del contribuente mentre l'Avvocato Braconi ha illustrato l'iter di svolgimento della verifica, dall'accesso alla conclusione .
Gli incontri sono gratuiti e riservati alle aziende associate a Confindustria Macerata.
Per aderire clicca qui
INFO:
Dott.ssa Naida Costantini
Area Fisco e Finanza
tel. 0733 279654 - email: costantini@confindustriamacerata.it
Il Direttore
Gianni Niccolò
UNICO 2023 – Indicazione nel quadro Ru dei crediti d’imposta energia e gas
Scritto da Naida CostantiniIstruzioni per l’indicazione dei crediti nel quadro RU di Unico 2023
I crediti d’imposta energia e gas devono essere indicati nel quadro Ru di Unico 2023.
Per ogni credito deve essere compilato un distinto modulo.
Di seguito si forniscono indicazioni per la compilazione dei righi:
- RU 1 – Indicare il codice del credito reperibile nella tabella allegata
- RU 5 – Colonna 3 – Indicare l’importo del credito maturato nel periodo di riferimento del codice
- RU 6 – Indicare l’importo del credito utilizzato in compensazione nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione (2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare)
- Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
- Il rigo RU12, colonna 2, l’ammontare dell’eventuale credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra l’importo di rigo RU5, colonna 3, e la l’importo indicato nel rigo RU6.
Le istruzioni UNICO 2023 richiedono la compilazione del quadro RU per i crediti relativi al primo trimestre 2023, solo per i soggetti con periodo d’imposta che termina successivamente al 31/12/2022.
Con l’occasione si ricorda che i crediti d’imposta energia e gas elencati nella tabella allegata non sono “Aiuti di Stato”, pertanto per tali agevolazioni non è prevista la compilazione del rigo RS401 “Aiuti di Stato”.
Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
FISCO - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE - Vademecum per le aziende
Scritto da Naida CostantiniContinua il ciclo di incontri gratuiti presso la sede di Confindustria Macerata (Via Weiden 35 - Macerata) con il quale far conoscere alle imprese le modalità di svolgimento delle verifiche fiscali ed i propri diritti e doveri.
La conoscenza delle regole e delle procedure, nell’ambito di un rapporto di leale e corretta collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuente, consente di evitare errori che possono compromettere l’attività difensiva dell’impresa qualora, al termine del controllo, vengano evidenziate criticità e si istauri un contenzioso.
Le prossime date:
- 12 ottobre 2023 - ore 15.30
- 26 ottobre 2023 - ore 15.30
Nel primo incontro introduttivo il Professor Giuseppe Rivetti, docente di Diritto Tributario di Unimc, ha introdotto alcuni concetti chiave dell’ordinamento tributario, dall’abuso di diritto all’onere della prova, per poi soffermarsi sull’importanza della tenuta ordinata e corretta della contabilità aziendale. Ha quindi fornito i primi spunti sui diritti del contribuente in caso di accesso nei locali produttivi e presso il domicilio dell’imprenditore.
L’avvocato Renato Braconi, tributarista ed esperto nelle procedure della Guardia di Finanza, ha sottolineato come la forte digitalizzazione, che sta interessando anche le amministrazioni finanziarie, riduce sensibilmente i tempi a disposizione delle aziende per rispondere alle richieste di informazioni. Ne consegue la necessità di agire sui modelli organizzativi aziendali e documentare con precisione ogni avvenimento d’interesse fiscale, in particolare relazioni e perizie in materia agevolativa, per poter rispondere correttamente e nei tempi richiesti. L’avvocato Braconi ha poi fatto una carrellata sugli strumenti d’intelligence a disposizione dell’amministrazione finanziaria per individuare i soggetti a rischio con un focus sulle banche dati.
Gli incontri sono gratuiti e riservati alle aziende associate a Confindustria Macerata.
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Di seguito il programma degli incontri del 12 e 26 ottobre.
INFO:
Dott.ssa Naida Costantini
Area Fisco e Finanza
tel. 0733 279654 - email: costantini@confindustriamacerata.it
Il Direttore
Gianni Niccolò
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12 OTTOBRE 2023 - ore 15.30 - 17.00
Avv. Renato Braconi
- LA PREPARAZIONE DELLA VERIFICA: IL FOGLIO DI SERVIZIO E L’ORDINE D’ACCESSO
- I POTERI ESERCITABILI DA PARTE DEI VERIFICATORI
- AVVIO, ESECUZIONE E CONCLUSIONE DELLA VERIFICA
Prof. Giuseppe Rivetti
- STRATEGIA DIFENSIVA E STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
- IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE
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26 OTTOBRE 2023 - ore 15.30 - 17.00
Avv. Renato Braconi
- LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE: TUTELA DELLA PRIVACY E REGOLE DI CONDOTTA
Prof. Giuseppe Rivetti
- GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON IL PROCESSO TRIBUTARIO
CONCLUSIONI
Al termine di ogni incontro, dibattito e Q&A
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RELATORI
Prof. Giuseppe Rivetti
Docente di Diritto tributario presso il Dipartimento di Giurisprudenza e di Fiscalità d’impresa, Pianificazione fiscale internazionale presso il Dipartimento di Economia e Diritto - Università degli Studi di Macerata
Presidente del Corso di Laurea in Scienze Sociali – Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata.
Avvocato. Revisore legale
Direttore della Collana di Diritto tributario “Impresa & territorio” - Edizioni Università di Macerata.
Membro dell’Associazione Italiana dei Professori e degli studiosi di Diritto tributario (AIPSDT)
Pubblicazione scientifica di riferimento: G. Rivetti, Il disordine tributario, Giappichelli, Torino, 2022, pp. X, 218.
Avv. Renato Braconi
Avvocato Fiscalista. Tributarista del Foro di Macerata
Analista procedure operative Guardia di Finanza
FISCO - FRINGE BENEFIT A 3.000 EURO – I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Scritto da Naida CostantiniOn line la Circolare AdE 23/E del 1° agosto 2023
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare interpretativa della norma del Decreto Lavoro[1] che stabilisce, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del (TUIR).
Di seguito i principali chiarimenti.
Ambito oggettivo
- Il limite di esclusione dal reddito previsto dall’articolo 51 comma 3, prima parte del terzo periodo, viene elevato da 258,23 a 3.000 euro limitatamente al periodo d’imposta 2023
- Sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche “le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”[2]
- La norma agevolativa in commento produce effetto di detassazione non solo ai fini dell’imposizione ordinaria Irpef ma anche in relazione all’imposta sostitutiva nell’ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi[3]
Ambito soggettivo
- L’innalzamento del limite si applica ai lavoratori dipendenti ed ai percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, del Tuir ossia che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (euro 4.000 per il figli di età non superiore a 24 anni)[4].
- I fringe benefit in oggetto possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.
- L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore titolare di reddito dipendente o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico. Pertanto due genitori lavoratori potranno usufruire di un limite complessivo di 6mila euro
- L’agevolazione spetta anche nel caso di figli fiscalmente a carico per i quali non si fruisce delle detrazioni fiscali ma dell’assegno unico e universale (AUU)
- L’agevolazione spetta ad entrambi i genitori anche qualora gli stessi si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato
- Per i lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati senza figli fiscalmente a carico si continua ad applicare l’ordinario limite di euro 258,23 per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e l’esenzione non è applicabile ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas
- In caso di superamento del limite di 3.000 euro l’intero valore rientrerà nell’imponibile fiscale e contributivo
Modalità di applicazione
- L’agevolazione riguarda l’intero periodo d’imposta 2023, ne consegue che l’ammontare complessivo dei fringe benefit deve tener conto anche di quelli erogati già dall’inizio del 2023
- L’agevolazione è applicabile solo previa dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico
- La dichiarazione può essere effettuata con modalità concordate tra datore di lavoro e lavoratore
- Il datore di lavoro deve conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti
- I lavoratori per i quali vengono meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché i figli hanno, successivamente alla predetta dichiarazione, conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti per essere considerati fiscalmente a carico nell’anno 2023) sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta. Quest’ultimo recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
- La soglia di 3.000 euro è applicabile previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. Sul punto l’Agenzia, tuttavia, specifica che l’agevolazione potrà essere riconosciuta anche prima che si provveda all’informativa, a condizione che la stessa sia fornita entro l’anno.
- L’agevolazione è ulteriore rispetto all’esenzione di 200 euro prevista per i buoni benzina. Ne consegue che i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per buoni benzina e un valore di euro 3.000 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
[1] Art. 40 del Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (cd. Decreto Lavoro), rubricato «Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85,
[2] In merito all’estensione delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, l’Agenzia rinvia ai chiarimenti contenuti nel paragrafo 2.1 della circolare 4 novembre 2022, n. 35/E. In particolare la circolare 23 ribadisce che le somme pagate per le utenze nel 2023 che si riferiscono a consumi 2022, già rimborsate per effetto del decreto Aiuti-bis, non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione.
[3] Si ricorda che la sostituzione dei premi di risultato e degli utili, potenzialmente assoggettabili a imposta sostitutiva, con beni e servizi o somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche può avvenire solo qualora i contratti aziendali o territoriali prevedano la sostituibilità con benefit (si veda circolare AdE del 15 giugno 2016, n. 28/E, paragrafo 3)
[4] Si ricorda che, in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, nella specie, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023