In GU il decreto attuativo del credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2023

Il decreto Mase del 02 aprile 2024 pubblicato in Gu 117 del 21 maggio 2024, definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute per gli acquisti di prodotti/imballaggi ecosostenibili[1].

Dotazione

  • 5 milioni di euro per le spese sostenute nel 2023 – Il Mase attiverà nel corso del 2024, con apposita news sul proprio sito, lo sportello per accedere all’agevolazione
  • 5 milioni di euro per le spese sostenute nel 2024 – Il Mase attiverà nel corso del 2025, con apposita news sul proprio sito, lo sportello per accedere all’agevolazione

 

Beneficiari

Tutte le imprese che alla data di presentazione dell’istanza:

  1. a) sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» presso il registro delle imprese;
  2. b) svolgono un'attività economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
  3. c) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  4. d) hanno acquistato
  • prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002,
  • imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro

 

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
  • che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

 

Spese ammissibili e certificazione

Sono ammissibili all'agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all'acquisto di:

  1. prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
  2. imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
  3. gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
  4. gli imballaggi in legno non impregnati;
  5. imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
  6. imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio;
  7. imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.

I prodotti e gli imballaggi elencati sopra devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste dall'allegato 1 al decreto attuativo

L'effettività del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione deve risultare da un'apposita attestazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Nell’attestazione devono essere certificate:

  • l'elenco delle spese ammissibili ad agevolazione nonché il periodo d'imposta cui sono riferite. Le spese si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
  • l'effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo produttivo del soggetto proponente - non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio ;
  • l'integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese rendicontate, che deve essere effettuato attraverso il conto corrente intestato al soggetto richiedente e con modalità che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti e l'immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;
  • che l'impresa proponente non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese oggetto della richiesta di agevolazione, altri benefici che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi quelle attribuiti sulla base dei regolamenti «de minimis».

 

Modalità di accesso all'agevolazione

Per accedere all'agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero un'apposita istanza, contenente i dati e le informazioni di cui all'allegato 2 al decreto, esclusivamente per via telematica, entro sessanta giorni dall'attivazione della procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it), comunicata attraverso la sezione news del medesimo sito istituzionale.

Per ciascuno degli sportelli annuali il soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso. Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico relativi ai beni rendicontati come indicati nell'allegato 1 e riportano l'ammontare complessivo delle spese sostenute, allegando la certificazione descritta sopra. Al solo fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 11 del decreto, i soggetti beneficiari allegano all'istanza la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento, nonché  quella comprovante il possesso dell’attestazione del revisore. Nella sezione del sito istituzionale del Ministero, alla pagina dedicata all'agevolazione, è inserita l'informativa sulla privacy ai fini del trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679.

La Direzione generale competente del Ministero, con proprio decreto può fornire indicazioni ulteriori e di dettaglio sulla modalità tecnico-operativa di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, contenente i dati dell'allegato 2.

 

Ammontare dell’agevolazione

L’agevolazione consiste in un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti negli anni 2023 e 2024. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

L'agevolazione è concessa, previa apposita istruttoria, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi del pertinente regolamento de-minimis, nella misura del 36% delle spese ammissibili ed è fruita sotto forma di credito d'imposta in compensazione sul modello F24.

L'agevolazione massima concedibile per il soggetto beneficiario, nell'ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025 non può, comunque, eccedere l'importo annuale di 20.000,00 euro.

 

Riparto

Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, per la singola annualità, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.

 

Cumulo

L'agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del pertinente regolamento de minimis.

Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Procedura di concessione

La gestione dell’agevolazione è svolta dal Ministero, che si avvale di Invitalia

Il Ministero provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

  1. a) definizione delle indicazioni operative relative ai termini di presentazione delle istanze di agevolazione in relazione a ciascuno degli sportelli agevolativi;
  2. b) determinazione dell'agevolazione concedibile, previa verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti o i Registri SIAN e SIPA, il rispetto, da parte dell'impresa beneficiaria, del massimale previsto dal pertinente regolamento de minimis;
  3. c) adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
  4. d) comunicazione di diniego per le istanze le cui verifiche si sono concluse negativamente;
  5. e) adozione dei provvedimenti di revoca dell'agevolazione.

Invitalia S.p.a. provvede allo svolgimento delle seguenti attività:

  1. a) ricezione delle istanze di agevolazione, attraverso una piattaforma dedicata;
  2. b) accertamento della completezza dell'istanza e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario;
  3. c) definizione dell'elenco delle istanze che necessitano di integrazione documentale per la finalizzazione dell'istruttoria;
  4. d) definizione dell'elenco delle istanze ammissibili;
  5. e) definizione dell'elenco delle istanze per le quali le verifiche si sono concluse negativamente.

 

Fruizione dell’Agevolazione

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione In F24. il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dal Ministero all'Agenzia delle entrate  dell'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione con l'indicazione dell'importo del credito d'imposta concesso. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero pena lo scarto dell'operazione di versamento.

 

Ulteriori regole

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito.

Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Per informazioni sugli acquisti agevolabili: Dott.ssa Paola Bara – Servizio Ambiente – 0733/279641 – bara@confindustriamacerata.it

Per informazioni sulle modalità di calcolo e sulla compensazione: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it

 

Cordiali saluti

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

[1] Il riconoscimento del credito d’imposta per il 2023 - 2024 è stato confermato dalla legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022 – art. 1, commi 685-690)

Scarica Allegati

Decreto Mase 02-04-2024