L’Agenzia delle Entrate elenca le compensazioni sospese fino all’adozione dei modelli per le comunicazioni
Come noto, a decorrere dal 30 marzo 2024, l’art. 6 del Dl 39/2024 (si veda news del 10 aprile 2024), introduce un obbligo di comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in via preventiva e a consuntivo, per la fruizione dei crediti d’imposta sui beni 4.0 e sulle attività di R&S, Innovazione tecnologica, design/ideazione estetica,.
L’obbligo di invio della comunicazione a consuntivo, con conseguente sospensione della possibilità di utilizzo del credito in compensazione, viene previsto anche per:
- gli investimenti in beni 4.0 e attività di r&s, Innovazione tecnologica e design/ideazione estetica realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 marzo 2024 (giorno precedente all’entrata in vigore del decreto)
- gli investimenti in beni 4.0 relativi al 2023 e non ancora fruiti al 30 marzo 2024
Con risoluzione 19/E del 12/04/2024 l’Agenzia delle Entrate specifica i crediti d’imposta il cui utilizzo in compensazione è “sospeso” in attesa dell’’emanazione del decreto direttoriale che adotterà il modello per effettuare le previste comunicazioni.
I crediti d’imposta interessati dalla sospensione sono quelli per i quali sono stati individuati i seguenti codici tributo:
- “6936”, denominato “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”;
- “6937”, denominato “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all' allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”;
- “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;
- “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
- “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
Per i crediti d’imposta in argomento è sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:
- per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024 (per anno di riferimento si intende l’anno di interconnessione dei beni[1])
- per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024 (per anno di riferimento si intende l’anno di maturazione del credito[2]).
Per informazioni:
- Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustrimacerata.it
- Anna Ruffini – 0733/279651 – a.ruffini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Gianni Niccolò
[1] Si veda la risoluzione 3 del 13/01/2021 che istituisce i codici.
[2] Si veda la risoluzione 13 del 01/03/2021 che istituisce i codici.