
Fisco (34)
Fisco
Fare impresa ha sempre risvolti sociali, è un’attività che deve continuamente essere ri-orientata anche nei suoi rapporti con lo Stato.
Per crescere e svilupparsi, oggi più che mai, le imprese hanno necessità di supporto e consulenza fiscale, di essere assistite nei numerosi e complessi adempimenti.
Affianchiamo le imprese associate con attività di informazione e con l’organizzazione di seminari ed incontri per aggiornarle delle novità fiscali e per dare indicazioni indispensabili nei diversi adempimenti e dichiarazioni, nel rispetto delle scadenze.
La fiscalità può anche essere una risorsa, se ben pianificati gli strumenti e le agevolazioni possono finanziare gli investimenti in innovazione, trasformazione digitale e sostenibilità.
FISCO - CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI E IMBALLAGGI REALIZZATI CON MATERIALI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERIENZIATA
Scritto da Naida CostantiniLa Legge di Bilancio[1] conferma il riconoscimento per il 2023 - 2024 di un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute per gli acquisti di prodotti/imballaggi realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata
Dotazione
10 milioni di euro
Beneficiari
Tutte le imprese che acquistano:
- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
- imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro
Ammontare dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti negli anni 2023 e 2024. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
Fruizione dell’Agevolazione
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione In F24. il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti.
Il credito d’imposta non è soggetto al limite di compensazione di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Ulteriori regole
Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito.
Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Attuazione
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall'allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa.
Per informazioni sugli acquisti agevolabili: Dott.ssa Paola Bara – Servizio Ambiente – 0733/279641 – bara@confindustriamacerata.it
Per informazioni sulle modalità di calcolo e sulla compensazione: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
[1] Legge 197/2022 – art. 1, commi 685-690
Bonus pubblicità: invio delle dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno 2022
Scritto da Naida CostantiniDal 9 gennaio 2023 al 9 febbraio 2021 dovrà essere presentata la dichiarazione relativa agli investimenti effettuati.
Si ricorda che i soggetti che hanno presentato la "comunicazione per l’accesso" al bonus pubblicità per l'anno 2022, per confermare la "prenotazione" devono, inoltrare la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" dal 9 gennaio 2023 al 9 febbraio 2023.
Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).
In allegato il nuovo modello e le relative istruzioni alla compilazione.
Solo in seguito alla presentazione delle “dichiarazioni sostitutive”, sarà formato l’elenco definitivo dei soggetti ammessi all’agevolazione e sarà possibile procedere con la compensazione del credito.
Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 -331-1907180 – costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
FISCO - Proroga dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo Covid
Scritto da Naida CostantiniProroga della scadenza per la presentazione dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento allegato con cui proroga il termine per la presentazione del Modello di dichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo al 31 gennaio 2023.
Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini -073327961 – costantini@confindustriamacerata.it
Allegato: Provvedimento 439400 del 29/11/2022
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
FISCO – AUTODICHIARAZIONE AIUTI COVID: pubblicate le FAQ Agenzia delle Entrate
Scritto da Naida CostantiniL’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito le FAQ sulla compilazione dell’autodichiarazione degli aiuti di stato che dovrà essere presentata entro il prossimo 30 novembre.
Con l’approssimarsi della scadenza per la compilazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco delle FAQ relative alla compilazione del Modello.
Le faq di chiarimento sono il risultato di mesi di interlocuzioni di Confindustria nazionale con l’Amministrazione fiscale che persegue, per quanto possibile, l’obiettivo di flessibilità e semplificazione richiesta.
Per poter accedere alle FAQ cliccare qui.
Si ricorda, infine, che con provvedimento numero 398976 del 25 ottobre 2022, erano già state previste importanti semplificazioni al modello di autodichiarazione per gli aiuti di Stato della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 , approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022.
La principale semplificazione ha riguardato l’inserimento – nel frontespizio del modello – della nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.
La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:
- dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
- per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
- l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.
Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.
Per consultare il modello di autodichiarazione e le relative istruzioni, si rimanda al sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per Informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – Dott.ssa Anna Ruffini – 0733/27961
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
FISCO - CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI AREA CRATERE 2021 - COMPILAZIONE QUADRI RU E AIUTI DI STATO
Scritto da Naida CostantiniIn prossimità della scadenza del modello Unico 2022 relativo al 2021, si invia un promemoria per l’indicazione nel quadro Ru e nel rigo Rs401 Aiuti di Stato del credito d’imposta beni strumentali cratere relativo agli investimenti 2021.
QUADRO RU – Sezione I
Indicare il codice credito “N5” nel rigo RU1 per il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, realizzati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, destinati a strutture produttive ubicate nei territori del Centro-Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, previsto dall’art. 43-ter del decreto-legge n. 152 del 2021.
Nel rigo RU5 va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta 2021, sempre che la relativa fruizione sia stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate.
(Si ricorda che eventuali residui del credito relativo agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2020 vanno indicati con il codice “E3”)
QUADRO RS401 – Aiuti di stato
Nella colonna 1 va esposto il codice aiuto “70”.
Nella colonna 13, va indicata la dimensione dell’impresa riportando uno dei seguenti codici:
- micro impresa
- piccola impresa
- media impresa
- grande impresa
Nella colonna 14 va indicato il codice attività Ateco.
Nella colonna 15 riportare il codice 1. GENERALE
Nella colonna 17 va indicato l’ammontare complessivo dell’aiuto spettante, consistente nel risparmio d’imposta oppure nel credito d’imposta. Nel caso in cui siano stati compilati più righi con riferimento alla medesima agevolazione, nella presente colonna va riportata la somma degli importi indicati nella colonna 29 di tutti i righi compilati.
Nelle colonne da 18 a 29 vanno riportati i dati dei singoli progetti. In particolare, vanno indicati:
- nelle colonne 18 e 19, la data di inizio e di fine del progetto. Tali colonne non vanno compilate se le date coincidono con quelle di inizio e fine del periodo d’imposta;
- nelle colonne 20 e 21, i codici della regione e del comune di localizzazione del progetto;
- nella colonna 26, la tipologia del costo sostenuto ossia, per il credito in commento: 3 Materiali - Impianti/Macchinari/Attrezzature
- nella colonna 27, l’ammontare delle spese agevolabili.
- nella colonna 28, l’intensità di aiuto espressa in percentuale (45% per le piccole imprese, 35% per le medie, 25% per le grandi);
- nella colonna 29, l’ammontare dell’aiuto spettante riferito alle spese indicate nella colonna 27
Si ritiene che, anche se l’aiuto non è in regime de-minimis, vada ugualmente compilato il rigo RS402 con i codici fiscali delle imprese che concorrono con il soggetto beneficiario a formare una “impresa unica”, come definita dall’articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) 1407/2013 o, in assenza di impresa unica, barrando la casella “Assenza impresa unica”.
Per informazioni e chiarimenti: Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it – Anna Ruffini – 0733/279651 – a.ruffini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
FISCO - Proroga della “sanatoria” per il credito di imposta ricerca e sviluppo
Scritto da Naida CostantiniNell'ambito della conversione in legge del Decreto Aiuti Ter, è stata prorogata al 31 ottobre 2023 la scadenza per la presentazione della domanda di riversamento ed introdotta un'altra novità.
L’articolo 38 del Dl 144/2022, come modificato dalla legge di conversione 175/2022, ha prorogato i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Slitta al 31 ottobre 2023 il termine ultimo per trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’istanza per accedere al riversamento spontaneo del credito d’imposta sulla ricerca e sviluppo indebitamente fruito.
Il versamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate può essere effettuato:
– in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre 2023,
ovvero in tre rate[1] di pari importo, di cui: la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2023,
la seconda e la terza (per le quali sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2023, gli interessi calcolati al tasso legale) rispettivamente entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025.
Lo stesso articolo introduce la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo anche a chi ha agito in vigenza del vecchio regime (credito d’imposta 2015-2019). La legge di conversione del Decreto “Semplificazioni fiscali” aveva infatti introdotto la possibilità di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività eleggibili a tale incentivo, vigente dal 1° gennaio 2020.
La possibilità di richiedere tale certificazione è comunque soggetta all’emanazione di un Decreto per la creazione dell’albo dei certificatori ammessi dal Ministero. Tale certificazione che avrà effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, essa venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Merita ricordare che la certificazione potrà essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – Dott.ssa Anna Ruffini 0733/27961
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
[1] Si ricorda che la facoltà di rateizzazione non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.