Mercoledì, 02 Agosto 2023 10:08

FISCO - FRINGE BENEFIT A 3.000 EURO – I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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On line la Circolare AdE 23/E del 1° agosto 2023

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare interpretativa della norma del Decreto Lavoro[1] che stabilisce, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del (TUIR).

Di seguito i principali chiarimenti.

Ambito oggettivo

  • Il limite di esclusione dal reddito previsto dall’articolo 51 comma 3, prima parte del terzo periodo, viene elevato da 258,23 a 3.000 euro limitatamente al periodo d’imposta 2023
  • Sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche “le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale[2]
  • La norma agevolativa in commento produce effetto di detassazione non solo ai fini dell’imposizione ordinaria Irpef ma anche in relazione all’imposta sostitutiva nell’ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi[3]

 Ambito soggettivo

  • L’innalzamento del limite si applica ai lavoratori dipendenti ed ai percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, del Tuir ossia che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (euro 4.000 per il figli di età non superiore a 24 anni)[4].
  • I fringe benefit in oggetto possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.
  • L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore titolare di reddito dipendente o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico. Pertanto due genitori lavoratori potranno usufruire di un limite complessivo di 6mila euro
  • L’agevolazione spetta anche nel caso di figli fiscalmente a carico per i quali non si fruisce delle detrazioni fiscali ma dell’assegno unico e universale (AUU)
  • L’agevolazione spetta ad entrambi i genitori anche qualora gli stessi si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato
  • Per i lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati senza figli fiscalmente a carico si continua ad applicare l’ordinario limite di euro 258,23 per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e l’esenzione non è applicabile ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas
  • In caso di superamento del limite di 3.000 euro l’intero valore rientrerà nell’imponibile fiscale e contributivo

Modalità di applicazione

  • L’agevolazione riguarda l’intero periodo d’imposta 2023, ne consegue che l’ammontare complessivo dei fringe benefit deve tener conto anche di quelli erogati già dall’inizio del 2023
  • L’agevolazione è applicabile solo previa dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico
  • La dichiarazione può essere effettuata con modalità concordate tra datore di lavoro e lavoratore
  • Il datore di lavoro deve conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti
  • I lavoratori per i quali vengono meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché i figli hanno, successivamente alla predetta dichiarazione, conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti per essere considerati fiscalmente a carico nell’anno 2023) sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta. Quest’ultimo recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
  • La soglia di 3.000 euro è applicabile previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. Sul punto l’Agenzia, tuttavia, specifica che l’agevolazione potrà essere riconosciuta anche prima che si provveda all’informativa, a condizione che la stessa sia fornita entro l’anno.
  • L’agevolazione è ulteriore rispetto all’esenzione di 200 euro prevista per i buoni benzina. Ne consegue che i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per buoni benzina e un valore di euro 3.000 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it

 

Cordiali saluti

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

 

[1] Art. 40 del Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (cd. Decreto Lavoro), rubricato «Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85,

[2] In merito all’estensione delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, l’Agenzia rinvia ai chiarimenti contenuti nel paragrafo 2.1 della circolare 4 novembre 2022, n. 35/E.  In particolare la circolare 23 ribadisce che le somme pagate per le utenze nel 2023 che si riferiscono a consumi 2022, già rimborsate per effetto del decreto Aiuti-bis, non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione.

[3] Si ricorda che la sostituzione dei premi di risultato e degli utili, potenzialmente assoggettabili a imposta sostitutiva, con beni e servizi o somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche può avvenire solo qualora i contratti aziendali o territoriali prevedano la sostituibilità con benefit (si veda circolare AdE del 15 giugno 2016, n. 28/E, paragrafo 3)

[4] Si ricorda che, in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, nella specie, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023

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