Istruzioni per l’indicazione dei crediti nel quadro RU di Unico 2023
I crediti d’imposta energia e gas devono essere indicati nel quadro Ru di Unico 2023.
Per ogni credito deve essere compilato un distinto modulo.
Di seguito si forniscono indicazioni per la compilazione dei righi:
- RU 1 – Indicare il codice del credito reperibile nella tabella allegata
- RU 5 – Colonna 3 – Indicare l’importo del credito maturato nel periodo di riferimento del codice
- RU 6 – Indicare l’importo del credito utilizzato in compensazione nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione (2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare)
- Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
- Il rigo RU12, colonna 2, l’ammontare dell’eventuale credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra l’importo di rigo RU5, colonna 3, e la l’importo indicato nel rigo RU6.
Le istruzioni UNICO 2023 richiedono la compilazione del quadro RU per i crediti relativi al primo trimestre 2023, solo per i soggetti con periodo d’imposta che termina successivamente al 31/12/2022.
Con l’occasione si ricorda che i crediti d’imposta energia e gas elencati nella tabella allegata non sono “Aiuti di Stato”, pertanto per tali agevolazioni non è prevista la compilazione del rigo RS401 “Aiuti di Stato”.
Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò