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ESG/CRSD: dal 25 settembre regole nazionali sulla rendicontazione societaria di sostenibilità
Dal 25 settembre sarà in vigore il provvedimento nazionale che recepisce la Direttiva comunitaria sulla rendicontazione societaria di sostenibilità.
Il decreto legislativo 125/2024 che recepisce la direttiva 2022/2464/UE, c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), è stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre e rafforza gli obblighi di reporting non strettamente finanziario, prevedendo in particolare:
- l’estensione a tutte le grandi imprese e alle piccole e medie imprese quotate (diverse dalle microimprese) degli obblighi di reporting non finanziario, già a carico degli "enti di interesse pubblico" (imprese quotate, banche e assicurazioni con più di 500 dipendenti,
- la sostituzione della rendicontazione non finanziaria con la rendicontazione di sostenibilità, che consiste in informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e del modo in cui tali questioni influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
In merito al contenuto, la principale novità consiste nella previsione del principio della cd. doppia materialità, per cui le imprese dovranno riportare le informazioni necessarie a comprendere come le questioni di sostenibilità incidono sulle loro attività (materialità finanziaria), e come queste ultime incidano su persone e ambiente (materialità d’impatto).
Ambito di applicazione (Artt. 1, 2 e 5)
Il Decreto prevede l’estensione dell’obbligo di pubblicare la rendicontazione di sostenibilità a:
- tutte le grandi imprese che superino due dei tre criteri dimensionali:
- più di 250 dipendenti;
- stato patrimoniale > € 25 milioni;
- ricavi netti > € 50 milioni di euro)
- tutte le società quotate in mercati regolamentati (comprese le PMI quotate). Restano escluse le microimprese quotate.
- imprese non europee, che realizzino ricavi netti da vendite e prestazioni superiori a 150 milioni di euro nell’UE e con almeno un’impresa “figlia” o una succursale nell’UE. In tal caso, compete all’impresa figlia (che sia di grandi dimensioni o PMI quotata) o alla succursale (che abbia generato ricavi netti da vendite e prestazioni superiori a 40 milioni di euro nell’esercizio precedente) pubblicare e rendere accessibile la relazione di sostenibilità della società madre extra-europea, redatta a livello di gruppo2.
Le PMI non quotate, non rientrando nel campo di applicazione della CSRD, non hanno l’obbligo di redigere il report di sostenibilità, ma potranno farlo su base volontaria, tenendo conto che i cittadini e il sistema economico e finanziario sono attenti a questi aspetti.
Entrata in vigore della nuova disciplina (Art. 17)
Il Decreto fissa i tempi di attuazione dei nuovi obblighi, da parte delle imprese, secondo il seguente schema:
- i c.d. enti di interesse pubblico - che già oggi redigono la dichiarazione non finanziaria - applicheranno le nuove disposizioni a partire dal 2024 (primo report nel 2025);
- le altre grandi imprese a partire dal 2025 (primo report nel 2026);
- le PMI quotate a partire dal 2026 (primo report 2027, con possibilità di rinvio al 2028);
- le imprese non europee a partire dal 2028 (primo report nel 2029).
E’ disponibile in allegato il testo del decreto e una nota di Confindustria che riepiloga i nuovi obblighi di reportistica di maggior impatto per le imprese.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
Info:
Paola Bara
tel.: 0733 279641 - 331 1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
ESG/BIODIVERSITA’: in vigore il regolamento UE sul ripristino della natura
E’ in vigore dal 18 agosto 2024 il nuovo regolamento Europeo, direttamente applicabile negli Stati Membri, che dovrà garantire il ripristino degli ecosistemi degradati europei e al tempo stesso contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di clima e biodiversità, migliorando anche la sicurezza alimentare.
La Legge europea sul Ripristino della natura, ovvero il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 29 luglio 2024 e modifica il Regolamento (UE) 2022/869.
L’obiettivo principale del Regolamento è il ripristino, entro il 2030, del “buono stato di salute di almeno il 30% degli habitat” che attualmente versano in uno stato di conservazione “cattivo” o “inadeguato”. Una percentuale che dovrà raggiungere il 60% entro il 2040 e il 90% entro il 2050.
Ogni Stato membro dell’Ue dovrà adottare, entro due anni dall’entrata in vigore del Regolamento, un proprio piano nazionale per il ripristino della natura, che indichi nel dettaglio gli strumenti, inclusi quelli finanziari, con cui intende raggiungere gli obiettivi posti dal Regolamento.
È importante evidenziare che i piani nazionali e la mappatura delle aree prioritarie su cui intervenire saranno di fondamentale importanza per le imprese anche in relazione agli obblighi imposti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) che, come noto, a partire dal 1° gennaio 2025 riguarderà le grandi imprese non quotate con ricavi superiori a 50 milioni e, a partire dal 1° gennaio 2026, le PMI quotate.
La CSRD richiede infatti alle imprese la rendicontazione nel settore della biodiversità e quindi di misurare, ridurre e compensare i propri impatti su di essa. In questo contesto, il criterio spaziale sarà determinante per il mercato dei crediti di biodiversità. La compensazione degli impatti inoltre potrà avvenire solo a livello locale, vale a dire sullo stesso tipo di habitat e specie su cui incidono gli impatti dell’impresa.
Nel dettaglio, nel piano, i Paesi dovranno indicare gli habitat cui dare priorità negli interventi di ripristino, anche se il Regolamento specifica che fino al 2030 dovranno averla gli habitat dei siti di Rete Natura 2000 e quelli con il maggior potenziale di ‘sequestro’ di carbonio e di riduzione dell’impatto dei disastri naturali e degli eventi meteo-climatici estremi.
I Paesi dovranno poi:
- impegnarsi affinché le aree ripristinate non tornino a deteriorarsi in modo significativo in futuro.
- adottare misure per rimuovere le barriere artificiali alla connettività delle acque superficiali per convertire almeno 25 000 km di fiumi in fiumi a scorrimento libero entro il 2030.
- invertire il declino delle popolazioni di impollinatori e a migliorarne la varietà,
- migliorare la biodiversità negli ecosistemi agricoli e di quelli forestali,
- sostenere l’impegno di piantare almeno tre miliardi di alberi aggiuntivi entro il 2030 a livello di Unione europea.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolo
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ECONOMIA CIRCOLARE: Mappatura della circolarità delle imprese 2024
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ECODESIGN: pubblicato il regolamento UE sulla progettazione sostenibile dei prodotti
E’ in vigore dal 18 luglio 2024 il Regolamento 2024/1781 (c.d. Ecodesign) (Ecodesign for Sustainable Product Regulation, ESPR) che stabilisce i requisiti per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.
Il Regolamento sarà applicato 24 mesi dopo l’entrata in vigore (giugno 2026) e permetterà alla Commissione di istituire una serie di quadri regolatori specifici per tipologia di prodotto, ai quali ci si dovrà conformare entro 18 mesi dalla loro emanazione, che
Atti delegati
I singoli atti delegati, stabiliranno le caratteristiche di progettazione che questi dovranno avere per ritenersi sostenibili dal punto di vista ambientale e dovranno prevedere:
- nuovi requisiti informativi e prestazionali per tipologia di prodotto
- nuovi obblighi quali l’introduzione del Passaporto Digitale di Prodotto (DPP),
- il divieto di distruzione di prodotti invenduti (in particolare per prodotti tessili e AEE),
- tracciamento e limitazioni delle "Substances of Concern" (ex. Art. 57 1907/2006),
- rafforzamento dei controlli doganali e vigilanza di mercato.
Il primo atto delegato non entrerà in vigore prima del 19 luglio 2025.
La Commissione darà priorità ai seguenti gruppi di prodotti:
- Ferro e acciaio
- Alluminio
- Prodotti tessili
- In particolare indumenti e calzature
- Mobilio, compresi i materassi
- Pneumatici
- Detergenti
- Vernici
- Lubrificanti
- Sostanze chimiche
- prodotti connessi all'energia per i quali devono essere definiti per la prima volta requisiti di progettazione ecocompatibile o per i quali le misure esistenti adottate a norma della direttiva 2009/125/CE devono essere riesaminate nel quadro del presente regolamento;
- prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e altri prodotti elettronici.
I criteri di progettazione ecocompatibile saranno applicabili anche negli appalti pubblici per incentivare l’acquisto pubblico di prodotti verdi.
Requisiti di progettazione ecocompatibile
Di seguito i requisiti di progettazione ecocompatibile che saranno contenuti negli atti delegati:
- durabilità
- affidabilità
- riutilizzabilità
- possibilità di miglioramento
- riparabilità
- possibilità di manutenzione e ricondizionamento
- presenza di sostanze che destano preoccupazione
- consumo di energia ed efficienza energetica
- uso dell'acqua ed efficienza idrica;
- uso di risorse ed efficienza delle risorse
- contenuto di riciclato
- possibilità di rifabbricazione
- riciclabilità
- possibilità di recupero dei materiali
- impatti ambientali, comprese l’impronta di carbonio e l’impronta ambientale
- produzione prevista di rifiuti
Passaporto digitale dei prodotti.
Tra gli obblighi definiti dal regolamento vi è quello di rendere disponibile un passaporto digitale di prodotto, uno strumento per mettere le informazioni a disposizione dei soggetti lungo l'intera catena del valore con l’obiettivo di migliori sensibilmente la tracciabilità lungo la catena del valore di un prodotto.
E prevista anche la possibilità di collegare il passaporto digitale del prodotto alle banche dati e agli strumenti esistenti dell‘Unione, come il Registro Europeo dei Prodotti per l’Etichettatura Energetica (EPREL) o la Banca dati per le Informazioni sulle Sostanze Problematiche (SCIP)
Divieto di distruzione prodotti di consumo invenduti
Dal 19 luglio 2026, è vietata la distruzione dei prodotti tessili e calzaturieri invenduti elencati all'allegato VII, con esclusione per le micro e piccole imprese e applicazioni dal 19 luglio 2030 per medie imprese.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
Info:
Paola Bara
tel.: 0733 279641 - 331 1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
Matteo Di Marino
tel.: 0733 279648
E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it
SOSTENIBILITA’: pubblicata la Direttiva Due Diligence (CS3D)
E’ in vigore dal 25 luglio 2024 la Direttiva (UE) 2024/1760 sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, in breve CSDDD o CS3D) che dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 26 luglio 2026.
La nuova direttiva prevede una serie di obblighi rispetto agli impatti negativi su diritti umani e ambiente a carico delle imprese con più di 1.000 dipendenti e 450 milioni di € di fatturato che, ai fini di una condotta aziendale responsabile, devono esercitare il dovere di diligenza in particolare attraverso le seguenti attività:
- integrazione del dovere di diligenza nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi;
- individuazione e valutazione degli impatti negativi effettivi o potenziali;
- prevenzione e attenuazione degli impatti negativi potenziali;
- riparazione degli impatti negativi effettivi;
- svolgimento di un dialogo significativo con i portatori di interessi;
- instaurazione e mantenimento di un meccanismo di notifica e procedura di reclamo;
- monitoraggio dell’efficacia della politica e delle misure relative al dovere di diligenza;
- comunicazione pubblica sul dovere di diligenza.
La direttiva prevede in particolare che, nell'esercitare il dovere di diligenza, le società non considerino solo le proprie attività ma, se collegate alla loro catena del valore, anche le attività dei partner commerciali (sia a monte, per esempio fornitori di prodotti/servizi per progettazione, sviluppo ecc. sia a valle, per operazioni di distribuzione, trasporto ecc.).
Pur riguardando quindi le imprese più grandi, queste disposizioni coinvolgeranno anche aziende di minori dimensioni – incluse le PMI – con cui si interfacciano, alle quali verrà richiesto di fornire periodicamente dati, informazioni e valutazioni, nonché di adeguarsi al rispetto di specifiche politiche e misure.
L’applicazione avverrà in diverse fasi:
- a 3 anni dall'entrata in vigore della direttiva per le imprese con più di 5.000 dipendenti e un fatturato di 1.5 miliardi di euro;
- a 4 anni dall'entrata in vigore per le imprese con più di 3.000 dipendenti e fatturato pari a 900 milioni di euro;
- a 5 anni dall'entrata in vigore della direttiva per le imprese con più di 1000 dipendenti e un fatturato di 450 milioni di euro
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
Per informazioni:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.27941 / 331.1921246
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SIMBIOSI INDUSTRIALE: RACCOLTA BEST PRACTICE
Nell’ambito delle attività già da tempo avviate da Confindustria Macerata sul tema dell’economia circolare, si invitano le aziende a partecipare alla raccolta delle Best Practice di simbiosi industriale per la valorizzazione delle risorse.
Le informazioni raccolte saranno utilizzate da Confindustria Macerata per mappare le migliori practiche aziendale e le politiche di simbiosi industriale avviate nel nostro territorio, per stimolare ulteriori progetti finalizzati ad un uso efficiente delle risorse e partecipare alla stesura del primo rapporto di Economia Circolare di Confindustria Nazionale.
Ricordiamo cha la simbiosi industriale è una strategia di economia circolare che attraverso il trasferimento e la condivisione di risorse eccedenti o di scarto (materia, energia, acqua, competenze, logistica, ecc..) tra industrie appartenenti a settori produttivi diversi porta a vantaggi competitivi, nonché benefici economici, ambientali e sociali per le aziende che li implementano e, più in generale, per il territorio in cui esse operano.
Le aziende interessate sono pregate di compilare il questionario online entro l’8 agosto 2024 al seguente link:
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
Info:
Paola Bara
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ECONOMIA CIRCOLARE: Pacchetto di norme per la standardizzazione nel campo dell’economia circolare
Segnaliamo che il comitato tecnico ISO/TC 323 (“Circular economy”) ha pubblicato il 22 maggio scorso un nuovo pacchetto di norme della serie ISO 59000 per la standardizzazione nel campo dell’economia circolare. Tali norme, che hanno alla base il concetto d tracciabilità e misurabilità, rappresentano standard volontari.
In particolare, segnaliamo:
- ISO 59004 - vocabolario, principi e guida per l'implementazione: introduce una terminologia condivisa e stabilisce le definizioni e i principi fondamentali su cui si fonda l’economia circolare. Tra questi è inserita la tracciabilità delle risorse e delle “materie prime seconde”.
- ISO 59020 - come misurare e valutare le prestazioni dell’economia circolare: mira a standardizzare le metodologie per misurare e valutare le prestazioni delle organizzazioni riguardo all’economia circolare. Oltre a principi e linee guida per misurare e valutare le prestazioni, la norma fornisce le metodologie per raccogliere i dati e selezionare gli indicatori utili a monitorare i progressi verso gli obiettivi di circolarità.
- ISO 59010 - guida alla transizione dei modelli di business e dei value network fornisce una tabella di marcia per identificare aree di miglioramento, definire obiettivi e sviluppare strategie per creare una catena del valore più sostenibile.
Infine, riportiamo di seguito altre norme che, attualmente, sono allo stadio di bozza finale e in attesa di pubblicazione entro l’anno:
- ISO 59014 “Sustainability and traceability of secondary materials recovery” che si concentrerà sulle materie prime seconde, fissando i principi e i requisiti affinché siano recuperate garantendo il minimo impatto ambientale e la massima tracciabilità;
- ISO/CD TR 59031 “Analysis of cases studies” riguarderà l’analisi di casi concreti per valutarli con un approccio basato sulle prestazioni ottenute
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LABORATORIO ESG: Gli elementi per una filiera sostenibile - Martedì 21 maggio ore 16.00
Intesa Sanpaolo, Confindustria Macerata e Fondazione Marche hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per l’attivazione del “Laboratorio ESG Marche - Environmental Social Governance”, che avrà la propria sede presso i locali di Confindustria Macerata.
Il secondo incontro organizzato nell'ambito delle attività del Laboratorio dal titolo "Gli elementi per una filiera sostenibile" è previsto per il giorno 21 maggio 2024. ore 16.00
In questo appuntamento si discuterà sulle tematiche della “filiera sostenibile” e sugli elementi chiave per renderla tale. Attraverso esempi e casi di studio verrà approfondito il ruolo della filiera nel percorso d’integrazione della sostenibilità nel business aziendale e nell'economia di un territorio.
In allegato l'invito con il programma dell'evento.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
Per informazioni:
Dott.ssa Paola Bara
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SAVE THE DATE: LABORATORIO ESG - GLI ELEMENTI PER UNA FILIERA SOSTENIBILE - Martedì 21 maggio 2024, ore 16.00
In questo appuntamento si discuterà sulle tematiche della “filiera sostenibile” e sugli elementi chiave per renderla tale.
Attraverso esempi e casi di studio verrà approfondito il ruolo della filiera nel percorso d’integrazione della sostenibilità nel business aziendale e nell’economia di un territorio. Saranno inoltre evidenziate le opportunità di fare rete e di creare sistemi di aziende che abbiano la sostenibilità come driver di sviluppo, anche attraverso la scelta di fornitori qualificati in ottica di implementazione delle sue performance ESG.
L’intervento sarà condotto dal team di Circularity, partner di Intesa Sanpaolo per l’informazione, la formazione e l’accompagnamento aziendale sui temi della Sostenibilità e dell’Economia Circolare.
GREENWASHING: nuova regole UE contro le dichiarazioni ambientali ingannevoli
Il Parlamento Europeo ha adottato una nuova legge contro il greenwashing e le informazioni ambientali ingannevoli che mira a proteggere i consumatori da pratiche di commercializzazione sleali e ad aiutarli a compiere scelte di acquisto più informate
A tal fine saranno:
- Vietate le dichiarazioni ambientali generiche e altre informazioni fuorvianti sui prodotti
- Autorizzati solo i marchi di sostenibilità basati su sistemi di certificazione approvati o creati da autorità pubbliche
- Informazioni sulla garanzia più visibili e nuovo marchio di estensione della garanzia
La direttiva 2024/825/Ue, in vigore dal 26 marzo 2024, interviene con modifiche sulla direttiva2005/29/Ce (cd. "Lex generalis" sul greenwashing) relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori. Dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 27 marzo 2026 e le disposizioni adottate a decorrere dal 27 settembre 2026.
Di seguito le principali novità.
Pubblicità più chiara e attendibile
L'etichettatura dei prodotti dovrà essere più chiara e affidabile, vietando l'uso di indicazioni ambientali generiche come "rispettoso dell'ambiente", “rispettoso degli animali”, “verde”, "naturale", "biodegradabile", "a impatto climatico zero" o "eco" se non supportate da prove.
Sarà ora regolamentato anche l'uso dei marchi di sostenibilità, data la confusione causata dalla loro proliferazione e dal mancato utilizzo di dati comparativi. In futuro nell'UE saranno autorizzati solo marchi di sostenibilità basati su sistemi di certificazione approvati o creati da autorità pubbliche.
La direttiva vieta inoltre le dichiarazioni che suggeriscono un impatto sull'ambiente neutro, ridotto o positivo in virtù della partecipazione a sistemi di compensazione delle emissioni (offset in inglese).
Durabilità al primo posto
I produttori e consumatori dovranno essere più attenti alla durata dei prodotti. In futuro, le informazioni sulla garanzia dovranno essere più visibili e verrà creato un nuovo marchio armonizzato per dare maggiore risalto ai prodotti con un periodo di garanzia più esteso.
Le nuove norme vietano anche le indicazioni infondate sulla durata (ad esempio, dichiarare che una lavatrice durerà per 5.000 cicli di lavaggio, se ciò non è esatto in condizioni normali), gli inviti a sostituire i beni di consumo prima del necessario (spesso accade, ad esempio, con l'inchiostro delle stampanti) e le false dichiarazioni sulla riparabilità di un prodotto.
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