Mercoledì, 22 Ottobre 2025 08:38

Convalida delle dimissioni nel periodo di prova da parte dei genitori lavoratori: Nota del Ministero del Lavoro

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Con nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla  convalida delle dimissioni presentate durante il periodo di prova da parte dei genitori lavoratori tutelati dall’art. 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

A tal riguardo, il Ministero del Lavoro fornisce un excursus normativo, giurisprudenziale e dottrinale su tale istituto sottolineando che la normativa sulla convalida delle dimissioni ha subito nel tempo significative modifiche che ne hanno ampliato l’ambito di applicazione. Inizialmente limitata al primo anno di vita del figlio, la convalida è oggi richiesta fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Il Ministero rileva altresì che nell’art. 55, comma 4 del Dlgs. n. 151/2001, non si rinviene alcuna espressa esclusione in riferimento al periodo di prova, essendo la convalida prevista come misura di carattere generale volta a garantire la genuinità della volontà e la libertà di scelta della lavoratrice o del lavoratore.

Alla luce di questi principi , il Ministero ribadisce che le dimissioni di una lavoratrice in gravidanza o di un genitore nei primi tre anni di vita del figlio devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, anche se presentate durante il periodo di prova.

 

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