L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 355 del 20 giugno 2023, chiarisce che, ai fini della determinazione del credito d'imposta per le imprese energivore, non rientra nella nozione di sussidio, il credito d'imposta riconosciuto per il trimestre precedente.
I quesiti oggetto d’interpello riguardano il credito d’imposta per le imprese energivore riconosciuto per il 3° trimestre del 2022, in particolare dall’articolo 6, comma 1, del decreto legge del 9 agosto 2022, n. 115.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del DL n. 115/2022, le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21 dicembre 2017, ai fini dell'ottenimento del credito per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, calcolano i costi per kWh della componente energia elettrica, “sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi”.
L'Agenzia chiarisce che non rientrano tra gli eventuali sussidi ai fini della determinazione del credito relativo al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), i crediti d'imposta energivori relativi al secondo trimestre del 2022 (art. 4 co. 1 del DL 17/2022).
L’Agenzia osserva anche che il perdurare della situazione che ha giustificato l’originario intervento normativo ha spinto il legislatore a prorogare le misure originarie nel quadro di un intervento che deve comunque considerarsi “unitario” in quanto collegato a una unitaria situazione di crisi che si è prolungata oltre l’originario orizzonte temporale.
Le disposizioni, quindi, hanno inteso introdurre un beneficio unico “a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti” dalle predette imprese per tutto il 2022 e per parte del 2023[1].
Come già osservato, l’interpello risponde ad un caso specifico di un’azienda energivora con riferimento al credito del terzo trimestre 2022, si ritiene, comunque, che il principio espresso dall’Agenzia possa essere applicato a tutti i trimestri oggetto dell’agevolazione e a tutte le tipologie di aziende interessate dall’agevolazione, “energivore” e “non energivore”.
Si invitano pertanto le aziende che, in via prudenziale, hanno considerato i crediti fruiti nei trimestri precedenti come “sussidi” e che, per tale motivo, sono rimaste escluse dall’agevolazione, a ricalcolare la spettanza dell’agevolazione.
Qualora da tali ricalcoli dovessero emergere crediti relativi al 3° e 4° trimestre 2022, non compensati e non comunicati entro lo scorso 16/03/2023[2], si ricorda che sarà possibile avvalersi della remissione in bonis, procedere con l’invio tardivo della comunicazione e quindi con la compensazione. Si veda nostra news del 20/06/2023.
Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
[1] L’Agenzia delle Entrate estende le medesime conclusioni anche al credito d’imposta relativo all’energia autoconsumata disciplinato dall’art. 6 comma 1 del DL 115/2022.
[2] Si ricorda che, entro il 16 marzo 2023, per le aziende con crediti di imposta maturati nel 3° e 4° trimestre del 2022 e non utilizzati in F24 entro la stessa data, è stato previsto l’obbligo di inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.