Applicabile la remissione in bonis ai casi di omessa o errata comunicazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 27/E del 19/06/2023, consente ai contribuenti con crediti energia e gas del terzo e quarto trimestre 2022 maturati, non utilizzati e, per errore o dimenticanza, non comunicati entro il 16 marzo 2023, di inviare una nuova dichiarazione, salvando la possibilità di compensazione.
Come noto il Dl 176/2022 prevedeva alle imprese di comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 16/03/2023 i crediti maturati nel terzo e quarto trimestre 2022, non ancora utilizzati, la decadenza del diritto di compensazione dell’importo residuo.
Con la risoluzione 27/E/2023 l’Agenzia delle Entrate consente l’utilizzo della remissione in bonis per sanare il mancato invio della comunicazione o per correggere eventuali errori, ritenendo che la comunicazione non rappresenti un elemento costitutivo dei crediti, ma un mero adempimento formale.
Le imprese interessate, in presenza di crediti spettanti non comunicati (o comunicati per importi inferiori a quelli effettivi), potranno ora avvalersi della remissione, versando la sanzione prevista ed inviando la comunicazione al massimo entro il 30 settembre 2023, termine ultimo per la compensazione. Si ricorda che la remissione è preclusa nel caso in cui siano iniziati accessi, accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Per consentire l’invio delle comunicazioni tardive o correttive, la risoluzione anticipa che nei prossimi giorni sarà riaperto il canale telematico per l’invio.
Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò