La legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di Bilancio 2023), ha previsto all’art. 1, comma 281, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore.
L’INPS, con circolare n. 7 del 24 gennaio 2023, fornisce le istruzioni operative per l’applicazione di tale esonero contributivo.
Possono accedere alla misura agevolativa tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
La misura dello sgravio è pari al:
- 2%, a condizione che la retribuzione imponibile mensile non ecceda l’importo di 2692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- 3%, a condizione che la retribuzione imponibile mensile non ecceda l’importo mensile di 1923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Poiché la verifica del rispetto dell’imponibile previdenziale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore può assumere entità diversa, a seconda della retribuzione effettivamente percepita, o addirittura non applicarsi, in caso di superamento del massimale mensile di 2.692 euro.
In presenza di più denunce mensili riferite allo stesso lavoratore (es. nel caso in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o ipotesi in cui, nel corso del mese, si verifichi una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato.
Diversamente, per i lavoratori che nel medesimo mese siano contemporaneamente titolari di rapporti di lavoro presso distinti datori di lavoro , il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese.
Infine, l’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea e non rientra nella nozione di aiuto di Stato.
IL Direttore
Dott. Gianni Niccolò