Alla luce dell’entrata in vigore, il 13 agosto 2022, del D. Lgs. n. 105/2022 che ha introdotto misure dirette a realizzare un migliore contemperamento tra l’attività lavorativa e la vita familiare dei genitori e dei prestatori di assistenza, nonché una più equa condivisione tra uomini e donne delle responsabilità di cura e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, l’INL, con nota n. 2414 del 6 dicembre 2022, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta applicazione di detti istituti ed ai profili di carattere sanzionatorio della disciplina.
In particolare, l’INL fornisce specifiche indicazioni sul sistema sanzionatorio applicabile, con particolare riferimento a:
- congedo di paternità obbligatorio;
- congedo di paternità alternativo;
- divieto di licenziamento;
- diritto al rientro e alla conservazione del posto;
- riposi, permessi e congedi;
- riposi e permessi per i figli con grave disabilità;
- congedi parentali e assistenza ai figli;
- permessi per assistere persona con disabilità ex art. 33, commi 2 e 3, L. n. 104/1992;
- congedi per eventi e cause particolari ex art. 4, L. n. 53/2000;
- priorità per la concessione del lavoro agile;
- priorità per la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del contratto di lavoro.
Si segnala, inoltre, che, come previsto nel decreto legislativo n. 105/2022 e come ribadito dalla nota dell’INL, il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di cui sopra, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del D. Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle certificazioni stesse.
L’INL riepiloga, infine, i profili sanzionatori applicabili in caso di inosservanza della nuova disciplina in materia di conciliazione vita-lavoro e congedi parentali di cui al D.Lgs. n. 105/2022 con apposita tabella in calce alla nota.