Mercoledì, 03 Settembre 2025 10:25

NUOVO SPORTELLO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE

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Il 17 settembre 2025 si aprirà un nuovo sportello per la presentazione di domande al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Investimento minimo 3 milioni di euro.

Il decreto direttoriale del 18 luglio 2025, unitamente al decreto direttoriale 23 dicembre 2024, definisce termini e modalità di presentazione delle domande.

BENEFICIARI

Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda devono:

  • essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
  • operare nel settore manifatturiero di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
  • non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022.

 

RISORSE DISPONIBILI

La dotazione è di euro 134.018.568,13, a valere sulle risorse della Misura "attuazione dell’investimento M2C2 – 5.1, sottoinvestimento 1 del Pnrr".

Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il 50% delle risorse è riservata alle imprese energivore (ovvero quelle inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167).

INIZIATIVE AMMISSIBILI

I programmi di investimento devono riguardare una sola unità produttiva dell’impresa proponente, e devono perseguire almeno una delle seguenti finalità:

  1. una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo II del decreto direttoriale 23 dicembre 2024, e tenendo conto delle variazioni introdotte dal decreto direttoriale 18 luglio 2025;
  2. un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo III del decreto direttoriale 23 dicembre 2024, e tenendo conto delle variazioni introdotte dal decreto direttoriale 18 luglio 2025.

I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente all’intervento.

I suddetti programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Entro tale termine dovrà intervenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato.

I programmi di investimento inoltre devono rispettare il divieto di doppio finanziamento, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e successive modificazioni e integrazioni, e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH) e successive modificazioni e integrazioni, e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare MEF-RGS del 14 maggio 2024, n. 22, e alle relative schede tecniche applicabili.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

  • Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
  • Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
  • Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
  • Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate.

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:

  • spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza;
  • spese di personale relative ai formatori;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione

 

CONTRIBUTI

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER. Sono previste maggiorazioni per le PMI[1] e per gli investimenti realizzati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, comma 3, lettera a) e lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale[2].

Nelle tabelle che seguono sono riepilogate le agevolazioni.

 

 

 

 

PROCEDURE E TERMINI

La domanda per il nuovo sportello può essere presentata solo online nell’apposita sezione del sito web dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12:00 del 17 settembre 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 10 dicembre 2025.

Le domande saranno avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria. Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Le imprese possono presentare una singola domanda per unità produttiva, indipendentemente dalla pluralità di obiettivi ambientali perseguiti dal programma di investimento.

Si prevede una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento.

Il punteggio attribuibile a ciascun programma di investimento è determinabile sulla base dei risultati ottenuti a seguito della realizzazione del programma di investimenti in diversi ambiti ambientali.

I risultati ottenuti a seguito della realizzazione degli investimenti, come individuati nella relazione tecnica[1], sono valorizzati mediante l’utilizzo di indicatori specifici in relazione a ciascuno dei diversi ambiti ambientali.

Laddove si presentino situazioni di parità di punteggio, sarà data preferenza alla domanda di agevolazione il cui contributo agevolativo risulti più contenuto. La graduatoria finale sarà resa disponibile nella competente sezione dei siti internet del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it).

 

ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI

In sede di domanda di agevolazione, unitamente al possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare di essere in regola con gli obblighi in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

La predetta dichiarazione deve essere resa in relazione:

  1. alle domande di agevolazione presentate da imprese di grandi dimensioni;
  2. alle domande di agevolazione presentate dalle imprese di medie dimensioni a far data dal 2 ottobre 2025.

In tali casi l’adempimento dell’obbligo assicurativo deve altresì sussistere ed essere verificato in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse

Allegati

  • Decreto direttoriale 18 luglio 2025
  • Decreto direttoriale 23 dicembre 2024
  • Decreto interministeriale 21 ottobre 2022

 

Per Informazioni:

Naida Costantini – 0733/279654 - 331/1907180 – costantini@confindusriamacerata.it

Anna Ruffini – 0733/279651 - 340/2885525 – a.ruffini@confindustriamacerata.it

 

Il Direttore

Gianni Niccolò

 

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[1] Ai fini dell’ammissibilità delle domande, la relazione tecnica di cui all’articolo 5 del decreto 23 dicembre 2024, da redigere nella forma di perizia asseverata e sulla base dello schema reso disponibile nel sito internet di cui all’articolo 3, comma 1, può essere redatta, in funzione delle finalità perseguite, da: a) geologi, ingegneri e periti industriali, anche facenti parte dell’organico della società richiedente, iscritti all’ordine professionale di riferimento ovvero; b) esperti in gestione dell’energia (EGE) certificati secondo la norma UNI CEI 11339 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo, ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17024 da un Ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA; c) società di servizi energetici (ESCO) certificate secondo la norma UNI CEI 11352 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo, ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17065 da un Ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA; d) i legali rappresentanti dei soggetti richiedenti le agevolazioni, limitatamente ai propri programmi di investimento che si intendono porre in essere all’interno del perimetro del sistema di gestione dell’energia, comprendente la/le attività e il sito/siti, per il quale è stata ottenuta la certificazione secondo la norma UNI CEI EN ISO50001 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo, ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da un Ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA.

[1] Imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005.

[2] Si veda Aiuti a finalità regionale per l'Italia 2022-2027

Informazioni aggiuntive

  • Aggiungi al Calendario: no
Letto 4 volte Ultima modifica il Mercoledì, 03 Settembre 2025 14:33

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