Dal 15 giugno 2025 piena operatività del RENTRI, il nuovo sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti, per il secondo gruppo dei soggetti obbligati che avranno tempo fino al 14 agosto 2025 per completare la procedura di iscrizione.
Fanno parte del secondo gruppo gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50.
Ricordiamo che le nuove disposizioni sono state stabilite dal DM 4 aprile 2023, n. 59 recante la “disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (c.d. RENTRI)
Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto esclusivamente in modalità digitale ed è vidimato digitalmente mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di Commercio accessibile dal RENTRI a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 (art. 4).
Numero dipendenti
Il numero di dipendenti è un parametro essenziale per determinare gli obblighi, le modalità e le tempistiche di iscrizione al sistema RENTRI. Il MASE, tramite il Supporto RENTRI, ha pubblicato un chiarimento su come si calcola il numero di dipendenti.
Il numero di dipendenti è la totalità delle persone che lavorano per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro subordinato e che percepiscono una remunerazione per il lavoro svolto. Questo dato è riferito alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, sono inclusi:
- i dipendenti a tempo pieno;
- i dipendenti a tempo parziale e stagionali, conteggiati come frazioni di unità lavorative, in base a quanto stabilito dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive;
- titolare e soci vanno considerati nel conteggio solo se inquadrati come dipendenti formalmente dell’azienda, ossia regolarmente a libro paga.
Unità locale
In sede di iscrizione al RENTRI è necessario inserire le unità locali dove l’operatore svolge l’attività e tiene uno o più registri di carico e scarico rifiuti.
Per unità locale si intende, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto 4 aprile 2023, n. 59, “una sede operativa, quale, a titolo esemplificativo, laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ovvero sede amministrativa o gestionale, quale, a titolo esemplificativo, ufficio, magazzino, deposito, ubicata in luogo coincidente o diverso dalla sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero attività per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione”.
Un operatore (ente, impresa, organizzazione) può svolgere le proprie attività in più luoghi, ciascuno dei quali costituisce un'unità locale.
Soggetti che operano nell’ambito del RENTRI- definizioni
Le figure che operano nel sistema sono:
- “operatore”: soggetto iscritto al RENTRI (quindi l’impresa);
- “utente”: soggetto che accede alla piattaforma telematica per effettuare operazioni;
- “delegati”: associazioni di categoria/loro società di servizi, gestori del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta che i produttori iniziali di rifiuti delegano a svolgere l’iscrizione e a trasmettere i dati a RENTRI (i produttori rimangono responsabili del contenuto delle informazioni inserite);
- “rappresentante dell’operatore”: soggetto munito di titolo di rappresentanza dell’operatore che provvede all’avvio del processo di iscrizione ed eventualmente alle rimanenti attività di gestione dei dati con il RENTRI;
- “incaricato”: persona fisica (interna o esterna all’operatore) che utilizza, mediante dispositivi di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE), i servizi della piattaforma telematica per conto del rappresentante dell’impresa, dell’Ente o di altro soggetto; non necessariamente è soggetto con titolo di rappresentanza.
Procedura di Iscrizione:
La procedura di iscrizione prevede le seguenti operazioni:
- Accesso all’area operatori tramite identità digitale: SPID (per persona fisica e giuridica), CNS e CIE.
- La prima operazione è la creazione del profilo tramite “Accredita nuovo Operatore” (solo per il primo accesso). In questa fase sono richieste alcune informazioni anagrafiche dell’impresa.
- Successivamente, a seguito dell’eventuale individuazione di persone incaricate (incaricato: è una persona fisica che accede al RENTRI, come utente, per conto del rappresentante dell’operatore), tramite la voce “Iscrizione” si procede alla pratica di iscrizione. Questa fase è guidata dal portale e prevede diversi passaggi:
- “anagrafica operatore”
- inserimento delle unità locali e delle attività per ogni unità locale
- inserimento delle deleghe (se necessario)
- inserimento delle autorizzazioni (pertinente solo se si svolge attività di recupero o smaltimento o trasporto rifiuti o intermediazione e commercio senza detenzione o per i centri di raccolta)
- il sistema effettua a questo punto un controllo formale automatico. Completata positivamente questa fase è possibile stampare la pratica di iscrizione
- l’utente deve procedere poi al versamento, esclusivamente tramite PagoPA, sia dei diritti di segreteria (€ 10,00) e dei contributi annuali (per aziende con più di 50 dipendenti sono € 100,00 per il primo anno e €60,00 per gli anni successivi al primo). Gli importi vanno versati per singola unità locale.
- Conclusa la fase di pagamento è possibile procedere con la trasmissione della pratica. In merito all’esito della pratica, l’operatore riceve a mezzo PEC una comunicazione che ne attesta l’avvenuta iscrizione.
Per gli anni successivi al primo, la scadenza per il versamento del contributo annuale deve essere versata entro il 30 aprile.
Sanzioni
Mancata o irregolare iscrizione
La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59, comporta, ai sensi dell’art. 258, commi 10, 11 e 12, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.
Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla dalla di scadenza dei termini previsti dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.
Sperimentazione in ambiente DEMO
La sperimentazione avviene tramite un’area dimostrativa, RENTRI-DEMO, con regole e funzionalità analoghe a quelle del portale ufficiale. L'accesso avviene con gli strumenti digitali di identificazione: SPID (per persona fisica e giuridica), CNS e CIE.
L’ambiente DEMO di RENTRI rimarrà comunque sempre accessibile, anche dopo la sua piena operatività.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.279641 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
Dott. Matteo Di Marino
Tel. 0733.279648
E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it