I crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas sono stati prorogati anche per il secondo trimestre 2023 con percentuali di agevolazione ridotte.[1]
ENERGIA ELETTRICA
1) Credito d'imposta a favore delle imprese ENERGIVORE - Secondo trimestre 2023
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica[2] (cd energivore) è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023 se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% cento rispetto al costo medio per kWh relativo al primo trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
2) Credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW DIVERSE DALLE ENERGIVORE – Secondo trimestre 2023
Il credito è pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Le imprese non energivore che nel primo e secondo trimestre 2023 si riforniscono dallo stesso venditore di energia elettrica del primo trimestre 2019 possono richiedere allo stesso venditore il calcolo del credito d’imposta. In tal caso il venditore è tenuto ad inviare al cliente un’apposita comunicazione con il calcolo entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito.
GAS NATURALE
1) Credito d'imposta, a favore delle imprese GASIVORE – Secondo trimestre 2023
Alle imprese a forte consumo di gas naturale[3] è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta se il prezzo medio di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), riferito al primo trimestre 2023, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2) Credito d’imposta per le imprese DIVERSE DALLE GASIVORE – Secondo trimestre 2023
Il credito è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Le imprese non gasivore che nel primo e secondo trimestre 2023 si riforniscono dallo stesso venditore di gas naturale del primo trimestre 2019 possono richiedere allo stesso venditore il calcolo del credito d’imposta per il secondo trimestre 2023. In tal caso il venditore è tenuto ad inviare al cliente un’apposita comunicazione con il calcolo entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito.
REGOLE COMUNI:
- I crediti d'imposta relativi al secondo trimestre 2023 sono utilizzabili in compensazione in F24 entro la data del 31 dicembre 2023.
- I codici tributo per la compensazione dei crediti d’imposta relativi al 2° trimestre 2023 non sono ancora stati istituiti.
- Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
- I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
- I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di ulteriori cessioni, fatta salva la possibilità di sole due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
In allegato TABELLA RIEPILOGATIVA con i codici tributo per la compensazione dei crediti d’imposta e relativa scadenza.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- Art. 2 DL 34 DEL 30/03/2023
- Art 1 DL 176 DEL 18/11/2022
- Art 1 DL 176 DEL 18/11/2022
- 1 DL 144 DEL 23/09/2022
- Art 3 DL 21 DEL 21/03/2022
- ART 4 DL 17 DEL 01/03/2022
- 4 DL 21 DEL 21/03/2022
- ART 5 DL 17 DEL 01/03/2022
- ART 6 DL 115 DEL 09/08/2022
- 15 DL 4 DEL 27/01/2022
- 15.1 DL 4 DEL 27/01/2022
- CIRCOLARE ADE 13 DEL 13/05/2022
- CIRCOLARE ADE 20 DEL 16/06/2022
- CIRCOLARE ADE 36 DEL 29/11/2022
- CIRCOLARE ADE 25 DEL 11/07/2022
- RISOLUZIONE 13 DEL 21/03/2022
- RISOLUZIONE 28 DEL 13/06/2022
- RISOLUZIONE 18 DEL 14/04/2022
- RISOLUZIONE 38 DEL 12/07/2022
- RISOLUZIONE 48 DEL 14/09/2022
- RISOLUZIONE 49 DEL 16/09/2022
- RISOLUZIONE 54 DEL 30/09/2022
- RISOLUZIONE 59 DEL 11/10/2022
- RISOLUZIONE 72 DEL 12/12/2022
- RISOLUZIONE 8 DEL 14/02/2023
Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
[1] Art. 2 del Decreto legge 34 del 30/03/2023
[2] Le imprese a forte consumo di energia elettrica sono iscritte per il 2023 nell’elenco pubblicato dalla Csea (Login (csea.it))
[3] Le imprese a forte consumo di gas sono iscritte per il 2023 nell’elenco pubblicato dalla Csea (Login (csea.it))