L’Inail, con istruzione operativa n. 11838 del 29 dicembre 2022, ha fornito le indicazioni relative all’autoliquidazione 2022/2023, con particolare riferimento alle riduzioni contributive e ha riepilogato le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.
L’Istituto, ricorda, in sintesi, i termini del:
- 16 febbraio 2023 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale (quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale);
- 16 febbraio 2023 per l’invio all’Inail della comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, comma 6, d.p.r. 1124/1965), con il servizio telematico Riduzione Presunto, disponibile in www.inail.it – Servizi Online, indicando le minori retribuzioni che si prevedono di corrispondere nel 2023 rispetto a quelle corrisposte nel 2022 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2022);
- 28 febbraio 2023 per la presentazione in via telematica della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2022.
Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2022/2023 da indicare nel modello F24 è 902023.