Venerdì, 23 Dicembre 2022 15:40

Fringe benefit e limiti di esenzione fino a 3.000 euro: Profili previdenziali

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Come noto, il decreto Aiuti-bis (articolo 12, D.L. n. 115/2022 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 142/2022) e il decreto Aiuti-quater (D. L. n. 176/2022) hanno elevato la soglia di esenzione contributiva e fiscale dei fringe benefit, limitatamente al periodo d’imposta 2022, da 258,53 euro (art. 51, comma 3 del TUIR), fino ai seguenti valori:

  • 200 euro per uno o più buoni benzina;
  • 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, ha precisato che l'esenzione è estesa anche alle somme di denaro, anticipate o rimborsate dal datore di lavoro, per il pagamento di utenze domestiche del lavoratore dipendente.

Con messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022, l’Inps fornisce le indicazioni per le relative operazioni di conguaglio a carico dei datori di lavoro e le modalità di compilazione del flusso Uniemens in relazione alle varie casistiche che possono presentarsi.

In particolare, l’Istituto stabilisce quanto segue.

  • Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori a 3.000 euro per i fringe benefit e/o 200 euro per il bonus carburante (tenendo conto anche dei beni e servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro), il datore di lavoro che opera il conguaglio dovrà provvedere al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante dal medesimo erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

In particolare, il datore di lavoro dovrà portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d'imposta 2022 e trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

  • Se, invece, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati dovesse risultare inferiore a 3.000 euro per i fringe benefit e/o 200 euro per il bonus carburante, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

Per il recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione, i datori di lavoro potranno utilizzare 3 diverse modalità descritte dall'INPS nel messaggio in oggetto.

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Letto 148 volte Ultima modifica il Venerdì, 23 Dicembre 2022 15:50

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