ENERGIA ELETTRICA
AZIENDE DIVERSE DALLE ENERGIVORE: 1.Credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle energivore – Secondo trimestre 2022 Il credito è pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 2.Credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle energivore – Terzo trimestre 2022 Il credito è pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 3.Credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (corrispondente ad una potenza impegnata di circa 4 kW), diverse dalle energivore – Quarto trimestre 2022 Il credito è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel quarto trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. AZIENDE ENERGIVORE: 1.Credito d'imposta, a favore delle imprese energivore – Primo trimestre 2022 Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd energivore)[2], i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, e' riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. 2.Credito d'imposta a favore delle imprese energivore – Secondo trimestre 2022 Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd energivore) è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% cento rispetto al costo medio per kWh relativo al primo trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. 3.Credito d'imposta a favore delle imprese energivore – terzo trimestre 2022 Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd energivore) è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% cento rispetto al costo medio per kWh relativo al secondo trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. 4.Credito d'imposta a favore delle imprese energivore - quarto trimestre 2022 Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd energivore) è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel quarto trimestre 2022 se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% cento rispetto al costo medio per kWh relativo al terzo trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
GAS NATURALE
AZIENDE DIVERSE DALLE GASIVORE: 1.Credito d’imposta per le imprese diverse dalle gasivore – Secondo trimestre 2022 Il credito è pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 2.Credito d’imposta per le imprese diverse dalle gasivore – terzo trimestre 2022 Il credito è pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 3.Credito d’imposta per le imprese diverse dalle gasivore – quarto trimestre 2022 Il credito è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel quarto trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
AZIENDE GASIVORE:
1.Credito d'imposta, a favore delle imprese gasivore – primo trimestre 2022 Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta se il prezzo medio di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)[3], riferito all’ultimo trimestre 2021, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del MITE 541/2021, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto[4], al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. 2.Credito d'imposta, a favore delle imprese gasivore – Secondo trimestre 2022 Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta se il prezzo medio di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)[5], riferito al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 3.Credito d'imposta, a favore delle imprese gasivore – terzo trimestre 2022 Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta se il prezzo medio di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), riferito al secondo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 4.Credito d'imposta, a favore delle imprese gasivore – quarto trimestre 2022 Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta se il prezzo medio di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), riferito al terzo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
REGOLE VALIDE PER TUTTI I CREDITI D’IMPOSTA DESCRITTI:
- I crediti d'imposta relativi al primo e secondo trimestre sono utilizzabili in compensazione in F24 entro la data del 31 dicembre 2022. I crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022 sono utilizzati n compensazione in F24 entro la data del 30 giugno 2023.
- Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
- I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
- I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di ulteriori cessioni, fatta salva la possibilità di sole due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
- I beneficiari dei crediti d’imposta spettanti per il terzo e quarto trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo 2023, un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate definirà contenuto e modalità di presentazione della comunicazione.
- NB - L’articolo 3, comma 1, del Dl aiuti-quater prevede che le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate possono rateizzare gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 01/01/2021 e 31/12/2021, per i consumi effettuati dal 01/10/2022 al 31/03/2023 e fatturati entro il 30/9/2023. L’accesso a tale piano di rateizzazione è alternativo alla fruizione dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia e gas naturale, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- Art 1 DL 176 DEL 18/11/2022
- Art. 1 DL 144 DEL 23/09/2022
- Art 3 DL 21 DEL 21/03/2022
- ART 4 DL 17 DEL 01/03/2022
- ART. 4 DL 21 DEL 21/03/2022
- ART 5 DL 17 DEL 01/03/2022
- ART 6 DL 115 DEL 09/08/2022
- ART. 15 DL 4 DEL 27/01/2022
- ART. 15.1 DL 4 DEL 27/01/2022
- CIRCOLARE ADE 13 DEL 13/05/2022
- CIRCOLARE ADE 20 DEL 16/06/2022
- CIRCOLARE ADE 36 DEL 29/11/2022
- CIRCOLARE ADE 25 DEL 11/07/2022
- RISOLUZIONE 13 DEL 21/03/2022
- RISOLUZIONE 28 DEL 13/06/2022
- RISOLUZIONE 18 DEL 14/04/2022
- RISOLUZIONE 38 DEL 12/07/2022
- RISOLUZIONE 48 DEL 14/09/2022
- RISOLUZIONE 49 DEL 16/09/2022
- RISOLUZIONE 54 DEL 30/09/2022
- RISOLUZIONE 59 DEL 11/10/2022
- RISOLUZIONE 72 DEL 12/12/2022
Di seguito la TABELLA RIEPILOGATIVA
Descrizione credito d’imposta
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Ammontare del credito d’imposta
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Modello F24
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Codice tributo
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Sezione
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Anno
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Scadenza della compensazione
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Credito d’imposta Energivore (1°trimestre 2022)
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20%
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6960
|
Erario
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2022
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31/12/2022
|
Credito d’imposta Energivore (2°trimestre 2022)
|
25%
|
6961
|
Erario
|
2022
|
31/12/2022
|
Credito d’imposta Energivore (3° trimestre 2022)
|
25%
|
6968
|
Erario
|
2022
|
30/06/2023
|
Credito d’imposta Energivore (ottobre e novembre 2022)
|
40%
|
6983
|
Erario
|
2022
|
30/06/2023
|
Credito d’imposta Energivore (dicembre 2022)
|
40%
|
6993
|
Erario
|
2022
|
30/06/2023
|
Credito d’imposta Gasivore (1°trimestre 2022)
|
10%
|
6966
|
Erario
|
2022
|
31/12/2022
|
Credito d’imposta Gasivore (2° trimestre 2022)
|
25%
|
6962
|
Erario
|
2022
|
31/12/2022
|
Credito d’imposta Gasivore (3° trimestre 2022)
|
25%
|
6969
|
Erario
|
2022
|
30/06/2023
|
Credito d’imposta Gasivore (ottobre e novembre 2022)
|
40%
|
6984
|
Erario
|
2022
|
30/06/2023
|
Credito d’imposta Gasivore (dicembre 2022)
|
40%
|
6994
|
Erario
|
2022
|
30/06/2023
|
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore (2° trimestre 2022)
|
15%
|
6963
|
Erario
|
2022
|
31/12/2022
|
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore (3° trimestre 2022)
|
15%
|
6970
|
Erario
|
2022
|
30/06/2023
|
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore (ottobre e novembre 2022)
|
30%
|
6985
|
Erario
|
2022
|
30/06/2023
|
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore (dicembre 2022)
|
30%
|
6995
|
Erario
|
2022
|
30/06/2023
|
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore (2° trimestre 2022)
|
25%
|
6964
|
Erario
|
2022
|
31/12/2022
|
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore (3° trimestre 2022)
|
25%
|
6971
|
Erario
|
2022
|
30/06/2023
|
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore (ottobre e novembre 2022)
|
40%
|
6986
|
Erario
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2022
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30/06/2023
|
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore (dicembre 2022)
|
40%
|
6996
|
Erario
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2022
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30/06/2023
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[1] Decreto legge 176 del 18/11/2022 (cd Dl aiuti quater), Decreto legge 144 del 23/09/2022 convertito con modificazioni in legge 175 del 17/11/2022 e Circolare AdE nr. 36/E del 29/11/2022 [2] Per la verifica dei requisiti per essere considerate imprese a forte consumo di energia elettrica si rinvia alla nostra news del 03/11/2022 [3] Dati pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME) [4] Art. 3, comma 1, Decreto Mite 541/2021: “Sono considerate imprese a forte consumo di gas naturale, ai fini del presente decreto, le imprese che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3 /anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3 ), e che operano nei settori di cui all’allegato 1 al presente decreto”. [5] Dati pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME)
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