La Legge di Bilancio[1] proroga i crediti d’imposta per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas al primo trimestre 2023 e ne aumenta le percentuali di agevolazione

 

ENERGIA ELETTRICA

  1. Credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW DIVERSE DALLE ENERGIVORE  – Primo trimestre 2023

Il credito è pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Le imprese non energivore che nel primo trimestre 2023 si riforniscono dallo stesso venditore di energia elettrica del quarto trimestre 2022 e del quarto trimestre 2019 possono richiedere allo stesso venditore il calcolo del credito d’imposta per il primo trimestre 2023. In tal caso il venditore è tenuto ad inviare al cliente un’apposita comunicazione con il calcolo entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito.

 

  1. Credito d'imposta a favore delle imprese ENERGIVORE - Primo trimestre 2023

         Alle imprese a forte consumo di  energia  elettrica[2] (cd energivore) è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 45% delle  spese sostenute per la componente energetica acquistata ed  effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023 se i  costi per kWh della componente  energia  elettrica,  calcolati  sulla  base della media del quarto trimestre 2022 ed  al  netto  delle  imposte  e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% cento  rispetto al costo medio per kWh relativo al  quarto trimestre 2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di durata  stipulati  dall'impresa.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta  dalle  imprese e dalle stesse autoconsumata  nel primo trimestre 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia  elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento  alla variazione  del  prezzo  unitario  dei  combustibili  acquistati   ed utilizzati dall'impresa per  la  produzione  della  medesima  energia elettrica e il credito di imposta  è  determinato  con  riguardo  al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo  unico  nazionale  dell'energia elettrica.

 

GAS NATURALE

  1. Credito d’imposta per le imprese DIVERSE DALLE GASIVORE – Primo trimestre 2023

Il credito è pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero  (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Le imprese non gasivore che nel primo trimestre 2023 si riforniscono dallo stesso venditore di gas naturale del quarto trimestre 2022 e del quarto trimestre 2019 possono richiedere allo stesso venditore il calcolo del credito d’imposta per il primo trimestre 2023. In tal caso il venditore è tenuto ad inviare al cliente un’apposita comunicazione con il calcolo entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito.

 

  1. Credito d'imposta, a favore delle imprese GASIVORE – Primo trimestre 2023

Alle imprese a forte consumo di gas naturale[3] è  riconosciuto  un   contributo straordinario, sotto forma di credito di  imposta,  pari  al  45% della  spesa  sostenuta  per  l'acquisto  del  gas, consumato nel  primo  trimestre  solare  dell'anno  2023,  per  usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta se il prezzo medio di   riferimento    del    Mercato Infragiornaliero  (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), riferito al quarto trimestre 2022,   abbia subito un  incremento  superiore  al  30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre dell'anno 2019. 

 

REGOLE COMUNI:

  • I crediti d'imposta relativi al primo trimestre 2023 sono utilizzabili in compensazione in F24 entro la data del 31 dicembre 2023.
  • I codici tributo per la compensazione dei crediti d’imposta relativi al 1° trimestre 2023 non sono ancora stati istituiti.
  • Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  • I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
  • I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
  • I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di ulteriori cessioni, fatta salva la possibilità di sole due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

In allegato TABELLA RIEPILOGATIVA con i codici tributo per la compensazione dei crediti d’imposta e relativa scadenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

  • Art 1 DL 176 DEL 18/11/2022
  • 1 DL 144 DEL 23/09/2022
  • Art 3 DL 21 DEL 21/03/2022
  • ART 4 DL 17 DEL 01/03/2022
  • 4 DL 21 DEL 21/03/2022
  • ART 5 DL 17 DEL 01/03/2022
  • ART 6 DL 115 DEL 09/08/2022
  • 15 DL 4 DEL 27/01/2022
  • 15.1 DL 4 DEL 27/01/2022
  • CIRCOLARE ADE 13 DEL 13/05/2022
  • CIRCOLARE ADE 20 DEL 16/06/2022
  • CIRCOLARE ADE 36 DEL 29/11/2022
  • CIRCOLARE ADE 25 DEL 11/07/2022
  • RISOLUZIONE 13 DEL 21/03/2022
  • RISOLUZIONE 28 DEL 13/06/2022
  • RISOLUZIONE 18 DEL 14/04/2022
  • RISOLUZIONE 38 DEL 12/07/2022
  • RISOLUZIONE 48 DEL 14/09/2022
  • RISOLUZIONE 49 DEL 16/09/2022
  • RISOLUZIONE 54 DEL 30/09/2022
  • RISOLUZIONE 59 DEL 11/10/2022
  • RISOLUZIONE 72 DEL 12/12/2022
  • RISOLUZIONE 81 DEL 30/12/2022
  • LEGGE 197 DEL 29/12/2022 - Art. 1 – COMMI 2-9

 

Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it

 

  

Cordiali saluti

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

 

[1] Art. 1 commi 2- 9 dell’art. 1 della legge 197 del 29/12/2022.

[2] La norma definisce “energivore” le imprese iscritte all’elenco per l’anno 2023 pubblicato da Csea.  Si veda nostra news del 3/11/2022

[3] Ai fini della fruizione del credito d’imposta per il primo trimestre 2023, le imprese a forte consumo di gas naturale sono le imprese iscritte nell’elenco per l’anno 2023 pubblicato da Csea ai sensi del Decreto Mite 541/2021. Si veda nostra news del 5/12/2022

 

 

 

 

Scarica Allegati

Tabella riepilogativa