Facendo riferimento alla nostra news del 5 dicembre 2023, relativa alla scadenza degli obblighi formativi per il preposto, si rappresenta quanto segue.

A seguito della pubblicazione della normativa in oggetto (DL 146/2021), la disciplina della formazione dei preposti è stata modificata. Tra le altre cose, si prevede oggi (art. 37, comma 7, Dlgs 81/2008) che “i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.

Il periodo richiamato dispone che “entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione”.

In secondo luogo, in coerenza con il comma 7 sopra richiamato, il comma 7ter del medesimo articolo dispone che “per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.

Posto che il comma 7ter rinvia al comma 7 e questo, a sua volta, al comma 2, le novità del comma 7ter sono evidentemente condizionate all’adozione dell’accordo Stato-Regioni.

In questo senso è la lettura di Confindustria, sulla base anche dell’analoga posizione sostenuta dall’Ispettorato del lavoro (circ. 1/2022).

L’interpretazione – sia quella dell’INL che quella di Confindustria - è stata messa in dubbio da alcune ASL e da alcuni interpreti.

Per fugare ogni dubbio, Confindustria ha chiesto all’INL di confermare nuovamente la propria posizione, per quanto essa sia coerente e chiara.

L’INL ha ora confermato la posizione espressa nella circolare n. 1/2022, ribadendo così che la decorrenza dell’aggiornamento del preposto e delle relative novità (ad esempio, la modalità) presuppone l’adozione del nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione.

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

Per informazioni:

Ing. Danilo Fava (0733 279637 - fava@confindustriamacerata.it)