La legge 30 dicembre 2022, tra le altre disposizioni (divieto di concessione dei benefici penitenziari a categorie di detenuti, di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, etc…), ha anche modificato il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 denominato “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19”.

In particolare, per i casi di infezioni da Covid il termine dell’isolamento è previsto in cinque giorni dal primo test per gli asintomatici e dal primo test o dall’insorgenza dei sintomi  per coloro che non presentano più tali sintomi da almeno due gg, senza l’obbligo di effettuazione del tampone di “uscita”, molecolare o antigenico che sia.

L’isolamento potrà terminare anche prima, a seguito di tampone “negativo”.

Per tale categoria di persone è poi previsto l’obbligo di indossare i DPI (dispositivi di protezione individuale, nel caso le mascherine FFP2) per dieci giorni da quello dell’accertamento della positività o di insorgenza dei sintomi, obbligo che va a cessare a seguito di un successivo tampone negativo.

Norme specifiche anche per i “contatti stretti “ da positivi e per i c.d. “soggetti immunodepressi”.

Rimettiamo in allegato la Circolare del Ministero della Salute,  del 31/12/2022.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento con i nostri funzionari Giuseppe Carelli e Danilo Fava.

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò