Con circolare n. 6 del 27 marzo 2025 il Ministero del Lavoro fornisce le prime indicazioni operative sui principali interventi attuati con il c.d “Collegato lavoro” (Legge 13 dicembre 2024, n. 203).
Tale provvedimento ha, difatti, introdotto cambiamenti significativi in materia di somministrazione di lavoro, definizione del lavoro stagionale, periodo di prova nel contratto a termine, comunicazioni per il lavoro agile e assenza ingiustificata e dimissioni per fatti concludenti (art. 19, L. n. 203/2024).
In particolare, in merito a quest’ultima disciplina, il Ministero del Lavoro ha precisato che:
- la durata dell’assenza che può determinare la configurazione delle dimissioni per fatti concludenti, in mancanza di specifica previsione nel CCNL applicato al rapporto
di lavoro, deve essere superiore a quindici giorni. I giorni di assenza possono intendersi come giorni di calendario, ove non diversamente disposto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro;
- il termine individuato dalla legge (di quindici giorni) costituisce il termine legale minimo perché il datore di lavoro, a partire, quindi, dal sedicesimo giorno di assenza, possa darne specifica comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, da individuare in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro. Nulla vieta che detta comunicazione all’Ispettorato possa essere formalizzata anche in un momento successivo;
- i giorni di assenza ingiustificata previsti dai CCNL per i quali è consentito al datore di lavoro di procedere al licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo seguendo la procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), non consentono al datore di lavoro di attivare la procedura per dimissioni per fatti concludenti.
Resta ferma la facoltà dei CCNL di disciplinare espressamente la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti, stabilendo un termine diverso – e più favorevole – da quello fissato dalla norma per ricondurre all’assenza ingiustificata l’effetto risolutivo del rapporto. Ne deriva che le dimissioni di fatto decorrono dopo 15 giorni di calendario di assenza: i contratti collettivi possono soltanto incrementare tale durata, ma non ridurla.
- Le disposizioni in materia di dimissioni per fatti concludenti non trovano applicazione in tutti i casi per i quali è prevista la convalida obbligatoria della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e delle dimissioni da parte delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, presentate:
- dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
- dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.