Con messaggio n. 639 del 19 febbraio 2025 l’INPS ha fornito le istruzioni con riferimento alla nuova fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro (c.d. “dimissioni per fatti concludenti”) introdotta dal Collegato Lavoro (art. 19 della legge n. 203/2024).
In particolare, si ricorda che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre quindici giorni, il datore di lavoro che voglia attivare la procedura per la risoluzione del rapporto ha l’obbligo di darne comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro INL, che può verificarne la veridicità.
In tale fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro, lo stesso si risolve con effetto immediato e non si applicano le formalità previste per le dimissioni telematiche volontarie del lavoratore, nonché il rispetto del termine di preavviso.
Inoltre, il lavoratore non ha diritto di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e il datore di lavoro non è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento (in quanto tale cessazione non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI).
Pertanto, l’Istituto ha stabilito che dal 12 gennaio 2025 (entrata in vigore del Collegato Lavoro) le interruzioni del rapporto di lavoro intervenute con le modalità di cui sopra debbono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice “Tipo Cessazione” “1Y”, che significa: “Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 Dlgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis”.