Il Collegato Lavoro (art. 18, L. n. 203/2024) ha riconosciuto la possibilità di trasformare il contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante (o apprendistato di secondo livello) anche in un contratto di “apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale” (apprendistato di terzo livello), previo aggiornamento del piano formativo individuale.
L’Inps, con messaggio n. 285 del 24 gennaio 2025, detta il corretto regime contributivo applicabile proprio in relazione a suddetta trasformazione del contratto di apprendistato (da primo livello a terzo livello).
In particolare, l’Istituto precisa che, trattandosi di “trasformazione del contratto” che comporta la continuità del rapporto di lavoro già in essere e non la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a decorrere dalla data di trasformazione.
La suddetta aliquota del 10% va, altresì, integrata dall’aliquota di finanziamento della NASpI pari all’1,31% e del contributo integrativa destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.
Inoltre, per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali, la contribuzione va ulteriormente integrata delle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni.